PROT. IN USCITA N. 34/4011 DEL 10 MARZO 2022
Oggetto: Codice del Terzo settore. Articolo 17, comma 5. Regime di incompatibilit� tra volontario e
rapporto di lavoro.
Con nota del 25 febbraio u.s. sono stati inoltrati a questa Direzione Generale dalla Direzione
Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali due quesiti in forma di interpello ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ad essa trasmessi dal Comitato regionale
in indirizzo. La Direzione Generale sopra richiamata ha rappresentato in proposito alla scrivente di
non riscontrare in capo al Comitato regionale i requisiti soggettivi necessari per attivare la procedura
di interpello; e che in ogni caso possono essere oggetto dell'attivit� di interpello, quesiti di ordine
generale sull'applicazione della normativa di competenza del Ministero, ma non situazioni specifiche
riconducibili ad un determinato ente.
Quanto sopra premesso, e con i limiti che comunque devono essere presi in considerazione nel
presente riscontro, si riepilogano i due quesiti proposti. In breve, si chiede:
a) se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale [**]
sia o meno compatibile con l'attivit� che il medesimo soggetto svolga in qualit� di volontario
presso [un ente di base] o un Comitato Regionale [**] di diversa Regione appartenente alla
medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l'ente
presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia;
b) [...]
Con riferimento al primo quesito, si ritiene utile richiamare la disposizione di cui all'articolo 17
comma 5 del Codice del Terzo settore, che sancisce il principio della incompatibilit� della qualit� di
volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario � socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivit�
volontaria, prevedendo altres� una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di
Trento e Bolzano di cui all'integrazione apportata dall'articolo 5 comma 1, lett. a) del d.lgs. 105/2018.
La previsione ha quindi portata ampia e generalizzata, come si evince dal tenore generale della
stessa, che fa riferimento a "qualsiasi rapporto di lavoro" e ricomprende anche le entit� tramite le
quali il socio o associato svolge la propria attivit� di volontario. Essa va coerentemente rapportata al
pi� ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, secondo cui nel definire il
volontario viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello della libera scelta,
della personalit�, spontaneit�, gratuit� e dell'assenza di finalit� di lucro, neanche indirette; in secondo
luogo, si prescrive che l'attivit� del volontario non pu� essere retribuita in alcun modo, vietando
altres� rimborsi spese di tipo forfetario.
Tali prescrizioni rispondono alla finalit� di valorizzare la libera scelta della persona come
consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, onde preservare la genuinit�
dell'attivit� tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della
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comunit� e del bene comune e non di interessi specifici o di parte, sicch� l'attivit� di volontariato
esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria. Il volontario (come evidenziato anche dalla Corte
dei conti nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017) deve potersi sentire sempre libero
di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilit� dimostrata, senza
condizioni o penali, poich� la sua attivit� risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Al contempo,
infine, il citato articolo 17 comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi
legati ad attivit� che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontariet�.
Le disposizioni sopra richiamate devono essere poste in relazione con la profilazione
organizzativa in cui ciascuna delle entit� componenti di una struttura complessa come una rete
associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo
statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.
Quanto sopra considerato, sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di
contrariet� della situazione prospettata nel quesito rispetto al dettato dell'art. 17, comma 5 del
Codice del Terzo settore, considerato che l'ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato
volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e
separati.
Le valutazioni espresse in questa sede lasciano ovviamente impregiudicate le prerogative degli
organi di vigilanza, qualora siano accertate modalit� concrete di svolgimento delle attivit� oggetto
del quesito ivi trattato che possano risultare non rispondenti alla disposizione medesima.
[...]
La presente nota, limitatamente alla parte del suo contenuto avente una portata di interesse
generale, verr� pubblicata sul sito ministeriale, alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-
settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx
Firm.to
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
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