m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0007551.07-06-2021
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilit�
Servizio politiche per Il Terzo Settore
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Oggetto: Chiarimenti in merito all'organo legittimato a nominare il Presidente all'interno degli enti del
Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore. Richiesta parere.
Si fa riferimento alla nota pari oggetto con la quale, all'esito di una serie di considerazioni volte
all'inquadramento sistematico delle disposizioni riguardanti gli assetti degli enti del Terzo settore anche
con riferimento ai principi costituzionali e alla pi� generale disciplina recata dal codice civile, vengono
posti alla scrivente alcuni quesiti:
1) quale sia, nell'ambito degli enti del Terzo settore, l'organo legittimato alla nomina del
Presidente, considerato che dall'esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice
tendenza: da un lato la nomina da parte dell'Assemblea, dall'altro quella da parte dell'organo
di amministrazione (generalmente denominato "Consiglio direttivo");
2) se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l'organo di
amministrazione sia o meno legittimato a nominare l'organo di controllo; ci� in particolare
potrebbe comportare criticit� qualora l'organo di amministrazione sia monocratico;
3) se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente
non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di
superare la previsione di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi
sociali sia rimessa all'Assemblea dei soci.
In proposito l'art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del
Terzo settore definiscano, tra l'altro, le regole per l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza
dell'ente. Per le associazioni, come ricordato, spettano in via generale all'assemblea, ai sensi dell'articolo
25, comma 1, lettera a), i poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali. Sia nel caso di enti
aventi un numero di associati non inferiore a 500, sia nel caso di reti associative, rispettivamente gli artt.
25 comma 2 e 41 comma 10 prevedono la possibilit� di derogare a tale principio garantendo peraltro il
rispetto dei principi di democrazia, pari opportunit� e uguaglianza degli associati e quello di elettivit� delle
cariche sociali. La richiamata disposizione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice deve formare
oggetto di una lettura costituzionalmente orientata al riconoscimento del principio del pluralismo sociale
ex articolo 2 della Costituzione, garantito primariamente dalla tutela della libert� organizzativa delle
associazioni ai sensi del successivo articolo 18 della Costituzione: tali principi devono essere letti in stretta
connessione con il principio di democraticit�, al quale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della
legge n. 106/2016, devono essere ispirate le regole di organizzazione, amministrazione e controllo degli
ETS. Sulla base dell' interrelazione degli evocati principi, l'articolo 25, comma 1, lettera a) del Codice
postula la necessit� che la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volont� dell'organo
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della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
assembleare: tale volont� potr� essere declinata nello statuto sia nelle forme dell'elezione diretta del
presidente da parte dell'assemblea, sia nelle forme dell'elezione indiretta da parte di un organo
comunque eletto dall'assemblea (come nel caso del presidente la cui individuazione viene attribuita
all'organo di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare). In tale
prospettiva, pertanto, si deve concludere che il principio di democraticit� viene salvaguardato in tutti i
casi in cui lo statuto faccia discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volont�
assembleare, diretta o indiretta. Per altro verso, deve ritenersi contraria al dettato dell'articolo 25, comma
1, lettera a) del Codice, in quanto lesiva del necessario primato assembleare, ogni previsione statutaria
che, lungi dal configurare un concorso di tutti gli associati alla nomina del presidente dell'associazione,
mediante gli istituti di democrazia diretta o indiretta di cui si � detto, riservi, al contrario, quest'ultima,
ad esempio, ad una parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un'estrazione a sorte.
Si ricorda comunque che, anche nell'ipotesi di elezione indiretta del presidente, proprio perch�
tale individuazione � comunque fondata su di una volont� assembleare, deve rimanere intatto in capo
all'assemblea il potere di revoca nei confronti del presidente, al pari delle competenze dell'assemblea in
tema di responsabilit�.
Siffatto inquadramento risulta al contempo assorbente il terzo punto evidenziato da codesto
Ufficio, rispetto al quale non � il dato formale della menzione statutaria del presidente nel novero degli
organi sociali ad assumere rilevanza pregnante, quanto piuttosto il profilo sostanziale del rispetto del
primato assembleare nelle forme dirette o indirette sopra espresse.
Con riferimento alla seconda questione, riguardante la nomina dell'organo di controllo nelle
fondazioni del Terzo settore, � fatta salva l'ipotesi dell'esistenza di un organo assembleare o di indirizzo
la cui costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria e al quale lo statuto demandi tale
compito, sempre "nei limiti in cui ci� sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel
rispetto della volont� del fondatore", consentendo l'applicabilit� delle disposizioni in materia di
competenze dell'assemblea. Pi� in generale, il Codice, come noto, si limita a prevedere la nomina
dell'organo, senza individuare il soggetto cui essa spetti (soggetto che non � necessariamente un altro
organo del medesimo ente, potendo essere anche un soggetto esterno), considerata la peculiarit� della
fondazione come istituto giuridico e la difficolt� di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili
situazioni senza rischiare di ledere la volont� del fondatore (cui l'ordinamento attribuisce comunque
particolare valore).
La possibilit� che competa ad un amministratore monocratico la nomina dell'organo di controllo
sembrerebbe peraltro un'ipotesi "di scuola", in concreto abbastanza irrealistica, considerato che in tal
caso l'organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore (e considerato il
dettato dell'art. 2399 del c.c.).
E' inoltre utile rammentare che l'organo di controllo, a prescindere dalle modalit� di nomina, �
titolare di una propria responsabilit� (art. 28 CTS, art. 2407 c.c.) nei confronti, oltre che dell'ente, dei
soggetti terzi e dei fondatori; infine che a tutela del patrimonio e della volont� dei fondatori il codice civile
ha previsto un peculiare ruolo in capo all'autorit� governativa, che ai sensi dell'art. 90 del Codice del terzo
settore � rinvenibile nell'Ufficio del RUNTS.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e perCg=li efIfTetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005
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