Testo integrale

Vidimazione registro Volontari

Testo vigente dal 28/05/2021

Articoli di Risposta a quesito 7180/2021 (1)
  1. Testo integrale Vidimazione registro Volontari

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0007180.28-05-2021

Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano
Loro indirizzi mail

E, p.c.
Al Forum Nazionale del Terzo settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it

A CSV-Net
presidente@csvnet.it
direttore@csvnet.it

Oggetto: Vidimazione registro dei Volontari

Da alcuni Uffici regionali, anche su sollecitazione di taluni Enti e CSV, � stato richiesto alla
scrivente di chiarire se, in assenza di specifica previsione da parte del CTS, sussista tuttora la necessit�
di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'industria, commercio e artigianato 14 febbraio 1992.

Come noto, il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che
si avvalgono di volontari non occasionali, l'obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.

Il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo
economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992,
attuativo dell'articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo
assicurativo, prevedeva l'istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui
la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonch� l'apposizione della
dichiarazione da parte dell'autorit� che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle
stesse.

Il decreto non � stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell'emanazione del
nuovo decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase
avanzata dell'iter di formazione.

La vidimazione del registro con le modalit� sopra descritte � volta a garantire la veridicit� del
documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle
pagine).

Il fatto che il CTS non preveda espressamente l'obbligo di numerare e bollare le pagine e di
attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano pi� necessari: la loro
previsione � infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalit� di tenuta del
registro dei volontari) dell'obbligo assicurativo; obbligo che � tuttora in essere e che anzi viene esteso

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilit� di avvalersi di volontari.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi DELLE POLITICHE SOCIALI

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

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Generale Tel

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).