Testo integrale

SOMS, articoli 42-43 D.Lgs. 117/2017

Testo vigente dal 16/11/2020

Articoli di Risposta a quesito 12411/2020 (1)
  1. Testo integrale SOMS, articoli 42-43 D.Lgs. 117/2017

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0012411.16-11-2020

Regione Marche
Giunta Regionale
Servizio Politiche Sociali e Sport
P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo
settore
regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it

Oggetto: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. � Codice del terzo Settore � Quesiti (rif. prot. n.
1006733/08/09/2020). Riscontro

In riscontro alla nota in oggetto si fa presente quanto segue.
Le prime quattro questioni sono relative ad un'istanza di iscrizione al registro regionale delle
associazioni di promozione sociale da parte di una ex Societ� di mutuo soccorso (SOMS),
trasformatasi in associazione di promozione sociale a seguito di modifiche statutarie.

In proposito il Codice del terzo settore, richiamata all'articolo 42 del D. Lgs. n. 117/2017
(Codice del terzo settore - CTS) la l. 3818/1886 (legge speciale in materia di SOMS), prevede al
successivo articolo 43 CTS che "le SOMS gi� esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che
nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni
di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886
n. 3818, il proprio patrimonio".

A tale proposito si chiede da un lato se la tempistica dei tre anni per trasformarsi da societ�
di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o associazioni di promozione sociale sia da
intendersi obbligatoria/perentoria per cui trascorsi i tre anni dall'entrata in vigore del CTS le
societ� di mutuo soccorso non possono pi� trasformarsi; dall'altro se le societ� di mutuo soccorso
che nei tre anni non si trasformano in associazioni del terzo settore o associazioni di promozione
sociale rimangano comunque in vita come Societ� di mutuo soccorso conservando il proprio
patrimonio oppure se, qualora la trasformazione sia da intendersi come obbligatoria, trascorsi tre
anni dall'entrata in vigore del CTS, le societ� di mutuo soccorso che non si sono trasformate
debbano devolvere comunque il patrimonio.

Preliminarmente, come � noto, in data 21 ottobre u.s. � stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, con il quale sono disciplinate
le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalit� di deposito
degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

L'art. 12 comma 3 del d.m. 106/2020 dispone che "Gli enti costituiti ai sensi della legge 15
aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il

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termine di cui all'articolo 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano
l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di
iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono
applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel Registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179."

Per quanto riguarda il primo quesito, il termine previsto dall'art. 43 CTS deve intendersi
perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra
associazione del Terzo settore (trasformazione che dunque potrebbe avvenire senza preclusioni
anche decorso il periodo ivi indicato), bens� ai soli fini dell'applicazione della disciplina derogatoria
prevista dall'art. 43 CTS rispetto al regime generale posto per le SOMS dall'art. 8 comma 3 della l.
3818/1886: per cui, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017,
data di entrata in vigore del codice, l'ente pu� conservare il proprio patrimonio assoggettandolo
quindi alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore dagli articoli 9 e 50 comma 2; una volta
decorso tale termine il suddetto potr� volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro
ente del Terzo settore, risultando per� obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio cos� come
previsto dalla disciplina speciale in materia di Societ� di Mutuo Soccorso.

A conferma di tale assunto si consideri quanto disposto dal successivo art. 22 del dm in
materia di migrazione in altra sezione del Runts: posto il regime generale per cui la suddetta
migrazione non comporta conseguenze in termini di devoluzione del patrimonio, il comma 9
esclude che tale regime si applichi "alle societ� di mutuo soccorso successivamente al periodo di
cui all'articolo 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3 del
presente decreto".

In definitiva per le SOMS, il legislatore ha ritenuto di mantenere in vita un peculiare regime
vincolistico e dei controlli cui il patrimonio deve ritenersi assoggettato, anzich� optare per un
definitivo inserimento nella pi� generale disciplina prevista per la restante generalit� degli enti
del Terzo settore. Coerentemente con tale presupposto, la disposizione in deroga � stata limitata
temporalmente e non vi sono presupposti per interpretare il termine in senso non perentorio. Ci�
nemmeno in assenza di operativit� del RUNTS nel periodo di vigenza della deroga, considerata
comunque la possibilit� per gli enti, nel periodo di riferimento, di trasformarsi in APS essendo nel
frattempo operativi i registri delle associazioni di promozione sociale.

Per quanto riguarda i restanti quesiti, una volta chiarito come la trasformazione di cui
all'art. 43 CTS non dovesse intendersi come obbligatoria ma rappresentasse una facolt� che nel
rispetto della tempistica prevista dal legislatore avrebbe beneficiato di un regime di "favor"
consistente nell'assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, ne consegue
evidentemente che le SOMS che non se ne siano avvalse continuano ad operare nel rispetto delle
previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non
soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso
del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

L'ultimo quesito posto dall'Ufficio regionale riguarda l'applicabilit� nel periodo transitorio
della disciplina regionale in materia di associazioni di promozione sociale adottata in attuazione
della legge 383/2000 e in particolare il requisito della operativit� da almeno un anno ai fini della
iscrizione al registro regionale (art. 5, comma 1 della l.r. 9 del 28/04/2004), requisito non pi�
previsto dalla riforma del Terzo settore e dalla normativa in materia di RUNTS.

In proposito, in linea con quanto previsto dall'art. 101 comma 2, del d.lgs. 117/2017 e

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s.m.i., secondo cui "fino all'operativit� del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di
cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri
attualmente esistenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti", in via generale si ritiene che
i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuino ad essere regolati
sulla base della normativa di settore, ancora vigente in via transitoria; tuttavia, nel periodo
transitorio entro il quale gli enti sono chiamati ad un complesso percorso di individuazione degli
assetti organizzativi pi� opportuni per conformarsi al nuovo regime istituito dalla riforma, �
auspicabile che le Regioni intendano ragionevolmente adottare una prassi interpretativa volta ad
agevolare gli enti impegnati nel percorso di adeguamento qualora una eccessiva rigidit�
nell'applicazione della normativa di riferimento possa comportare conseguenze contrarie a quelle
previste dal legislatore. Si rinvia ad esempio ai casi ipotizzati nella nota ministeriale 4313 del 18
maggio u.s., consultabile alla pagina di orientamenti ministeriali raggiungibile attraverso il
seguente link: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-
Terzo-settore.aspx .

Considerata la particolarit� della situazione, tale indirizzo che tiene conto delle peculiarit�
del soggetto che richiede l'iscrizione potrebbe essere applicabile anche al caso sopra evidenziato
di una societ� di mutuo soccorso che nel rispetto della suddetta previsione abbia proceduto a
trasformarsi in associazione di promozione sociale secondo la tempistica di legge richiedendo
senza indugio l'iscrizione al Registro, considerato che il trascorrere di un anno in questo caso
potrebbe comportare l'obbligo di devoluzione o nel migliore dei casi far venire meno la
competenza dell'amministrazione incaricata della vigilanza sulle SOMS senza sottoporre
contestualmente l'ente ad alcuna forma di controllo.

Per contatti e chiarimenti:
Dr.ssa Silvia Chiovelli, tel. 06.4683.5026
Dr.ssa Giuseppina Marella, tel. 06.4683.5029

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'Amministrazione Digitale"

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).