Testo integrale

Statuti ETS. Adeguamenti associazioni non riconosciute costituite atto pubblico

Testo vigente dal 22/10/2020

Articoli di Risposta a quesito 10980/2020 (1)
  1. Testo integrale Statuti ETS. Adeguamenti associazioni non riconosciute costituite atto

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0010980.22-10-2020

Regione Abruzzo
Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio "Programmazione Politiche Sociali"
Ufficio "Terzo Settore"
c.a. d.ssa Katiuscia Di Meo
Pec: dpg022@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.
Commissione politiche sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Provincie autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it

Oggetto: Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 "C.T.S." di Associazioni
non riconosciute costituite con Atto Pubblico.

Con quesito del 7 ottobre u.s. codesto Ufficio richiede alla scrivente se in linea generale
un'associazione non riconosciuta e quindi priva di personalit� giuridica, la quale sia stata costituita con atto
pubblico, debba ricorrere alla medesima forma dell'atto pubblico per le modifiche statutarie o se, invece,
sia sufficiente il verbale di assemblea registrato all'Agenzia delle Entrate; inoltre, qualora sia necessario
ricorrere all'atto pubblico, se tale modalit� sia obbligatoria anche per le modifiche da apportare in previsione
dell'adeguamento statutario al D.lgs. 117/17 o Codice del Terzo settore.

In proposito, si ritiene che il primo profilo da esaminare, relativo alla forma dell'atto modificativo
(atto pubblico o scrittura privata) debba essere tenuto distinto dal secondo profilo, riguardante le modalit�
da seguire e le maggioranze da raggiungere per l'adozione della delibera da parte dell'organo deliberativo
competente.

Partendo dal secondo dei due profili, � noto che l'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore
consente, entro la scadenza individuata dalla stessa norma, che qualora le modifiche siano limitate alle
disposizioni inderogabili del Codice o all'introduzione di clausole volte ad escludere l'applicazione di nuove
disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano
essere assunte "con le modalit� e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria",
che di norma prevede quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalit� e/o tempi pi� veloci
per le convocazioni. Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato "ratione materiae", invece, sar�
necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie; lo stesso dicasi per
le "modalit�" ovvero le formalit� richieste ai fini della validit� delle convocazioni assembleari.

Le "modalit� semplificate" potranno essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento
effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria; qualora le modalit� di cui l'ente si � dotato non
prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, le stesse
dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidit� delle sedute.

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
Come sopra evidenziato, pertanto, le "modalit�" di cui al citato articolo 101, comma 2 non
riguardano la forma dell'atto. Con riferimento a quest'ultima, come � noto, il Codice civile all'art. 14 prevede
che le associazioni riconosciute (e le fondazioni) siano costituite per atto pubblico; per le associazioni non
riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra
gli associati (36, c. 1, c.c.). Sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle
afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Ad esempio, nel caso di un'impresa sociale in
forma di associazione, si richiede, anche se l'ente � privo di personalit� giuridica, che tanto l'atto costitutivo
quanto le modifiche statutarie siano in forma di atto pubblico, essendo questa una diretta conseguenza
dell'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

Al di fuori di tali casi, non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo
redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validit� di
successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione
i principi civilistici di libert� della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350
del Codice civile e valevole all'infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare
forma) e di conservazione degli stessi.

Ci� a condizione, beninteso, che attraverso l'atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si
siano preventivamente limitati stabilendo la necessit� della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la
prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli
associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all'atto
pubblico.

Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque
momento della vita dell'ente sia relativamente a quelle di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo
settore.

Considerata la portata generale della presente nota, si ritiene opportuna la sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero del Lavoro nella sezione dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di Terzo
settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).