Testo integrale

Quesiti CTS: figura volontario, nomina amministrazione, quorum assembleari

Testo vigente dal 09/07/2020

Articoli di Risposta a quesito 6214/2020 (1)
  1. Testo integrale Quesiti CTS: figura volontario, nomina amministrazione, quorum assembl

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0006214.09-07-2020

Provincia autonoma di Trento
Servizio politiche sociali
Serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

E, p.c.
Commissione politiche sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Provincie autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it

Oggetto: Quesiti in materia di Codice del Terzo settore.

Si riscontrano con la presente i quesiti proposti, rispettivamente in materia di volontari e
incompatibilit� con qualunque forma di retribuzione, in materia di nomina degli amministratori negli
enti del Terzo settore e in materia di validit� per le assemblee in cui vengono deliberate le modifiche
statutarie.

Figura del volontario e incompatibilit� in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione.
Come noto, l'art. 17 del Codice del Terzo settore ai commi 3 e 5 stabilisce il principio di gratuit�

dell'attivit� del volontario, con eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate entro
limiti massimi predefiniti, il divieto dei rimborsi forfetari e l'incompatibilit� tra la posizione del
volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall'ente di cui il volontario � socio,
associato o tramite cui presta attivit� volontaria. Come sottolineato nella nota che si riscontra, le
disposizioni sopra richiamate non sono applicabili con riferimento agli operatori del soccorso
appartenenti alla Croce Rossa delle province autonome di Trento e Bolzano e alla Croce bianca
limitatamente alla provincia di Bolzano. Non � invece un'eccezione ai principi sopra richiamati il
contenuto del comma 6-bis, che stabilisce che i lavoratori subordinati possano, al fine di svolgere
attivit� di volontariato, fruire di forme di flessibilit� previste da contratti e accordi collettivi. Anche in
questo caso il rapporto di lavoro subordinato non deve intercorrere con l'ente tramite il quale si
svolge attivit� volontaria, proprio in virt� dei divieti sopra richiamati.

Muovendo dalla formulazione dell'articolo 17, comma 1, ai sensi del quale gli ETS possono
avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivit�, si deve ritenere che rientri nel concetto
di attivit� di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o pi� attivit�
di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell' ente, ma altres� l'attivit� relativa all'esercizio
della titolarit� di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale
dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale si pu� atteggiare in termini di attivit� di
volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell'articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la
gratuit�. L'assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi � specificamente imposta
alle ODV dall'articolo 34, comma 2 del Codice (che peraltro prevede una deroga espressa a tale
principio, con riguardo esclusivo ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti
professionali indicati nell'articolo 2397 del codice civile). Per tutti i restanti ETS, diversi dalle ODV, la

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previsione dell'attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali � demandata
all'autonoma scelta dell'ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a) del CTS.

Per altro verso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima
organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attivit� svolta, diversa da quella
riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di
conflitto di interesse; dall'altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra
richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a). In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per
le associazioni di promozione sociale dovr� tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli
articoli 33, comma 1 e 36.

Con riferimento all'ulteriore caso richiamato da codesto Ufficio, si precisa che non risulta
particolarmente problematica la possibilit� per un soggetto che ha svolto attivit� retribuita per conto
dell'ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale; dovr� aversi invece cura che all'avvio dell'attivit�
di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non
ne vengano commissionate di ulteriori.

La nomina dei membri dell'organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS.
Con il secondo quesito si chiedono chiarimenti sulle disposizioni riguardanti la nomina dei

membri dell'organo di amministrazione. In proposito, � indubbio che (fatte salve le ipotesi
derogatorie ai sensi dell'art. 25 comma 2) la competenza dell'assemblea delle associazioni del Terzo
settore a nominare e revocare, in via generale, i componenti degli organi sociali, concerna anche, in
via generale, quelli dell'organo di amministrazione.

Riguardo tali aspetti, le disposizioni specifiche dell'articolo 26 al comma 2 e al comma 5
forniscono indicazioni, sempre con riferimento alla generalit� delle associazioni del Terzo settore,
rispettivamente circa i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dalla maggioranza dei
componenti e circa il profilo dei titolari del potere di designazione.

Pertanto, se la maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione deve essere
composta di persone fisiche associate o "indicate" dagli enti associati, una quota minoritaria degli
stessi da un lato pu� non avere un legame � diretto o indiretto � con la base associativa dell'ente
presso cui l'organo di amministrazione � istituito, dall'altro pu� essere nominata � con modalit� che
potremmo definire "extra assembleari" � da enti estranei alla base associativa dell'ente o da
particolari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano con l'ente uno specifico legame. Si
tratta in tali casi di mere facolt� attribuite dalla legge alle associazioni, che per essere esercitate
necessitano di espresse previsioni da parte dei rispettivi statuti. Nel silenzio del Codice, pu� spettare
ai medesimi statuti prevedere le concrete modalit� di designazione di tali quote "facoltative" di
componenti; in mancanza si presuppone un rinvio agli ordinamenti interni degli enti designanti.

Nel caso delle organizzazioni di volontariato, le disposizioni sopra riportate devono essere
lette unitamente alla pi� stringente previsione speciale di cui all'articolo 34, comma 1, che pone
vincoli alle caratteristiche soggettive di tutti i componenti dell'organo di amministrazione e, in caso
di ODV che associno enti, anche alle caratteristiche soggettive dei soggetti designanti.

A mente di tale articolo, pertanto, tutti i � e non la maggioranza dei - componenti dell'organo
di amministrazione devono essere "scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri
associati, dagli enti associati": il requisito soggettivo dell'appartenenza diretta o indiretta all'ente
diviene quindi necessario per la totalit� dei componenti salvo il caso che si vedr� di seguito.

La disposizione in parola delinea anche un preciso requisito soggettivo in capo agli enti

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designatori: questi ultimi devono infatti appartenente necessariamente alla base associativa dell'ente
di riferimento (� quindi escluso che una quota - pur minoritaria - di amministratori sia indicata da
soggetti terzi, come consentiva invece l'articolo 26 comma 5). Quanto alle modalit� di designazione
da parte degli enti associati, anche qui la norma nella sua genericit� consente sia che esse siano
individuate direttamente dallo statuto dell'ente interessato sia che vengano demandate, ma sempre
per decisione dell'ente e con le limitazioni dell'articolo 34 comma 1, agli ordinamenti interni degli
enti associati.

Ad esempio, lo statuto di una ODV che associ altri enti potrebbe disporre che l'indicazione dei
componenti del proprio organo di amministrazione avvenga da parte degli enti associati previa
delibera delle rispettive assemblee; oppure nulla prevedere, lasciando che siano gli statuti degli
associati a prevedere l'esigenza o meno di una delibera assembleare. L'utilizzo del termine "indicate"
lascia aperta anche tale possibilit�, pur dovendo i designati appartenere alla base associativa dei
designanti.

Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate, si ritiene che tra gli "enti senza scopo di
lucro", che possono costituire la base associativa di APS e ODV, debbano intendersi ricomprese anche
le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici; conseguentemente gli stessi in qualit� di associati
possono concorrere alla nomina di uno o pi� amministratori, anche in virt� del principio di
uguaglianza che deve caratterizzare tutti gli associati; tuttavia (e veniamo qui all'eccezione cui si
faceva prima riferimento), essendo tali enti o taluni di essi, per loro natura, privi di base associativa,
dovrebbe nel caso ritenersi inapplicabile il vincolo del richiamato articolo 34, comma 1 (ovvero
l'individuazione da parte di tali enti dei designati tra i propri associati).

Nel quadro della partecipazione delle pubbliche amministrazioni e agli altri enti pubblici alle
ODV o agli altri ETS, resta inteso che la designazione/nomina di uno o pi� amministratori non dovr�
comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all'articolo 4, comma
2 del Codice. A tal proposito, considerato che la nomina di rappresentanti o referenti all'interno
dell'organo di amministrazione � uno degli indici di rilevazione di situazioni di controllo, ogniqualvolta
tali rappresentanti possono in concreto o anche solo potenzialmente incidere in maniera
determinante sulla volont� dell'ente, si rinvia alla precedente nota di questa Direzione n. 2243 del
4.3.2020, recante prime indicazioni sul tema della direzione, coordinamento e controllo degli ETS.

Individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l'approvazione delle modifiche statutarie
Questa Direzione, con circolare n. 20 del 27.12.2018 pubblicata sul sito istituzionale, aveva

segnalato come la previsione di un quorum costitutivo rafforzato per le modifiche statutarie, previsto
per le associazioni riconosciute dal Codice civile, integrasse anche per quelle non riconosciute il
necessario requisito della democraticit�.

Codesto Ufficio chiede alla scrivente un parere su quanto riscontrato in alcuni statuti, nei quali
ai fini della modifica degli stessi, non sono previsti quorum costitutivi in seconda convocazione. Da
quanto rappresentato pare, pertanto, che tali statuti prevedano espressamente che le assemblee in
seconda convocazione possano validamente deliberare le modifiche statutarie anche in presenza di
un numero qualunque di soci. La presenza di una espressa previsione si deduce dal fatto che in
assenza di specifiche disposizioni contenute nello statuto risulterebbe applicabile comunque
l'articolo 21, comma 2 del cc.

Tale scelta associativa sarebbe dovuta, secondo quanto rappresentato, alla difficolt� di
coinvolgere i soci in occasione delle assemblee.

Viene pertanto chiesta la eventuale praticabilit� di una previsione statutaria che consenta di

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modificare gli statuti in assenza di un quorum costitutivo rafforzato; tale previsione non sarebbe
applicabile a partire dalla seconda convocazione ma ad esempio dalla quarta convocazione qualora
le tre assemblee precedenti (aventi quorum costitutivo rafforzato), convocate a scadenze ravvicinate,
non avessero raggiunto una presenza sufficiente di soci.

La proposta non si ritiene condivisibile. Tale soluzione infatti non avrebbe l'effetto di
incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una
ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della
maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo
pu� ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di
situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto.

Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice
dell'impossibilit� di funzionamento dell'associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere
chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa.

Come di consueto la presente nota sar� pubblicata nella pagina "Circolari e orientamenti
ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore" del sito ministeriale, all'indirizzo seguente:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).