m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0004477.22-05-2020
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro -Sociale
Servizio Programmazione Politiche Sociali
e Sistema Integrato Socio-Sanitario
Ufficio Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio
Civile. Governance ASP
Email:
katiuscia.dimeo@regione.abruzzo.it
concetta.troilo@regione.abruzzo.it
Oggetto: Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attivit� di interesse generale art. 5
c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.
Con richiesta del 14 aprile u.s. pari oggetto, l'ufficio in indirizzo, richiamando la nota
ministeriale prot. 3650 del 12 aprile 2019 "Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle
attivit� di interesse generale e delle finalit�. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21" ha richiesto un
ulteriore approfondimento riguardante l'individuazione nello statuto delle attivit� ex art. 5 comma 1
del Codice del Terzo settore da parte delle associazioni affiliate alle cd. reti nazionali.
Il caso prospettato riguarda le associazioni che in sede di richiesta di iscrizione ai registri delle
APS o delle ODV, hanno presentato statuti improntati al d.lgs. n. 117/2017, nei quali risultavano
contemplate tutte le attivit� di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.
Tale ipotesi, secondo la nota ministeriale innanzi richiamata, non � da ritenersi in linea con le
previsioni del legislatore: infatti, nella formulazione dell'art. 21 comma 1 del Codice, "l'attivit� di
interesse generale che costituisce l'oggetto sociale", unitamente alle finalit� perseguite, caratterizza
l'associazione al punto che anche i requisiti per l'ammissione di nuovi associati devono essere
individuati in coerenza con esse.
Ci� significa che l'oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilit� degli enti del
Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non pu� risultare indefinito. E' quel che
avviene in caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attivit� di
cui all'articolo 5: non si tratta di un (malinteso) esercizio di autonomia ma del mancato rispetto
(quantunque involontario) del principio di trasparenza, in primo luogo a danno di coloro cui � precluso
aderire "ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra
loro) attivit� e finalit�".
La necessaria puntuale selezione ai fini dell'inserimento nello statuto della o delle attivit� che
costituiscono l'oggetto sociale, secondo un criterio volto a definire l'ente, non limita in alcun modo la
possibilit� per quest'ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali ma sempre ragionevoli
ampliamenti o modifiche: tale variazione tuttavia deve essere la conseguenza di una evoluzione,
frutto partecipato della volont� degli associati.
Non sembra che i principi fin qui enunciati possano essere disattesi dalle associazioni di cui al
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caso prospettato, semplicemente adducendo quale giustificazione la necessit� (aprioristicamente e
apoditticamente enunciata) di mantenere la possibilit� di essere coinvolte in attivit� realizzate da altri
enti appartenenti alla medesima rete associativa, nella medesima area territoriale o nel resto del
Paese, sostenendo che "qualora tali attivit� non fossero inserite nel proprio statuto non potrebbe
parteciparvi".
Al contrario, proprio l'appartenenza alle reti associative, organizzazioni volte al
coordinamento, alla rappresentanza, alla promozione e al supporto degli enti ad esse aderenti,
consente a questi ultimi di porre a fattor comune le proprie specificit� organizzative e vocazionali
valorizzando in maniera sinergica le rispettive attivit� e competenze nel rispetto dell'autonomia di
ciascun ente. La collaborazione tra enti, nel quadro di un'appartenenza comune ad una rete, non pu�
tradursi in una presunta necessaria indeterminatezza delle caratteristiche, del ruolo, della
responsabilit�, delle capacit� dei singoli enti, n� pu� ritenersi preclusa dal mantenimento delle
necessarie differenze tra le singole soggettivit� superindividuali. Al contrario, deve ribadirsi che le
attivit� di cui all'articolo 5 comma 1 del Codice possono considerarsi di interesse generale a
condizione che siano svolte in conformit� alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e che
possono richiedere il possesso di capacit� tecniche e organizzative differenziate a seconda delle
tipologie di esse.
Esemplificativamente, si pensi ad un ente che, occupandosi di assistenza alle persone
ricoverate in una struttura sanitaria, intenda dare a queste ultime la possibilit� di assistere a spettacoli
teatrali organizzati presso la struttura stessa, ritenendo che i pazienti ne beneficino sotto il profilo
psicologico. L'ente attiver� una collaborazione con un secondo ente che si occupa di organizzazione
e gestione di attivit� artistiche e culturali, in modo da individuare congiuntamente le opere da
mettere in cartello e le modalit� per tenere le rappresentazioni nel rispetto delle esigenze degli
spettatori e delle caratteristiche della struttura. Quanto sopra non impone che il primo ente abbia
nel proprio statuto tra le proprie attivit� quelle di organizzazione e gestione di attivit� artistico-
culturali o che il secondo modifichi lo statuto per prevedervi l'effettuazione di prestazioni sanitarie.
Consente invece a ciascun ente, nel rispetto delle proprie caratteristiche e specificit�, di operare
insieme per obiettivi comuni (o per conseguire ciascuno i propri: da un lato il maggior benessere dei
pazienti, dall'altro la diffusione della conoscenza e dell'amore per lo spettacolo dal vivo anche presso
fasce della popolazione pi� difficili da raggiungere).
Immaginare forme di collaborazione sinergica tra enti portatori di cos� diverse peculiarit�,
all'interno di un quadro stabile di coordinamento e supporto quale quello che una rete pu� offrire
anche favorendo i contatti tra una molteplicit� di soggetti diversi, consente di apprezzare appieno gli
assunti dai quali si � partiti.
La declinazione coerente da parte di ciascun ente delle proprie finalit� e, in armonia con esse,
delle attivit� che ci si prefigge di svolgere, nonch� la conseguente individuazione delle caratteristiche
organizzative pi� opportune per raggiungere gli obiettivi associativi e finalmente di quelle dei propri
associati, all'interno dello statuto, costituisce un fondamentale e talvolta non semplice esercizio di
autonomia, attraverso il quale l'ente opera delle scelte e in virt� di esse definisce s� stesso nei
confronti dell'esterno e dei propri aderenti, nel rispetto di regole proprie e all'interno del perimetro
tracciato dalla legge.
Evitare o eludere tale necessario percorso finirebbe per rendere particolarmente difficoltosa
anche la valutazione sull'effettivo perseguimento da parte dell'ente delle finalit� civiche,
solidaristiche o di utilit� sociale, da parte dei soci, degli amministratori, delle pubbliche
amministrazioni preposte al controllo, considerando che tali finalit� devono trovare concretizzazione
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sia nella rappresentazione statutaria che l'ente d� di s�, sia nell'effettivo perseguimento delle proprie
attivit�; in caso contrario tali finalit� resterebbero l'enunciazione di una mera clausola di stile
all'interno degli stessi statuti.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate, anche attraverso un riferimento ad una ipotesi
di scuola che contempla collaborazioni tra due enti affatto differenti, codesta Amministrazione potr�
formulare le proprie definitive valutazioni sulle specifiche situazioni prospettate e sulle motivazioni
addotte dagli enti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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