m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0004313.18-05-2020
Regione Marche � Giunta Regionale
Servizio Politiche sociali e sport
P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore
regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it
e, p.c.
Commissione politiche sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome
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Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti - Direzione centrale Persone
fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
dc.pflaenc@agenziaentrate.it
dc.pflaenc.fcenticollettivi@agenziaentrate.it
Oggetto: D.Lgs.vo 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in
regime transitorio, in assenza del RUNTS. Richiesta di parere.
Con nota n. 1150155 del 27/09/2019, codesto Ufficio ha prospettato una situazione
riscontrata presso alcune associazioni che, gi� iscritte al registro regionale delle ODV, nell'ambito del
percorso di adeguamento del proprio statuto hanno modificato la propria configurazione adottando
uno statuto che si richiama, invece, alla normativa in materia di associazionismo di promozione
sociale. Viceversa, altre associazioni, gi� iscritte al registro regionale delle APS, hanno seguito il
percorso inverso, assumendo la configurazione di organizzazioni di volontariato. In proposito, sulla
base della pregressa normativa regionale attuativa delle leggi di settore n.266/1991 e n.383/2000,
viene richiesto alla scrivente di esprimersi sulla possibilit� di effettuare in maniera diretta tale
passaggio, evidenziando le seguenti tre questioni:
- in primo luogo, con riferimento alle ODV che vogliano riconfigurarsi come APS, sia la legge
regionale che la corrispondente normativa nazionale in materia di associazioni di
promozione sociale prevedono che le stesse possano comprovare, ai fini dell'iscrizione nel
registro almeno un anno di operativit� dalla costituzione (analoga previsione non � invece
presente nella normativa in materia di organizzazioni di volontariato);
- in secondo luogo, rappresentato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle APS, l'ente
debba essere contemporaneamente cancellato dal registro delle ODV (cui � connesso il
riconoscimento dello status fiscale di Onlus di diritto), viene richiesto se l'ente stesso
debba, in conseguenza della cancellazione, devolvere il proprio patrimonio residuo a fini di
utilit� sociale o se, al contrario, lo stesso possa essere mantenuto in capo all'ente che
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consegua l'iscrizione nel diverso Registro regionale;
- in terzo luogo, se nel periodo transitorio sia applicabile ai casi suddetti l'art. 2498 del codice
civile, come richiamato dall'art. 42 bis dello stesso.
Al riguardo, acquisito sulle questioni in parola l'avviso concorde dell'Agenzia delle entrate in
data 28 aprile 2020, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene corretto inquadrare le questioni sottoposte all'attenzione della
scrivente Direzione nella cornice normativa del codice del Terzo settore, il quale, come � noto,
provvede, in coerenza con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge � delega n.106/2016, ad
un completo riassetto sistematico e omogeneo delle precedenti discipline speciali. La ratio legislativa
sottesa (semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica �
uno degli obiettivi della riforma, come esplicitato nell'art. 2 della citata legge n. 106/2016) � quella
collegata ad una concezione innovativa del sistema di registrazione degli ETS: il RUNTS, difatti, � allo
stesso tempo unico in quanto accoglie e riorganizza in maniera teleologica tutti gli enti di cui
all'articolo 4 del Codice; e plurale, sia nella sua organizzazione statica, in quanto prevede varie sezioni,
che nella sua dimensione dinamica, consentendo a ciascun ente, in ragione delle sue capacit� di
evolversi e modificare i propri assetti al mutare dei bisogni sociali, di trasferirsi in una diversa sezione
senza irrigidirsi in assetti formali ritenuti non pi� adeguati rispetto alla propria vocazione sostanziale.
Le varie disposizioni dedicate al cd. periodo transitorio mirano inoltre a gestire il processo di
compliance alla nuova disciplina nella maniera pi� semplice e coerente, riconoscendo inoltre agli
enti iscritti nei registri di settore esistenti una posizione di favor rispetto alla pluralit� di enti non
iscritti.
Rinveniamo quindi, tra le numerose disposizioni del Codice, la norma che consente agli statuti
di essere modificati (con il limite che le modifiche devono riguardare il recepimento delle disposizioni
inderogabili del Codice o l'esclusione di quelle derogabili con apposita clausola) utilizzando le cd.
"maggioranze alleggerite" (art. 101 comma 2), la norma che consente anche prima dell'operativit�
del RUNTS di considerare soddisfatto il requisito dell'iscrizione allo stesso attraverso l'iscrizione ad
uno dei registri esistenti (art. 101 comma 3); la previsione di regole specifiche, in deroga alle
procedure ordinarie, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, in sede di prima applicazione, degli enti
provenienti da tali registri (art. 54); la possibilit� di migrare ad altra sezione del RUNTS pi� compatibile
con i propri assetti organizzativi senza incorrere nell'obbligo di devoluzione previsto solo in caso di
cancellazione dal Registro (art. 50); l'assenza di conseguenze di carattere devolutivo derivante
dall'iscrizione in una delle sezioni del Registro stesso anche qualora da essa derivi la perdita della
qualifica di Onlus o di ente non commerciale.
Alla luce di questa premessa, � possibile procedere alla disamina delle questioni evidenziate
nella nota che si riscontra:
- con riferimento alla prima questione, occorre in via preliminare osservare che il quesito
investe la normativa regionale, adottata in attuazione degli artt.7 e 8 della legge
n.383/2000. L'orientamento espresso nella presente viene pertanto rilasciato nell'ottica
della leale collaborazione che deve costituire il costante canone di riferimento
nell'applicazione della normativa sul Terzo settore. Sovviene sul punto specifico, in primo
luogo, il dettato dell'art.101, comma 2 del codice del Terzo settore, il quale stabilisce che
fino all'operativit� del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli
effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri previgenti. Con riguardo a tale
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disposizione, la scrivente Direzione con la ministeriale n. 12604 del 29.12.2017 ha
evidenziato la necessit� di operare una distinzione tra il profilo privatistico, riguardante
l'ordinamento e l'organizzazione degli ETS, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti
con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla
cancellazione dagli attuali registri pubblici, affermando che le iscrizioni agli attuali registri
continuano ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere. A tale previsione non
rimane alieno il sopra cennato processo di adeguamento degli enti al nuovo quadro
ordinamentale del codice, sicch�, nella fase transitoria, non appare irragionevole leggere
la previsione legislativa del requisito della pregressa operativit� almeno annuale come
associazione di promozione sociale in un'ottica teleologicamente unitaria delle distinte
tipologie di enti ricompresi nella definizione di ETS ex art.4, comma 1 del codice e
conseguentemente delle diverse sezioni dell'istituendo RUNTS verso il quale le APS e le
ODV iscritte nei corrispondenti registri regionali e nazionale trasmigreranno. In tal modo
verrebbe garantita all'ente, facente gi� parte del Terzo settore (cos� come inteso in via
transitoria), in virt� dell' esistente iscrizione in uno dei registri vigenti dell'associazionismo
di promozione sociale o del volontariato, la possibilit� di esercitare l'autonomia privata -
anche avvalendosi, in presenza dei relativi presupposti, del regime alleggerito di cui
all'articolo 101, comma 2 del codice - attraverso l'adozione delle scelte organizzative
funzionali, da un lato, al miglior perseguimento dei fini statutari, e, dall'altro, alla
permanenza nel perimetro del Terzo settore , anche nella fase transitoria, prodromica alla
successiva iscrizione alla sezione del RUNTS, maggiormente rispondente alle proprie
caratteristiche.
- con riferimento alla seconda questione, ad avviso della scrivente, la possibilit� sopra
evidenziata deve essere garantita agli enti senza comportare alcun tipo di penalizzazione
riguardante il patrimonio residuo, per l'intera vita dell'ente all'interno del suddetto
perimetro del terzo settore, mentre muter� in caso di fuoriuscita da esso. Non a caso, la
devoluzione, al di fuori dei casi di estinzione o scioglimento (art. 9) si produce, ai sensi
dell'articolo 50 comma 2, in caso di cancellazione dal RUNTS, non da una delle sezioni di
esso. La motivazione risiede nel fatto che anche in caso di trasferimento in un'altra sezione
del RUNTS (e a tale fattispecie deve essere equiparato il trasferimento dall'uno all'altro dei
registri che temporaneamente ne garantiscono le funzioni) il patrimonio dell'ente trasferito
rimane assoggettato ad un regime vincolato che ne garantisce l'impiego per lo svolgimento
di attivit� di interesse generale; regime che invece, venendo meno in caso di fuoriuscita dal
RUNTS e quindi dal perimetro del Terzo settore, giustifica la perdita della disponibilit� del
patrimonio stesso (o eventualmente dell'incremento generato in costanza di iscrizione) da
parte dell'ente e la sua devoluzione in favore di altri soggetti sempre appartenenti al Terzo
settore. � appena il caso di specificare che in caso di trasferimento da una sezione all'altra
del RUNTS o, come in questo caso da un registro all'altro, l'appartenenza al terzo settore
permane senza soluzione di continuit�; non ha luogo quindi, nemmeno temporaneamente,
una fuoriuscita. La cancellazione dal registro di provenienza, a seguito della modifica
statutaria idonea a conseguire l'iscrizione in diversa sezione (o in diverso registro), non
dovrebbe precedere logicamente la nuova iscrizione ma essere disposta a cura dell'ufficio
competente in maniera contestuale al prodursi degli effetti di essa. E ci� anche nel caso in
cui l'ente da ODV (beneficiario di diritto del regime Onlus) mutasse in APS, ente comunque
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assoggettato ad un vincolo patrimoniale. Beninteso nel passaggio l'ente non potrebbe pi�
fruire del regime agevolativo connesso alla vecchia configurazione ma solo di quello proprio
della nuova, pur se meno conveniente.
- Con riguardo al terzo punto il descritto trasferimento da un registro all'altro non �
riconducibile alla fattispecie della trasformazione in senso civilistico, dovendosi pi�
propriamente parlare di un mutamento di qualifica che va altres� a mutare il regime
giuridico cui l'ente viene assoggettato, ferma restando l'identit� di ratio sottesa ad
entrambe le fattispecie (ovvero quella di accompagnare l'evoluzione dell'ente con un pi�
adeguato e opportunamente formalizzato assetto organizzativo). A maggior ragione deve
ritenersi operante il principio della continuit� dei rapporti giuridici, considerando il fatto
che non ci troviamo davanti ad un nuovo soggetto ma allo stesso soggetto, che modifica la
propria qualificazione soggettiva, ma non la propria natura associativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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