m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0001082.05-02-2020
Regione Piemonte
Direzione Sanit� e Welfare
Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori
e giovani, sostegno alle situazioni di fragilit�
sociale
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
Forum nazionale del Terzo settore
forumnazionaleterzosettore@pec.it
e, p.c.:
Commissione politiche sociali della Conferenza
delle Regioni e delle province autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it
michele.colavita@regione.molise.it
Oggetto: Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore
Il tema della composizione della compagine associativa deve affrontarsi alla luce dei principi
costituzionali, richiamati nell'articolo 1 del Codice del Terzo settore, di autonomia delle formazioni
sociali e di libert� associativa, che involgono le finalit� da perseguire, i mezzi con cui realizzarle e la
stessa struttura organizzativa da adottare. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, rientra
nell'autonoma determinazione dell'ente l'individuazione dell'assetto strutturale ritenuto
maggiormente idoneo ad assicurare il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalit� civiche,
solidaristiche e di utilit� sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o pi�
attivit� di interesse generale.
Uno spazio significativo di espressione dell'autonomia degli ETS � rinvenibile senz'altro nella
definizione della compagine associativa, la quale, partendo proprio dal ruolo delle formazioni sociali
e dalla richiamata libert� associativa, pu�, a pieno titolo, contemplare la presenza, all'interno della
propria base associativa, non soltanto di persone fisiche ma anche di soggetti collettivi. Tale
principio generale trova una sua specifica limitazione con riguardo alle organizzazioni di volontariato
e alle associazioni di promozione sociale (rispettivamente, agli articoli 32, comma 2 e 35, comma 3
del codice): le richiamate disposizioni, allo scopo di preservare la profilazione soggettiva delle ODV e
delle APS, pongono limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo. Il primo ordine di limitazioni
concerne la natura dei soggetti superindividuali ammissibili, che devono appartenere a tipologie
tassativamente individuate (altri ETS o enti non lucrativi). Il secondo genere di limitazioni riguarda il
numero di tali soggetti, che non pu� essere superiore al 50% rispettivamente delle ODV o delle APS
associate. Giova al riguardo precisare che tali limiti non comprimono l'autonomia decisionale degli
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enti, ai quali non � preclusa la facolt� di modificare, nel rispetto delle disposizioni statutarie, la
propria compagine associativa, oltre i limiti dianzi indicati, rinunciando alla qualificazione di ODV o
di APS.
Non � invece rinvenibile in maniera espressa una previsione volta ad escludere la possibilit� di
una base associativa comprendente sia persone fisiche che ODV o APS: detta ipotesi appare quindi
rispondente agli enunciati canoni della libert� associativa e dell'autonomia negoziale. In tale
prospettiva, si ritiene che i predetti articoli debbano essere interpretati nel senso di lasciare alla
libera determinazione delle associazioni la possibilit� di definire la propria compagine associativa,
fatte salve, naturalmente, le sopra citate limitazioni, espressamente contenute nelle disposizioni di
cui trattasi e volte a preservare la natura degli stessi enti. Pertanto, almeno in termini generali, gli
unici limiti a tale autonomia associativa sono quelli espressamente contenuti nelle disposizioni di cui
trattasi.
Sulla base dell'esposta ricostruzione, � possibile procedere all'analisi dei quesiti posti
all'attenzione della scrivente Amministrazione. Il primo, formulato dalla Regione Piemonte, �
relativo alla composizione della base associativa delle ODV e delle APS, alla luce degli articoli 32 e 35
del Codice del Terzo settore sopra menzionati e riguarda la possibilit�, rispettivamente per le ODV
e le APS, di configurare statutariamente � e in concreto - una composizione sociale che ricomprenda
tanto persone fisiche che Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.
Alla luce di quanto sopra, se � possibile senza dubbio che gli statuti consentano di ammettere
nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del
soggetto di cui si tratta (es. una APS che associ sia persone fisiche che APS, una ODV che associ sia
persone fisiche che ODV, a condizione che sia rispettato almeno uno dei requisiti numerici minimi
alternativi, di almeno sette persone fisiche o tre APS/ODV), particolare attenzione deve essere
posta a valutare i casi ulteriori, ovvero l'apertura ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro (escludendo quindi ogni possibile accesso alla base associativa delle ODV e delle APS da parte
di soggetti diversi da quelli sopra menzionati).
L'ammissione di tali enti, infatti, rappresenta una possibilit� aggiuntiva che, consentita solo
ove specificamente menzionata dagli statuti, deve essere assoggettata necessariamente alle
condizioni previste dal Codice, ovvero il rispetto � sia statutario che in concreto � dei limiti numerici
richiamati.
Pertanto, non si ritiene ammissibile ad esempio, n� per previsione statutaria n� in concreto,
che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50 per cento delle APS
effettivamente associate; ci� snaturerebbe le caratteristiche dell'ente rendendo squilibrata la
compagine - si pensi ad esempio che, ammettendo tali possibilit�, senza richiamare le limitazioni di
legge, potrebbe verificarsi una situazione di una APS che associ sette persone fisiche e un numero
indefinito di Enti del Terzo settore non APS, quali ad esempio ODV, imprese sociali ecc. � evidente
che in questo caso l'ente in questione non avrebbe pi�, di fatto, le caratteristiche di una
associazione di promozione sociale, pur potendo appartenere ad altra tipologia di ETS.
Pertanto, l'ingresso nelle basi associative delle ODV e delle APS di enti del Terzo settore � o
non lucrativi - non omogenei con la tipologia dell'associante dovrebbe essere consentito solo
qualora nelle medesime basi associative siano comunque presenti, in numero adeguato, Enti aventi
la stessa natura dell'ente interessato (e a condizione che l'associabilit� di tali soggetti sia
contemplata nello statuto).
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Si ritiene che qualora la situazione emerga con riferimento a soggetti gi� iscritti nei registri del
volontariato o della promozione sociale, se non apertamente in contrasto con le disposizioni
regionali attuative delle preesistenti disposizioni in materia, possa costituire oggetto di avviso agli
enti affinch� adeguino i relativi statuti e la propria composizione di fatto in previsione della
trasmigrazione; naturalmente qualora emergesse invece in occasione di quest'ultima, quindi nella
fase in cui le regioni provvedono a perfezionare l'iscrizione degli enti nel RUNTS, tale situazione, ove
non risolta entro il termine assegnato dall'ufficio di riferimento, non potrebbe che configurarsi
come motivo ostativo all'iscrizione nelle sezioni delle APS o delle ODV, fatta salva, naturalmente, la
possibilit�, al ricorrere dei relativi presupposti, di conseguire l'iscrizione in altra sezione del RUNTS.
Con la seconda questione, sollevata dal Forum nazionale del Terzo settore, si chiede, alla
luce della normativa recata dal Codice del Terzo settore, una pronuncia relativa alla possibilit� per
gli ETS di accogliere all'interno della propria base associativa delle imprese; e, in caso affermativo,
se queste ultime possano o meno detenere il controllo dell'Ente e infine, se tale controllo possa
essere esercitato da un'unica impresa o essere eventualmente esercitato in forma congiunta.
Come noto, gli enti con scopo di lucro (tipicamente le imprese "for profit"), ai sensi
dell'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 e s.m.i., "non possono esercitare attivit� di
direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il
controllo di un'impresa sociale". Nel Codice del Terzo settore, invece, l'articolo 4, comma 2 del d.lgs.
117/2017 non menziona espressamente le imprese, individuando invece, quali soggetti che non
possono essere qualificati come ETS n� possono esercitare sugli stessi alcuna forma di direzione,
coordinamento e controllo, fatte salve le eccezioni ivi tipizzate, le pubbliche amministrazioni, le
formazioni e associazioni politiche, i sindacati e le associazioni datoriali, le associazioni professionali
e di rappresentanza di categorie economiche.
Ora, alla luce sia del principio dell'autonomia degli enti gi� richiamato sia, con riferimento
al rapporto tra Codice del Terzo settore e disciplina dell'impresa sociale, di quello di specialit�, �
evidente che la preclusione di cui al d.lgs. 112/2017 relativa agli enti con finalit� lucrative non �
estensibile nei confronti della generalit� degli ETS; sono invece applicabili, ma solo nei confronti
delle ODV e delle APS, le limitazioni recate (secondo quanto chiarito con riferimento al primo
quesito) rispettivamente dagli articoli 32 e 35 del Codice, che individuano tassativamente le
caratteristiche dei soggetti che possono comporre la base associativa di tali organismi a disciplina
speciale.
Pertanto, in continuit� con l'indirizzo interpretativo fornito dall'agenzia delle entrate in
tema di ONLUS (Circolare n.38/E del 1� agosto 2011), si ritiene che in assenza di previsioni specifiche
relative a particolari tipologie di enti, le imprese (ivi incluse quelle for profit) possano costituire o
partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonch� detenerne il controllo, sia in
forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o pi� di esse. In tali
ipotesi, peraltro, dovr� comunque essere rispettata l'osservanza formale e sostanziale delle norme
(e della connessa ratio del legislatore) poste a presidio della natura e delle finalit� degli ETS: il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit� civiche solidaristiche e di utilit� sociale e lo
svolgimento in via esclusiva o principale di una o pi� attivit� di interesse generale nelle forme
(azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi ecc.) proprie della tipologia di enti
cui di volta in volta ci si riferisce. La concreta osservanza dei vincoli e dei limiti dettati dal Codice del
Terzo settore costituir� oggetto di controllo da parte delle amministrazioni competenti (Ufficio del
RUNTS, per gli aspetti attinenti alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti necessari
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all'iscrizione al RUNTS medesimo, al perseguimento delle finalit� civiche, solidaristiche e di utilit�
sociale, all'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS; Amministrazione
finanziaria per i profili fiscali), al fine di evitare un uso strumentale ed elusivo delle disposizioni di
vantaggio previste nel Codice medesimo per gli ETS.
Considerata la rilevanza delle questioni trattate, alla presente nota sar� assicurata
diffusione oltre che attraverso l'invio ai destinatari diretti, tramite la pubblicazione sul sito
istituzionale www.lavoro.gov.it nella sezione dedicata agli orientamenti ministeriali relativi al
Codice del Terzo settore.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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