m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0005093.30-05-2019
Regione Molise
Direzione generale per la Salute
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
c.a. del Direttore di Servizio dott. Michele
Colavita
michele.colavita@regione.molise.it
Oggetto: Articolo 24 del d.lgs. n.117/2017 (codice del Terzo settore). Numero massimo di deleghe
conferibili ad ogni associato.
Con nota del 28 maggio u.s., codesto ufficio ha rappresentato come nel corso dell'esame degli
statuti trasmessi successivamente all'avvenuto adeguamento al Codice del Terzo settore, risulti
frequentemente che anche in caso di enti associativi (ODV e APS) di dimensioni pari o prossime alla
soglia minima di associati (sette/otto soci) di cui agli artt. 32 e 35 del CTS, il numero di deleghe
previsto dagli statuti si attesta su quello massimo previsto dall'art. 24 comma 3 del medesimo
(massimo tre deleghe per ogni associato per gli enti con meno di cinquecento soci).
Ad avviso di codesto Ufficio, da ci� potrebbe derivare un pregiudizio alla democraticit�
dell'ente, in quanto, in ipotesi estreme, potrebbe verificarsi che anche una sola persona possa
determinarne gli indirizzi associativi.
Si richiede pertanto alla scrivente un parere preliminare alla formalizzazione dell'accettazione
degli statuti prodotti.
In proposito, non si ritiene che l'amministrazione preposta possa condizionare l'accettazione
di uno statuto di una piccola o piccolissima associazione alla previsione di un numero di deleghe
inferiori a quello massimo consentito dalla legge. Anche in un ipotetico caso di specie, l'associazione
nell'ambito delle soglie disposte dalla legge (fino a tre fino a cinquecento associati, art. 24 comma 3)
dovrebbe essere libera di decidere autonomamente se attenersi ad esse o derogarvi al ribasso.
Oltre a tale argomentazione, che si giudica preminente, si osserva inoltre come non si possa
escludere, da un lato, che in concreto il numero di associati si incrementi in breve tempo,
scongiurando quindi la possibilit� paventata dall'Ufficio; n�, per contro, che i soci di una piccola
associazione scelgano in concreto di partecipare personalmente alle vicende associative, soprattutto
nella fase iniziale della vita dell'ente, evitando di delegare l'espressione del proprio voto a terze
persone.
Infine, deve evidenziarsi la rilevanza, ai fini della questione prospettata, della disposizione
recata dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24, relativo all'applicabilit� dei commi 4� e 5� dell'art.
2372 del codice civile, "in quanto compatibili". In particolare, il 5� comma chiarisce che "La
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della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
rappresentanza non pu� essere conferita ... ai membri degli organi amministrativi o di controllo"
dell'ente. Tale principio, espresso nel codice civile con riferimento alle assemblee delle societ�, �
certamente applicabile alla fattispecie in questione, stante il richiamo effettuato dal CTS, in quanto
trattasi di disposizione volta a individuare regole di incompatibilit� tra le funzioni deliberative e quelle
di amministrazione all'interno dello stesso ente.
Considerato che il problema rappresentato dall'Ufficio interpellante verrebbe a manifestarsi
solo in enti effettivamente formati da pochissimi associati, una rigorosa applicazione della citata
disposizione in materia di incompatibilit� (da verificare eventualmente in sede successiva) dovrebbe
poter scongiurare in radice il rischio rappresentato.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai seOns=i MINISTERO DEL LAVORO E
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'AmminDistEraLziLonEe DPigOitaLleI"T. ICHE
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