Testo integrale

ONG. Applicazione articolo 32 comma 7 Legge 125/2014

Testo vigente dal 22/05/2019

Articoli di Risposta a quesito 4787/2019 (1)
  1. Testo integrale ONG. Applicazione articolo 32 comma 7 Legge 125/2014

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0004787.22-05-2019

Al Forum nazionale del Terzo settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it

e, p.c.
Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo
dgcs.segreteria@esteri.it

Oggetto: Applicazione dell'articolo 32, comma 7 della legge n.125/2014, come integrato dall'articolo
89, comma 9 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore).

Con la nota del 18.4.2019, codesta organizzazione intende acquisire l'avviso della scrivente

Amministrazione in ordine alla portata applicativa della disposizione in epigrafe indicata, anche alla

luce delle indicazioni in tema di adeguamenti statutari degli enti del Terzo settore (ETS), contenute

nella circolare ministeriale n.20/2018.

Ai fini dell'inquadramento della tematica proposta, si riporta il testo dell'articolo 32,

comma 7 della legge n.125/2014, come integrato dall'articolo 89, comma 9 del codice del Terzo

settore:

"Le organizzazioni non governative gia' riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.

49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10,

comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente

legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia

delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento

dell'idoneita' concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le Organizzazioni non governative

di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore".

La disposizione in parola permette di operare la ricostruzione del percorso normativo di

qualificazione delle ONG, le quali erano inizialmente considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo

10, comma 8 del d.lgs. n.460/1997; successivamente, con la citata legge n.125/2014, la qualifica

fiscale di ONLUS non veniva fatta pi� discendere direttamente dalla previsione legislativa, ma

richiedeva un'espressa iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, su istanza dell'ONG. L'intervento

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integrativo del codice (con il quale � stato aggiunto un ultimo periodo al dettato del comma 7
dell'articolo 32 sopra riportato) ha previsto l'iscrizione dei soggetti in parola all'interno del Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'istante, nel quesito che si riscontra, riporta l'avviso di tre reti rappresentative di ONG,
secondo il quale l'iscrizione al RUNTS non dovrebbe generare alcuna obbligatoriet� di adeguamento
statutario da parte delle ONG, assumendo a sostegno di tale tesi il precedente rappresentato
dall'iscrizione delle ONG all'anagrafe delle ONLUS, che non aveva comportato alcun adeguamento
statutario ai requisiti previsti dall'articolo 10 del d.lgs. n.460/1997, secondo quanto precisato
dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 24.2.2015.

Al riguardo, acquisito l'avviso dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, la risposta al quesito
richiede una lettura sistemica delle disposizioni del codice, a partire dalla definizione di ETS,
contenuta nell'articolo 4, comma 1, nel quale sono individuati requisiti essenziali affinch� un soggetto
possa legittimamente essere qualificato come ETS, per proseguire poi con le previsioni di diritto
transitorio presenti nell'articolo 101, comma 2 (che prevede un regime alleggerito di adeguamento
statutario per ODV, APS e ONLUS, applicabile entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del codice) e comma 3 ( il quale equipara, fino all'operativit� del RUNTS, l'iscrizione al RUNTS
medesimo all'iscrizione negli attuali registri delle ODV, APS e ONLUS). Alle disposizioni sopra riportate
occorre aggiungere l'articolo 54 del codice, il quale introduce un meccanismo di comunicazione verso
il RUNTS (da disciplinare nelle modalit� attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi
alle ODV e alle APS iscritte al giorno antecedente l'operativit� del RUNTS nei registri istituiti ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 6 della legge n.266/1991 e dell'articolo 7 della legge n.383/2000. Tale
meccanismo, che poggia il suo presupposto logico nell'identit� di qualificazione delle ODV e delle APS,
permette il loro inserimento all'interno delle corrispondenti sezioni del RUNTS alle medesime
dedicate, successivamente al quale i competenti uffici del RUNTS dovranno esercitare i controlli
diretti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS medesimo, secondo quanto
previsto dai commi 2 e seguenti dello stesso articolo 54, adottando i conseguenti provvedimenti di
iscrizione al RUNTS o di diniego di iscrizione.

Alla luce di tale quadro normativo, si deve escludere per diverse ragioni ogni automaticit�
dell'iscrizione nel RUNTS delle ONG. In primo luogo, l'eterogeneit� delle forme organizzative dalle
medesime assunte impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS. Inoltre,
l'ipotizzata automaticit� finirebbe per attribuire alle ONG un trattamento giuridico di maggiore favore
rispetto a quello previsto per le categorie soggettive (ODV e APS) che sono state considerate dal
legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela. Infine, il differente contesto normativo di
partenza rispetto al codice del Terzo settore impedisce di riproporre il precedente orientamento
maturato in tema di iscrizione, su domanda, all'anagrafe delle ONLUS a seguito dell'entrata in vigore
della legge n.125/2014: in quest'ultimo caso, infatti, preesisteva una qualificazione ex lege delle ONG
come ONLUS di diritto. Nel codice, la qualificazione di ETS non � mai automatica, essendo legata, tra
l'altro, al requisito dell'iscrizione al RUNTS e gli stessi soggetti che medio tempore sono considerati
tali (ODV, APS e ONLUS) hanno l'onere di provvedere agli adeguamenti statutari necessari a
conformarsi al nuovo quadro normativo, se intendono, beninteso, permanere all'interno del
perimetro del terzo settore.

La previsione dell'articolo 89, comma 9 del codice pertanto, lungi dal generare alcun
automaticit� di iscrizione nel RUNTS per i soggetti ivi contemplati, impone la necessit� di prevedere,
attraverso il decreto ministeriale di cui all'articolo 53 del codice stesso, uno specifico percorso di
inserimento delle ONG all'interno del RUNTS, che le differenzi rispetto alla pi� vasta platea di soggetti

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che aspirano all'acquisizione della qualifica di ETS.
In conclusione, pertanto, se le ONG sono gi� in possesso della qualifica di ODV, di APS o di

ONLUS (e, come tali, da considerare ETS nel periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 101, comma 3
del codice) potranno usufruire del regime alleggerito di adeguamento statutario configurato
nell'articolo 101, comma 2 del codice. Le ONG prive di una di dette qualifiche non potranno, nel
medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, qualora intendano acquisire tale qualifica,
dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni. Al momento dell'operativit� del RUNTS,
per le ONG in possesso della qualifica di ODV o APS si applicher� il sopra descritto articolo 54 del
codice; per le ONG iscritte all'anagrafe delle ONLUS dovr� essere previsto nell' emanando decreto
ministeriale recante la disciplina di dettaglio sul funzionamento del RUNTS (ex articolo 53 del codice)
un peculiare percorso di inserimento all'interno del RUNTS. Infine, lo stesso decreto recher� la
normazione dedicata alle restanti ONG, per effetto della previsione dell'articolo 89, comma 9 del
codice.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensiO=MINISTERO DEL LAVORO E
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'AmministrDazEioLneLEDigPitOaleL"ITICHE
SOCIALI/80237250586

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).