Testo integrale

D.Lgs. 117/2017. Attività di culto

Testo vigente dal 15/04/2019

Articoli di Risposta a quesito 3734/2019 (1)
  1. Testo integrale D.Lgs. 117/2017. Attività di culto

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0003734.15-04-2019

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Cura della persona,
salute e welfare
Servizio Politiche per l'integrazione sociale,
il contrasto alla povert� e terzo settore
segrspa@postacert.regione.emilia-
romagna.it

Oggetto: D. Lgs. n. 117/2017. Attivit� di culto. Richiesta parere. RMiscaoil:ntro.

Con la nota prot. n. 2019/222662 del 5 marzo u.s. relativa all'oggetto, codesto Servizio
rappresenta che in sede di iscrizione o di controllo successivo � stato riscontrato come alcune
associazioni di promozione sociale, pur non prevedendolo espressamente nell'atto costitutivo o nello
statuto, svolgono attivit� di culto seppur non in modo prevalente rispetto alle attivit� di promozione
sociale; che le attivit� di culto spesso sono svolte in modo promiscuo con attivit� di promozione
sociale in sedi e locali per cui � applicata la normativa di favore di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo in oggetto.

Quanto sopra premesso, viene evidenziato che "l� dove non venga specificamente
dimostrato un vincolo strumentale dell'attivit� di culto rispetto alle attivit� di promozione sociale si
rischierebbe di consentire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa di
estremo favore sopra richiamata"; si chiede pertanto:

1. se le attivit� di culto, anche se previste negli atti costitutivi o negli statuti delle
associazioni di promozione sociale o di altri enti del Terzo settore possano rientrare tra
le attivit� diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017;

2. se un'APS o altro ETS possa essere iscritto nel Registro qualora eserciti attivit� di culto
pur facendo salva la prevalenza delle attivit� di promozione sociale;

3. se si debba comunque ritenere che per l'uso promiscuo, tra attivit� di culto e di
promozione sociale, di sedi e locali non debba essere applicata la misura di favore di cui
all'art. 71 del d.lgs. n. 117/2017.

In proposito si rappresenta quanto segue:
In primo luogo, a fini di maggior chiarezza, pu� essere utile specificare che per "attivit� di
culto", pu� intendersi la "pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede"
(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 181/2013) o, in senso non tassativo "la celebrazione di funzioni religiose
riservate ai credenti di una determinata fede, la diffusione del relativo credo, la formazione degli
aderenti e dei ministri religiosi" (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3417/2015). Non sembra possa ritenersi
configurabile come "attivit� di culto", ai fini della individuazione dell'oggetto sociale dell'ente, una
celebrazione occasionale; mentre al contrario sembrerebbero rientrare tra le attivit� di culto, ad
esempio, le celebrazioni ricorrenti e sistematiche, quotidiane o in giorni fissi e orari predefiniti di

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funzioni religiose e a carattere confessionale.
Sulla base della definizione o elencazione delle "attivit� di culto" elaborata dal Consiglio di

Stato, la collocazione delle stesse tra le attivit� diverse, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017
appare problematica, data la necessaria strumentalit� di queste ultime rispetto alle attivit� di
interesse generale di cui all'articolo 5.

Ci� anche alla luce del principio dell'irrinunciabile separazione tra la sfera statuale e quella
religiosa, secondo cui "non � dato allo Stato di interferire, come che sia, in un ordine che non � il suo,
se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione" (ex multis, Corte Costituzionale,
sentenza n. 334/1996).

In particolare, se le attivit� di culto caratterizzano gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
che sul territorio dello Stato svolgono le loro attivit� ai sensi delle leggi vigenti, il legislatore del Codice
del Terzo settore, nel rispetto della citata separazione tra ambito civile e statuale e ambito religioso,
ha fissato, con il comma 3 dell'articolo 4 un preciso criterio: a tali enti, infatti, "le norme del ... decreto
si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivit� di cui all'articolo 5", previa adozione di un
apposito regolamento. Pertanto, le attivit� di culto (che costituiscono la principale ragion d'essere
degli enti religiosi) sono "altro" rispetto a quelle disciplinate dal Codice e non sembrano sussumibili
nella categoria delle attivit� diverse di cui all'articolo 6 del Codice, che comunque trovano precisi
limiti (proprio con riferimento alle attivit� di interesse generale di cui al suddetto articolo 5, il gi�
richiamato vincolo della strumentalit� imposto dalla legge, nonch� quei limiti e criteri definiti
dall'emanando regolamento "tenendo conto dell'insieme delle risorse... impiegate in tali attivit� in
rapporto all'insieme delle risorse... impiegate nelle attivit� di interesse generale").

Ci� detto, deve ritenersi, in definitiva, che l'ente religioso eserciter� le attivit� di culto
nell'osservanza della disciplina propria degli enti religiosi; le stesse resteranno estranee all'ambito del
Terzo settore e all'esercizio delle attivit� proprie degli ETS. Per altro verso, le norme del Codice del
Terzo settore si applicheranno agli enti religiosi civilmente riconosciuti al verificarsi delle condizioni
di cui al citato articolo 4, comma 3 del d.lgs. n.117/2017.

Con riguardo al terzo quesito posto da codesto Servizio, se cio� l'esercizio delle attivit� cd.
"di culto" possa o meno beneficiare, con riferimento ai locali in cui viene svolta, della misura di favore
di cui all'articolo 71 del d.lgs. n. 117/2017, occorre aggiungere a quanto gi� detto alcune ulteriori
osservazioni. Rispetto al precedente articolo 32 comma 4 della legge n.383/2000 ("la sede delle APS
ed i locali nei quali si svolgono le relative attivit� sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso
omogenee... indipendentemente dalla destinazione urbanistica"), gi� oggetto di parere del Consiglio
di Stato (Sez. I, parere su ricorso straordinario al capo dello Stato n. 764/2018 del 26/03/2018) che
aveva gi� chiarito come "tale disposizione" non fosse "certamente comprensiva di qualsiasi deroga
alla sussistenza dei requisiti di agibilit�... e alle misure minime di sicurezza", la nuova formulazione
ricavabile dalla citata disposizione del Codice del terzo settore presenta differenze non trascurabili.
Se da un lato, infatti, amplia la platea dei potenziali beneficiari estendendola dalle sole APS agli Enti
del Terzo settore, dall'altro sostituisce alla precedente definizione - che genericamente parlava di
"attivit�" senza specificare se vi fosse distinzione tra quelle di promozione sociale e quelle "svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria" di cui all'art. 4 comma 1 lett. f) - quella alquanto pi� ristretta di
"attivit� istituzionali purch� non di tipo produttivo", escludendone quindi oltre a queste ultime se a
carattere produttivo, anche le attivit� "non istituzionali" (tra cui quindi quelle svolte ex art. 6), che
pertanto non potranno beneficiarne anche qualora siano strumentali alle prime.

Per attivit� istituzionali degli ETS � e in particolare delle APS - devono intendersi infatti

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quelle previste dallo statuto come oggetto principale del rapporto sociale, attraverso le quali ciascun
ente persegue le finalit� civiche, solidaristiche e di utilit� sociale che lo caratterizzano come Ente del
Terzo settore. Tali attivit� sono quindi, da identificarsi nelle attivit� di interesse generale ex art. 5 del
Codice del Terzo settore, che in quanto tali godono, purch� svolte senza fine di lucro e in conformit�
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, del particolare "favor" del legislatore, da cui
derivano, tra l'altro, le disposizioni agevolative di cui all'articolo 71.

Anche sulla base di quanto sopra, e in questo caso indipendentemente dall' eventuale
possibilit� di ricomprendere le attivit� di culto tra quelle di cui all'articolo 6, sar� necessario, qualora
un locale (fosse anche la sede di un'associazione di promozione sociale) venga adibito in maniera
sistematica e organizzata allo svolgimento di celebrazioni religiose o altre attivit� di culto, che ci�
avvenga in assenza di deroghe rispetto alla ordinaria normativa urbanistica in materia di destinazione
d'uso.

Si segnala che recentemente il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in sede
giurisdizionale (Sez. VI, n. 6176/2018) respingendo l'appello contro la precedente decisione cautelare
del Tar Lombardia nei confronti di un'associazione destinataria da parte di un Comune di un
provvedimento volto a ottenere la cessazione presso i locali sociali dell'attivit� di culto religioso e
specificando che "la qualit� dell'appellante come associazione di promozione sociale, per la quale
l'art. 71 del d.lgs. 117/2017 ne consente l'insediamento della sede in edifici con qualunque
destinazione d'uso, non l'autorizza ad insediare un luogo di culto non occasionale o precario in aree e
territori comunali non vocati"; ci� anche "qualora le finalit� religiose non siano contemplate nello
statuto" , nel caso specifico, "lo scopo aggregativo tipico degli enti del terzo settore, e d'altronde
svolto dall'Associazione in altri contesti, scolora rispetto ai dati di fatto che dimostrano anche il fine
di culto da essa s� perseguito, ma in modo urbanisticamente scorretto".

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).