Testo integrale

Statuti ETS. Attività interesse generale e finalità

Testo vigente dal 12/04/2019

Articoli di Risposta a quesito 3650/2019 (1)
  1. Testo integrale Statuti ETS. Attività interesse generale e finalità

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0003650.12-04-2019

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Salute e Welfare �
Servizio programmazione sociale e
sistema integrato socio - sanitario

SEDE

Oggetto: Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle Matativl:it� di interesse generale e delle
finalit�. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21.

Si fa riferimento alla richiesta pervenuta il 3 aprile scorso via mail da parte di codesto

Servizio, relativo alla modalit� secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione,

sono chiamate a individuare statutariamente le attivit� di interesse generale.

Si chiede in particolare se gli enti abbiano facolt� di inserire tutte le attivit� indicate

nell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 o se debbano invece limitarsi ad indicare solo quelle "ritenute pi�

congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti".

In proposito, si osserva quanto segue.

Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o pi� attivit� di interesse generale �

uno degli elementi che connotano unitamente alla finalit� e all'assenza dei fini di lucro, gli enti che,

ai sensi del citato decreto legislativo possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo settore,

per effetto della qualificazione conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS.

La funzione del RUNTS nell'intendimento del legislatore � quella di individuare da un lato

gli enti in parola, dall'altro quella di assicurare nella misura prevista la conoscibilit� degli atti e fatti

rilevanti e la trasparenza sulle attivit� svolte, sui risultati conseguiti, nonch� sull'impiego delle risorse,

sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle

attivit� stesse.

L'articolo 21 del Codice nell'indicare i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo (di cui lo

statuto, se pur modificabile nel corso del tempo, costituisce parte integrante) individua tra gli altri sia

l'attivit� di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale che le finalit� solidaristiche e di utilit�

sociale che l'ente, nella sua autonomia di soggetto a caratterizzazione necessariamente privatistica,

sceglie di perseguire. Ferma restando la dovuta prevalenza di quelle cd. di interesse generale, gli enti

del terzo settore "possono esercitare attivit� diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che

l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivit� di

interesse generale" (art. 6).

Ne consegue che, ferma la possibilit� di esercitare attivit� diverse, nei limiti sopra

descritti, l'individuazione "di una o pi� attivit� di interesse generale" non potr� esplicarsi

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nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attivit� previste dall'articolo 5 o di
un numero di esse tale da rendere indefinito � e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale.

La variet� dei possibili settori di attivit� individuati come "di interesse generale"
testimonia della volont� del legislatore di garantire agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione
della/delle attivit� attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano
l'esercizio, meglio conseguire le finalit� associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la
"vocazione" dell'ente. Tale autonomia, d'altro canto, non pu� portare ad eludere gli obblighi di
trasparenza e conoscibilit� nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad
una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attivit� e
finalit�. Sar� sempre possibile modificare l'oggetto sociale inserendo nuove attivit� o eliminando
attivit� che l'ente non ritiene pi� di svolgere. Tuttavia, ci� dovr� essere il frutto di una precisa scelta
degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l'ente si � dotato
secondo caratteristiche di democraticit� e trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).