Nota n. 1309 del 06/02/2019
Oggetto: art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati.
Con quesito pervenuto in data 18 gennaio u.s. � stato richiesto alla scrivente di fornire
un'interpretazione al comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. in oggetto, secondo il quale "2. Non sono
associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarit� di azioni o quote di natura patrimoniale". In particolare � stato richiesto se "ci�
significhi che un'associazione di promozione sociale debba, in relazione all'ammissione di nuovi
associati, vedersi precluso ogni potere discrezionale nella fissazione dei criteri di ammissione stessi";
e se "un'APS possa darsi delle 'semplici regole oggettive' a garanzia dell'onorabilit� o della seriet�
dell'associazione", fornendo quali esempi "la richiesta della maggior et� o di un determinato titolo
di studio o della cittadinanza italiana, oppure che non vi siano condanne penali, oppure ancora che
l'aspirante associato non si sia posto in posizioni diffamatorie individualmente o in altri gruppi nei
confronti dell'APS cui desidera accedere".
In proposito si rappresenta che se la generalit� degli Enti del Terzo settore ai sensi della
legge delega n. 106/2016 deve essere improntata a consentire il libero svolgimento della
personalit� dei singoli al proprio interno, quale strumento di promozione e di attuazione di principi
di pluralismo, solidariet�, partecipazione e sussidiariet� che trovano copertura costituzionale negli
articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione (art. 2), � soprattutto nelle associazioni di promozione
sociale che devono essere valorizzati in particolare i principi di democraticit� e partecipazione (art.
4).
Pertanto, secondo quanto previsto dal Codice, un Ente del Terzo settore costituito in forma
associativa e in particolare un'associazione di promozione sociale pu�, anzi deve necessariamente
fissare nel proprio statuto "i requisiti per l'ammissione di nuovi associati" (art. 21 comma 1) anche al
fine di consentirne la conoscibilit� agli aspiranti associati, dare modo a questi ultimi di verificare la
conformit� alle previsioni statutarie di eventuali mancate ammissioni nonch�, in via generale, di
definire con maggior precisione attraverso le caratteristiche degli associati, l'identit�
dell'associazione stessa, i suoi valori, le finalit� e le attivit� da essa svolte.
Tali requisiti, ai sensi del medesimo articolo 21, oltre che "non discriminatori" devono
essere altres� "coerenti con le finalit� perseguite e l'attivit� di interesse generale svolta" cos� da
rendere possibile una effettiva "partecipazione", da intendersi non solo come concreta possibilit� di
contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attivit� sociali una volta entrati
nella compagine associativa, ma anche, prima dell'ingresso in quest'ultima, come effettiva
possibilit� di esservi ammessi, coerentemente con il "favor" che la legge attribuisce al cd. "carattere
aperto delle associazioni", che, non a caso, � formula letteralmente contenuta nella rubrica del
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successivo art. 23 del Codice, dedicato alle procedure e modalit� di ammissione di nuovi associati.
In generale, le richiamate previsioni normative, lungi dall'attribuire al terzo un
incondizionato diritto all'ammissione, mirano a tutelare l'interesse degli associati a che del rapporto
associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli
che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo. Deriva da qui la contrariet� alle
disposizioni codicistiche di clausole che vietino tout court l'ammissione di nuovi associati o di
clausole che permettano a chiunque indiscriminatamente di essere ammessi oppure ancora di
clausole che rimettano al mero arbitrio degli amministratori le decisioni in merito all'ammissione di
nuovi associati.
I criteri di non discriminazione e coerenza sopra enunciati, unitamente a quello generale di
ragionevolezza, consentono di esprimere alcune ulteriori valutazioni circa la possibilit� di inserire
nello statuto requisiti quali quelli citati nel quesito.
Ad esempio la previsione del requisito della maggior et� ai fini dell'ammissione potrebbe
non essere coerente con specifiche finalit� civiche o solidaristiche (quali a mero titolo di esempio la
lotta alla discriminazione, l'integrazione di particolari fasce deboli della popolazione, l'educazione
dei giovani ai valori di etica e responsabilit�) e con attivit� che possano essere svolte anche da (e
pertanto beneficiare del fattivo contributo partecipativo di) associati minorenni (es. studenti delle
scuole medie superiori e/o inferiori), sia pure sotto il coordinamento e la rappresentanza di
associati adulti (si pensi ad attivit� ex art. 5 del Codice quali la promozione dei diritti umani, della
cultura della legalit�, l'attivit� sportiva dilettantistica, la salvaguardia dell'ambiente, lo svolgimento
di attivit� culturali artistiche o ricreative di interesse sociale); in questo caso il requisito potrebbe
essere ragionevolmente ridotto, ad esempio consentendo l'ammissione di soci ultraquattordicenni;
lo stesso requisito della maggior et�, in ragione della potenziale intrinseca pericolosit� delle attivit�
di riferimento, potrebbe invece risultare ammissibile nel caso di un'associazione che operi nel
settore della protezione civile. Si badi che, anche con riferimento al diritto di voto, recenti
orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima
esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso
di minore et�, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilit�
genitoriale sugli stessi.
Ugualmente, un requisito consistente nel possesso di un determinato titolo di studio
potrebbe non superare l'esame svolto alla luce dei parametri di non discriminazione, ragionevolezza
e coerenza: condizionare l'ammissione ad un'associazione di promozione sociale al possesso di un
determinato titolo di studio rischia di caratterizzare in senso professionale l'ente; condizionarlo
invece al possesso di un qualunque titolo di studio potrebbe, diversamente, configurarsi come
disposizione irragionevolmente discriminatoria e in quanto tale non ammissibile, considerato che
neanche il basilare diritto di partecipazione riconosciuto al cittadino, ovvero il diritto di voto, pu�
essere subordinato al possesso di un (qualunque) titolo di studio.
L'ammissibilit� degli associati indipendentemente dal possesso di un titolo di studio (o di
una eventuale abilitazione professionale) non risulta in contraddizione con la previsione dell'articolo
5 comma 1 del Codice del terzo settore, secondo cui le cd. attivit� di interesse generale devono
essere "svolte in conformit� alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio": infatti,
un'associazione che svolga attivit� di promozione e tutela dei diritti umani potr� porre in essere una
molteplicit� di azioni attraverso la generalit� dei suoi associati; mentre affider� le attivit� di tutela
dei diritti svolte in sede giudiziaria ai soli soci (o a terzi) abilitati alla professione forense,
conformemente alla normativa specifica che ne regola l'esercizio.
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Allo stesso modo occorre verificare la ragionevolezza del requisito della cittadinanza
italiana, considerato che le leggi che regolano ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione la
condizione giuridica dello straniero regolarmente residente sul territorio nazionale precludono
sostanzialmente a quest'ultimo solo lo svolgimento delle attivit� connesse all'esercizio dei pubblici
poteri, consentendogli di beneficiare dei diritti civili e sociali se non dei diritti politici (salvo casi
particolari). Anche qui � necessario accertare che il requisito della cittadinanza italiana, se previsto,
non risulti ingiustificato e/o irragionevole configurando quindi una discriminazione incompatibile
con la previsione del Codice.
Con riferimento all'assenza di condanne penali, si ritiene che il requisito in questione possa
legittimamente prevedersi ed imporsi per statuto ogniqualvolta venga in esame un reato per sua
natura incompatibile con le finalit� associative e/o con le attivit� svolte dall'associazione di cui
trattasi: ad esempio, nel caso di associazioni finalizzate alla difesa dei valori della legalit�, alla lotta
contro la mafia, alla tutela o all'educazione dei minori appare comprensibile e ragionevole una
previsione statutaria volta ad escludere soggetti condannati per reati particolarmente gravi sotto il
profilo sociale (ad esempio condannati per violenze, pedofilia ecc.); anche in questo caso, tuttavia,
le previsioni statutarie potranno/dovranno tenere conto di valori costituzionalmente riconosciuti
quali la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena come presupposto per
la riabilitazione del condannato e la sua riammissione nel consorzio sociale.
Quanto all'ultimo esempio fornito, ovvero la previsione di un requisito volto ad escludere
un aspirante candidato che abbia assunto nei confronti dell'associazione posizioni diffamatorie
individuali o all'interno di gruppi, si ritiene che un'associazione, nel rispetto dei propri iscritti, possa
pretendere dai soci o aspiranti tali una condotta "pubblica" in linea con i valori e le finalit� che
caratterizzano l'associazione stessa; il che rende ipotizzabile la previsione di regole che consentano
di non ammettere un aspirante o di adottare provvedimenti anche di espulsione nei confronti di un
associato qualora l'interessato abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in
essere comportamenti apertamente contrastanti con detti valori e finalit�, tali che l'ammissione o la
permanenza nell'associazione possano oggettivamente dar luogo ad un danno concreto e attuale
nei confronti di quest'ultima.
In via generale, comunque, si ritiene pi� conforme alla ratio legis, soprattutto con
riferimento alle associazioni di promozione sociale, che le previsioni statutarie siano volte, pi� che
ad individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni ( al fine di realizzare artificiali restrizioni
della base associativa), a tracciare una sorta di "identit� associativa", un sistema di finalit� e valori
fondanti, oltre che di attivit� istituzionali, in cui il potenziale associato possa riconoscersi e che il
socio possa essere chiamato a rispettare e condividere, valorizzando cos� al massimo grado la scelta
libera e volontaria alla base della richiesta di adesione e, successivamente, del rapporto associativo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Lombardi
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
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