Testo integrale

Articolo 99 CTS. Iscrizione Croce Rossa Italiana nel RUNTS

Testo vigente dal 13/12/2018

Articoli di Risposta a quesito 14899/2018 (1)
  1. Testo integrale Articolo 99 CTS. Iscrizione Croce Rossa Italiana nel RUNTS

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0014899.13-12-2018

Alla Regione Molise
Direzione Generale per la Salute
Servizio programmazione delle politiche sociali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Commissione politiche sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Provincie autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it
michele.colavita@regione.molise.it

Oggetto: Art. 99 d.lgs. 117/2017 e s.m.i.. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e Comitati
CRI nel RUNTS e nei registri operanti "medio tempore". Richiesta parere.

Con la nota prot. 95847/2018 del 18/7/2018, che si riscontra, codesto Servizio ha trasmesso

la nota a firma congiunta del Segretario generale e del Presidente nazionale - inviata dal Comitato

nazionale della Croce Rossa italiana, per il tramite dei Comitati regionali CRI alle Amministrazioni

pubbliche interessate.

In essa, sulla base di una ricostruzione del quadro normativo e delle modifiche intercorse

con riferimento alla qualificazione dell'Associazione chiede "di prendere atto della mutata natura

giuridica dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dei suoi Comitati C.R.I. che, per effetto di

previsione di legge recepita dallo Statuto da associazioni di promozione sociale sono divenuti di diritto

organizzazioni di volontariato e, di conseguenza, di recepire l'iscrizione di diritto dell'Associazione e

dei suoi Comitati nei rispettivi registri regionali di volontariato", ribadendo altres� che tale mutamento

della qualifica giuridica "non incide sulle attivit� di interesse pubblico che l'Associazione, anche per il

tramite dei suoi Comitati � chiamata a svolgere e presidiare per espressa previsione legislativa".

Viene chiesto in proposito alla scrivente di esprimere il proprio parere.

Le previsioni normative di riferimento alla base della richiesta dell'Ente si rinvengono nel

d.lgs. 28/09/2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa

(C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e s.m.i.. Tra le modifiche

intervenute, di particolare rilievo risultano quelle disposte dall'articolo 99 comma 1 del d.lgs. 3 luglio

2017 n. 117 (il ben noto "Codice del Terzo settore"), modificative degli articoli 1 comma 1 e 1 bis del

citato d.lgs. 178/2012.

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All'articolo 1, comma 1 in particolare si legge, tra l'altro, che "L'Associazione � persona
giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed � iscritta di
diritto nel registro nazionale, nonch� nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico
nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106". All'articolo 1 bis, comma 1, viene disposto che "I comitati locali e provinciali ... sono iscritti di
diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore,
applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 1".

Come evidenziato dai vertici dell'Associazione, la legge nazionale, in linea e sulla base di
accordi internazionali (in particolare le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi, richiamati dallo
Statuto) disciplina le funzioni e le attivit� di interesse pubblico che la CRI � autorizzata a svolgere
(d.lgs. 178/2012 e s.m.i.), prevedendo inoltre il suo inquadramento (attraverso l'iscrizione di diritto
al RUNTS) nell'ambito degli enti del Terzo settore. L'iscrizione al RUNTS e la conseguente
qualificazione come ente del Terzo settore (nello specifico, come organizzazione di volontariato, sia
con riferimento all'Associazione che ai relativi comitati territoriali) non traggono effetto, come per la
generalit� degli enti, dal provvedimento dell'Amministrazione incaricata della tenuta del Registro, che
avendo verificato la sussistenza dei requisiti di legge, accoglie la richiesta dell'ente; ma direttamente
dalla legge speciale che disciplina l'Associazione e le attribuisce la qualificazione di ODV. Da essa
conseguono direttamente gli effetti dei quali le amministrazioni sono tenute a prendere atto. Un'
ulteriore conseguenza della specialit� del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. rispetto al Codice, trova espressa
previsione proprio nei citati articoli 1 e 1-bis del primo, come modificati dal secondo provvedimento:
l'assoggettamento dei vari livelli organizzativi dell'associazione alle disposizioni del Codice � possibile
soltanto "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto", vale a dire appunto il n.
178/2012.

Le previsioni recate dalla novella del D.lgs. 178/2012 non sembrano presentare, a regime,
particolari difficolt� interpretative; l'iscrizione di diritto dell'Associazione e dei suoi comitati
territoriali nella sezione del RUNTS relativo alle ODV (precedentemente era prevista l'iscrizione,
sempre di diritto, degli enti in parola tra le Associazioni di promozione sociale) � motivata,
nell'intenzione del legislatore, come emerge dalla relazione illustrativa al codice, dall'esigenza di una
loro pi� razionale riconduzione tipologica alla fattispecie dell'organizzazione di volontariato,
maggiormente aderente alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Associazione.

Sotto il profilo del diritto transitorio, la norma nulla dice; � pertanto necessario, nelle more
dell'operativit� del RUNTS, fare riferimento alla generale previsione di cui all'articolo 101, comma 3,
secondo cui "il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore previsto dal
presente decreto, nelle more dell'istituzione (rectius, della piena operativit�) del Registro medesimo,
si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore", ovvero nel caso specifico
quelli delle ODV tenuti da regioni e province autonome.

Si ritiene pertanto che anche medio tempore la richiesta dell'Associazione della Croce Rossa
Italiana, di recepire l'iscrizione nei registri del volontariato di riferimento di ciascuno dei suoi comitati
sia accoglibile. E' opportuno precisare che tale recepimento non pu� aver luogo che attraverso un
atto cui non sembrano residuare margini di discrezionalit� o valutazione in capo alle singole
Amministrazioni incaricate della tenuta dei registri (vale a dire quei poteri di valutare ad esempio la
conformit� degli statuti degli enti richiedenti l'iscrizione alle prescrizioni del Codice del terzo settore);

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inoltre, � utile ribadire che la norma di riferimento non si limita a qualificare l'Associazione e i suoi
comitati come ODV di diritto, ma prevede, sempre di diritto, che tali enti siano effettivamente iscritti,
anche in deroga ad eventuali previsioni recate dalle normative attuative della l. 266/1991 nelle parti
in cui le stesse sono state mantenute vigenti per effetto del regime transitorio. Ci� in quanto le
previsioni di cui al d.lgs. 178/2012, ivi comprese quelle novellate attraverso il Codice del terzo settore,
prevalgono su quelle generali dello stesso Codice, ivi comprese quelle transitorie che richiamano le
normative preesistenti.

Tale valutazione non pu� non estendersi anche al caso particolare e ulteriore del Comitato
nazionale, che oltre a svolgere la funzione di organismo di collegamento e coordinamento dei comitati
territoriali che ad esso aderiscono, � a sua volta iscritto di diritto nel registro unico nella sezione ODV.

Il richiamo (art. 1 comma 1 d.lgs. 178/2012) al "registro nazionale" oltre che alla "sezione
ODV del RUNTS" appare riferibile alla sezione "Reti associative" del medesimo RUNTS, gestita
dall'Ufficio statale del RUNTS (art. 47, comma 1 del Codice), sezione cui il Comitato nazionale sar�
iscritto (in aggiunta rispetto all'iscrizione nella sezione ODV) una volta che la sezione in questione
diverr� operativa. Nel frattempo all'Associazione, impersonata dal Comitato nazionale, che in forza
delle disposizioni successivamente modificate era stata iscritta al Registro nazionale delle APS, � stato
consentito di svolgere in qualit� di Rete associativa le funzioni previste nei confronti degli enti
associati ai fini della presentazione delle domande di contributo in favore delle organizzazioni di
volontariato, per l'acquisto di ambulanze e beni strumentali di cui gli articoli 5 comma 2 e 11 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 novembre 2017.

Ugualmente, sempre in considerazione della sopra esposta qualificazione ex lege, i comitati
sono stati ammessi a fruire dei contributi di cui al suddetto decreto pur in attesa del perfezionamento
della loro iscrizione ai registri delle ODV e stante la loro iscrizione nei registri delle APS. Tuttavia non
pu� ignorarsi che la mancata iscrizione nei registri di volontariato non appare in linea con il quadro
complessivo delineato dal Codice del Terzo settore, per vari motivi. In primo luogo per lo stretto
rapporto tra l'iscrizione al Registro e la qualificazione dell'ente: se nella generalit� dei casi dalla prima
discende necessariamente la seconda, non pu� dubitarsi che nel caso specifico la qualificazione derivi
direttamente dalla legge e richieda comunque un provvedimento di recepimento da parte
dell'autorit� amministrativa al fine di garantire la coincidenza tra situazione di fatto e situazione di
diritto; in secondo luogo per le esigenze conoscitive dei terzi, privati e pubbliche amministrazioni, che
entrano in rapporto con l'Associazione e i suoi Comitati ma non sono in grado di ritrovare tali enti
iscritti nei registri delle ODV: uno dei punti qualificanti dei registri pro tempore e a regime del RUNTS,
nell'ottica della riforma, � proprio quello di fornire ai terzi, attraverso il Registro Unico, garanzie sulla
natura e l'idoneit� degli enti ivi iscritti a svolgere attivit� e godere di determinate agevolazioni.

In ragione di quanto sopra, la scrivente evidenzia l'opportunit� che ciascuna regione e
provincia autonoma proceda tempestivamente a riallineare la situazione di diritto con quella di fatto
in piena adesione allo spirito della norma; rappresenta inoltre la necessit� che all'atto dell'iscrizione
dei Comitati territoriali della Croce Rossa italiana nei rispettivi registri delle ODV (iscrizione la cui
decorrenza per effetto della norma di riferimento operer� dall'entrata in vigore della stessa), si
proceda contestualmente a cancellare i predetti enti dal registro delle APS di propria competenza.
L'avvenuta iscrizione del Comitato nazionale nel Registro del volontariato della Regione Lazio, che
nelle more dell'operativit� del RUNTS produce gli effetti dell'iscrizione a quest'ultimo nei confronti
degli enti aventi sede legale nel territorio regionale, dovr� essere comunicata alla scrivente che a sua
volta potr� procedere a cancellare dal Registro nazionale APS il Comitato nazionale CRI, in conformit�
con la mutata qualificazione giuridica dell'ente.

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Il presente parere, in considerazione della portata delle questioni trattate, viene indirizzato
anche alla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome,
ai fini della diffusione a tutte le Amministrazioni interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi O=MINISTERO DEL LAVORO E
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'AmministrazionDSe DOEiLgCiLtIaEAleL"PIO/8L0I2T3IC7H25E0586

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).