Testo integrale

CTS articoli 32-35. Correttivo D.Lgs. 105/2018 numero associati

Testo vigente dal 30/11/2018

Articoli di Risposta a quesito 13982/2018 (1)
  1. Testo integrale CTS articoli 32-35. Correttivo D.Lgs. 105/2018 numero associati

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0013982.30-11-2018

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 05 Politiche sociali e
sociosanitarie
UOD 01 - Terzo settore, servizio civile e sport

Pec: dg.500500@pec.regione.campania.it

Oggetto: Codice del Terzo settore: artt. 32 e 35 - correttivo: d.lgs. 105/2018 - Richiesta chiarimenti

Con la nota prot. 2018. 0689430 del 31/10/2018 codesta Direzione chiede chiarimenti in

merito alla portata delle disposizioni in oggetto, anche a seguito dei correttivi intervenuti, con

riferimento al numero minimo dei soggetti necessari ai fini della costituzione di una associazione di

volontariato o di promozione sociale.

In proposito, si rappresenta che in fase di costituzione non emergono differenze tra "associati"

e "fondatori". Il numero minimo di soggetti da tenere in conto � quello delle persone fisiche o delle

associazioni (di promozione sociale o di volontariato) che al momento della costituzione dell'ente

sottoscrivono l'atto costitutivo; quest'ultimo d� atto della loro presenza e dell'espressione della loro

volont� di associarsi nonch� delle finalit� comuni che essi intendono conseguire attraverso l'accordo

associativo.

Qualora tale numero sia inferiore a 7 per le persone fisiche o a 3 per le associazioni di

promozione sociale o di volontariato (che sottoscrivono l'atto per mezzo dei rispettivi rappresentanti

legali), l'associazione nata per effetto di tale atto costitutivo, il quale cristallizza un evento nel

momento del suo realizzarsi, sar� un'associazione ai sensi del codice civile; non potr� tuttavia essere

iscritta (qualora sia stata costituita dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017) al Registro unico del

terzo settore (o ai registri del volontariato o dell'associazionismo di promozione sociale di cui alle

leggi 266/1991 e 383/2000 che vengono mantenuti in essere in attesa della piena operativit� del

Registro Unico) n� come associazione di volontariato n� come associazione di promozione sociale.

Il mancato raggiungimento del numero minimo di associati previsto dalla legge in sede di

costituzione configura infatti una carenza "genetica" dell'ente, come tale insanabile attraverso un

incremento successivo del numero degli associati.

Solo una volta che il RUNTS sar� operativo con le ulteriori sezioni, e in particolare con la

sezione "altri enti del terzo settore" l'associazione in questione potr� eventualmente, qualora in

possesso degli altri requisiti di legge, richiedere l'iscrizione in tale sezione. Rimane ferma la possibilit�,

per l'ente citato, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 460/1997, di richiedere in questa

fase, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus fin

quando rimarr� in essere, e successivamente, come detto, di entrare nel RUNTS nei casi e alle

condizioni sopra specificate.

Quanto sopra per quanto riguarda la fase costitutiva, gi� disciplinata nel d.lgs. 117/2017 sin

dalla sua prima entrata in vigore.

Le disposizioni integrative inserite dal decreto correttivo ai commi 1-bis rispettivamente

dell'articolo 32 e dell'articolo 35 del Codice del terzo settore attengono invece alla fase successiva

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alla costituzione; esse sono pertanto applicabili tanto alle associazioni costituite prima dell'entrata in
vigore del Codice del Terzo settore (in assenza di previsioni specifiche sul numero minimo dei soggetti
costituenti) quanto a quelle che, costituite successivamente, abbiano rispettato le condizioni iniziali
richieste dai commi 1 dei due articoli.

Le suddette disposizioni prevedono l'obbligo per gli enti iscritti in qualit� di Odv o in qualit� di
Aps, qualora il numero minimo di associati scenda sotto quello previsto di 7 persone fisiche o di 3
associazioni, di integrarlo entro un anno dal verificarsi di tale evento. In mancanza dovranno essere
cancellati dal Registro Unico (o dai registri del volontariato /della promozione sociale
temporaneamente operativi). Quando il Registro Unico sar� operante, e sussistano le condizioni per
ottenere l'iscrizione in una diversa sezione, potranno ottenerla secondo la procedura prevista dai
suddetti articoli 32 e 35 (nonch� dall'articolo 50 comma 3) del Codice del Terzo settore. Tali
disposizioni sono operanti dal giorno successivo alla pubblicazione su G.U. del decreto legislativo
correttivo, ovvero dall'11 settembre 2018.

Premesso quanto sopra, considerato che codesta Direzione Generale ha ipotizzato in fase
costitutiva una distinzione tra soggetti associati e soggetti fondatori (che la scrivente non condivide
per le ragioni in precedenza specificate), deve evidenziarsi come anche nel corso della vita dell'ente
tale distinzione sia priva di significato: nei riguardi di coloro che si associano in un momento
successivo, tanto le associazioni di promozione sociale che quelle di volontariato sono infatti tenute
a conformarsi ai principi di uguaglianza e pari opportunit� tra tutti gli associati, i quali non consentono
di mantenere in capo ai fondatori (ovvero agli "associati della prima ora") situazioni di distinzione o
privilegio di qualunque genere.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Per contatti e informazioni:
Silvia Chiovelli, 06 4683 5026
Mariangela Ruggiero, 06 4683 5032

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).