Testo integrale

Normative regionali urbanistica e associazionismo

Testo vigente dal 07/08/2018

Articoli di Risposta a quesito 8756/2018 (1)
  1. Testo integrale Normative regionali urbanistica e associazionismo

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008756.07-08-2018

Al Comune di Novellara
novellara@cert.provincia.re.it

e, p.c. alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare
segrspa@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: quesiti in merito all'applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e
di associazionismo (rif. Rif. Prot. nn. 24487-24513/2017)

Con riferimento ai quesiti proposti da codesto Ente locale alla Regione Emila
Romagna e a questa Direzione Generale, si forniscono alcuni elementi di portata generale
derivanti dal Codice del Terzo settore, da considerare poi nel contesto normativo specifico
della Regione Emilia Romagna e delle materie che esulano dalla competenza della
scrivente, con l'intento di fornire un contributo anche alla elaborazione di indicazioni pi�
specifiche che codesta Regione vorr� fornire per quanto di propria diretta competenza.

Al fine di consentire una migliore leggibilit� della presente, si ritiene utile articolare il
riscontro sulla base dei singoli punti trattati nella nota di richiesta.

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 (di seguito Codice del terzo settore o

CTS), un ente del terzo settore (e quindi un'associazione di promozione sociale, ente

del terzo settore assoggettato a disciplina particolare, art. 3 comma 1 CTS) � tale se

e in quanto � iscritto al Registro unico del terzo settore (RUNTS), secondo quanto

previsto dall'articolo 4 comma 1 del CTS. Mentre la legge 383/2000, recante la

disciplina delle associazioni di promozione sociale, condizionava la possibilit� delle

associazioni di promozione sociale di fruire dei benefici da essa previsti, all'iscrizione

al Registro nazionale o ai registri regionali delle APS - senza alcuna sostanziale

distinzione tra loro - ma non impediva a tali enti di costituirsi, autodefinirsi APS e

operare indipendentemente dall'iscrizione ai registri, la nuova disciplina collega la

stessa qualificazione di ETS (o di APS, di ODV ecc.) al presupposto dell'iscrizione al

RUNTS. Conseguentemente, all'iscrizione al RUNTS, � collegata la possibilit� di

inserire nella denominazione sociale gli acronimi ETS, APS, ODV, Impresa sociale

ecc. e, al contrario, il divieto di utilizzarli da parte di soggetti non iscritti (artt. 12, 32,

35 CTS, art. 6 d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali). Ne consegue (come esplicitato

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Direzione Generale del Terzo settore e della Via Flavia, 6 - 00187 Roma mail:Dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
responsabilit� sociale delle imprese Tel 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
da questa Direzione Generale nella nota n.12604 del 29/12/2017 pubblicata sul sito

ministeriale e consultabile al seguente link,

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-

diritto-transitorio.pdf):

"(per ODV e APS), durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine

all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei

registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101,

comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti

nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di

ONLUS. Poich� la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra

l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma

1 del codice), l'acronimo ETS, ... non sar� spendibile nei rapporti con i terzi, negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico." Pertanto, per

essere riconosciuta come tale, un'associazione di promozione sociale deve

essere obbligatoriamente iscritta al Registro nazionale delle APS (anche in

qualit� di articolazione territoriale/circolo affiliato ad un'APS a carattere

nazionale iscritta al Registro) o ad un registro regionale istituito in attuazione

della legge 383/2000.

2. Qualora l'agevolazione prevista dalla l.r. 34/2002 sia quella di cui all'articolo 32
comma 4 della l. 383/2000 ("La sede delle associazioni di promozione sociale ed i
locali nei quali si svolgono le relative attivit� sono compatibili con tutte le destinazioni
d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica."), si ritiene che la fruizione (ora prevista, nel CTS, dall'art.
71 comma 1, che recita "Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si
svolgono le relative attivit� istituzionali, purch� non di tipo produttivo, sono
compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica" spetti unicamente ai soggetti iscritti. Per quanto riguarda le
APS, al registro regionale o al Registro nazionale (se ne ricorda, ai sensi della
l.383/2000 la piena equivalenza). Il CTS da un lato consente ora a tutti gli enti del
terzo settore iscritti ai registri - con l'eccezione delle attivit� "di tipo produttivo", per
salvaguardare il principio secondo cui lo svolgimento delle attivit� deve comunque
avvenire in condizioni di sicurezza e adeguatezza dei locali - di fruire del beneficio;
dall'altro mantiene il principio secondo cui tale beneficio � destinato solo ed
esclusivamente agli enti iscritti nel RUNTS, o, nelle more della sua piena operativit�,
ai registri attualmente esistenti (specificati dall'articolo 101 del CTS).

3. Fatte salve eventuali normative specifiche in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, le norme di cui al punto 2 riguardano i soggetti iscritti ai Registri
nazionale o regionale delle APS. A tal fine, per quanto riguarda il Registro nazionale
delle APS di cui alla l. n.383/2000, si ricorda che l'affiliazione ad una federazione
sportiva o anche ad una Associazione di promozione sociale non iscritta al Registro
delle APS non ha alcuna rilevanza e non d� luogo ad alcun beneficio tra quelli
riservati alle APS dalle citate normative. In assenza di iscrizione al registro regionale
APS (condizione che � sufficiente ad assicurare all'asd riconosciuta come aps la
possibilit� di fruire del beneficio), l'affiliazione ad una APS nazionale iscritta

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ugualmente non produce effetto; solo se quest'ultima abbia chiesto e ottenuto per
l'ASD in parola l'iscrizione al Registro nazionale delle APS in qualit� di proprio circolo
affiliato, l'ASD-APS potr� beneficiarne per la durata del rapporto di affiliazione, che
costituisce presupposto indefettibile ai fini del mantenimento dell'iscrizione al
Registro nazionale.

4. Un'associazione affiliata a soggetto iscritto al Registro nazionale delle APS pu�
essere iscritta al Registro nazionale in qualit� di articolazione territoriale/circolo
affiliato di tale soggetto se e in quanto quest'ultimo chiede e ottiene l'iscrizione
(effettuata con decreto direttoriale) previa attestazione che lo statuto del proprio
affiliato � conforme alla legge 383/2000 (secondo quanto previsto dalla disposizione
transitoria di cui all'articolo 101 CTS). Per quanto riguarda il registro regionale la
competenza a fornire riscontro � naturalmente della Regione Emilia Romagna.

5. Si ritiene che, fatte salve eventuali normative specifiche per le ASD che consentano
di fruire di determinati benefici indipendentemente dal possesso dello status di APS,
il godimento dei benefici previsti in favore delle APS dalla l. n.383/2000, dalla
normativa regionale derivata, dal CTS, spettino solo agli enti effettivamente iscritti nei
registri delle APS nazionale o regionali.

6. Il Registro nazionale delle APS � esistente ed � previsto dalla l. n.383/2000. Il CTS
ha istituito il RUNTS, che non � ancora operativo. Nelle more della piena operativit�
del RUNTS, continuano ad applicarsi ai fini e per gli effetti dell'iscrizione, le
normative (l. n. 383/2000 e la discendente normativa regionale per le APS, la l. n.
266/1991 e la normativa regionale attuativa per le ODV, il d.lgs. n. 60/1997 per le
Onlus ecc.). L'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle suddette normative, in via
transitoria, soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS di cui al d.lgs. n.117/2017
(art. 101 commi 2 e 3 CTS).

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).