Nota prot. n. 5686 del 17/05/2018
Alla Regione Molise
Direzione generale per la salute
Servizio Programmazione delle politiche sociali
michele.colavita@regione.molise.it
e,p.c.
all'Organismo nazionale di controllo
roberto.giusti@acri.it
Oggetto: Accreditamento dei CSV. Patrimonio. Risposta quesito
Con la nota n.49659 del 10.4.2018 codesta Amministrazione ha richiesto un parere in ordine al
soddisfacimento del requisito dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente, attuale gestore del CSV Molise, in vista
della futura candidatura all'accreditamento di cui all'articolo 61 del codice del Terzo settore.
In particolare, l'istante chiede di sapere se la dotazione patrimoniale dei fondi gestiti dall'attuale soggetto
gestore del CSV possano rappresentare il patrimonio dello stesso ente ai fini del riconoscimento della
personalit� giuridica.
Al riguardo il citato articolo 61 del decreto legislativo n.117/2017 prevede che l'ente che intende essere
accreditato come CSV deve avere la forma giuridica di associazione riconosciuta e deve dunque essere in
possesso della personalit� giuridica; la norma stessa fissa inoltre il contenuto minimo obbligatorio dello statuto
dell'associazione, il quale, deve, tra l'altro, prevedere l'obbligo di adottare una contabilit� separata per le
risorse provenienti da una fonte diversa dal Fondo unico nazionale (FUN). Quest'ultimo, ai sensi del successivo
art.62, comma 2, costituisce patrimonio autonomo e separato da quello dei CSV, alla luce del vincolo di
destinazione delle risorse del FUN all'erogazione, da parte dei CSV, dei servizi individuati dall'art.63 del codice
del Terzo settore.
Lo stesso codice, all'articolo 101 comma 6 prevede poi, in ragione della complessit� dell'avvio del nuovo
sistema di governance dei CSV, un regime transitorio di prorogatio degli enti gi� istituiti come CSV in forza del
D.M. 8.11.1997.
Durante tale periodo transitorio, non essendo stato ancora istituito il FUN, n� rilasciati gli accreditamenti
secondo la nuova normativa, i CSV sono destinatari delle risorse provenienti dai fondi speciali per il volontariato
di cui all'art.15 della legge n.226/1991:anche tali risorse, in forza della previsione dell'art.2 del D.M. 8.10.1997,
costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione funzionale all'espletamento dei compiti
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attribuiti ai CSV dal successivo art.4 del medesimo D.M. Tali risorse sono ripartite annualmente dai CO.GE tra i
CSV istituiti in ogni regione, e devono formare oggetto di rendicontazione.
L'attuale regime transitorio impone una lettura delle disposizioni sopra richiamate che deve tenere conto
di profili nuovi, emergenti dal codice del Terzo settore ed afferenti in particolare al percorso da esso delineato
ai fini del rilascio dell'accreditamento dei CSV. In tale prospettiva, l'ipotizzata utilizzabilit� dei fondi ex articolo
15 della legge n.266/1991 sarebbe strumentale al soddisfacimento di un interesse proprio dell'ente gestore al
conseguimento di un requisito, l'acquisizione della personalit� giuridica, richiesto ai fini dell'accreditamento ex
articolo 61 del codice.
Pertanto, ai fini dell'acquisizione della personalit� giuridica da parte dell'associazione che intende
candidarsi all'accreditamento, non appare possibile prendere in considerazione le risorse provenienti da detti
fondi ai fini della prescritta valutazione dell'adeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo statutario perseguito
dall'ente, in quanto trattasi di risorse costituenti patrimonio separato, aventi un vincolo di destinazione e non
configurabili come risorse proprie dell'ente, bens� trasferite.
Si ricorda infine che, come indicato nella ministeriale n.12604 del 29.12.2017, i limiti patrimoniali minimi
fissati dall'articolo 22, comma 4 del codice del Terzo settore possono costituire, in tale fase transitoria ed in
assenza di specifiche previsioni contenute nella normativa regionale, un parametro atto a sostenere la
valutazione discrezionale sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente da parte dell'ufficio
competente
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Lombardi
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