Testo integrale

Procedimenti di iscrizione nel RUNTS da Anagrafe Unica delle Onlus dopo 31 marzo 2026

Testo vigente dal 28/04/2026

Articoli di Nota direttoriale 6665/2026 (1)
  1. Testo integrale Procedimenti di iscrizione nel RUNTS da Anagrafe Unica delle Onlus dop

m_lps.A4H7PMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006665.28-04-2026

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Agli Uffici del RUNTS
per il tramite della Commissione Politiche Sociali
della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

E, p.c.
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Fiscalit�
A Unioncamere
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net
Al Consiglio Nazionale del Notariato
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Procedimenti di iscrizione nel RUNTS di enti provenienti dall'Anagrafe Unica delle Onlus avviati
dopo il 31 marzo 2026. Indicazioni operative.

Con riferimento alle istanze presentate dalle ex Onlus ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale
del Terzo settore (di seguito indicato per brevit� come "RUNTS") successivamente al 31 marzo 2026, si
forniscono di seguito alcune indicazioni operative nell'ottica di assicurare uniformit� nei procedimenti
amministrativi su tutto il territorio nazionale in applicazione della normativa vigente.

Come � noto, a partire dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle
Entrate, � stata soppressa, per effetto del combinato disposto dell'articolo 102, comma 2, lettera a) e
dell'articolo 104, comma 2 del d.lgs. n.117/2017.

Le Onlus iscritte nella suindicata Anagrafe (con esclusione dei trust e gli enti di cui all'articolo 101,
comma 8, ultimo periodo del citato d.lgs. n. 117/2017, che, pur perdendo la qualifica di Onlus in ragione
della soppressione dell'Anagrafe unica, non possono conseguire l'iscrizione nel RUNTS, esulanti dalla
presente trattazione), al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto
presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell'articolo 34, comma
3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106); entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica
di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese
territorialmente competente (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).

Della scadenza in esame e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per
formulare istanza di iscrizione al RUNTS o al Registro imprese (in caso di acquisizione della qualifica di
impresa sociale) sono state date ampie pubblicit� e risonanza, sia sui siti istituzionali di questo Ministero e
dell'Agenzia delle Entrate, sia sui siti delle rappresentanze del Terzo settore e dei Centri Servizi per il

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volontariato. Il tema � stato parimenti oggetto di trattazione costante da parte degli ordini professionali dei
notai e dei dottori commercialisti.

Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che, non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026,
hanno perso la qualifica di Onlus e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di
iscrizione nel RUNTS a partire dal 1� aprile 2026, sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica,
a devolvere l'eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalit� analoghe ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere a questo Ministero, secondo
quanto ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l'adempimento dell'obbligo devolutivo non �
prescritto dalle norme, n� di fonte primaria n� di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini
dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS, n� gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.

Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo Settore
provenienti da enti ex Onlus privi di personalit� giuridica o che non intendano acquisirla mediante l'iscrizione
al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti
privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del gi� citato D.M. n.
106/2020.

Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus
gi� in possesso di personalit� giuridica o che intendano acquisirla con l'iscrizione al RUNTS, ferma restando
l'inconfigurabilit� dell'avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilit�, deve considerarsi la
potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale pu� assumere sulla quantificazione del
patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Per tale
motivo, da un lato sar� cura del notaio incaricato della presentazione di un'istanza di iscrizione riguardante
un'ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell'articolo
22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell'iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla
presenza di una quota destinata alla devoluzione; dall'altro, l'attivit� istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti
propri di tale peculiare procedimento (vedasi la circolare di questo Ministero n.9/2022, consultabile al
seguente link https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-
del-21042022-art-54-CTS.pdf), porr� attenzione nel verificare la regolarit� formale, sotto il profilo della
completezza dell'istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l'attestazione notarile di
sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia
stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.

Ne discende che, qualora dall'attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici
RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione
documentale, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 106/2020.

Sempre con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31
marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la
delibera ai fini dell'iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni
successivi. In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall'articolo 22, comma 2 del
Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza
del 31 marzo 2026 � da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto
per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti gi� dotati di personalit� giuridica, di
cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l'onere di
tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo
articolo 34.

Al fine di verificare il rispetto dell'adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte
degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l'iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano

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presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati
periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno
resi disponibili periodicamente all'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti gi� in possesso della qualifica di Onlus, sia in
occasione dell'attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell'ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima
dell'intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l'acronimo Onlus nella propria
denominazione.

Al riguardo, pur rappresentando che l'indebita spendita di tale acronimo non � pi� soggetta al divieto
di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, di cui alle soppresse disposizioni contenute negli articoli 27 e
28, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 460/1997, appare, tuttavia, opportuno tutelare, in linea di principio,
l'affidamento della generalit� dei cittadini rispetto ad una qualifica � e ad un correlato regime - non pi�
esistenti.

In tal senso, codesti Uffici, qualora riscontrino sia in sede di iscrizione come nell'ambito delle
ordinarie attivit� di verifica, il perdurare dell'acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura
di rivolgere ai soggetti interessati l'espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune
modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell'iscrizione e/o
permanenza di tali enti nel RUNTS.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).