m_lps.A4H7PMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000593.16-01-2026
Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie
Agli Uffici del RUNTS per il tramite
del coordinamento della
Commissione Politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Oggetto: Articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 � Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro.
Si fa riferimento alla richiesta degli Uffici del RUNTS di fornire chiarimenti su alcune
disposizioni particolari relative agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e sulla loro
applicabilit� agli enti che ne costituiscono articolazioni autonome, in rapporto con la disciplina
generale sulle APS recata dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.
In particolare, si chiede quali requisiti debbano rispettare le articolazioni degli EPS sopra
citate, sotto il profilo della natura e della numerosit� degli enti che ne costituiscono la base
associativa, per poter essere qualificate come APS.
Come condivisibilmente ricostruito nella nota che si riscontra, l'art. 35 del CTS contiene varie
disposizioni che si riepilogano di seguito:
- Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette
persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati
cos� individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o � secondo una
interpretazione evolutiva � al momento in cui l'ente delibera di conformarsi quale associazione
di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga
inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l'ente
perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione
(comma 1 bis);
- Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di
ammettere nella loro base associativa "altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" purch�
il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione
volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a
composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovr� essere calcolata
tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se cos� non fosse,
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infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.
- Il comma 4 prevede � a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal
CONI � l'inapplicabilit� del comma 3 (ovvero l'irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per
le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.
La deroga di cui al comma 4 trova la propria ratio nella particolare definizione e disciplina degli
EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell'ordinamento sportivo: ai sensi dell'articolo 26 e ss. dello
Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente
indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG), gli EPS, volti alla
promozione e organizzazione di attivit� fisico-sportive con finalit� ricreative e formative, prive di fini
di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunit�, presenti in maniera
organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di
1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e societ� sportive dilettantistiche, con un numero di
iscritti non inferiore a 100.000. I comitati regionali e provinciali � e ove previsto dai rispettivi statuti i
comitati comunali, cfr. la delibera del CONI n. 1760 del 5 giugno 2024, "Principi fondamentali degli
statuti degli Enti di promozione sportiva" - costituiscono strutture territoriali degli Enti (disponibile al
seguente indirizzo: https://www.coni.it/it/voce_servizio_documenti_sito/coni/regolamenti-e-
circolari/172-310-principi-fondamentali-eps/file.html).
In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata
categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento
coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di
ragionevolezza e proporzionalit�.
Come ricordato dagli Uffici, questa Direzione si era gi� pronunciata (circolare n. 2 del 5/3/2021
disponibile al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2021/Circolare-n-2-del-05032021-reti-associative.pdf)
sull'applicabilit� della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell'art. 35 anche alle rispettive
articolazioni territoriali. Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli
EPS comporta che ciascuno di essi condivida con l'ente nazionale di cui fa parte una porzione di base
associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l'applicazione di una
disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell'ente nazionale (naturalmente
laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).
Detto questo, deve considerarsi che, in concreto, le suddette APS computate su base
nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all'interno delle basi associative
dei singoli comitati territoriali.
Tale disomogeneit� non pu� tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato � che in
quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti � di
conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall'art.
35 comma 1. Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di
promozione sociale e ferma la possibilit� di beneficiare del limitato periodo di "salvaguardia" del
comma 1 bis - non � prevista alcuna deroga.
Si ritiene pertanto corretta l'interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui
pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell'art.
35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo
l'obbligo di conformit� ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari
alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.
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La presente nota sar� pubblicata sul sito ministeriale nella sezione "Orientamenti ministeriali
in materia di Terzo settore".
IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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