Testo integrale

Articolo 50, comma 2 CTS. Obbligo devoluzione patrimonio

Testo vigente dal 08/08/2024

Articoli di Nota direttoriale 11508/2024 (1)
  1. Testo integrale Articolo 50, comma 2 CTS. Obbligo devoluzione patrimonio

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0011508.08-08-2024

Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie

Agli Uffici del RUNTS
per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

commissionepolitichesociali@regione.calabria.it

e, p.c.:
all'Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti - Direzione centrale
Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non
commerciali
dc.pflaenc@agenziaentrate.it
dc.pflaenc.fcenticollettivi@agenziaentrate.it
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: Articolo 50, comma 2 del Codice del Terzo settore. Obbligo di devoluzione dell'incremento
patrimoniale.

L'assenza dello scopo di lucro � uno dei requisiti necessari affinch� un'organizzazione possa
qualificarsi come ente del Terzo settore (di seguito indicato mediante il ricorso all'acronimo "ETS"),
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 ( Codice del Terzo settore, nel
prosieguo della presente indicato per brevit� come "Codice" o come "CTS" ): essa deve essere riferita
al lucro soggettivo, intendendosi per tale la ripartizione di eventuali utili di gestione tra gli associati o
i partecipanti alla vita dell'ente, essendo viceversa pienamente ammissibile il lucro oggettivo, cio�, il
conseguimento di un avanzo di gestione, che dovr� essere riutilizzato dall'ente per rifinanziare le
proprie attivit� statutarie e conseguire le finalit� civiche, solidaristiche o di utilit� sociale a cui tali
attivit� sono rivolte. Il principio di non lucrativit�, in tali termini espresso, � alla base di alcuni vincoli
gestionali specifici posti a carico degli ETS, e, al contempo, di un correlato regime di favor, di natura
pubblicistica e fiscale. Vanno al riguardo considerati gli obblighi di destinazione e di devoluzione del
patrimonio degli ETS, disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 8 e dagli articoli 9 e 50, comma 2, CTS.

In particolare, la ratio dell'obbligo di devoluzione � da rinvenire nella necessit� che il
patrimonio di un ente, che per qualsiasi ragione cessa di esistere o di esistere come ETS, che si �
costituito anche in virt� di un regime fiscale di favore, continui ad essere destinato al perseguimento
di finalit� ritenute dal legislatore meritevoli di particolari tutele, impedendo al contempo che di detto
patrimonio possano giovarsi gli associati dell'ente o che, comunque, lo stesso possa da questi essere
liberamente utilizzato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
DG del terzo settore e della responsabilit� Via Flavia, 6 � 00187 Roma Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
Come � noto, il citato articolo 9 del CTS prevede che in caso di estinzione o scioglimento di
un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo
sociale competente. Questa Amministrazione ha avuto modo, con la precedente nota n. 6710 del 30
aprile 2024, di trattare il tema dell'obbligo devolutivo del patrimonio in capo agli enti del Terzo
settore, con particolare riguardo alla perimetrazione della platea degli enti beneficiari della
devoluzione ( consultabile su https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/nota-n-
6710-del-30042024-art9cts-devoluzioneonlus.pdf).

.
Alle predette ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l'ipotesi di
cui all'articolo 50, comma 2 del CTS, dell'ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi
del codice civile, per il quale l'obbligo devolutivo non investe l'intero patrimonio residuo dell'ente,
ma � limitato all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente medesimo � stato
iscritto al RUNTS.
La disposizione da ultimo richiamata disciplina, infatti, l'ipotesi in cui l'ente venga
cancellato dal RUNTS "per mancanza di requisiti" (fattispecie idonea a ricomprendere sia l'ipotesi di
cancellazione d'ufficio sia quella a seguito di istanza motivata di parte, richiamata dal comma 1 del
medesimo articolo 50, venendo meno, in quest'ultimo caso la volont� dell'ente di continuare a
possedere la qualifica di ETS), ma continui ad operare secondo le disposizioni del codice civile. In tal
caso, per effetto della cancellazione dal RUNTS, sar� tenuto a devolvere esclusivamente l'incremento
patrimoniale realizzato durante il periodo temporale di iscrizione al RUNTS, mantenendo pertanto il
patrimonio eventualmente preesistente a tale iscrizione.

Ai fini dell'individuazione del patrimonio assoggettato al regime devolutivo, appare
particolarmente importante precisare il termine iniziale a partire dal quale va computato
l'incremento patrimoniale. Sotto tale profilo deve essere operata una distinzione tra gli enti che sono
entrati ex novo a far parte del Terzo settore, mediante l'iscrizione al RUNTS, rispetto agli enti che -
parimenti iscritti al RUNTS attraverso la trasmigrazione ex articolo 54 del Codice o attraverso il
procedimento di cui all'articolo 34 del D.M. n. 106/2020 - sono stati considerati dal legislatore ETS di
diritto transitorio, in quanto iscritti ai preesistenti registri di cui all'articolo 101, commi 2 e 3 del
Codice.

Si fa in particolare riferimento agli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS, di
cui, rispettivamente, alla legge 11 agosto 1991,n.266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,nonch�
agli ETS provenienti dall' anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
per tali categorie di enti, laddove l'iscrizione al RUNTS sia avvenuta senza soluzione di continuit�
rispetto all'iscrizione ai previgenti registri (con la logica conseguenza che il passaggio al RUNTS non
avr� determinato al momento dell'iscrizione un'ipotesi di scioglimento dell'ente e quindi di
devoluzione del patrimonio), il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprender�
anche quello accumulato dall'ente in virt� della pregressa qualifica. Il termine iniziale di computo
dell'eventuale incremento patrimoniale coincider� pertanto con la data di iscrizione nei predetti
registri. Soccorre in tale senso la previsione di cui all'articolo 54, comma 4, del Codice, che dispone
che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri ODV e APS
continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virt� della loro
iscrizione ai registri medesimi. Ad essa deve aggiungersi, con riguardo alle ONLUS, la previsione di cui
al gi� menzionato articolo 101, comma 3, che stabilisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS,

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previsto dal medesimo Codice, nelle more dell'istituzione del RUNTS medesimo, si intende
soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti
normative di settore, tra i quali va ricompresa, secondo il richiamo contenuto nel comma 2 del
medesimo articolo, anche la sopra menzionata anagrafe delle ONLUS. Inoltre, il successivo comma 8
del medesimo articolo 101, esclude la configurazione della fattispecie di scioglimento dell'ente con
conseguente applicazione dell'obbligo devolutivo per l'organizzazione che abbia perso la qualifica di
ONLUS, in conseguenza dell'iscrizione al RUNTS.

La predetta conclusione - condivisa con l'Agenzia delle Entrate - tratta dal dato letterale
delle disposizioni innanzi citate, � confortata da ragioni di carattere sistematico, legate all'enunciata
necessit� di sottrarre alla libera disposizione un patrimonio destinato ad un utilizzo considerato dal
legislatore meritevole di particolare tutela e incrementatosi per effetto di un correlato regime fiscale
di vantaggio, goduto con continuit� per effetto dell' ininterrotta iscrizione nei sistemi di registrazione
dianzi ricordati.

Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l'incremento patrimoniale sar�
calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.

Giova da ultimo evidenziare che non integra un'ipotesi di cancellazione dal RUNTS la c.d.
migrazione di un ente da una ad altra sezione del RUNTS stesso (ai sensi dell'articolo 50, comma 3,
del CTS e dell'articolo 22 del D.M. n. 106/2020), in quanto la fattispecie in questione presuppone il
mutamento della qualificazione soggettiva dell'ente (ad esempio da APS a ETS), che comunque
permane all'interno del perimetro del Terzo settore.

In considerazione della portata generale del suo contenuto, la presente nota sar�
pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti
del Terzo settore.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).