Testo integrale

Articoli 21, 26, 35 CTS. Coerenza ispirazione confessionale

Testo vigente dal 06/04/2023

Articoli di Nota direttoriale 4581/2023 (1)
  1. Testo integrale Articoli 21, 26, 35 CTS. Coerenza ispirazione confessionale

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0004581.06-04-2023

Agli Uffici del Runts presso le Regioni e le province
autonome
E, p.c.
Al Forum Nazionale del Terzo settore
A CSV-Net
Loro indirizzi

Oggetto: Articoli 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore. Coerenza e ragionevolezza nei riferimenti all'
ispirazione confessionale degli enti del Terzo settore.

Con nota pervenuta alla scrivente Amministrazione un Ufficio regionale del RUNTS ha
rappresentato che alcuni enti, non appartenenti alla fattispecie degli enti religiosi civilmente riconosciuti
di cui all'articolo 4 comma 3 del Codice del terzo settore, traendo "ispirazione da movimenti o credo
religiosi" , contemplano nei relativi statuti "norme che limitano l'accesso o la possibilit� di assumere ruoli
all'interno dell'ente all'appartenenza a confessioni religiose specifiche, ovvero prescrivono la non
appartenenza a credo religiosi o confessioni religiose da quelle da cui traggono ispirazione o costituiscano
per loro riferimento (ad es. per assumere il ruolo o le funzioni di componente dell'organo di gestione)"; o
ancora che in detti statuti hanno inserito "previsioni che attengono... lo svolgimento di attivit� di culto,
attivit� di evangelizzazione, svolgimento di esercizi spirituali ecc... non riconducibili ad alcuna di quelle
declinate dall'art. 5 CTS; ... attivit� (che) sembrano assumere ... carattere decisamente prevalente"; o infine
attribuiscono alla "competente autorit� ecclesiastica" la vigilanza "sull'integrit� della fede e dei costumi,
anche in merito a tutte le attivit� procedure e deliberazioni prese".

L'Ufficio richiedente osserva che "dette attivit� e/o previsioni non rientrano... tra quelle declinate
dall'art. 5 del CTS" e ove "contrastino con i principi di non discriminazione e con il carattere aperto che
devono caratterizzare gli enti del Terzo settore" se "occorre che gli stessi regolarizzino quanto necessario
ai fini della loro iscrizione nel Runts".

In via generale, al fine di un' organica disamina delle questioni portate all'attenzione di questa
Amministrazione, anche richiamando e sviluppando ulteriormente tematiche in parte gi� trattate in
precedenti documenti di prassi pubblicati nella sezione "Orientamenti ministeriali" del sito internet di
questa Amministrazione), occorre preliminarmente considerare come il legislatore della riforma abbia
posto tra i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 106/2016 quello di "assicurare,
nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno
conseguimento delle loro finalit� e la tutela degli interessi coinvolti" [articolo 2, comma 1, lettera b)]; al
successivo articolo 4 della medesima legge, � precisato che lo svolgimento delle attivit� di interesse
generale da parte degli enti del Terzo settore, avviene "in coerenza con le previsioni statutarie" [comma
1, lett. b)]; le forme e le modalit� di organizzazione, amministrazione e controllo disciplinate dal legislatore
delegato, devono tenere "conto delle peculiarit� della compagine e della struttura associativa" [comma
1, lettera d)]. Nel recepire la delega, il Codice del Terzo settore espone agli articoli 1 e 2 finalit�, oggetto
e principi generali, tenendo in particolare conto principi quali l'autonoma iniziativa dei cittadini, il

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
perseguimento del bene comune, richiamando in primis l'articolo 2 della Costituzione, contenente il
riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili della persona umana, oltre che come singolo, "nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�". Ulteriore principio costituzionale richiamato � l'art.
118, ultimo comma della Costituzione, teso a valorizzare l'autonomia dei "cittadini singoli e associati".

In sostanza, il Codice, dando attuazione alla Costituzione e alla legge delega, individua le attivit�
di interesse generale e le tipologie di enti, graduando tra queste ultime vincoli e benefici; � chiamato ad
assicurare, entro i limiti volti a tutelare i principi fondamentali, gli spazi di autonomia che il potere pubblico
ha il dovere di rispettare a garanzia di un principio di pluralismo basato non solo sulla possibilit�
dell'emersione di nuove tipologie di enti rispetto a quelle previste dalle pregresse leggi di settore, ma
anche sul diritto di ciascun ente di possedere caratteristiche proprie e di ciascuna formazione sociale di
individuare e definire in maniera autonoma una propria chiave di lettura dei valori comuni di solidariet�
e partecipazione. Quanto sopra costituisce una ulteriore declinazione di quella libert� di associazione
garantita dall'art. 18 della Costituzione.

La premessa sopra riportata costituisce la base giuridica imprescindibile ai fini del corretto
esercizio delle funzioni attribuite agli uffici del RUNTS: giova pertanto ribadire da un lato che, se in via
generale le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto e in particolare alle associazioni
di promozione sociale non � consentito porre "discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati" (art. 35, comma 2), dall'altro � possibile per le associazioni individuare
requisiti per l'ammissione di questi ultimi, secondo "criteri non discriminatori coerenti con le finalit�
perseguite e l'attivit� di interesse generale svolta" (art.21, comma 1).

Tali requisiti dovrebbero consentire di delineare l'identit� dell'associazione stessa, i suoi valori,
in coerenza con le finalit� (che pur declinate secondo i suddetti valori non possono che rientrare
nell'ambito di quelle civiche, solidaristiche e di utilit� sociale, ovvero nel concetto di perseguimento del
bene comune rispetto alla singola utilit� personale o del gruppo, secondo quanto previsto dalla norma) e
le attivit� di interesse generale che essa si propone di svolgere, nell'ambito di quelle contemplate dalla
legge ai fini del riconoscimento della qualifica. Ci� non significa peraltro ipotizzare un incondizionato
diritto all'ammissione in capo agli aspiranti soci, ma tutelare tra l'altro l'interesse di quanti, gi� soci, a che
i nuovi ammessi condividano i valori dell'ente e intendano operare al fine del raggiungimento dei
medesimi obiettivi comuni, attraverso lo svolgimento delle attivit� statutarie, secondo quanto gi�
esplicitato da questo Ministero nella nota n. 1309 del 6 febbraio 2019: in tale documento di prassi, si
afferma che la previsione contenuta nel richiamato articolo 21 del Codice mira "...a tutelare l'interesse
degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi
omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo". I canoni di
non discriminazione, coerenza tra le attivit� statutarie e le finalit� perseguite, da un lato e i requisiti di
ammissione dei soci dall'altro, nonch� la loro ragionevolezza, secondo quanto riportato nella nota sopra
citata, devono costituire la chiave di lettura della conformit� delle disposizioni statutarie al quadro
normativo contenuto nel Codice. L'attivit� istruttoria in cui si sostanzia tale lettura non pu� generare
apprezzamenti di natura discrezionale da parte dell'ufficio del RUNTS, dovendosi piuttosto essa
mantenere entro i precisi binari dell'oggettivo accertamento della sussistenza, nello statuto dell'ente,
delle condizioni di conformit� alle norme imperative del Codice stesso (si richiama, in tal senso, la circolare
ministeriale n. 9/2022).

In ragione di ci�, l'esame integrale degli statuti (e non di singole previsioni isolate dal contesto)
dovrebbe consentire agli uffici di comprendere � eventualmente anche attraverso interlocuzioni con gli
enti � se obiettivo di questi ultimi sia effettivamente il soddisfacimento di finalit� di carattere civico-
solidaristico e di utilit� sociale o, ad esempio, il raggiungimento di obiettivi di natura religiosa-
confessionale propri di altre tipologie di formazioni sociali, ugualmente meritevoli di tutela da parte

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it

Generale Tel
dell'ordinamento, ma alla luce di disposizioni di diversa natura e potenzialmente estranee alla disciplina
recata dal Codice del Terzo settore.

Sulla base del descritto approccio ermeneutico organico alla lettura delle disposizioni statutarie,
non si possono ravvisare elementi di contrariet� al Codice del Terzo settore nella fattispecie di enti che
intendano svolgere le proprie attivit� di interesse generale sulla base di un sistema valoriale che, anche
partendo da un'ispirazione iniziale ad un credo di natura religiosa (ma non solo), orienti le stesse,
finalisticamente, al raggiungimento di obiettivi di carattere civico, solidaristico o di utilit� sociale. Al
contrario, il perseguimento di finalit� di evangelizzazione o di culto non rientra nel novero delle finalit�
proprie degli enti del Terzo settore.

Con riguardo alle attivit� statutarie, poi, la scrivente Direzione ha avuto gi� modo di precisare
nella nota n. 3734 del 15 aprile 2019 come le attivit� di religione e di culto restano estranee all'ambito di
applicazione del Codice del Terzo settore, trovando esse in altro quadro regolatorio il proprio regime
giuridico di tutela.

Parimenti, gli enunciati canoni interpretativi devono sorreggere altres� l'analisi di norme
statutarie che prescrivono l'appartenenza alla confessione religiosa alla quale l'ente si ispira, ai fini
dell'ingresso nella compagine associativa e dell'assunzione della titolarit� delle funzioni di amministratore
dell'ente medesimo. Sotto il primo profilo, contrasta con la richiamata previsione dell'articolo 35, comma
2 del Codice, secondo cui non sono ammissibili "discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati" l'eventuale norma statutaria che circoscriva l'adesione ad un'APS
esclusivamente agli appartenenti ad un determinato credo o ad una determinata confessione religiosa.
A fronte del maggiore rigore del regime giuridico delle APS, sono invece meno restrittive le previsioni
generali in materia di associazioni del Terzo settore applicabili anche alle tipologie specifiche che non
prevedano, sotto questo profilo, norme ad hoc. In questo senso gli uffici potranno tenere conto di quanto
sopra e prospettare allo specifico ente una differente qualificazione nel caso in cui quella di APS sia
effettivamente non confacente alle disposizioni statutarie adottate. Sar� poi rimessa alla scelta del singolo
che intenda fornire in forma associata il proprio apporto al bene comune attraverso lo svolgimento (in via
diretta o sotto forma di sostegno e partecipazione) di attivit� di interesse generale, individuare l'ente che
pi� di altri corrisponda alla propria sensibilit� personale, sapendo che la richiesta di aderirvi comporta
l'accettazione del sistema valoriale proprio dell'ente. Con riguardo all'assunzione delle funzioni di
amministratore, un determinato profilo valoriale che connoti l'ente pu� costituire, nel caso di specie, un
requisito ragionevole, coerente e, quindi, non discriminatorio di accesso alla carica sociale, la cui
previsione pu� legittimamente trovare espressione nell'autonomia statutaria dell'ente, in conformit� alla
facolt� contenuta nell'articolo 26, comma 3 del Codice.

Quanto sopra anche per chiarire che al legislatore del Codice, pur avendo una visione laica delle
formazioni sociali qualificabili come ETS, � del tutto estranea una propensione anti-religiosa: non si
comprenderebbe, diversamente, come tra le attivit� di interesse generale siano ricomprese ad esempio
l'"organizzazione e gestione di attivit� turistiche di interesse... religioso" (art. 5, comma 1, lett. k), sia
prevista la possibilit� per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di nominare presso le associazioni del
terzo settore "uno o pi� amministratori" (art. 26 comma 5); si ricorda infine che gli enti religiosi � ferme
restando le premesse di fondo sulle finalit� degli enti del terzo settore � non rappresentano (a differenza
delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle formazioni e associazioni politiche, dei sindacati, delle
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, delle associazioni dei datori di
lavoro) enti "esclusi", nemmeno ai fini dell'individuazione di situazioni di direzione, controllo o
coordinamento a carico di altri enti. Quindi, un'eventuale vigilanza attribuita all'autorit� ecclesiastica
"sull'integrit� della fede e dei costumi" degli associati potrebbe restare un fatto privato di nessun
interesse dell'ufficio del RUNTS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it

Generale Tel
Viceversa, qualora il sindacato dell'Ufficio investisse "attivit�, procedure e deliberazioni"
dell'ente, il criterio di valutazione dovr� essere comunque quello della conformit� dell'attivit� dell'ente
con le disposizioni codicistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi O=MINISTERO DEL LAVORO E

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'AmministrazioneDDiEgitLaLleE". POLITICHE SOCIALI

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it

Generale Tel

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).