m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0011379.04-08-2022
Agli Uffici del RUNTS
per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
E, p.c.:
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net
Alla segreteria del Consiglio nazionale del Terzo
settore
LORO SEDI
Oggetto: Articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di
"interesse sociale" e di "particolare interesse sociale".
Come � noto, l'articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attivit� di interesse
generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio: difatti, sono
considerate di interesse generale le "attivit� culturali di interesse sociale" [ lettera d) ]; "la ricerca
scientifica di particolare interesse sociale" [ lettera h) ]; l' "organizzazione e gestione di attivit� culturali,
artistiche e ricreative di interesse sociale" [ lettera i) ]; l' "organizzazione e gestione di attivit� turistiche
di interesse sociale..." [ lettera k) ].
Poich� sono pervenuti alcuni quesiti da parte delle Regioni volti a conoscere la puntuale
perimetrazione della qualificazione sopra richiamata, questa Amministrazione ha richiesto al Consiglio
nazionale del Terzo settore l'espressione di un qualificato parere sul tema.
Al termine di un'approfondita disamina delle fattispecie sopra richiamate e del confronto
all'interno del medesimo Consiglio, il parere � stato deliberato all'unanimit� dall'organo collegiale
nell'ultima seduta del 5 luglio 2022.
Si allega pertanto il documento recante il predetto parere, nell'intento di fornire una prospettiva
comune in grado di assicurare l'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.
In ragione della sua portata generale, la presente nota ed il documento allegato saranno
pubblicati sul sito ministeriale, alla pagina "Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del
Terzo Settore".
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"F. irmato digitalmente da
Ministero del Lavoro e delle Politiche Via Flavia 6, 00187 ROMA LCO=MPIeTBc: AdgRteDrzoIsAettLorEe@SpSeAc.lNavoDroR.gOov.it
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della responsabilit� sociale delle imprese DELwLwEw.PlavOorLo.IgToIvC.itHE SOCIALI
Parere sui concetti di interesse sociale e di particolare interesse sociale di cui
all'articolo 5 del d.lgs 117/2017
(Testo approvato dal Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 5 luglio 2022)
Premessa
La nozione di interesse generale si oppone a quella di interesse particolare. La dimensione sociale si
oppone a quella individuale. Pubblico si oppone a privato.
L'interesse generale in quanto genus conosce tre declinazioni di species:
� Interesse diffuso: fa riferimento a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma
chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status (ad es, utenti di un certo servizio
pubblico, consumatori, etc.);
� Interesse collettivo: fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente
individuabili a priori (ad es. i lavoratori di un certo comparto lavorativo) e che vengono
considerati in modo omogeneo;
� Interesse sociale: si applica a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a
vantaggio della societ�, cio� un beneficio sociale.
Non tutte le attivit� di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ci� spiega la ragion d'essere
della specificazione di cui all'art. 5 (1� c) del CTS. Il termine beneficio significa, letteralmente, "fare il
bene" a qualcuno o per qualcosa. (Cfr. Lettere d), h), i), k).
Parere sui concetti di attivit� di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale"
Alcuni ambiti di attivit�, al fine di collocarsi nel novero delle "attivit� di interesse sociale" di cui
all'articolo 5 del CTS, devono essere "di interesse sociale" o "di particolare interesse sociale".
Nello specifico, sono quattro le attivit� di interesse generale di cui all'Art. 5, primo comma, del CTS, che
devono possedere tale requisito:
1. Lettera d): Attivit� culturali di interesse sociale con finalit� educativa.
Nell'ambito della formazione ed educazione (la lettera d) riguarda tali fattispecie), hanno interesse
sociale le attivit� culturali rivolte (criterio di destinazione):
� agli associati ed ai loro familiari;
� ai giovani fino all' et� prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del
conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le stesse non rientrino gi�
nell'ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53.
� ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative;
� ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti
sociali di tali soggetti;
� ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di
interesse generale di cui all'articolo 5;
� a persone che intendano impegnarsi � come lavoratori o volontari - nelle attivit� degli ETS, al
fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;
� ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attivit� di cui all'articolo 5 del
d.lgs 117/2017.
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Le attivit� possono spaziare nelle varie forme della cultura, fra cui cinema, teatro, musica, arti
figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura, studio assistito, esercitate all'interno dei luoghi
preposti all'istruzione primaria e secondaria, cos� come in qualunque luogo in cui gli ETS si trovino
ad operare. La finalit� educativa deve essere intesa in una interpretazione ampia, capace di adattarsi
nello spazio e nel tempo a contesti, luoghi e culture differenti tra loro. Dunque, la declinazione
concreta di tali attivit� potrebbe comprendere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
formazione insegnanti di sostegno e proprio personale; attivit� oratoriale; alfabetizzazione
finanziaria, anche come contrasto alla discriminazione delle donne; formazione su valori mutualistici;
formazione sui corretti stili di vita; formazione nell'ambito delle attivit� di interesse generale,
formazione nell'ambito di universit� popolari.
Al criterio di destinazione sopradescritto appare coerente aggiungere quelli individuati dalla prassi di
fonte tributaria (cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate 22/E-2008, in materia di attivit� educative /
didattiche / formativi esenti da Iva). Mutuando i contenuti della citata circolare, potrebbero pertanto
essere considerate attivit� culturali di interesse sociale con finalit� educativa le seguenti:
� quelle svolte da ETS "nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del
Ministero della Pubblica Istruzione" (es. attivit� corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua
italiana, sport ed educazione fisica, educazione musicale...).
� Quelle svolte da ETS "nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi
dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione (regioni, enti locali...)" cui si aggiungeranno le
attivit� culturali svolte nell'ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del
codice e, in genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la
PA.
2. Lettera i): Organizzazione e gestione di attivit� culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attivit�, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attivit� di interesse generale di cui al presente articolo.
La categoria delle attivit� di interesse generale descritte alla lettera i) deve essere opportunamente distinta
in due classi:
� l'organizzazione e gestione di attivit� culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
� le attivit�, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attivit� di interesse generale "di cui al presente articolo"
Presso la seconda categoria, si deve ritenere che il requisito dell'interesse generale sia giudicato
immanente dal legislatore, alla stregua della pi� parte delle attivit� elencate in art.5, e tanto sia in ragione
del tenore letterale della disposizione, sia alla luce di una sua interpretazione sistematica, atteso
l'ancoraggio diretto del profilo oggettivo delle attivit� in parola (promozione della cultura e pratica del
volontariato e delle attivit� di interesse generale) con il valore e la funzione sociale dichiaratamente
riconosciuta agli ETS (v. art. 2, codice del Terzo settore), da cui discende la legislazione particolare ad
essi riservata.
L'interesse sociale costituisce, viceversa, il requisito supplementare dichiaratamente richiesto alle attivit�
del primo tipo, ai fini della loro riconduzione entro il perimetro dell'interesse generale.
Non � dunque sufficiente che un'attivit� sia oggettivamente qualificabile come - ad esempio - ricreativa,
ma � necessario che questa riveli attitudine a svolgere quella funzione sociale geneticamente acclusa
all'identit� peculiare dell'ente di Terzo settore.
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Generale
La funzione sociale delle attivit� interessate va osservata alla luce delle finalit� civiche, solidaristiche e
di utilit� sociale richiamate dal legislatore tra i requisiti che caratterizzano lo schema identitario e di
azione dell'ente, nel caso di specie, in sede di dispiegamento delle attivit� de quibus.
Si pu� ritenere che ogni attivit� culturale, artistica o ricreativa che abbia come scopo la sensibilizzazione
della collettivit� ai principi e valori della Costituzione italiana1, rientri autonomamente nel quadro di
quelle di interesse sociale, ivi inclusa ogni attivit� che operi nel contesto del sostegno:
� alle pratiche di cittadinanza attiva, alla coltivazione dei doveri sociali, alla rivendicazione
consapevole dei diritti, civili e sociali, della persona
� allo sviluppo di iniziative destinate alla cura delle persone e/o dei beni comuni
� alla promozione e al consolidamento dei legami generativi o rigenerativi della coesione
sociale, ossia dei legami sociali basati su inclusione, condivisione, identit�, solidariet� e
mutuo aiuto, presso gruppi di individui, famiglie, comunit�2 e reti sociali/associative, e tra
ciascuno di questi e gli altri gruppi.
Il denominatore comune dei sopra elencati ambiti risiede, a ben vedere, nella loro idoneit� a dare forma
espressiva ad azioni tese a realizzare quel principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, cost.) che
costituisce uno degli assiomi della nostra costituzione.
Occorre rilevare, in base a tale tassonomia, la necessit� di riconoscere sia forme di partecipazione e
solidariet� che si dispiegano a favore di realt� sociali plasticamente collocate in condizione di svantaggio
(e tale � il ruolo delle attivit� "di cura", si pensi ad un'organizzazione di volontariato che organizza
iniziative di socialit� e gioco a favore di minori disagiati per contesto sociale e/o economico o in
condizioni di fragilit� per cause di salute), sia iniziative che sviluppano un'azione assiologicamente
preventiva del disagio. In quest'ambito si collocano le esperienze delle formazioni sociali tese a rafforzare
i legami tra le persone e le comunit�, a sensibilizzare ai principi della tolleranza e dell'inclusione, a
strutturare situazioni di aggregazione, condivisione e socialit� allo scopo di generare anticorpi a contrasto
dei fenomeni di marginalit� sociale, culturale e lavorativa atte a minare non solo l'integrit� e la dignit�
della persona, o comunque a contrastarne la piena affermazione, ma a retroagire anche in termini
metasociali, indebolendo le trame del tessuto civile e creando le condizioni, rispettivamente, o di una
restituzione modesta del contributo della persona alla sua crescita ed a quella del Paese, o alla generazione
di contesti e reazioni deteriori, idonei a destabilizzare la coesione ed il sistema "naturale" dei valori nelle
comunit�.
Rientrano, altres�, in questo ambito tutte le attivit� volte alla messa a disposizione della collettivit� di
beni, progetti e percorsi d'arte e cultura, quali centri culturali e biblioteche/mediateche cos� come la tutela
e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio non rientranti nel codice dei beni culturali
(ad esempio, l'arte contemporanea).
1 I principi che devono essere promossi sono tutti quelli della nostra Carta costituzionale e altres� quelli protetti in altra sede
legale ma comunque attinenti a diritti essenziali della persona (ad esempio, il diritto alla privacy). A mero titolo
esemplificativo e non esaustivo giova menzionare: il diritto al lavoro, l'uguaglianza, la non discriminazione, la libert�
personale, la laicit� dello Stato, la libert� religiosa, il diritto di associazione, la promozione e lo sviluppo della cultura e
dell'arte in tutte le loro espressioni nonch� della ricerca, la tutela del paesaggio e dell'arte, il ripudio della guerra, la giustizia,
il diritto alla salute, l'assistenza alle categorie fragili e ogni altro principio cardine della nostra Nazione, la sussidiariet� e la
mutualit�, la partecipazione democratica e la cittadinanza attiva, il diritto all'esercizio della libert� di stampa, di pensiero e
di espressione, la solidariet� intergenerazionale, la coesione sociale e la sua espressione attraverso la socialit�, il diritto
all'istruzione ed il sostegno ad iniziative di generativit�/rigenerazione sociale rivolte, in particolare, ai giovani e agli anziani.
2 Il concetto di comunit� � qui inteso sia come prossimit� di luogo, che crea senso di appartenenza indipendentemente dalle
relazioni interpersonali e dai valori dei singoli, sia come prossimit� di relazione, in cui il senso di appartenenza � indipendente
dalla dislocazione spaziale dei componenti perch� costruito sulla adesione consapevole a valori e progetti condivisi
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Secondo questa lettura costituzionalmente orientata, si deve ritenere che ogni attivit� svolta negli ambiti
dedotti (ricreativi, culturali ecc..) e finalizzata all'obiettivo predetto, rientri nel novero di quelle di
interesse sociale, e dunque soddisfi la caratterizzazione dell'interesse generale richiesto.
Si deve altres� conseguire che la relazione di tipo mutuale diretto tra ETS e la collettivit�/comunit� di
riferimento incardinata in un rapporto associativo - strutturato secondo le norme particolari stabilite dal
Codice - vada a soddisfare il sopra richiamato criterio, attesa l'immanenza dell'interesse tutelato
(partecipazione solidale) allo schema mutuale di cui � causa3.
In base a quanto sopra, qualificano in termini genetici l'interesse sociale, tutte quelle attivit� di tipo
ricreativo, culturale ed artistico rivolte alle seguenti collettivit� o formazioni sociali (criterio di
destinazione):
a. associati e loro familiari, partecipanti a reti associative;
b. persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialit�, solidariet� e condivisione
c. lavoratori, volontari e beneficiari delle azioni mutuali
d. categorie fragili, emarginate, svantaggiate e/o beneficiari di attivit� di interesse generale e
i loro familiari
e. gli enti senza scopo di lucro che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo
5,
f. i volontari e i lavoratori degli ETS e degli enti pubblici, nonch� degli enti privati che
operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5.
Un criterio ulteriore, distinto dal precedente, che consente l'individuazione di attivit� rilevanti, discende
dagli schemi di azione e/o di contesto in cui l'attivit� � realizzata. A tale proposito si evidenziano
connotati in linea con l'individuazione di un interesse diffuso meritevole di tutela negli ambiti dedotti, in
ordine alle seguenti fattispecie:
1. nell'ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del codice e, in
genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la PA
o altri enti pubblici;
2. in luoghi "socialmente sensibili" quali periferie cittadine, luoghi da recuperare a vantaggio
dell'interesse generale e della comunit�, immobili in concessione / comodato / uso da PA.
3. attivit�, svolte negli ambiti enunciati dalla disposizione o in stretta complementariet� con
queste, a cui l'ordinamento ha gi� riconosciuto meritevolezza di tutela (es. legislazione
regionale sul turismo sociale ed eco-sostenibile, attribuzione di benefici contributivi o
fiscali stabili);
4. attivit� a cui i beneficiari accedano gratuitamente.
Sar� onere dell'ente richiamare in sede statutaria o regolamentare, o negli atti deliberativi adottati dagli
organismi a corredo delle previsioni generali o specifiche di statuto, il/i riferimento/i normativo/i
invocato/i a termini del precedente sub 3), per le finalit� qui dedotte.
3. Lettera k): Organizzazione e gestione di attivit� turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso.
Rientrano in questo ambito le attivit� che soddisfano in via diretta e non mediata l'interesse sociale, in
via preminente e non residuale. Si tratta pertanto dell'organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi,
3 ferma la rispondenza del tipo di attivit� a quelle richieste (culturali, artistiche, ricreative)
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gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo,
anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori.
Come per le lettere d) ed i) le attivit�, inclusa la gestione delle strutture volte a raggiungere l'interesse
sociale, � anche attraverso esperienze di integrazione e inclusione - possono essere identificate ricorrendo
alle caratteristiche dei gruppi beneficiari (corpo associativo dell'ETS o specifiche comunit� individuate
negli statuti, categorie svantaggiate, beneficiari di attivit� di interesse generale, staff e volontari che si
interfacciano con questi gruppi) o alle modalit� e ai contesti di erogazione (nell'ambito di rapporti con la
PA, in luoghi socialmente sensibili, in ambiti specialmente tutelati dall'ordinamento).
Sono sempre considerate attivit� turistiche di interesse sociale le attivit� che siano svolte in stretta
complementariet� con quelle di interesse generale, semprech� riferite ai medesimi destinatari di queste
ultime.
Le attivit� turistiche di interesse sociale si richiamano a criteri di esercizio/configurazione come precisati
nella relazione finale della conferenza di Montreal del 1996, "per una visione umanistica e sociale del
turismo":
g. Le attivit� proposte integrano gli obiettivi umanistici, pedagogici e culturali del rispetto e
dell'affermazione della persona.
h. Il pubblico a cui ci si rivolge � identificato chiaramente, senza alcuna discriminazione
razziale, culturale, religiosa, politica, filosofica, sociale.
i. Il prodotto proposto comprende come parte integrante un valore aggiunto non economico.
j. Si esprime chiaramente la volont� di un inserimento che non deturpi e non perturbi
l'ambiente locale.
k. I documenti contrattuali definiscono chiaramente le caratteristiche dell'attivit� ed i prezzi.
Questi ultimi saranno compatibili con gli obiettivi sociali perseguiti. Le eccedenze di
esercizio vanno, in tutto o in parte, reinvestite per il miglioramento dei servizi offerti al
pubblico.
l. La gestione del personale � conforme alla legislazione sociale, persegue finalit� di
valorizzazione ed implica una formazione permanente appropriata.
Ai fini della definizione di attivit� turistiche di interesse sociale, si specifica in merito al punto l) sopra
richiamato, che la gestione del personale dovr� essere conforme alla legislazione del lavoro, tenendo
adeguatamente in conto la necessit� di tutelare, valorizzare e formare in modo continuativo anche i
volontari.
In sede supplementare rispetto ai criteri di cui sopra, nell'esercizio delle attivit� turistiche qui dedotte il
perseguimento, anche in via non concorrente, di obiettivi di equit� e partecipazione, sostenibilit� ed
inclusione, soddisfa in ogni caso le condizioni dell'interesse sociale.
A termini definitori sintetici:
� per turismo equo e partecipativo deve intendersi l'attivit� turistica che si propone, da un lato, di
conseguire una equa remunerazione delle comunit� locali presso cui il turismo impatta e,
dall'altro, la costruzione di relazioni positive e consapevoli tra le popolazioni ospitanti ed il
turista;
� per turismo sostenibile, si intendono le attivit� turistiche la cui attuazione si ispira ai criteri
dell'economia circolare, in base alla definizione a tal fine restituita in sede normativa europea,
con specifico riguardo alla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, n. 670
del 21 dicembre 2005 (COM(2005) 670), e pi� in generale, le attivit� di eco-turismo volte a
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promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostenibilit� ambientale, la conservazione
e il ripristino della biodiversit�, l'efficientamento energetico, il contrasto al cambiamento
climatico, la riduzione dell'inquinamento e del dispendio idrico.
� per turismo inclusivo, le attivit� che promuovono la fruizione delle attivit� turistiche in contesti
di condivisione partecipata e plurale, dove siano accolte e valorizzate, sia sul piano individuale
che collettivo, le differenze etniche, culturali, religiose, politiche, di genere, psicofisiche,
economiche e sociali.
4. Lettera h): Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Nell'ambito della ricerca scientifica, non � sufficiente il mero "interesse sociale" (che pu� astrattamente
ritenersi verificato per ogni nuova scoperta dell'umanit�), ma � previsto un rafforzamento di tale concetto
mediante l'aggettivo "particolare". Tale particolarit� deve verificarsi in relazione all'oggetto stesso della
ricerca, che deve consentire direttamente un beneficio sociale per la collettivit�, con ci� dovendosi
intendere la tutela dei principi costituzionali, non solo in via indiretta o mediata.
Il DPR 135/2003 contiene gi� una definizione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale riferita
alle ONLUS. Tale DPR � citato all'articolo 79, laddove si elencano le attivit� considerate non
commerciali. Pertanto, sembra opportuno che la definizione di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale esercitabile da un ETS prenda quale base questo DPR, per ampliarlo. In tal modo, la ricerca
scientifica considerata non commerciale ai fini fiscali sar� un sottoinsieme di quella di cui all'articolo 5.
Il DPR 135/2003 elenca le seguenti attivit� di ricerca scientifica di particolare interesse sociale:
m. prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
n. prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
o. studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
p. produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
q. metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente
a tutela della salute pubblica;
r. riduzione dei consumi energetici;
s. smaltimento dei rifiuti;
t. simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
u. prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
v. miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Ai fini della definizione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, le attivit� di cui alla lettera
p) sopra richiamata devono intendersi riferite allo sviluppo, pi� che alla produzione, di farmaci e vaccini
per uso umano e veterinario.
Questa elencazione � un buon punto di partenza, ma deve essere estesa al fine di ricomprendere nuove
fattispecie, quali, a titolo di esempio:
w. ricerche su supporti a prese di decisione di persone con disabilit� intellettiva e percorsi per
la loro autonomia
x. ricerche su modelli di relazione tra ETS e tra ETS e istituzioni e in genere su modelli di
funzionamento del sistema Terzo Settore quali reti, amministrazione condivisa;
y. ricerca su origine dei fenomeni migratori
z. ricerche su promozione e tutela dei diritti umani
aa. prevenzione sanitaria e prevenzione legata ai corretti stili di vita
bb. prevenzione in materia ambientale (in senso ampio), compresa quella relativa al
contenimento dell'emissione di Co2.
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cc. Sviluppo di tecnologie per applicazioni sociali
dd. Ambientale (in senso ampio: salvaguardia del pianeta)
ee. Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico
ff. Tutela dei diritti civili e politici delle persone
gg. Sociale e sociologico
hh. Ricerca su modelli economici e di analisi di impatto in grado di integrare le dimensioni
sociale, ambientale e della soddisfazione di vita
ii. Responsabilit� sociale dei social media e del loro utilizzo.
In conclusione, si sottolinea come l'interesse sociale, soprattutto se particolare, fatichi a trovare una
connotazione rigida nello spazio e nel tempo. A tal fine, appare desiderabile considerare come attivit� di
ricerca scientifica di particolare interesse sociale tutte le attivit� di ricerca relative agli ambiti di
intervento elencati dall'art. 5, co.1 del D.lgs. 117/2017 o che favoriscano lo sviluppo delle stesse.
Tale fluidit� temporale dell'interesse generale e sociale appare peraltro in linea con quanto previsto dal
comma 2 dell'art. 5 del Codice Terzo Settore, che prevede la possibilit� per la Presidenza del Consiglio
di aggiornare nel tempo, tramite decreto, l'elenco delle attivit� che un ETS pu� svolgere nell'interesse
generale/sociale della collettivit�.
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