Testo integrale

RUNTS ed Enti Protezione Civile. Condizioni iscrizione

Testo vigente dal 30/06/2022

Articoli di Nota direttoriale 9663/2022 (1)
  1. Testo integrale RUNTS ed Enti Protezione Civile. Condizioni iscrizione

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0009663.30-06-2022

Agli Uffici del RUNTS

per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

E, p.c.:
Al Dipartimento della protezione civile
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net

LORO SEDI

Oggetto: Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed enti di protezione civile. Verifica della
sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS.

Sono pervenuti a questa Direzione alcuni quesiti relativamente alle condizioni di iscrivibilit�

nel RUNTS dei gruppi comunali di protezione civile disciplinati dall'articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018

(Codice della protezione civile), nonch� delle altre forme di volontario organizzato di protezione civile

previste dal successivo articolo 36.

Al fine di fornire agli Uffici regionali del RUNTS le indicazioni necessarie ad assicurare

l'uniforme applicazione della normativa di cui al d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), previa

condivisione dei contenuti della presente con il Dipartimento della Protezione civile, appare utile

operare una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento in tema di rapporti tra

Terzo settore e protezione civile.

In attuazione del criterio direttivo contenuto nell'articolo 5, comma 1 lettera a) della legge n.

106/2016, ai sensi del quale l'armonizzazione e il coordinamento delle diverse discipline vigenti in

materia di volontariato e di promozione sociale doveva essere compiuta dal legislatore delegato

riconoscendo e favorendo la specificit� delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n.

266/1991 e di quelle operanti nella protezione civile, il Codice del Terzo settore ha previsto alcune

disposizioni particolari, rinvenibili nell'articolo 4, comma 2 (in tema di direzione, controllo e

coordinamento da parte dei cd. soggetti esclusi), nell'articolo 32, comma 4 (in tema di ODV) e

nell'articolo 41, comma 6 (in tema di reti associative).

In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'esclusione dal perimetro del Terzo settore

dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni

non si applica ai soggetti operanti nel settore della protezione civile, alla cui disciplina si provvede ai

sensi dell'articolo 32, comma 4.

L'articolo 32, comma 4, dopo aver ricordato che alle ODV che svolgono l'attivit� di protezione

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civile (da intendersi, sulla base del richiamo recato dall'art. 5 comma 1 lett. y), ai sensi della legge n.
225/1992 e successive modificazioni), le disposizioni specifiche (contenute negli articoli dal 32 al 34
del Codice del Terzo settore) si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile,
rinvia per la relativa disciplina al Codice della protezione civile, di cui al d.lgs. n.1/2018. Una specifica
previsione, contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame, esclude i gruppi comunali,
intercomunali e provinciali di protezione civile dal computo ai fini dell'osservanza della disposizione
riguardante i limiti di presenza di enti diversi dalle ODV nella composizione della base associativa delle
ODV di secondo livello.

Infine, analogo rinvio al Codice della protezione civile si ha nell'articolo 41, comma 6 del d.lgs.
n.117/2017, in tema di reti associative operanti nella settore della protezione civile.

Il Codice della protezione civile tratta del tema nel Capo V, dedicato alla partecipazione dei
cittadini e volontariato organizzato di protezione civile. Viene in primo luogo in rilievo l'articolo 33, il
quale, come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 1/2018, "contiene disposizioni volte ad
armonizzare la disciplina recentemente adottata con il Codice del Terzo settore con le esigenze di
natura tecnico-operativa proprie del Servizio nazionale. A tal fine, si precisa, recependo quanto oggi
previsto dall'art. 1 del D.P.R. 194/2001, che per operare nel settore della protezione civile, � richiesta
l'iscrizione nell'apposito Elenco nazionale, alla cui tenuta provvedono il Dipartimento della
protezione civile e le Regioni e Province autonome. Diversamente dal Registro unico degli enti del
Terzo settore, l'Elenco nazionale ha finalit� specificamente operativa, essendo preposto alla verifica
di requisiti diversi, di natura tecnica, finalizzati ad assicurare che l'intervento del volontariato
organizzato nell'intero ciclo delle attivit� di protezione civile avvenga in condizioni di sicurezza per i
volontari stessi e per gli altri operatori e le popolazioni assistite. L'iscrizione nel Registro unico degli
enti del Terzo settore, che resta fermo, regola gli aspetti organizzativi e strutturali dei relativi enti,
indipendentemente dalle attivit� di interesse generale da essi svolte. L'Elenco nazionale del
volontariato di protezione civile, successivamente, opera una valutazione meramente tecnico-
operativa, coerente con le esigenze peculiari del settore e la specificit� dei compiti nei quali i volontari
possono essere impiegati". Il medesimo articolo prevede per le reti associative operanti nel settore
della protezione civile limiti dimensionali e di diffusione territoriale pi� ridotti rispetto a quelli previsti
dall'articolo 41 del Codice del Terzo settore. Come evidenziato nella circolare di questo Ministero
n.2/2021, "la condizione per l'applicabilit�, ai fini della qualificazione come reti, dei pi� ridotti requisiti
dimensionali previsti dal Codice della protezione civile va individuata in capo a tali soggetti nel loro
essere iscritti nell'Elenco nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 34 del citato d.lgs.
n.1/2018, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria, nell'ambito dell'oggetto sociale,
dell'attivit� di cui alla lettera y) dell'articolo 5 del d.lgs. n.117/2017."

Il medesimo articolo 33 del Codice della protezione civile rimette le modalit� di raccordo tra
il RUNTS e l'Elenco nazionale della protezione civile al provvedimento attuativo previsto ai sensi
dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017, formalizzatosi poi nel D.M. n. 106 del 15 settembre
2020. Sotto il profilo procedurale, proprio al fine di assicurare detto coordinamento, il comma 1
dell'articolo 33 del d.lgs. n.1/2018 ha previsto che l'adozione del citato decreto attuativo fosse
preceduta dall'espressione del parere del Dipartimento della Protezione civile (acquisito in data 16
luglio 2020).

L'articolo 35 del d.lgs. n. 1/2018 contiene la disciplina dei gruppi comunali di protezione civile,
che vengono definiti quali ETS costituiti in forma specifica, giusto richiamo all'articolo 4, comma 2 del
Codice del Terzo settore: a tali gruppi, caratterizzati da un significativo legame con l'ente locale, si

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applica la deroga al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte delle PP.AA., sancito nel
medesimo articolo 4, comma 2.

Il citato articolo 35 del d.lgs. n. 1/ 2018 assicura l'uniforme organizzazione di detti gruppi,
prevedendone la costituzione con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema tipo
approvato con apposita direttiva della Presidenza del Consiglio e improntato ai due seguenti principi:

a) affidamento al Comune, come unico responsabile, tramite i propri uffici di tutti gli aspetti di
gestione amministrativa;

b) affidamento degli aspetti operativi ad un coordinatore dell'attivit� dei volontari, individuato
secondo principi di democraticit� all'interno del gruppo, per il quale sono definiti anche
durata dell'incarico e modalit� di revoca.
Quindi, gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalit�, alla sfera pubblica, nel quadro

dell'articolazione comunale. La componente volontaria assicura l'individuazione del proprio
coordinatore operativo in modo democratico, coerentemente con la generale disciplina delle altre
realt� di volontariato oggetto del citato D. Lgs. n. 117/2017. � salvaguardata la possibilit� di costituire
anche gruppi intercomunali e provinciali. Se i profili genetici e gestionali del gruppo comunale di
protezione civile sono riconducibili al perimetro pubblico, il gruppo comunale si distingue dal Comune
in termini di alterit� funzionale: proprio quest'ultimo profilo deve portare ad escludere la
configurabilit� della situazione di incompatibilit� prevista dall'articolo 17, comma 5 del Codice del
Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di
protezione civile.

Nella logica del ricordato approccio uniforme, si prevede l'adozione, mediante direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno
schema tipo di delibera istitutiva del gruppo comunale. L'articolo 36, infine, contempla la possibilit�
di prevedere altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile,
diverse dagli ETS e dai gruppi comunali, che possono acquisire la qualifica di ETS, in conformit� a
quanto previsto dal Codice del Terzo settore, rinviando anche in tal caso al successivo D.M .106/2020
la disciplina di dettaglio.

Detta disciplina di dettaglio si compendia nella previsione dell'articolo 11 del citato D.M. n.
106/2020: il comma 1 stabilisce che gli enti possono indicare, in sede di iscrizione al RUNTS, tra le
attivit� effettivamente esercitate, quella di protezione civile solo se previamente iscritti nell'Elenco
nazionale del volontariato di protezione civile. Parallelamente, gli enti gi� iscritti al RUNTS che
conseguono successivamente l'iscrizione al predetto elenco, provvederanno ad aggiornare le
informazioni sul RUNTS integrando l'elenco delle attivit� di interesse generale svolte con l'attivit� di
protezione civile qualora la stessa, pur presente tra quelle statutarie, non fosse inizialmente tra quelle
effettivamente esercitate. I gruppi comunali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono iscritti
nella sezione "Altri enti del terzo settore": per questi soggetti la condizione per l'iscrizione nel RUNTS
� data dal rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione nonch� dall'iscrizione
nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 1/2018. Deriva da ci� che gli uffici del RUNTS
saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarit� formale dell'istanza di iscrizione del
gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie
nonch� la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato
sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile. Difatti, in questo caso, la
natura amministrativa dell'atto di adozione dello statuto e le garanzie procedurali della formazione
della volont� dell'ente locale sono atte ad assicurare la sussistenza dei profili di legittimit�

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sostanziale, che si traduce nella conformit� dello statuto del gruppo allo schema - tipo contenuto
nell'emananda direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 1 del
d.lgs. n. 1/2018; la centralit� della funzione regolatoria assegnata alla direttiva medesima costituisce
altres� la corretta chiave di lettura per gli adempimenti posti in essere da parte degli uffici del RUNTS
nella fase temporale che precede la finalizzazione del predetto atto di indirizzo.

Pertanto, nel caso di gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto
provenienti dai pregressi registri regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle
more dell'adozione della direttiva, all'adozione di un provvedimento di iscrizione nel RUNTS,
immediatamente efficace, ma in cui sia menzionata la necessit� di un successivo adeguamento dello
statuto del gruppo ai contenuti della direttiva medesima, da effettuarsi secondo i termini e le
modalit� che saranno indicati nella direttiva stessa, a pena di cancellazione dal RUNTS in caso di
inadempimento. Difatti, poich� la conformazione dell'assetto interno del gruppo comunale di
protezione civile al quadro regolatorio ordinamentale si potr� effettivamente realizzare soltanto a
seguito dell'adozione della direttiva, e secondo la tempistica in essa stabilita, non � esigibile, in
assenza di tale atto di indirizzo, una regolarizzazione dello statuto del gruppo, in quanto dipendente
da un fattore esterno alla volont� dell'ente (il cd. "factum principis", identificantesi appunto nella
direttiva in argomento).

I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. "trasmigrati", avranno cura
di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS a seguito del recepimento nei
propri statuti delle indicazioni contenute nell'emananda direttiva.

Diversamente � a dirsi per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, di cui
all'articolo 36 del Codice della protezione civile, le quali potranno conseguire l'iscrizione al RUNTS a
condizione che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore, non essendo di per s�
sufficiente l'atto presupposto dell'iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile
per determinarne il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione come enti del terzo settore.
Militano in tal senso due ragioni: la relazione illustrativa al d.lgs. n. 1/2018 recita che " tali soggetti
possano essere poi riconosciuti quali enti del Terzo settore, ove muniti dei necessari requisiti", da
valutarsi ai sensi del Codice del Terzo settore; il dato letterale dell'articolo 11 del D.M. n. 106/2020,
il quale, al comma 2, a proposito dei gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione
civile dispone che essi sono iscritti nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del RUNTS, laddove le
altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 36, comma 2 del d.lgs. n.
1/2018 possono essere iscritti nella medesima sezione o in alternativa in una delle altre sezioni per le
quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione. Nei confronti di tali soggetti, gli uffici del RUNTS
opereranno, oltre al controllo di regolarit� formale, anche l'accertamento della sussistenza delle
condizioni previste dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, salva beninteso l'ipotesi di una
richiesta di iscrizione al RUNTS presentata ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. n.117/2017, in cui il
controllo di legalit� � demandato dal legislatore al notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

LOMBARDI ALESSANDRO
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi C=IT
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione DigitaleO". =MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).