Testo integrale

Ordinamento contabile ETS. Articolo 13 D.Lgs. 117/2017

Testo vigente dal 05/04/2022

Articoli di Nota direttoriale 5941/2022 (1)
  1. Testo integrale Ordinamento contabile ETS. Articolo 13 D.Lgs. 117/2017

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0005941.05-04-2022

Agli Uffici del RUNTS presso le Regioni e le
Province autonome per il tramite del
coordinamento della Commissione politiche
sociali della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
commissionepolitichesociali@regione.calabria.it
cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it
lista@regioni.it
bagnoli@regioni.it

Al Forum nazionale del Terzo settore
forumnazionaleterzosettore@pec.it

Al CSV-Net
csvnet@legalmail.it

e, p.c.:
al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it

Oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del d.lgs. n.117/2017.
Chiarimenti.

L'avvio dell'operativit� del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ha fatto

emergere la necessit� di fornire chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni

applicative in ordine all'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sia con riguardo

agli enti che conseguono ex novo l'iscrizione al RUNTS, sia con riguardo alle ODV e alle APS,

attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al

RUNTS medesimo, successivo al processo di trasmigrazione, ai sensi dell'articolo 54, commi 1 e 2 del

Codice.

Nella precedente nota ministeriale n. 19740 del 29.12.2021, dedicata all'applicabilit� anche

alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 ( pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 2020) consultabile alla pagina

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-19740-del-

29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf, si � avuto modo di evidenziare gli

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elementi caratterizzanti l'ordinamento contabile degli ETS, con riguardo all'ambito di applicazione
soggettivo e all'efficacia temporale. Sotto il primo profilo, la vincolativit� dei modelli di bilancio
riguarda gli ETS che non esercitano la propria attivit� esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale; sotto il secondo, gli ETS sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire
dal bilancio dell'esercizio 2021 (primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione del decreto medesimo). Tale inquadramento costituisce la chiave di lettura alla luce
della quale sono esplicitate le tematiche affrontate nella presente.

E' evidente che quanto premesso, nonch� la successiva trattazione non riguardano gli enti
iscritti nella sezione speciale "imprese sociali" del Registro imprese (imprese sociali, cooperative
sociali � pur se ricomprese tra le "Onlus di diritto" � e societ� di mutuo soccorso): alle imprese sociali,
in qualunque forma costituite, inclusi gli enti religiosi ex art. 1 comma 3 del d.lgs. 112/2017 si
applicano infatti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 112/2017; alle cooperative
sociali e alle SOMS le disposizioni specifiche previste dalla normativa speciale che le riguarda.

Venendo alle tipologie di ETS diverse da quelle iscritte nella sezione "imprese sociali" del
Registro imprese, l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo, in quanto comporta l'attribuzione della
qualifica di ETS all'organizzazione iscritta, conformemente al dettato dell'articolo 4, comma 1 del
Codice, che individua tra gli elementi costitutivi della figura giuridica dell'ETS appunto l'iscrizione al
RUNTS.

Da ci� deriva che per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio
(ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l'obbligo di adozione dei modelli di
bilancio definiti con il sopra citato D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all'avvenuta
iscrizione. Si deve rammentare che per detti enti, qualora esercitanti l'attivit� da uno o pi� esercizi,
grava comunque l'obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l'ultimo o gli ultimi due bilanci
consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di
approvazione [articolo 8, comma 5, lettera c) del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020]. Tali bilanci, in
quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell'ente quale ETS e quindi del suo
assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere
conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. Resta naturalmente aperta la possibilit� che
l'ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l'iscrizione al RUNTS, abbia deciso di
conformare il proprio bilancio al modello recato dal gi� citato D.M. n. 39/2020.

Chiarito che per gli enti di nuova iscrizione l'obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge
soltanto a partire dall'esercizio finanziario nel quale l'ente medesimo ha conseguito l'iscrizione al
RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d'anno, si pu�
configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell'ultimo trimestre
dell'esercizio finanziario (coincidente con l'ultimo trimestre dell'anno solare, nel caso in cui
l'esercizio finanziario si identifichi con l'anno solare), in coerenza con l'orientamento espresso nella
ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021 (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2021/Nota-5176-del-16042021-Indicazioni-decorrenza-
adempimento-obbligo-redazione-bilancio-sociale.pdf), concernente i profili temporali dell'obbligo di
redazione del bilancio sociale. Sovviene al riguardo prevalentemente l'esigenza di non gravare l'ente
di un sovraccarico di oneri amministrativi - sproporzionato rispetto alla perseguita omogeneit� del
fine informativo - che deriverebbero dall'applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte
preponderante dell'esercizio finanziario, nella quale l'ente non era qualificabile come ETS.

Per le medesime motivazioni, gli enti neocostituiti, che non esercitavano attivit� prima

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dell'iscrizione al RUNTS, qualora la relativa costituzione avvenga nell'ultimo trimestre dell'esercizio
finanziario, possono redigere un unico bilancio d'esercizio comprendente il periodo temporale delle
operazioni che intercorrono tra la data dell'iscrizione e la chiusura dell'esercizio finanziario e le
operazioni dell'esercizio finanziario annuale successivo. Naturalmente non vi � necessit� di ricorrere
alla deroga qualora l'ente, ancor prima di iscriversi al RUNTS, abbia volontariamente adottato gli
schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.

Il profilo temporale viene altres� in rilievo nel caso degli ETS il cui esercizio finanziario non
coincide con l'anno solare (come ad esempio avviene per gli enti il cui esercizio decorre dal 1�
settembre): orbene, alla luce del dettato dell'articolo 3 del D.M. n. 39/2020, in tema di efficacia delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto, nell'esempio sopra riportato, l'ETS deve predisporre
il primo bilancio conforme alla modulistica al 31 agosto 2021, poich� l'inizio del proprio esercizio
(1�settembre 2020) � successivo alla data di pubblicazione del D.M. n. 39/2020, avvenuta, come gi�
ricordato, in data 18 aprile 2020.

L' avvio, a partire dallo scorso 22 febbraio, dei procedimenti di verifica post - trasmigrazione
riguardanti le ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri di settore � destinato ad impattare
sull'effettiva agibilit� dell'adempimento dell'obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio
d'esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del codice, deve avvenire
entro il 30 giugno di ogni anno. Nell'attuale fase di prima applicazione, poich� il perfezionamento
dell'iscrizione nel RUNTS, all'esito delle verifiche di cui al gi� citato articolo 54, comma 2 del Codice,
di numerose ODV e APS si concluder� verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale
l'esigibilit� di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022. Tuttavia, poich� il bilancio 2021
contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune
condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce
alla concreta applicazione del principio di trasparenza, � necessario che tutte le ODV e le APS
coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all'iscrizione
al RUNTS, con l'opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione. Qualora il
competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potr� avviare il
procedimento di cui all'articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere
perentorio, entro il quale l'ente dovr� provvedere all'adempimento in questione, incorrendo, in caso
di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.

Il richiamato principio di trasparenza sorregge altres� il deposito dei bilanci delle ONLUS che
hanno conseguito l'iscrizione al RUNTS secondo la procedura declinata nell'articolo 34 del D.M. n.
106/2020. Pertanto, qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione
presentata entro il corrente anno (nel qual caso la pubblicazione sar� effettuata direttamente
dall'ufficio) il deposito dello stesso potr� essere effettuato a cura dell'ente entro 90 giorni
dall'iscrizione.

Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS
del bilancio sociale, per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento ai sensi dell'articolo 14, comma
1 del Codice: in questo caso, si deve considerare gi� cogente l'obbligo di pubblicazione del bilancio
sociale 2021 sul sito internet dell'ETS ( o, in alternativa, qualora l'ETS non disponga di un proprio sito
internet, su quello della rete associativa cui esso aderisce, secondo quanto previsto dal � 7 del D.M.
n. 75 del 4 luglio 2019) entro la prescritta data del 30 giugno 2022. Tale obbligo riguarda anche le
ONLUS, secondo quanto gi� espresso nella nota di questa Direzione n. 11029 del 3 agosto 2021,

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consultabile alla pagina internet https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2021/Nota-11029-del-03082021-Approvazione-bilancio-sociale-

2020-Fondazioni-Onlus-non-ancora-ETS.pdf).

Ai fini di un riepilogo esemplificativo dei concetti sopra espressi si ritiene utile rinviare alla
tabella di cui all'allegato 1, redatta sulla base dell'ipotesi di un ente in cui l'esercizio coincide con
l'anno solare. Nel caso di enti con esercizio non coincidente con l'anno solare, saranno applicabili i
medesimi concetti per quanto riguarda la tipologia di modelli da utilizzare (ovvero solo nel caso in cui
l'ente, tenuto a redigere il bilancio per l'esercizio di riferimento ottenga l'iscrizione al RUNTS
nell'ultimo trimestre dell'esercizio potr� utilizzare modelli diversi da quelli ex D.M. n.39/2020); i
bilanci approvati saranno quindi depositati al RUNTS a partire dal 30 giugno successivo alla chiusura
dell'esercizio cui si riferiscono.

Infine, il principio contabile OIC n. 35, che si applica agli ETS che redigono il bilancio di
esercizio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Codice (comprensivo pertanto di stato patrimoniale,
conto economico e relazione di missione), ha previsto, quale misura semplificativa, la possibilit� che
gli enti non presentino il bilancio comparativo 2020, cos� da evitare gli oneri amministrativi connessi
alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio.

La ratio di semplificazione sottesa alla misura in parola si sposa coerentemente con il principio
direttivo ex articolo 4, comma 1, lettera g) della legge n. 106/2016 di graduazione degli obblighi di
rendicontazione in ragione della dimensione economica dell'attivit� svolta dall'ente, sicch� si pu�
ragionevolmente estendere anche agli ETS che redigono il rendiconto per cassa, ai sensi dell' articolo
13, comma 2 del Codice, la semplificazione discendente dalla possibilit� di non presentare il bilancio
comparato 2020.

In considerazione della sua portata generale, la presente nota sar� pubblicata nella sezione
del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata agli orientamenti ministeriali in
materia di enti del Terzo settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi DELLE POLITICHE SOCIALI

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

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ALL. 1 Tabella riepilogativa.

Iscrizione al RUNTS Redazione del bilancio Deposito del bilancio al RUNTS
Depositano entro il 30/6/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
Enti costituiti nell'anno Entro il 30 settembre Approvano alla fine dell'anno
2022 il bilancio di esercizio Depositano entro il 30/6/2024 il bilancio relativo all'anno 2023 che comprender�
2022 che ottengono dell'anno 2022: secondo i modelli ex d.m. anche gli ultimi 3 mesi del 2022
39/2020
iscrizione al RUNTS e Possono chiudere alla fine Depositano entro il 30/6/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
dell'anno 2023 il bilancio
tenuti a redigere il bilancio comprendente anche gli ultimi
3 mesi dell'anno 2022.
di esercizio (periodo di Dal 1� ottobre al 31 Utilizzano i modelli ex d.m.
39/2020.
attivit� superiore ai 3 dicembre dell'anno 2022: Approvano alla fine del 2022 il
bilancio di esercizio secondo i
mesi) modelli ex d.m. 39/2020

Enti costituiti prima Entro il 30 settembre Possono chiudere alla fine Depositano entro il 30/6 /2023 il bilancio relativo all'anno 2022 (anche se redatto con
dell'anno 2022 che dell'anno 2022
ottengono l'iscrizione al dell'anno 2022 il bilancio di modulistica non ex d.m. 39/2020)
RUNTS nel corso dello Dal 1� ottobre al 31
stesso (enti preesistenti dicembre dell'anno 2022: esercizio utilizzando modelli
privi delle qualifiche APS,
ODV, Onlus) Ottengono il non ex d.m. 39/2020
perfezionamento
ODV/APS coinvolte nella dell'iscrizione al RUNTS Approvano secondo la Depositano entro 90 giorni dall'iscrizione il bilancio 2021; Depositano entro il
trasmigrazione nel corso del 2022
tempistica prevista il bilancio di 30/6/2023 il bilancio dell'anno 2022.

esercizio 2021 utilizzando i

modelli ex d.m. 39/2020
Onlus Possono chiedere Approvano i bilanci di esercizio Se iscritti nel 2022: Bilancio 2021: deposito entro il 30/06/22 per gli enti iscritti entro
tale data; entro 90 gg. dall'iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/22 se il bilancio
l'iscrizione al RUNTS entro 2021 e seguenti utilizzando i 2021 non era allegato alla domanda di iscrizione.
Se iscritti nel 2023: Bilancio 2022: deposito entro il 30/06/2023 per gli enti iscritti
il 31 marzo successivo modelli ex d.m. 39/2020 entro tale data; entro 90 gg. dall'iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/23 se il
bilancio 2022 non era allegato alla domanda di iscrizione.
all'autorizzazione della indipendentemente dal

Commissione UE momento dell'iscrizione al

RUNTS.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).