Testo integrale

Articolo 13 CTS. Modelli bilancio e applicazione D.M. n. 39/2020

Testo vigente dal 29/12/2021

Articoli di Nota direttoriale 19740/2021 (1)
  1. Testo integrale Articolo 13 CTS. Modelli bilancio e applicazione D.M. n. 39/2020

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Oggetto: Articolo 13 del Codice del Terzo settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del
5 marzo 2020 alle ONLUS.

Come � noto, l'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) impone agli enti

del Terzo settore di redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale e dalla relazione di missione; coerentemente con il principio direttivo contenuto nella

legge delega n. 106/2016 di graduazione degli oneri amministrativi in ragione della dimensione

economica dell'attivit� svolta, la norma facoltizza peraltro gli ETS con ricavi, rendite, proventi o

entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro a redigere il bilancio nella forma

semplificata del rendiconto per cassa.

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della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, la definizione della modulistica
dei bilanci. Secondo quanto disposto dal comma 4, le disposizioni contenute nei primi tre commi non
si applicano agli ETS che esercitano la propria attivit� esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale, tenuti a redigere il bilancio cd. "civilistico", secondo cio� la disciplina contenuta
negli articoli del Codice civile citati nel comma 5 dell'articolo 13 del CTS.

In attuazione delle diposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del ricordato articolo 13, � stato
adottato il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 18 aprile 2020.

Tale decreto presenta contenutisticamente tre profili fondamentali, afferenti rispettivamente
all'oggetto, all'ambito di applicazione soggettivo e all'efficacia temporale. Per quanto concerne
l'oggetto, esso individua nell'allegato i quattro modelli di documenti di bilancio indicati dal citato
articolo 13: lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione per gli enti aventi
entrate pari o superiori a 220.000 euro; il rendiconto per cassa per quelli aventi entrate inferiori a
tale soglia. Inoltre, nell'introduzione contenuta nello stesso allegato, il decreto richiama i postulati e
i criteri di valutazione contenuti nel codice civile, nonch� i principi contabili, in quanto compatibili con
l'assenza dello scopo di lucro degli ETS. Gli schemi di bilancio, pertanto, secondo quanto espresso
nella medesima introduzione, si collocano all'interno del pi� ampio processo di contabilizzazione, che
si articola in quattro fasi: rilevazione dei fatti, degli eventi e delle operazioni; valutazione dei
medesimi; esposizione dei dati contabili; informazione. Le prime due fasi sono trattate nella parte
introduttiva dell'allegato al decreto in parola, mentre le ulteriori due fasi sono trattate nella
modulistica.

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, i soggetti tenuti all'utilizzo della
modulistica sopra elencata sono gli ETS, come esplicitato nella rubrica dell'articolo 1 (Modelli di
bilancio degli Enti del Terzo settore), con salvezza delle specifiche disposizioni riguardanti gli ETS che
esercitano la propria attivit� esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai
sensi dei sopra citati commi 3 e 4 del richiamato articolo 13 del Codice, puntualmente richiamati nelle
premesse del provvedimento.

Infine, per quanto attiene al profilo temporale, l'articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che
le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo
esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
Poich� detta pubblicazione, come sopra ricordato, � avvenuta il 18 aprile 2020, ne consegue gli ETS il
cui anno finanziario coincide con l'anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire
dal bilancio dell'esercizio 2021. Con la disposizione in parola si � inteso assicurare agli ETS un margine
di tempo adeguato affinch� potessero organizzare la tenuta della propria contabilit� in modo da poter
assicurare l'attesa compliance al quadro normativo sopra richiamato.

La modellizzazione dei bilanci degli ETS prevista dal Codice ed attuata con il D.M. n. 39/2020
risponde a molteplici finalit�: in primo luogo essa, attraverso l'utilizzo di uniformi canoni di
classificazione e rappresentazione, intende contribuire alla conoscibilit� delle caratteristiche dell'ente
dando evidenza ad esempio al carattere esclusivo o principale assunto dalle attivit� di interesse
generale e la secondariet� delle eventuali attivit� diverse; consentendo di verificare l'avvenuto
superamento delle soglie dimensionali che fanno scattare obblighi quali l'adozione del bilancio

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sociale, la pubblicazione degli emolumenti, la nomina dell'organo di controllo interno e del revisore
legale dei conti, ecc.. In secondo luogo, contribuisce all'attuazione di un principio fondamentale della
riforma, la trasparenza, di cui all'art. 4, comma 1 lett. g) della L. n.106/2016 nei confronti degli
associati, dei destinatari delle attivit� di interesse generale, nonch� della generalit� dei cittadini -
trasparenza della quale l'accountability costituisce una declinazione specifica - contribuendo a
rafforzare in tal modo il legame fiduciario tra la societ� e gli ETS.

Sul tema dei bilanci degli ETS, la scrivente Direzione aveva gi� avuto modo di esprimersi
all'indomani dell'entrata in vigore del Codice, con la ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, nella
quale veniva esplicitato il canone interpretativo da seguire ai fini dell'univoca individuazione delle
disposizioni codicistiche non immediatamente applicabili, in quanto "presentano un nesso di diretta
riconducibilit� all'istituzione ed all'operativit� del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di
successivi provvedimenti attuativi". Proprio con riferimento all'articolo 13, la nota medesima
evidenziava come "indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli
enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta
mancanza esclusivamente nell'eterogeneit� dei documenti contabili in questione". Essendo
intervenuta la normativa di attuazione, l'articolo 13 del Codice pu� trovare la sua piena espansione.
Pertanto, il bilancio relativo all'esercizio 2021 dovr� essere redatto secondo i modelli allegati al D.M.
n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione pi� generale, estesa quindi, in via
transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano
il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l'iscrizione ad uno dei registri
preesistenti: "Il requisito dell'iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more
dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti
del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative
di settore". Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: si tratta dei
"registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale".

Ne consegue, in coerenza con il criterio interpretativo gi� esposto nella nota n. 11029 del 3
agosto 2021, in tema di bilancio sociale, che la precettivit� delle disposizioni di cui all'articolo 13 del
Codice si impone anche nei riguardi delle ONLUS: difatti, la previsione di cui all'articolo 101, commi 2
e 3 consente agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS di beneficiare delle agevolazioni previste non
solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997, ma anche dalle ulteriori previsioni, gi� vigenti,
contenute nel Codice.

Il medesimo approccio sistemico permette altres� di valorizzare appieno il rapporto di
continuit� intercorrente tra il Codice del Terzo settore e il d.lgs. n. 460/1997: l'articolo 10 di
quest'ultimo infatti, al comma 1, lettera g) prevede l'obbligo per le ONLUS di redigere il bilancio o il
rendiconto annuale; l'articolo 13 del Codice, dal canto suo, lungi dall'introdurre una disposizione
incompatibile con la norma sopra ricordata (che ne giustificherebbe l'inapplicabilit� alle ONLUS, in
ragione del perdurare della vigenza del d.lgs. n. 460/1997, ai sensi del dell'articolo 102, comma 2,
lettera a) del Codice medesimo), piuttosto integra la previsione dell'articolo 10, comma 1 lettera g)
del D.lgs. n. 460/1997, richiedendo anche agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS - in ragione della
loro qualificazione giuridica di ETS in via transitoria - l'adozione di format, principi di formazione e di
valutazione omogenei, funzionali all'adempimento di uno degli obblighi previsti dalla legge per il
mantenimento della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella sostanziale di ETS nel

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periodo transitorio.
Tale lettura soddisfa pienamente il richiamato principio di trasparenza, che per le ONLUS che

conservano la loro iscrizione alla relativa anagrafe sar� attuato, in mancanza dell'iscrizione al RUNTS
e al conseguente regime di pubblicit� derivante dalla stessa, principalmente nei confronti degli
associati; al contempo incontra l'esigenza di attenuazione degli oneri amministrativi, attraverso la
messa a disposizione dei format da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, consentendo agli enti
di minori dimensioni modalit� di assolvimento semplificate, attraverso la redazione del rendiconto
per cassa.

Chiarita pertanto l'applicabilit� immediata dei modelli di bilancio anche alle ONLUS, pare
opportuno fornire alcuni utili ragguagli sulla loro corretta compilazione da parte dei suddetti enti: in
particolare, nella pi� ampia voce "attivit� di interesse generale" troveranno posto, nel periodo
transitorio, le attivit� istituzionali di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997; analogamente, la voce
"attivit� diverse" (che per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben
pi� ampia) dovr� intendersi come riferita alle attivit� connesse di cui all'articolo 10, comma 5 del
d.lgs. n. 460/1997.

In considerazione della sua portata generale la presente nota, previamente condivisa con la
competente struttura dell'Agenzia delle Entrate in indirizzo, sar� pubblicata nella sezione del sito del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti
del Terzo settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).