Testo integrale

Articolo 4, comma 2 CTS. Direzione, coordinamento e controllo

Testo vigente dal 04/03/2020

Articoli di Nota direttoriale 2243/2020 (1)
  1. Testo integrale Articolo 4, comma 2 CTS. Direzione, coordinamento e controllo

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0002243.04-03-2020

Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare �
Responsabile: Angelo Muraglia
angelo.muraglia@regione.abruzzo.it
dpf@regione.abruzzo.it
Programmazione e Coordinamento del sistema dei
servizi sociali e socio-sanitari
Referente Dott.ssa Neva Allibardi
neva.allibardi@regione.abruzzo.it

Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore
Dirigente Generale: Ernesto Esposito
ernesto.esposito@regione.basilicata.it

Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dirigente Generale: Roberto Cosentino
ro.cosentino@regione.calabria.it
Area Politiche Sociali, Assistenziali, inclusive e familiari,
economia sociale, Volontariato
Dirigente: Rosalba Barone
r.barone@regione.calabria.it

Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-
sanitarie
Dirigente: Maria Somma
dg.500500@regione.campania.it
UOD Terzo settore, servizio civile e sport
Dirigente: Beatrice Zeuli
beatrice.zeuli@regione.campania.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
2

Regione Emilia Romagna
Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto
alla povert� e terzo settore
Dirigente: Monica Raciti
mraciti@regione.emilia-romagna.it
segrspa@regione.emilia-romagna.it
Responsabile promozione e valorizzazione del ruolo dei
soggetti del Terzo settore: Mario Ansaloni
mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilit�
Direttore Centrale: Gianna Zamaro
salute@regione.fvg.it
Servizio Politiche per il Terzo settore
Responsabile interventi in materia di volontariato,
promozione sociale e servizio civile: Stefania Cilli
stefania.cilli@regione.fvg.it

Regione Lazio
Direzione Regionale per l'inclusione Sociale
Direttore Regionale: Ornella Guglielmino
oguglielmino@regione.lazio.it
Area Sussidiariet� Orizzontale e Terzo Settore
Dirigente: Tiziana Biolghini
tbiolghini@regione.lazio.it

Regione Liguria
Dipartimento salute e servizi sociali
Dirigente responsabile: Francesco Quaglia
dirgen.sanita@regione.liguria.it
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e
pari opportunit�
Dirigente: Maria Luisa Gallinotti
marialuisa.gallinotti@regione.liguria.it

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3

Regione Lombardia
Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e
disabilit�
Direttore Generale: Giovanni Daverio
giovanni_daverio@regione.lombardia.it
Struttura Interventi e Unit� di Offerta Sociale e Terzo
settore
Dirigente: Davide Sironi
davide_sironi@regione.lombardia.it

Regione Marche
Servizio Politiche Sociali e Sport
Responsabile: Giovanni Santarelli
giovanni.santarelli@regione.marche.it
Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore
Responsabile: Giovanni Pozzari
Giovanni.Pozzari@regione.marche.it

Regione Molise
Dipartimento III Valorizzazione del Capitale Umano
Direttore Generale: Claudio Iocca
dipartimento3@regione.molise.it.
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
Direttore di Servizio: Michele Colavita
michele.colavita@regione.molise.it

Regione Piemonte:
Direzione Generale Coesione Sociale
Direttore: Gianfranco Bordone
coesionesociale@regione.piemonte.it
Settore: Politiche per le famiglie, minori e giovani,
sostegno alle situazioni di fragilit� sociali
Referente: Gaetano Baldacci
gaetano.baldacci@regione.piemonte.it

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4

Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti
Direttore di Dipartimento: Vito Montanaro
direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali
Dirigente di sezione ad interim: Vito Bavaro
v.bavaro@regione.puglia.it

Regione Sardegna
Direzione Generale delle Politiche sociali
Servizio programmazione sociale e organizzazione
msanna@regione.sardegna.it
sariu@regione.sardegna.it

Regione Sicilia
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Regione Sicilia
Dirigente Generale: Maria Letizia Di Liberti
dgsociale@regione.sicilia.it
Servizio 5 - Terzo Settore, Pari opportunit�,
Antidiscriminazione e Violenza di genere
Dirigente: Tommaso Triolo
tommaso.triolo@regione.sicilia.it

Regione Toscana
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Direttore: Carlo Rinaldo Tomassini
carlorinaldo.tomassini@regione.toscana.it
Settore Welfare e Sport
Responsabile: Alessandro Salvi
alessandro.salvi@regione.toscana.it

Regione Umbria
Direzione Regionale Salute, Welfare Organizzazione e
Risorse Umane
Direttore: Claudio Dario
cdario@regione.umbria.it

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Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza
distrettuale. Inclusione sociale, economia sociale e
terzo settore
Responsabile: Anna Lisa Lelli
alelli@regione.umbria.it

Regione Valle d'Aosta
Dipartimento Sanit�, Salute e Dipartimento Politiche
Sociali
Coordinatrice: Patrizia Scaglia
p.scaglia@regione.vda.it
Politiche per l�inclusione e l�integrazione sociale
Dirigente: Alessandra Spalla
a.spalla@regione.vda.it

Regione Veneto
Direzione Servizi Sociali
Direttore: Fabrizio Garbin
servizi.sociali@regione.veneto.it
Unit� Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalit� e Inclusione Sociale
Direttore: Maria Carla Midena
servizi.sociali@regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Salute e Politiche Sociali
Responsabile: Giancarlo Ruscitti
dip.salute@provincia.tn.it
Servizio Politiche Sociali
Responsabile: Federica Sartori
serv.politichesociali@provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Affari di Gabinetto
Direttrice d'Ufficio: Judith Notdurfter
judith.notdurfter@provincia.bz.it

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Forum Nazionale del Terzo Settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it

CSV Net
segreteria@csvnet.it
presidente@csvnet.it
direttore@csvnet.it

e, p.c. Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti - Direzione centrale Persone
fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
dc.pflaenc@agenziaentrate.it
dc.pflaenc.fcenticollettivi@agenziaentrate.it

Commissione politiche sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it
michele.colavita@regione.molise.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e
per le autonomie locali
utgautonomie@pec.interno.it

Oggetto: Codice del Terzo settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli
enti del Terzo settore. Prime indicazioni.

L'art.1, comma 1 della legge n.106/2016, recante "Delega al Governo per la riforma del
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" definisce il Terzo
settore "...il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit�
civiche, solidaristiche e di utilit� sociale e che, in attuazione del principio di sussidiariet� e in coerenza

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con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivit� di interesse generale
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualit� o di produzione e scambio di beni e
servizi...". La disposizione prosegue, stabilendo che "non fanno parte del Terzo settore le formazioni
e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche".

Gi� la legge delega, pertanto, contiene una prima, chiara statuizione, allorquando fissa
come uno degli elementi qualificanti l'ente del Terzo settore (ETS) la sua natura privatistica, con
conseguente esclusione delle pubbliche amministrazioni dal perimetro del Terzo settore, nel quale
non rientrano altres� le altre categorie di soggetti indicati nella medesima legge.

Tale principio viene ripreso dal d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), il quale,
all'articolo 4, dopo aver fornito la definizione di ETS, secondo la quale "sono enti del Terzo settore le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societ� di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societ�
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit� civiche, solidaristiche e di utilit� sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o pi� attivit� di interesse generale in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualit� o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore" , al
successivo comma 2 individua i soggetti che non fanno parte del Terzo settore, stabilendo che "non
sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.
165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro" (ai quali per brevit� si far�
riferimento, nel prosieguo, anche come "soggetti esclusi"), "nonch� gli enti sottoposti a direzione e
coordinamento o controllati dai suddetti enti".

Si deve evidenziare che l'esclusione dalla perimetrazione soggettiva del Terzo settore di
tali categorie di enti, cos� come individuate nelle disposizioni sopra citate, non costituisce una novit�
per il nostro ordinamento giuridico. Il Codice, infatti, ripropone le analoghe previsioni rinvenibili,
rispettivamente, nella disciplina in tema di ONLUS (articolo 10, comma 10 del d.lgs. n.460/1997) e in
tema di APS (articolo 2, comma 2 della legge n.383/2000). Inoltre, attraverso l'esclusione degli enti
sottoposti a direzione, coordinamento o controllo, esso si preoccupa di evitare ogni possibile effetto
di aggiramento indiretto della previsione normativa dell'esclusione dal Terzo settore delle categorie
dianzi ricordate, che si potrebbe concretizzare attraverso l'individuazione di figure soggettive che,
pur essendo formalmente distinte dai soggetti esclusi, sono comunque sottoposte ad un'influenza
dominante da parte di questi ultimi, ravvisabile nella soggezione dell'ETS a direzione, coordinamento
o controllo da parte di uno o pi� dei soggetti esclusi.

Giova rammentare che il medesimo articolo 4, comma 2 prevede con riferimento alle
suddette situazioni di esclusione alcune eccezioni, aventi carattere tassativo:

� i soggetti operanti nel settore della protezione civile;
� i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
� le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

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Le prime due categorie fanno riferimento a strutture, a forte base volontaristica,
organizzate e stabilmente costituite, operanti con continuit�, incardinate nei rispettivi sistemi
territoriali di protezione civile e di sicurezza antincendio e collegate alle amministrazioni pubbliche
da relazioni disciplinate dalla normativa particolare. Con riguardo all'eccezione prevista per le
associazioni e fondazioni ex IPAB, la medesima norma specifica che l'esclusione dall'ambito
applicativo del citato art. 4, comma 2 � determinata dal fatto che "la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come
espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con
rappresentanza, sicch� � sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima". Di per
s� sola, la nomina di uno o pi� componenti degli organi di amministrazione nelle associazioni e nelle
fondazioni ex IPAB, effettuata dall'ente locale non configura necessariamente un'ipotesi di controllo
esercitato sull' associazione o sulla fondazione medesima, tale per cui la stessa debba essere
annoverata nel "gruppo amministrazione pubblica", come definito nell'allegato n.4/4 del d.lgs. 23
giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In tal senso si � recentemente
espressa la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 3- bis del menzionato d.lgs.
n.118/2011, specificando che � necessario, al fine di stabilire se una ex IPAB deve essere inclusa o
meno nel "gruppo amministrazione pubblica", l'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al
fine di verificare se sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs.
n. 118/ 2011 (ad esempio l'obbligo di ripianare i disavanzi).

Fatta questa precisazione, si deve evidenziare che se da un lato nel Codice non � rinvenibile
un'espressa definizione della nozione di direzione, coordinamento e controllo, dall'altro il medesimo
d.lgs. n.117/2017 fornisce una chiave interpretativa di tali concetti, per effetto della previsione
contenuta nell'articolo 3, il quale nel disegnare il sistema delle fonti del diritto applicabili agli ETS, al
comma 2 prevede che in mancanza di un'espressa disciplina contenuta nel d.lgs.n.117/2017, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile. In virt� di tale disposizione, si deve in
primo luogo prendere in considerazione l'articolo 2359 del codice civile, secondo il quale la situazione
di controllo pu� ricorrere nelle seguenti situazioni:

� pu� derivare da una partecipazione maggioritaria al capitale di una societ�, tale da
determinare la disponibilit� della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d.
"controllo interno di diritto" - art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.);

� pu� derivare da una partecipazione minoritaria, la quale tuttavia per la presenza di
azioni senza diritto di voto o per l'assenteismo diffuso degli altri azionisti, consenta di far prevalere la
propria volont� nell'assemblea ordinaria e quindi imprimere, attraverso la nomina degli
amministratori e dei sindaci, l'indirizzo amministrativo della societ�: ci� determinerebbe una
disponibilit� di voti comunque sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella medesima
assemblea ordinaria (c.d. "controllo interno di fatto" - art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);

� pu� derivare, inoltre, da particolari vincoli contrattuali che consentono ad un soggetto
di esercitare un'influenza dominante sulla societ� (c.d. "controllo esterno di fatto" - art. 2359, comma
1, n. 3, c.c.).

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Si ritiene che tale nozione possa essere presa in considerazione, con i dovuti adattamenti,
anche al fine di identificare la situazione di "controllo" rilevante ai fini dell'art. 4, comma 2 del d.lgs.
n. 117 del 2017. In particolare, occorre rilevare che gli enti del Terzo settore non possono essere
costituiti in forma societaria (a differenza della particolare categoria delle imprese sociali, per la quale
il D.Lgs. n. 112 del 2017 detta una disciplina specifica). � evidente, pertanto, che la situazione di
controllo non potr� essere indagata negli enti del Terzo settore con riferimento alla misura della
partecipazione al capitale. La sussistenza del controllo, tuttavia, potrebbe essere verificata con
riferimento all'effetto che la partecipazione maggioritaria determina negli enti (ad es. la disponibilit�
della maggioranza di voti esercitabili negli organi decisionali dell'ente).

In altri termini, si ritiene che la situazione di controllo "di diritto" possa verificarsi laddove
l'atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di
soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili
nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi
di governance che gli ETS possono adottare. Giova evidenziare al riguardo, che la descritta situazione
di controllo ricorre altres� nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralit� di soggetti esclusi
facenti parte dell'ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti
nell'organo assembleare o nell'organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce
parimenti la disponibilit� della maggioranza dei voti. Con le debite differenze sopra evidenziate
rispetto alle previsioni del codice in materia societaria, un' ipotesi di controllo pu� determinarsi anche
in via "di fatto"; tuttavia in questo caso esso non emerge necessariamente dall'esame dell'atto
costitutivo o dello statuto; pu� invece risultare da situazioni di fatto, oggettivamente riscontrabili alla
luce delle circostanze del caso concreto, ad esempio, dall'esame delle deliberazioni degli organi in
grado di indirizzare l'attivit� dell'ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi.

Un eventuale "controllo esterno" potrebbe parimenti risultare nel caso in cui emerga
all'evidenza l'esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o pi� enti, dei quali quello (o
quelli) appartenente alle categorie escluse, sia posto in condizione, in virt� di tali accordi, di esercitare
un'influenza dominante sull'altro, determinandone gli indirizzi gestionali.

Considerazioni simili a quelle ora esposte in relazione al controllo possono peraltro essere
effettuate con riferimento all'eventuale sussistenza di una situazione di "direzione e coordinamento"
da parte di soggetti appartenenti alle categorie "escluse" dal Terzo settore, ai fini dell'art. 4, comma
2 del Codice. Anche in questo caso, appare opportuno prendere a riferimento, in primo luogo, le
definizioni elaborate in relazione all'attivit� di direzione e coordinamento nell'ambito dei gruppi
societari, disciplinata dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile. Sul punto, occorre considerare
che le disposizioni del codice civile non contengono una specifica nozione di attivit� di direzione e
coordinamento, che pu� essere identificata come l'esercizio di una pluralit� sistematica e costante di
atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'ente, cio� sulle scelte strategiche ed
operative. In termini generali, pu� quindi affermarsi che la formula "direzione e coordinamento"
equivalga ad un'attivit� di "gestione unitaria" o "direzione unitaria", intesa come elemento
qualificante un gruppo di enti.

Con specifico riferimento agli enti del Terzo settore, si ritiene che la sussistenza di
un'attivit� di direzione e coordinamento da parte dei soggetti esclusi in base all'art. 4, comma 2 del
CTS debba essere valutata in concreto, sulla base di elementi suscettibili di indicare un'effettiva

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influenza sulla gestione dell'ente da parte del soggetto "escluso".
Alcuni potenziali indici di una simile attivit� di "etero-direzione" potrebbero essere

astrattamente desunti dalla sussistenza di una delle situazioni alle quali l'ordinamento ricollega una
presunzione in tema di attivit� di direzione e coordinamento. Sul punto � opportuno ricordare, in
particolare, che ai sensi dell'art. 2497-sexies del codice civile, si presume, salvo prova contraria, che
l'attivit� di direzione e coordinamento di societ� sia esercitata dalla societ� o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci, o che comunque le controlla ai sensi del gi� richiamato articolo 2359
del codice civile.

In definitiva, se la ratio della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del CTS, � quella di
precludere l'adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti "esclusi", in ragione di
una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, per altro verso deve
considerarsi ammissibile la possibilit� per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla
qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purch� tale partecipazione non si
traduca nell'esercizio da parte dei soggetti "esclusi" di un'influenza dominante sull'ETS, n� nella
disponibilit� da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni
determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione dell'ente.

Da ultimo, per completezza di trattazione, giova rammentare che la tematica � regolata
anche con riguardo all'impresa sociale, nel d.lgs. n.112/2017, di cui devono essere prese in
considerazione le norme contenute negli articoli 1 e 4. In particolare, l'articolo 1, dopo aver fornito
al comma 1 la nozione di impresa sociale, al successivo comma 2 prescrive che "non possono acquisire
la qualifica di impresa sociale le societ� costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei
servizi in favore dei soli soci o associati" . Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 3, "le societ� costituite da
un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche... non possono
esercitare attivit� di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga,
congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

Alla medesima esigenza di prevenire l'esercizio di una ingerenza o influenza indebita che possa
sviare l'ente dalle sue finalit� o dal suo carattere privatistico, deve essere ricondotto l'art. 7 del
medesimo decreto 112/2017 che, dopo aver ribadito al comma 1 che "L'atto costitutivo o lo statuto
possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali",
ma "in ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione �
riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale", sancisce, al comma 2, che "Non
possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4,
comma 3". Un'interpretazione autentica del comma 2 e in particolare del termine "rappresentanti" �
rinvenibile nella relazione illustrativa al decreto legislativo n.112/2017, dove essi sono definiti
"soggetti nominati da pubbliche amministrazioni e da enti con scopo di lucro". Quindi la norma in
questione, di per s�, non vieta che un soggetto che assume la presidenza dell'impresa sociale ricopra,
contestualmente, un incarico implicante poteri specifici nell'ambito di un soggetto escluso, se
quest'ultimo non ha alcun rapporto con l'impresa sociale; ma piuttosto che il soggetto escluso lo
individui e lo ponga, all'interno dell'organo di amministrazione come proprio rappresentante,
qualora, anche con atto successivo, l'individuo in questione assuma all'interno di tale organo di

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amministrazione la qualifica di presidente.
Pertanto, per le imprese sociali trover� applicazione la disciplina ad esse propria, di cui al

citato d.lgs. n.112/2017, in ragione del rinvio che lo stesso codice del Terzo settore fa a quest'ultima
fonte nell'articolo 40, comma 1, anche con riferimento alla disciplina delle forme di direzione
coordinamento e controllo, previste direttamente dal medesimo decreto legislativo n. 112/2017 e
come tali applicabili in luogo delle disposizioni rinvenibili nella parte generale del Codice del terzo
settore in virt� del principio secondo il quale le norme del Codice stesso si applicano agli enti aventi
disciplina particolare solo "ove non derogate", ovvero nel caso in cui non vi siano tra le disposizioni
speciali norme regolanti in maniera differente le medesime fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi Firmato digitalmente da

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione DiLgOitaMle".BARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).