Partenza Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017
Regione Abruzzo
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Settore
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Regione Campania
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Assessorato alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza
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Regione Liguria
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Settore
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Regione Puglia
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Regione Sardegna
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Regione Sicilia
Assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro
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Regione Toscana
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all'Integrazione socio-sanitaria
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Regione Umbria
Assessorato alla Cooperazione, Associazionismo e
Volontariato sociale
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Regione Valle d'Aosta
Assessorato alla Sanit�, Salute e Politiche sociali
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Regione Veneto
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Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e Politiche Sociali
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Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e lavoro
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Forum Nazionale del Terzo Settore
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CSV Net
segreteria@csvnet.it
presidente@csvnet.it
direttore@csvnet.it
Consulta CO.GE.
info@consultacoge.it
dottorcarlovimercati@gmail.com
roberto.giusti@acri.it
e, p.c. Ufficio Legislativo
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Direzione Centrale Normativa
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delle Provincie autonome
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Oggetto: Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.
Il codice del Terzo settore introduce un'articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina
organica in materia, superando la frammentariet� della legislazione preesistente, che risentiva di un approccio
atomistico che aveva finito per produrre disposizioni molto diversificate tra loro, in quanto strutturate sulle
singole tipologie di enti. In tale prospettiva assumono un ruolo centrale la definizione di ente del Terzo settore,
le norme organizzative degli enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale ed il sistema del
registro unico nazionale del Terzo settore.
La complessit� del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo � stata tenuta nel debito conto da
parte del legislatore, sotto due diversi profili.
Da un lato, infatti, l'articolo 101, comma 2 assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di
volontariato e alle ONLUS un termine di 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice medesimo
(3 agosto 2017), al fine di apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alla
novella legislativa, attraverso, peraltro, lo strumento dell'assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno
onerosa le modifiche in argomento.
Dall'altro, il legislatore ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, l' efficacia applicativa di
talune disposizioni. Pi� specificamente, in materia fiscale, l'articolo 104, comma 1 prevede che le disposizioni
in esso indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017: in ogni caso, tutte le
disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l'applicazione transitoria sopra cennata,
potranno essere applicate solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea. Altre
disposizioni, viceversa, trovano applicazione solo successivamente all'operativit� del registro unico nazionale. Al
riguardo giova evidenziare come l'articolo 53 del codice prevede che entro un anno dalla data di entrata in
vigore del codice medesimo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, sia definita la procedura per l'iscrizione nel Registro e vengano individuati i
documenti da presentare e le modalit� di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la
tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonch� le sue modalit� di comunicazione con il Registro delle
imprese. Tale atto � indispensabile per assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformit� delle regole e dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. h) e all'articolo 7, comma 1 della legge delega. Nei centottanta giorni
successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i
procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura
informatica.
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In ragione di ci�, il codice all'articolo 101 detta due norme particolarmente rilevanti, atte a disciplinare il
periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore del codice stesso e l'operativit� del registro unico
nazionale. La prima disposizione, contenuta nel comma 2, stabilisce che fino all'operativit� di quest'ultimo
registro, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Il
successivo comma 3 prevede che, nelle more dell'istituzione del registro unico (rectius fino all'operativit� del
registro medesimo) il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso
l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Alla luce di tali disposizioni, si devono pertanto risolvere le questioni applicative sollevate medio tempore da
alcune amministrazioni regionali, al fine di assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale
delle disposizioni precedentemente richiamate. Il presente documento tratta pertanto delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale
(limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il
tema riguardante le ONLUS, per il quale � in corso uno specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia
delle Entrate.
Ci� premesso, il differimento dell'efficacia temporale delle disposizioni sul nuovo sistema di registrazione degli
enti del Terzo settore, unitamente alla previsione di un arco temporale sufficientemente congruo a consentire
agli enti medesimi di apportare ai propri statuti le modifiche o integrazioni necessarie a rendere gli statuti
medesimi coerenti con il nuovo quadro normativo previsto nel codice, comporta la necessit� di operare una
necessaria distinzione tra il profilo privatistico, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione degli enti del terzo
settore, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti
relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici. In ragione di ci�, le iscrizioni agli attuali
registri (a titolo meramente esemplificativo, ai registri regionali del volontariato) continueranno ad essere
regolate dalle norme procedimentali in essere: in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per
l'iscrizione, dovr� essere operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di
entrata in vigore del d.lgs.n.117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017. Nel primo caso, la
verifica dovr� essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione
dell'organizzazione: qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni
statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potr� ex se costituire motivo di rigetto della
domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per
apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto.
Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle
disposizioni codicistiche, purch� queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell'individuazione
delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili
di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta
riconducibilit� all'istituzione ed all'operativit� del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi
provvedimenti attuativi.
Coerentemente con tale impostazione, non essendo operativo il registro unico nazionale, non potr� trovare
ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalit� giuridica di cui all'articolo 22: i
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limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 del medesimo articolo potranno tuttavia costituire, in assenza di
puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale
dell'organo competente sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente.
Parimenti, non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e
degli elementi informativi di cui all'articolo 48.
L'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale,
da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al
termine di un articolato percorso consultivo. La conformit� alle linee guida rappresenta un elemento
pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo dell'ente del Terzo settore dovr� fornirne specifica
attestazione, ai sensi del successivo articolo 30, comma 7. Fino all'emanazione delle linee guida in parola,
pertanto, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assuma
carattere facoltativo.
Per altro verso, si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali
degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice,
dedicate, rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono
da ritenersi gi� cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o
soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di
volontariato o di un'associazione di promozione sociale. In questo caso, poich� si tratta di elementi
immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di
costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017.
Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono
tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale
mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non
esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneit� dei
documenti contabili in questione.
L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul
proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo
settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non � in
alcun modo condizionata dall'operativit� del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del
riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovr� cominciare a trovare attuazione a partire dal 1^ gennaio
2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cio� nel primo anno successivo all'entrata in vigore
della norma in esame.
Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS.
Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo
dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della
clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per
gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS.
Poich� la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico
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nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, anche se previsto nella
denominazione sociale, non sar� spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico.
Un'ulteriore questione di diritto transitorio riguarda il nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il
volontariato (CSV), introdotto dagli articoli 61 e ss. del codice del Terzo settore, il quale, tra l'altro, attribuisce
all'Organismo nazionale di controllo (ONC) - avente la natura di fondazione di diritto privato, dotata di
personalit� giuridica, da costituirsi con decreto ministeriale e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - di stabilire il numero di enti accreditabili come CSV sul territorio nazionale, sulla base dei
criteri fissati nell'articolo 61 e di rilasciare il successivo accreditamento. L'articolo 101, comma 6 stabilisce che in
sede di prima applicazione e fino al 31.12.2017, sono accreditati come CSV gli enti gi� istituiti come CSV in forza
del D.M. 8.10.1997. Al riguardo, poich� � ancora in corso il processo di costituzione dell'ONC, si deve ritenere,
in ossequio all'esigenza di salvaguardare, senza soluzione di continuit�, la funzione di sostegno e di
qualificazione del volontariato, che i CSV gi� istituiti sulla base della previgente normativa continueranno a
svolgere i loro compiti, anche successivamente al 31.12.2017 e fino al loro accreditamento o all'accreditamento
come CSV di altro ente.
Analogamente, l'articolo 101, comma 5 prevede, a far data dalla costituzione dei relativi organismi territoriali
di controllo (OTC), lo scioglimento degli attuali comitati di gestione (Co.GE), previsti dall'articolo 2, comma 2 del
D.M. 8.10.1997 e la devoluzione del loro patrimonio residuo al Fondo unico nazionale (FUN) nei novanta giorni
successivi. Qualora, nelle more dell'istituzione dei nuovi OTC si verifichi la scadenza del mandato biennale del
Co.Ge, quest'ultimo potr� continuare ad operare in regime di prorogatio fino alla data del suo scioglimento ex
lege, al fine di evitare che la discontinuit� dell'azione possa arrecare grave pregiudizio sia alle funzioni di
amministrazione dei vigenti fondi speciali per il volontariato che alla successiva attivit� liquidatoria che il regime
transitorio impone ai presidenti dei Co.Ge ad avvenuta istituzione dei nuovi OTC.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
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