m_lps.AP4K5XR.CIRCOLARI.R.0000006.17-04-2026
Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie
Agli Uffici del RUNTS
per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
E, p.c.
All'Ufficio Legislativo
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Oggetto: Articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore - D.M. 18 febbraio 2026. Utilizzo del
rendiconto per cassa in forma aggregata.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 � stato pubblicato il decreto del 18 febbraio
2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia del 18 febbraio 2026, con il quale, in attuazione della disposizione
legislativa in epigrafe riportata, � stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per
gli enti del Terzo settore (di seguito indicati per brevit� come "ETS") aventi entrate annue non superiori a
60.000 euro.
Sotto il profilo contenutistico, si evidenzia come il nuovo modello per cassa in forma aggregata
costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa "ordinario" (identificato come modello "D")
adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare
alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, n� tanto meno al sistema di rilevazione
(basato sulle sole movimentazioni monetarie). Esso interviene infatti esclusivamente sull'esposizione dei
dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l'ulteriore declinazione nelle
singole voci che compongono quest'ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle
sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. In ragione del carattere derivato del modello di
rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha
denominato modello "E" lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuit� con la
modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, gi� citato in precedenza.
Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto gi� anticipato nella circolare
n.6/2024 di questo Ministero, pu� essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non
superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali (per le quali trova applicazione la
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imprese
disciplina specifica contenuta nell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n.112/2017) e gli ETS che esercitano la
propria attivit� esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica
l'articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della
personalit� giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la
legge n. 104/2024.
Giova ribadire che il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce
una facolt� per l'ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2-bis
del Codice ("il rendiconto per cassa pu� indicare le entrate e le uscite in forma aggregata"): infatti, l'ETS,
versando nella condizione dimensionale ivi prevista, pu� optare per la scelta del rendiconto per cassa
ordinario o, stante la facoltativit� del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico-
patrimoniale. Se il ricorso all'opzione di cui all'articolo 13, comma 2-bis � rimessa alla scelta dell'ETS, per
altro verso, una volta operata detta opzione, l'utilizzo della relativa modulistica � vincolante per l'ETS che
non pu� pertanto discostarsi da essa.
Sotto l'aspetto temporale, l'articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l'esposta
assenza di novit� dei contenuti del modello "E", rispetto al rendiconto per cassa ordinario, che esso sia
utilizzabile a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto
medesimo in Gazzetta Ufficiale. Il D.M. invera l'astratta previsione del legislatore, rendendo agibile la
facolt� prevista dall'articolo 13, comma 2-bis del CTS, secondo quanto gi� evidenziato nella richiamata
circolare n. 6/2024: pertanto, per gli ETS che hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare,
il modello " E" sar� utilizzabile a partire dal rendiconto dell'esercizio che si chiuder� al 31/12/2026; per gli
ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1� luglio o il 1� settembre 2025, detto modello sar�
gi� utilizzabile con riguardo all'esercizio che andr� a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto
del corrente anno.
Un caso particolare concerne gli enti dotati di personalit� giuridica ed entrate annue inferiori
ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era gi� chiuso l'esercizio finanziario (come nel caso
di esercizio, coincidente con l'anno solare, chiusosi il 31/12/2025). Si deve ritenere, al riguardo, che detti
enti possono avvalersi della facolt� di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del
rendiconto per cassa integrale sancita nel modello "D" allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020,
dovendosi escludere che il possesso della personalit� giuridica, associato all'utilizzabilit� del rendiconto
per cassa in forma aggregata solo successivamente all'adozione del decreto attuativo citato in oggetto,
generi in capo agli enti in parola l'obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi
dell'articolo 13, comma 1 del Codice. Soccorre al riguardo un triplice ordine di ragioni.
La prima muove dal tenore letterale della norma contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 13,
che espressamente contempla il rendiconto per cassa quale documento utilizzabile da parte di tutti gli
ETS che non superano la soglia dimensionale dei 60mila euro annui di entrate (all'infuori delle imprese
sociali e dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 5, nel senso sopra chiarito), indipendentemente dal
possesso della personalit� giuridica.
La seconda ragione, da leggersi in stretta connessione con la prima, attiene al carattere derivato
e non innovativo del modello "E" rispetto al modello "D", nel senso esplicitato in precedenza.
La terza ragione involge il profilo teleologico: poich� l'introduzione del modello di rendiconto
per cassa in forma aggregata � stata sostenuta da una finalit� di semplificazione degli adempimenti
contabili per gli enti di pi� ridotte dimensioni, la previsione per questi dell'obbligo di adozione per un solo
anno del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione
di missione, in assenza del modello di rendiconto per cassa aggregato, ma stante la disponibilit� del
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imprese
modello di rendiconto per cassa ordinario, striderebbe con il fine perseguito dalla novella legislativa del
2024.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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