Testo integrale

Articolo 22 CTS. Applicabilità ai Comitati

Testo vigente dal 26/03/2025

Articoli di Circolare 5/2025 (1)
  1. Testo integrale Articolo 22 CTS. Applicabilità ai Comitati

m_lps.AP4K5XR.CIRCOLARI.R.0000005.26-03-2025

Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie

Agli Uffici del RUNTS

per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

E, p.c.
All'Ufficio Legislativo
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net
Al Consiglio Nazionale del Notariato

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 22 del Codice del Terzo settore. Applicabilit� ai comitati.

Una delle principali novit� della riforma del Terzo settore � senz'altro costituita dall'aver
introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore
("ETS"), attraverso la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 (di
seguito indicato anche come "Codice del Terzo settore" o "CTS"). Tale definizione ricomprende
all'interno del Terzo settore � che consiste in un insieme limitato di soggetti giuridici dotati delle
caratteristiche peculiari previsti nella norma in esame, destinatari di uno specifico sistema di favor
e oneri, diverso da quello di tutti gli altri enti che pur svolgono attivit� di interesse generale - accanto
agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali " ...gli altri enti di diritto privato diversi dalle
societ�" che perseguono, "senza scopo di lucro, [...] finalit� civiche, solidaristiche e di utilit� sociale

mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o pi� attivit� di interesse generale in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualit� o di

produzione o scambio di beni o servizi", e che risultano "iscritti nel registro unico nazionale del Terzo
settore" . Tale formulazione recepisce i principi e criteri direttivi generali enunciati dalla legge delega

n. 106/2016, nell'articolo 2, comma 1, rispettivamente alla lettera a) ("riconoscere, favorire e
garantire il pi� ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali
liberamente costituite, ove si svolge la personalit� dei singoli, quale strumento di promozione e

attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidariet� sussidiariet� e pluralismo...") e alla
lettera c) ( "assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di

consentire il pieno conseguimento delle loro finalit� e la tutela degli interessi coinvolti").
Sulla base del cennato inquadramento generale si deve considerare pacificamente

acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilit�

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DG per le politiche del Terzo settore e della Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it

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che un comitato, privo di personalit� giuridica possa essere iscritto al RUNTS. L'ampia formulazione
del sopra menzionato articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella
sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del
Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass.civ.
sentenze nn. 3898/1986; 21880/2020), il quale considera il comitato, indipendentemente dal
possesso della personalit� giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche
soggettive, con conseguente possibilit� di attribuzione ad esso della titolarit� di diritti, sia obbligatori,
che reali. Per altro verso, guardando all'oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta
nell'articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il
quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. Altrettanto indubbia �, da
ultimo, l'assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. Non osta, infine, all'inclusione nel
perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato (che
comunque non costituisce requisito costitutivo dell'ente), ove si consideri che l'articolo 21, comma 1
del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell'atto costitutivo delle associazioni e delle
fondazioni del Terzo settore l'eventuale previsione della durata dell'ente, ammettendosi pertanto la
configurabilit� di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

L'individuazione della sezione deve ritenersi obbligata in quanto le categorie particolari di
ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato, la quale rimane distinta dagli altri enti
del libro primo del codice civile: le ODV, le APS e le Reti non possono che avere forma associativa,
per gli enti Filantropici, necessariamente dotati di personalit� giuridica, � prescritta la forma di
associazione (riconosciuta) o di fondazione, qualunque forma giuridica diversa da quella di Societ� di
Mutuo soccorso � incompatibile con l'iscrizione nella sezione f). Al contempo non devono essere
confusi con i comitati ex art. 39 c.c. i livelli territoriali che in alcune associazioni complesse sono
denominati "Comitati" pur avendo a loro volta natura giuridica di associazioni. Si pensi ad esempio ai
Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana, ai Comitati regionali e provinciali di molti enti di
promozione sportiva, ecc.

� stata sottoposta all'attenzione di questa Amministrazione, da parte degli uffici del RUNTS,
la questione relativa all'applicabilit� ai comitati della disciplina contenuta nell'articolo 22 del Codice
del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilit� per essi di acquisire la personalit�
giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se gi� dotati di personalit� giuridica
ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).

Preliminarmente si deve osservare che il comitato pu� essere dotato di personalit�
giuridica: tale possibilit� si deduce in negativo dall'articolo 41 del Codice civile che disciplina la
responsabilit� dei componenti del comitato in mancanza del riconoscimento.

Il dato letterale dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, che fa riferimento
esclusivamente alle associazioni e fondazioni, a differenza di quanto rinvenibile nella formulazione
dell'articolo 1, comma 1 del gi� citato D.P.R. n. 361/2000, la quale proprio ai fini dell'acquisizione
della personalit� giuridica prende espressamente in considerazione altres� le "altre istituzioni di
carattere privato", sembrerebbe prima facie portare ad escludere l'applicabilit� ai comitati del
procedimento ivi previsto, il quale, sempre sulla base del tenore letterale della disposizione, si
configurerebbe come derogatorio rispetto al procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 e
pertanto di norma non interpretabile in senso estensivo.

Una lettura sistemica delle norme richiamate deve tuttavia portare alla conclusione
favorevole circa l'applicabilit� dell'articolo 22 ai comitati. In tale prospettiva, il procedimento

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disciplinato nella disposizione codicistica non � derogatorio, ma alternativo a quello di cui al D.P.R. n.
361/2000, differenziandosi in ordine ai soggetti ai quali si applica, alle PP.AA. competenti, alle
modalit� di verifica, ai requisiti patrimoniali, ma soprattutto in ordine al sistema di acquisto della
personalit� giuridica, basato su una logica diversa da quella tradizionalmente intesa come
concessoria.

Muovendo dunque dalla lettura coordinata dell'articolo 4, comma 1, con l'articolo 22 del
CTS, appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 106/2016 precedentemente

evocati, nonch� con il principio costituzionale di eguaglianza formale, posto a tutela dell'"essenziale
e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore" (da ultimo, Corte cost.
sentenza n. 185/2018), in primo luogo negare l'accesso alla qualifica di ETS (e al conseguente regime
giuridico) ad enti, quali i comitati, in possesso dei requisiti necessari previsti dal citato articolo 4, sulla
base del filtro distintivo della personalit� giuridica, mancando una ragionevole correlazione tra il
possesso di questa (comitato gi� in possesso della medesima) e l'accesso al regime giuridico del Terzo
settore; in secondo luogo, una volta ammessa la possibilit� per comitati gi� in possesso di personalit�
giuridica di conseguire l'iscrizione nel RUNTS, escludere che comitati privi di personalit� giuridica gi�
iscritti la conseguano o che comitati candidati all'iscrizione non possano, per effetto di essa,
acquisirla.

La lettura sopra esposta consente pertanto di evitare aporie sistemiche capaci di generare
ingiustificate disparit� di trattamento tra il comitato privo di personalit� giuridica che pu� acquisire
la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalit� giuridica contestualmente
alla qualifica di ETS o in un momento successivo.

All'applicabilit� dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, �
necessariamente collegato, inoltre, il tema dell'ammontare del patrimonio minimo necessario per
l'acquisto della personalit� giuridica: la rilevanza, che nell'evoluzione del comitato rispetto al suo
momento genetico assume l'elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti
distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla
raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro
di riferimento, ai fini dell'individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista
dall'articolo 22, comma 4 per le fondazioni.

Da ultimo, sempre nell'ottica dell'inquadramento sistematico della materia, si devono
ritenere attribuiti all' ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l'articolo 42 del
Codice civile conferisce all'autorit� governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro
insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di
raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi. L'autorit� governativa potr�
quindi individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella originariamente contemplata
nell'atto costitutivo o nello statuto, ove essa non sia pi� concretamente attuabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi Firmato digitalmente da

LOMBARDI ALESSANDRO
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione DigCita=le"I.T
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).