Testo integrale

Articolo 54 CTS. Trasmigrazione dati ODV e APS nei Registri regionali

Testo vigente dal 21/04/2022

Articoli di Circolare 9/2022 (1)
  1. Testo integrale Articolo 54 CTS. Trasmigrazione dati ODV e APS nei Registri regionali

m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000009.21-04-2022

Agli Uffici gestori dei registri APS e ODV delle
Regioni e delle Province autonome
Agli Uffici del RUNTS

per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

E, p.c.
All'Ufficio Legislativo
Al Forum nazionale del Terzo settore
Al Csv-net
Al Consiglio nazionale del notariato

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS
iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei
requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

A seguito dell'adozione del D.D. n. 561 del 26.10.2021, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n.

106 del 15 settembre 2020, il 23 novembre 2021 � stato reso operativo il Registro unico nazionale del

Terzo settore (RUNTS). Il medesimo provvedimento contiene altres� il calendario degli adempimenti

ai quali sono chiamati sia l'ufficio statale, sia gli uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province

autonome.

Gli uffici del RUNTS sono attualmente impegnati ad assicurare il popolamento iniziale del

RUNTS sia attraverso la verifica dei requisiti per l`iscrizione al RUNTS degli enti coinvolti nel processo

di trasmigrazione, sia curando i procedimenti relativi agli enti di nuova iscrizione.

Si ritiene quindi di fornire, anche sulla scorta delle richieste pervenute, alcune indicazioni

relative alle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 (nel prosieguo indicato per brevit� come "Codice") e

del successivo D.M. n. 106/2020, per porre sin dall'inizio le basi di una prassi applicativa comune a

tutti gli uffici coinvolti, volta a conseguire il fondamentale obiettivo di "garantire l'uniformit� di

trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza della

normativa su tutto il territorio nazionale, oltrech� di assicurare l'essenziale e irrinunciabile autonomia

che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore" (sentenza Corte Cost. n. 185/2018).

Al fine di una pi� agevole lettura, giova ricordare che i precedenti documenti di prassi

richiamati nella presente sono come di consueto consultabili nella sezione del sito ministeriale

dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di Enti e Codice del Terzo settore:

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Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-
Terzo-settore.aspx.

1. Caratteristiche dell'attivit� istruttoria nel procedimento di iscrizione.
Il procedimento di iscrizione al RUNTS, quale procedimento ad istanza di parte, prende avvio

dalla presentazione della domanda effettuata rispettivamente ai sensi dell'articolo 47 o dell'articolo
22 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 47 del Codice (cfr. anche art. 8 del D.M. n. 106/2020), la presentazione �
effettuata dal legale rappresentante dell'ente oppure, su delega di quest'ultimo, dal rappresentante
legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

In relazione a quest'ultima ipotesi si ricorda, come espresso nella nota di questa Direzione n.
18224 del 30.11.2021, al paragrafo C2, che la funzione di rappresentanza dei propri aderenti presso
le pubbliche amministrazioni - che costituisce una peculiarit� della rete associativa - pu� essere svolta
anche a livello decentrato per il tramite del rappresentante legale dell'articolazione territoriale di
riferimento, che quindi pu� presentare la richiesta di iscrizione al RUNTS in nome e per conto dell'ente
aderente.

Con riferimento invece alle previsioni di cui all'articolo 22 del Codice, possono presentarsi le
seguenti ipotesi:

a) enti di nuova costituzione che con l'iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano
acquisire anche la personalit� giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del Codice;
articolo 16 del D.M. n. 106/2020);

b) enti gi� dotati di personalit� giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS (articolo 22,
comma 1 -bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020);

c) enti gi� iscritti al RUNTS, privi della personalit� giuridica, che intendono acquisirla o
associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS,
acquisire, quale ulteriore effetto, la personalit� giuridica (articolo 22, comma 1 del Codice;
articolo 18 del D.M. n. 106/2020).
Nei casi sopra individuati, la presentazione dell'istanza compete esclusivamente al notaio, con

l'unica eccezione dell'ipotesi contenuta nell'articolo 22, comma 3 del Codice, che costituir� oggetto
di successiva trattazione.

La pi� evidente differenza tra l'iscrizione di cui all'articolo 22 e quella di cui all'articolo 47
risiede nel fatto che solo nel primo caso l'ente che ne sia privo potr� acquisire, quale effetto ulteriore
dell'iscrizione nel RUNTS, la personalit� giuridica. Si tratta di una modalit� semplificata � attuativa del
criterio direttivo contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 106/2016 - che trova la
propria ragione nel "favor" del legislatore nei confronti degli ETS; la personalit� giuridica, con l'effetto
dell'autonomia patrimoniale perfetta e della responsabilit� giuridica limitata che produce (articolo
22, ultimo comma) � strumentale ad un pi� agevole svolgimento delle attivit� di interesse generale
dell'ente e al miglior perseguimento delle finalit� civiche, solidaristiche e di utilit� sociale.

Deve sottolinearsi, nel procedimento di iscrizione ex art. 22 del Codice, il ruolo peculiare svolto
dal notaio, al quale compete in via esclusiva, antecedentemente alla presentazione dell'istanza, la
verifica circa "la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in
particolare dalle disposizioni del ... Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore".

Si evidenzia infatti la necessit� che il notaio verifichi che l'atto costitutivo e lo statuto siano

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conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalit� degli ETS quanto a quelle recate dalla
disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l'ente intende conseguire (ODV, APS,
ecc.). La selezione della sezione dove l'ente dovr� essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il
sistema telematico, non � infatti un'operazione meramente meccanica, ma piuttosto essa costituisce
l'esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilit�, circa
l'effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme: che, ad esempio, le
regolazioni organizzative contenute nello statuto di un ente che intende ottenere la qualificazione
specifica - di ODV, di APS, di Ente filantropico costituito in forma associativa o la qualificazione di
"semplice" associazione del Terzo settore - siano conformi alle previsioni codicistiche. Si pensi in
particolare a quelle riguardanti le modalit� di costituzione, i compiti e il funzionamento degli organi
sociali, i requisiti di accesso, le caratteristiche di democraticit�, di uguaglianza tra gli associati,
l'elettivit� delle cariche sociali, i diritti e i doveri degli associati, le garanzie nei confronti di questi
ultimi, la corretta individuazione statutaria delle attivit� di interesse generale che l'ente potr�
svolgere, la determinatezza dell'oggetto sociale. Tali aspetti sono particolarmente rilevanti in quanto
differenziano un ETS da un qualunque ente del libro I del Codice civile che si proponga di acquisire la
personalit� giuridica, secondo la via tradizionale di cui al D.P.R. n. 361/2000.

Ulteriore oggetto della verifica del notaio � la sussistenza del patrimonio minimo. Anche con
riguardo a quest'ultimo aspetto va evidenziato il differente regime giuridico introdotto dal Codice
rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 361/2000: difatti, mentre
quest'ultima disposizione reca il concetto di "adeguatezza del patrimonio" rispetto alla realizzazione
dello scopo individuato nell'atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalit�
della P.A. competente, l'articolo 22 del Codice introduce il diverso concetto di "patrimonio minimo",
il cui livello di sufficienza � predefinito dal legislatore nella misura fissata dal comma 4 (15.000 euro
per le associazioni; 30.000 euro per le fondazioni). La verifica circa la sussistenza del patrimonio
minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue
componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.
Gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio, che potr�
essere parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla
domanda di iscrizione.

Principale conseguenza di siffatta configurazione del ruolo del notaio � il necessario
riposizionamento dei poteri istruttori in capo all'Ufficio del RUNTS.

Difatti, nell'ipotesi di istanza presentata ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l'ufficio del RUNTS,
come previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.M. n. 106/2020, accerter� in primo luogo la regolarit�
formale dell'istanza, ovvero la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonch� la
completezza e correttezza della documentazione allegata. Successivamente, dovr� accertare, sotto il
profilo di legittimit�, la sussistenza delle condizioni previste dal Codice ai fini dell'iscrizione: la
conformit� delle regole statutarie dell'ente alle norme inderogabili del Codice e la rispondenza delle
caratteristiche dell'ente alla sezione nella quale si richiede l'iscrizione. Si precisa che in ogni caso
l'istruttoria deve consistere in una verifica della sussistenza delle condizioni previste dal Codice (art.
47, comma 2 del Codice): tale formulazione esclude che l'istruttore faccia ricorso alla discrezionalit�
amministrativa, in quanto il procedimento deve mantenersi entro i confini dell'attivit� di
accertamento. Nell'esercizio dell'attivit� istruttoria si fa rinvio alla disamina sviluppata nella circolare
n.20/2018, ai fini dell'individuazione dei contenuti statutari minimi che dovranno risultare conformi
o comunque non contrari alle norme imperative del Codice.

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Nei procedimenti di iscrizione ex art. 22 del Codice, invece, la verifica sui profili di legittimit�
� di competenza del notaio; residuano in capo all'Ufficio del RUNTS esclusivamente quelli di regolarit�
formale (cfr. art. 22, comma 2 del Codice), tra cui rientrano quelli relativi alla completezza e
correttezza dell'istanza, riguardanti, ad esempio, la presenza delle informazioni e degli atti previsti
dal D.M. n. 106/2020.

In detta cornice, sono ipotizzabili casi estremi di irregolarit�, tali da configurare l'inesistenza
dell'atto, allorquando sia rilevata ictu oculi l'assenza di uno degli elementi essenziali che, ai sensi
dell'articolo 4 del Codice, caratterizzano gli enti del Terzo settore, come la natura privata dell'ente,
ove la richiesta di iscrizione riguardi una pubblica Amministrazione; la natura non societaria;
l'indicazione delle finalit� o dell'oggetto; il riconoscimento agli effetti civili di un ente religioso, la
configurabilit� quale "ente" (vedi infra il � 3). Parimenti, si deve ritenere che rientri nei poteri
dell'ufficio rifiutare l'iscrizione al RUNTS di un'organizzazione nel caso in cui dallo statuto risulti,
attraverso richiami al d.lgs. n. 112/2017 o alla legge n. 381/1991, la configurabilit� della stessa quale
impresa sociale anche ex lege. In quest'ultimo caso si profiler� un'incompetenza assoluta dell'ufficio,
non abilitato al popolamento della sezione "d)" del RUNTS (coincidente con la sezione "imprese
sociali" del Registro imprese, riservata esclusivamente alla competente CCIAA).

� invece del tutto pacifica la piena competenza istruttoria dell'ufficio del RUNTS in ordine alla
verifica del possesso dei requisiti dell'ente nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 del Codice,
ovvero nel caso in cui l'esame del notaio abbia dato esito negativo. In questo caso la comunicazione
effettuata dal notaio, che ai sensi del Codice dovr� essere "motivata", ovvero esplicitare le ragioni
per le quali il professionista non ha proceduto ai sensi dell'articolo 22 comma 2, deve ritenersi
ricompresa tra la "documentazione prescritta" da allegare alla richiesta di iscrizione ai sensi
dell'articolo 19 comma 1 del D.M. n. 106/2020; si evidenzia come in questa fattispecie, anche in
assenza di richieste integrative, la mancata emanazione di un provvedimento da parte
dell'Amministrazione equivalga ad un rigetto (con un valore quindi del silenzio opposto all'ipotesi di
silenzio-accoglimento previsto dall'articolo 47, comma 4).

La medesima limitazione ai poteri istruttori dell'Ufficio del RUNTS appena illustrata con
riferimento all'iscrizione degli enti ex art. 22 Codice, deve ritenersi operante nel caso di modifiche allo
statuto di un ente gi� iscritto. In tale ambito, l'articolo 22, comma 6, subordinata l'efficacia delle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (che devono risultare da atto pubblico) all'iscrizione
(ovvero pubblicazione) nel RUNTS, richiama quanto alle procedure, i commi 2 e 3 del medesimo
articolo. Anche in questo caso spetter� al notaio espletare il gi� richiamato controllo di legalit� sulle
modifiche in parola, che, nel caso di una fondazione, riguarder� anche il rispetto della volont� del
fondatore. Esaurito con esito positivo l'esame, proceder� al deposito della modifica statutaria, che in
riferimento alle caratteristiche del sistema telematico si configurer� come presentazione al RUNTS di
una domanda di variazione, avente caratteristiche analoghe alla domanda di iscrizione (il Codice parla
infatti di "iscrizione delle modificazioni al RUNTS").

Al di fuori delle ipotesi di modifica statutaria, l'articolo 90 del Codice pone in capo all'Ufficio
del RUNTS i poteri previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, ovvero quelli sull'amministrazione
delle fondazioni (nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti ove non sia
attuabile la volont� dei fondatori, annullamento delle deliberazioni al verificarsi delle ipotesi
normativamente previste, commissariamento dell'ente, autorizzazione delle azioni di responsabilit�
nei confronti degli amministratori cessati, coordinamento delle attivit� di pi� fondazioni o
unificazione delle rispettive amministrazioni, trasformazione). Il Codice non menziona invece l'art. 23

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del codice civile in materia di associazioni, ovvero la possibilit� per l'autorit� governativa di
sospendere l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee associative contrarie all'ordine pubblico
o al buon costume. Si tratta quindi di un potere non rientrante nella disponibilit� dell'Ufficio del
RUNTS.

2. L'iscrizione al RUNTS degli enti gi� esistenti.
Si � avuto modo di evidenziare come il procedimento di iscrizione al RUNTS su domanda del

notaio possa riguardare, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 22 del Codice, anche enti gi� dotati di
personalit� giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS. In tali casi, per effetto del
provvedimento di iscrizione al RUNTS, la disposizione medesima chiarisce che si determina, per tutto
il periodo di mantenimento dell'iscrizione al RUNTS medesimo, la sospensione dell'efficacia
dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e conseguentemente
l'inapplicabilit� delle disposizioni del DPR n. 361/2000. Tale effetto sospensivo non ha natura
facoltativa, n� tantomeno � rimesso alla libera determinazione dell'ente, ma discende direttamente
dalla norma di legge. Come esplicitato nella relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n.
105/2018 (cd. "correttivo" al Codice del Terzo settore), la disposizione in parola � stata inserita "al
fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea
iscrizione degli enti del Terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000
(tenuti da prefetture e regioni) e nel Registro unico nazionale del terzo settore. Per gli enti che si
iscrivono nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22
del codice, se gi� iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000, � stata
prevista, a seguito dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la
sospensione degli effetti della preesistente iscrizione presso il registro delle persone giuridiche, sicch�
in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore, possa riespandersi la pregressa
iscrizione, evitando in tal modo la perdita della personalit� giuridica precedentemente acquisita
dall'ente sulla base del D.P.R. n. 361/2000. In virt� della prospettata soluzione, per tutto il periodo nel
quale l'ente � iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, esso soggiacer� alla disciplina
propria del Codice del Terzo settore e sar� sottoposto ai controlli in esso previsti, dovendosi escludere
la contemporanea sottoposizione ai controlli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro
delle persone giuridiche". In altre parole, per effetto dell'iscrizione al RUNTS gli enti in parola non
acquistano una nuova o diversa personalit� giuridica rispetto a quella gi� riconosciuta ai sensi del DPR
n. 361/2000. Ugualmente, a seguito dell'eventuale cancellazione dal RUNTS, in coerenza con quanto
sopra esposto, non � ravvisabile un caso di reviviscenza della personalit� giuridica acquisita
precedentemente all'iscrizione al RUNTS, ma pi� correttamente la riespansione dell'efficacia
dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, conseguentemente, il riattivarsi dei poteri di
controllo in capo all'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, quale autorit� governativa ai
sensi del codice civile, caratterizzati, tra l'altro dalla discrezionalit� nel valutare l'adeguatezza del
patrimonio residuo ai fini del conseguimento dello scopo sociale.

Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalit�, ai
sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata
dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di
enti gi� dotati di personalit� giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020).
Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorit� governativa
aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello

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scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il
requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo
profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi
delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto,
il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa
riferimento alla verifica delle condizioni di legalit� da compiersi in conformit� all'art. 22 del Codice e
all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo.

La ragione sostanziale � legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione:
il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalit� giuridica adeguato allo scopo
sociale, pu� aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicch� appare necessario prevedere
comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale.

Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilit� sottese alla prescrizione normativa, la
verifica del patrimonio minimo dovr� essere effettuata sulla base di apposita documentazione
contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite
previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non � infatti possibile escludere a priori l'esistenza di
passivit� tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidit�.

La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal
momento della proposizione dell'istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualit� delle
valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, � necessario che il notaio possa disporre di una
documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso
nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano,
secondo la quale tale attestazione dovr� basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data
certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla
fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile.
L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non pu� che essere demandata al notaio,
non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni
espresse nel precedente � 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla
previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il
relativo valore dovr� risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una societ� di
revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore
legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione
procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potr� essere
sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non pi� di centoventi giorni antecedenti la
presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i
medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del
revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baser� l'attestazione del
notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere
depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS.

La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baser� l'attestazione
effettuata dal notaio, dovr� essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute
gi� iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l'iscrizione, ove intendano ottenere la personalit�
giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.M. 15 settembre 2020 che richiama, nei limiti
della compatibilit�, la disciplina dell'art. 16, comma 2, del medesimo decreto; infatti, anche qualora
tali enti siano titolari di somme di denaro non inferiori a quanto prescritto dall'art. 22, comma 4, del

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Codice, potrebbero comunque esistere in capo agli stessi eventuali ulteriori rapporti di valore
patrimoniale negativo.

3. Casi particolari: Il trust e il Terzo settore.
Il tema dell'accesso al RUNTS si pone anche con riguardo all'istituto del trust.
L'articolo 1, comma 74 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), con la quale � stato

modificato l'articolo 73 del TUIR, ha attribuito al trust la soggettivit� tributaria. In coerenza con la
disciplina recata dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997, per effetto della quale l'iscrizione nell'anagrafe
delle ONLUS comporta l'acquisizione di un'autonoma e distinta qualifica avente rilevanza fiscale che
si traduce nella fruibilit� di un regime tributario di favore, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n.
38/E dell'1 agosto 2011, aveva ammesso l'iscrivibilit� del trust all'Anagrafe medesima sulla base
della sopra ricordata soggettivit� passiva ai fini tributari e della conformit� alle condizioni richieste
dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997.

L'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n.117/2017, che definisce il perimetro del Terzo settore, dopo
aver declinato le varie tipologie di ETS - i cd. "enti del Terzo settore che hanno disciplina particolare",
menziona, in via residuale, i cd. ETS atipici, ricompresi nella formulazione "gli altri enti di carattere
privato diversi dalle societ�". Tale formulazione deve essere letta alla luce della prospettiva
radicalmente nuova e diversa assunta dal Codice del Terzo settore, che trae le mosse da una
regolazione civilistica degli ETS, solo successivamente prendendone in considerazione il trattamento
fiscale. � appunto la differenza di prospettiva a non consentire una pedissequa riproposizione del
citato orientamento di prassi, maturato in un contesto regolatorio di matrice squisitamente fiscale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ, Sez. V, ordinanza n.
3986/2021, alla quale si rinvia per i riferimenti ai numerosi precedenti ivi citati), il trust non � un
soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione
patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettivit� giuridica l'attribuzione della
soggettivit� tributaria. L'affermata inesistenza della soggettivit� giuridica del trust, ovvero la non
configurabilit� di esso come ente, ne preclude la possibilit� di essere ricompreso all'interno del Terzo
settore, tra gli enti individuabili ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Codice, difettando uno degli
elementi essenziali della fattispecie "ETS" disciplinata in detta disposizione.

4. La competenza degli uffici regionali del RUNTS e l'operativit� territoriale degli ETS
Conformemente al criterio espresso nel primo periodo dell'articolo 47, comma 1 del Codice,

l'articolo 5, comma 1 del D.M. n. 106/2020 stabilisce che per ciascun ETS, l'individuazione dell'ufficio
del RUNTS competente � effettuata in via ordinaria sulla base della localizzazione della sede legale
dell'ente. Ai fini del radicamento della competenza dell'ufficio che gestir� la posizione dell'ente nel
RUNTS � quindi sostanzialmente irrilevante la dimensione territoriale in cui l'ente concretamente
opera, la quale pu� avere un carattere sovraregionale, nazionale o addirittura internazionale (si pensi,
ad esempio, agli enti che svolgono attivit� di cooperazione allo sviluppo, di sostegno a distanza, ecc.).
Il fatto che l'ente possa concretamente operare anche al di fuori del territorio della regione in cui si
trova la sede legale, non finisce per inficiare la competenza dell'ufficio del RUNTS di quella regione
n� tantomeno per precludere all'ente in questione l'iscrizione al RUNTS.

5. Il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti gi� iscritti nei registri precedenti
Dopo la trasmigrazione, ovvero il processo di trasferimento dai precedenti registri verso il

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RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS iscritte, ha avuto inizio il
procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, previsto
dall'articolo 54 del RUNTS e dettagliatamente disciplinato negli artt.31-33 del D.M. n. 106/2020.

Il procedimento in questione �, a differenza del procedimento di iscrizione (ex art. 8 D.M.
n.106/2020, riservato ai soggetti non coinvolti nella trasmigrazione), avviato d'ufficio e non su istanza
di parte. Ha peraltro in comune con il procedimento di prima iscrizione precedentemente esaminato
il carattere di accertamento, diretto a riscontrare, attraverso l'esame della documentazione e delle
informazioni trasferite e quelle eventualmente acquisite dall'ente, la sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione e la conformit� delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice in
materia di assetto organizzativo dell'ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna
tipologia di ente. Anche in tal caso, si ritiene opportuno un richiamo alla circolare n. 20/2018, nei
termini indicati al � 1.

Il procedimento ha una durata di 180 giorni (al netto di eventuali richieste di integrazioni o
chiarimenti), il cui inutile decorso, senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento
espresso, genera, in applicazione del principio del silenzio-assenso ex articolo 20 della legge n.
241/1990, l'effetto dell' iscrizione dell'ente nel RUNTS nella sezione delle ODV o delle APS (articolo
31, comma 10, del D.M. n. 106/2020, in conformit� alla tipologia di registro dal quale sono pervenuti
al RUNTS i dati comunicati mediante la trasmigrazione) e la conseguente attribuzione allo stesso della
relativa qualifica. In pendenza di procedimento, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione
sociale e del volontariato continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli
effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Fatto salvo il caso in cui l'ufficio non si attivi, deve osservarsi che la verifica post -
trasmigrazione potrebbe anche non richiedere lo sviluppo di alcuna interlocuzione tra l'ufficio del
RUNTS e l'ente, nel caso cio� in cui la documentazione e il set di informazioni pervenute attraverso la
trasmigrazione fossero idonee a confermare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella
pertinente sezione del RUNTS.

Viceversa, i citati articoli del D.M. n. 106/2020 prevedono lo sviluppo di un'interazione tra
l'ufficio del RUNTS e l'ODV o APS coinvolta nella trasmigrazione in due casi: il primo, ove vi sia
necessit� di acquisire elementi informativi o documentali mancanti o incompleti; il secondo,
all'apertura di un contraddittorio in presenza di motivi ostativi all'iscrizione (eventualmente anche
soltanto relativi alla sezione del RUNTS in cui iscrivere l'ente). Il tratto comune ad entrambe le ipotesi
� costituito dall'attivazione del dialogo con l'ente su iniziativa dell'Amministrazione procedente.

� corretto quindi leggere le disposizioni di cui ai gi� citati articoli 31-33 del D.M. n. 106/2020
in modo organico e con riguardo ai principi e alle disposizioni rivenienti dalla legge n. 241/1990. Una
delle conseguenze di tale procedimentalizzazione della verifica post trasmigrazione � costituita dal
fatto che la fase di interazione tra l'ufficio del RUNTS e l'ente pu� essere attivata anche su iniziativa
di quest'ultimo. Il D.D. n. 561/2021, al punto 4 dell'articolo unico individua espressamente nel 22
febbraio 2022 il termine dal quale decorrono i 180 giorni a disposizione dell'ufficio medesimo per la
chiusura del procedimento di verifica; il provvedimento de quo, pertanto, si configura al contempo
come comunicazione di avvio del procedimento di verifica a partire dalla stessa data, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 7 e 8, comma 3 della medesima legge n. 241/1990.

Pertanto, le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione potranno, anche senza attendere
la richiesta dell'ufficio del RUNTS, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della gi� citata legge n.
241/1990, presentare memorie e documenti all'amministrazione competente, tra cui ad esempio lo

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statuto modificato, anche ai fini dell'iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di
provenienza. Detta partecipazione pu� avvenire a seguito dell'avvio del procedimento di verifica, cio�
a partire dal 22 febbraio; essa, in ogni caso, non determina un mutamento della natura del
procedimento, che rimane un procedimento ex officio, n� tanto meno incide sulla sua durata,
legislativamente fissata in 180 giorni, a meno di una sua anticipata chiusura attraverso l'emanazione
del provvedimento conclusivo di iscrizione o di rigetto.

Sulla base dell'esposta ricostruzione, � possibile esaminare i casi operativi prospettati dalle
Amministrazioni in indirizzo, riscontrabili durante il processo di trasmigrazione o nel corso del
successivo procedimento di verifica e fornire le opportune indicazioni.

6. Presenza nei registri ODV/APS di posizioni relative ad articolazioni territoriali/sedi
secondarie prive di autonomo codice fiscale.
Nel corso delle ricognizioni effettuate dagli Uffici sugli enti iscritti nei registri delle APS e delle

ODV delle Regioni e delle Province autonome, � emersa la presenza di enti che disponevano di
articolazioni territoriali non autonome, localizzate in pi� regioni, ma operanti tutte con un unico
codice fiscale. Tali articolazioni hanno nel corso degli anni richiesto e ottenuto l'iscrizione ai registri
regionali; un caso specifico � stato gi� trattato nella nota ministeriale n. 16526 del 4 novembre 2021,
trasmessa per conoscenza anche a codesti Uffici. Le stesse possono figurare quindi come altrettante
"posizioni" ai fini della trasmigrazione; restando comunque prive di distinta ed autonoma soggettivit�
giuridica, non potranno ottenere iscrizione nel RUNTS separata da quella dell'ente di cui sono parte.

Si ribadisce che all'interno del sistema RUNTS, a ciascun codice fiscale corrisponder� un'unica
posizione iscritta; l'individuazione dell'ufficio competente alla gestione della posizione � effettuata ai
sensi dell'articolo 5 del D.M. n.106/2020 su base territoriale, facendo riferimento alla sede legale. A
tale proposito, si evidenzia come le disposizioni del Codice siano in linea con tale previsione: ai sensi
dell'art. 48, comma 1, nel RUNTS oltre alla sede legale � possibile dare "indicazione di eventuali sedi
secondarie"; inoltre, l'art. 93 in materia di controlli prevede (comma 2) che le attivit� di controllo di
cui al comma 1, lett. a), b) e c) siano esercitate dall'Ufficio territorialmente competente (quello sul cui
territorio si trova la sede legale); che in caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni
diverse da quella della sede legale, il competente ufficio del RUNTS possa "attivare forme di reciproca
collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli
presso le sedi operative".

Considerato che le posizioni presenti sui registri APS e ODV contraddistinte ciascuna da un
codice fiscale, potrebbero tradursi una volta trasmigrate in altrettante posizioni oggetto di verifica ai
fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, il sistema evidenzia la coincidenza delle posizioni,
ma la posizione da consolidare sar� quella coincidente con la sede legale dell'ente. A tale proposito,
gli uffici potranno verificare dall'elenco delle posizioni trasmigrate (gi� trasmesso in una prima
versione non definitiva, soggetta ad aggiornamento) la presenza di posizioni duplicate.

Tale situazione potrebbe verificarsi, in particolare, con riferimento alle APS nazionali iscritte
al registro di cui all'art.7, comma 1 della legge n. 383/2000, gi� gestito dalla scrivente, consultabile al
link sottostante:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Documents/Registro-Nazionale-APS-
Aggiornato%20al%2010062021.pdf

Il sistema informatico del RUNTS consentir� anche di annullare dal back office eventuali

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duplicazioni delle posizioni trasmigrate.
Le Regioni che riscontrino tali problematiche potranno sicuramente interloquire tra loro al

fine di fornire all'ufficio competente eventuali elementi informativi utili al completamento del set di
informazioni per ciascun ente.

7. Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si
siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi
L'attivit� di trasmigrazione riguarda le posizioni degli enti iscritti ai registri delle ODV e delle

APS alla data del 22 novembre 2021 per i quali non fossero pendenti alla medesima data procedimenti
di cancellazione, nonch� le iscrizioni sopravvenute successivamente. Si richiama l'attenzione sul fatto
che la mancata emanazione del provvedimento espresso a conclusione dei procedimenti di iscrizione
potrebbe comunque dare luogo ad un silenzio-assenso al superamento dei termini procedimentali e
quindi ad un diritto di iscrizione ove le normative di riferimento disponessero in tal senso; nel silenzio
delle normative regionali dovrebbe comunque valutarsi la portata ormai generalizzata del cd.
"silenzio assenso" sui procedimenti ad istanza di parte quale quello di iscrizione ai registri.
Ugualmente sono state trasmigrate, a seguito della chiusura dei relativi procedimenti, le posizioni
degli enti per i quali i procedimenti di cancellazione pendenti si siano conclusi favorevolmente per gli
enti, rimasti quindi nei registri di provenienza.

Premesso quanto sopra, gli enti coinvolti nella trasmigrazione potrebbero essere stati
interessati da cambi di rappresentante legale, modifiche statutarie (incidenti anche sulla
qualificazione dell'ente, ad esempio da ODV ad APS o ad altro ETS), variazioni di sede legale etc.

Nel caso in cui tali variazioni siano state comunicate agli uffici trasmigranti e inserite tra i dati
e i documenti trasmigrati, esse risultano gi� in possesso dell'ufficio che effettua la verifica. L'ufficio
trasmigrante conserver� comunque ai propri atti la documentazione di riferimento, mantenendola
consultabile anche per far fronte ad eventuali contestazioni in proposito. Nel caso invece in cui i dati
trasmigrati non rechino tali aggiornamenti, eventuali variazioni possono essere comunicate
direttamente agli uffici di destinazione, individuati ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 106/2020,
direttamente d'ufficio da parte degli uffici di provenienza che li detengono.

Occorre evidenziare che, differentemente da quanto avviene in caso di iscrizioni ex novo, in
cui la ricezione di una domanda telematica di iscrizione a partire dal 24 novembre 2021, genera
automaticamente e assegna all'ente un numero identificativo univoco (il cd. repertorio) che consente
all'ufficio di interloquire telematicamente con l'ente (o, a seconda dei casi con il notaio o con la rete
associativa), per gli enti in trasmigrazione (intendendosi per tali le APS e le ODV iscritte nei precedenti
registri di settore le cui posizioni risultano in attesa di perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS) le
interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti non avverranno tramite la piattaforma
ma esclusivamente "extra-sistema", ad esempio attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata
che ciascun ufficio ha obbligo di rendere disponibile.

Da qui la necessit� che ciascun ente che non l'abbia ancora fatto si doti al pi� presto di un
indirizzo di posta elettronica certificata. L'indirizzo dovr� essere ad uso diretto ed esclusivo dell'ente,
ovvero del rappresentante legale e degli amministratori.

In via eccezionale ed esclusivamente a titolo provvisorio potr� essere utilizzato un indirizzo
pec attivo, non in uso esclusivo all'ente (ad es. la pec riconducibile ad un professionista o quella
privata in uso al rappresentante legale pro tempore o ancora la pec dell'ente affiliante iscritto ad uno
dei preesistenti registri anche se non ancora iscritto nella sezione Reti associative). Ma ai fini del

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perfezionamento dell'iscrizione l'indirizzo da inserire tra le informazioni del RUNTS dovr� essere
direttamente e univocamente in uso all'ente da iscrivere.

In ogni caso � evidente la necessit� che l'ufficio procedente debba avere contezza di variazioni
quali il cambio di rappresentante legale, la modifica della sede legale dell'ente, nonch� di disporre
del nuovo statuto, che ove non sia stato redatto per atto pubblico dovr� essere trasmesso solo una
volta in possesso della registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

In caso di enti iscritti in qualit� di articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali,
l'art. 33 comma 3 del D.M. n. 106/2020 prevede che gli uffici provinciali e regionali del RUNTS possano
acquisire i dati, gli atti e le informazioni relative agli enti trasmigrati anche per il tramite dei rispettivi
affilianti. Gli atti (in particolare atti costitutivi e statuti) non essendo stati depositati nel Registro
nazionale APS, date le peculiari modalit� di iscrizione ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 471/2001,
attuativo della legge n. 383/2000, non sono stati trasferiti agli uffici regionali. Ciascun ufficio del
RUNTS potr� quindi acquisirli dagli enti interessati oppure concordare direttamente con gli enti
affilianti e con le rispettive articolazioni a livello di ciascuna Regione/Provincia autonoma, qualora
non l'abbia gi� fatto, modalit� di trasmissione degli statuti, anche in forma multipla, con riferimento
agli enti ad esse aderenti. L'iniziativa potr� essere assunta anche dai soggetti affilianti, ferma la
necessit� di accordo con gli uffici RUNTS sul territorio.

8. Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento post-
trasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS.
Per le ODV e le APS iscritte nei corrispondenti registri previsti, rispettivamente, dalla legge n.

266/1991 e dalla legge n. 383/2000, il Codice ha previsto uno specifico percorso di ingresso al RUNTS,
che non passa attraverso la presentazione ex novo di un'istanza di iscrizione ai sensi dell'articolo 22
o dell'articolo 47 del Codice, ma necessariamente attraverso il descritto processo di trasmigrazione e
il successivo procedimento di perfezionamento dell'iscrizione previa verifica della sussistenza delle
condizioni di legge. La specificit� del percorso di cui all'articolo 54 del Codice trova la sua
giustificazione nella qualificazione di dette organizzazioni come ETS nel periodo transitorio e della
loro omogeneit� tipologica, nonch� nella necessit� di assicurare la conservazione della qualifica senza
soluzione di continuit�. Per tale motivo le eventuali nuove istanze in presenza di posizioni trasmigrate
non dovrebbero essere processate dagli uffici. Astrattamente non si pu� escludere l'eventualit� che
un'ODV o un' APS abbia presentato un'autonoma istanza di iscrizione al RUNTS, senza attendere il
completamento del processo di trasmigrazione: in questo caso, i dati relativi all'ente all'atto della
presentazione dell'istanza potevano non risultare ancora caricati a sistema, essendo la trasmigrazione
in corso al momento della presentazione dell'istanza; conseguentemente l'ufficio del RUNTS
potrebbe non aver avuto cognizione della pregressa iscrizione dell'ente nei registri sopra citati
(soprattutto nel caso di enti iscritti al registro nazionale APS). Qualora l'ufficio abbia provveduto
all'iscrizione e successivamente sia risultato che l'ente era in trasmigrazione sar� necessario integrare
d'ufficio le informazioni presenti sul RUNTS per dar conto dell'anzianit� pregressa di riconoscimento
della qualifica soggettiva posseduta dall'ente.

9. Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della
personalit� giuridica.
Il procedimento di acquisto della personalit� giuridica mediante iscrizione al RUNTS ex articolo

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22 del codice � divenuto concretamente esperibile a partire dal 24 novembre 2021, a seguito
dell'avvio dell'operativit� del RUNTS: prima di tale data, la disposizione sopra richiamata non era
applicabile, secondo il canone ermeneutico espresso da questa Amministrazione con la nota n. 12604
del 29.12.2017, presentando la medesima un nesso di diretta riconducibilit� all'operativit� del
RUNTS. Ne consegue che sulle modifiche statutarie compiute nel periodo antecedente all'operativit�
del RUNTS, il controllo notarile sul contenuto delle modifiche medesime poteva riguardare la
compatibilit� delle stesse alle disposizioni del codice civile in materia di enti non lucrativi, non anche
la compatibilit� delle modifiche stesse alle disposizioni del codice del Terzo settore, essendo il notaio
in quella data privo del relativo potere, che trova il suo fondamento nell'articolo 22, comma 2 del
Codice. La suddetta inapplicabilit� genera delle implicazioni relativamente alle ODV e alle APS
coinvolte nel processo di trasmigrazione, dotate di personalit� giuridica, che abbiano operato
modifiche statutarie: rileva a tal fine, in primo luogo, il momento della modifica. Ove essa sia stata
compiuta a partire dal 24 novembre 2021, trova applicazione l'articolo 22 del CTS: il controllo di
legittimit� � in capo al notaio e l'Ufficio del RUNTS deve verificare solo la regolarit� formale della
documentazione. Come detto in precedenza al � 5, l'acquisizione delle modifiche statutarie potr�
avvenire su richiesta dell'Ufficio del RUNTS, ovvero su iniziativa del notaio, mediante presentazione
dello statuto modificato (unitamente all'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio
minimo attualizzata con le medesime modalit� precedentemente chiarite) in modalit� "extra
sistema", a mezzo pec.

Diversamente � a dirsi per quanto concerne le modifiche statutarie formalizzate prima della
data di operativit� del RUNTS: in questo caso, infatti, esse, soggiacendo alle regole del D.P.R. n.
361/2000, dovevano essere trasmesse al competente ufficio gestore del registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R., ai fini della prescritta approvazione. Sul punto si
richiama la circolare n. 13/2019, nella quale si evidenziava che nell'esplicazione della potest�
approvativa rimaneva estraneo alle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 il
sindacato sulla conformit� dello statuto al Codice essendo attribuito all'ufficio del RUNTS.

Si possono pertanto configurare diverse situazioni in concreto: nel caso in cui l'ufficio delle
persone giuridiche non si sia ancora pronunciato sulle modifiche statutarie ivi depositate, le stesse
potranno essere presentate, su richiesta dell'ufficio del RUNTS che abbia constatato l'esistenza agli
atti di uno statuto non aggiornato, ovvero su iniziativa del notaio, all'ufficio del RUNTS medesimo,
accompagnate da atto notarile successivo alla data del 23.11.2021.

In questo caso, poich� il notaio � stato investito dall'ente, in una data in cui era entrato a
regime l'articolo 22 del Codice, di curare l'integrazione documentale della posizione trasmigrata,
trover� applicazione il dettato del comma 6 dell'articolo 22, con conseguente esplicazione del
controllo notarile di legittimit� e residuo controllo di legalit� formale da parte dell'ufficio. Analogo
discorso deve essere fatto nel caso in cui agli atti dell'ufficio del RUNTS risulti lo statuto modificato in
data anteriore all'operativit� del RUNTS, ma privo dell'approvazione della Prefettura o dell'ufficio
regionale delle persone giuridiche. L'assenza dell'approvazione rende le modifiche in questione
inefficaci, con la conseguente necessit� di una loro riproposizione, in questo caso all'ufficio del
RUNTS, ai sensi del gi� citato articolo 22, comma 6 del Codice.

Da ultimo, nel caso di modifiche statutarie approvate da parte degli uffici competenti ai sensi
del D.P.R. n. 361/2000, rimane fermo il sindacato di legittimit� da parte degli uffici del RUNTS,
considerato che ai sensi della suddetta normativa il ruolo esercitato dal notaio non � sovrapponibile
a quello previsto dal Codice. Resta tuttavia ferma la necessit� di acquisire l'attestazione notarile circa

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la sussistenza del patrimonio minimo secondo quanto espresso nel precedente � 2.

10. Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che intendono acquisire la personalit�
giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS
In questa diversa ipotesi, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione che

intendono acquisire la personalit� giuridica potranno seguire la procedura indicata nell'articolo 22
del Codice, applicando i sopra ricordati istituti della partecipazione al procedimento amministrativo,
una volta avviato il procedimento di verifica post trasmigrazione, cio� a partire dal 22 febbraio 2022.

Il notaio potr� quindi presentare all'ufficio del RUNTS la relativa documentazione non tramite
il sistema informatico ma al di fuori di esso, utilizzando l'indirizzo pec del competente Ufficio del
RUNTS. In linea con quanto gi� espresso nel precedente � 5, occorre ribadire che la presentazione
della documentazione richiesta dall'articolo 22 del Codice non d� avvio in questo caso ad un
autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma si innesta sul procedimento ex officio
di verifica disciplinato dall'articolo 54 del codice, con salvezza pertanto del termine procedimentale
ivi previsto.

11. Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti nel
procedimento di trasmigrazione.
Decorsi i 90 giorni previsti per effettuare le trasmigrazioni, indipendentemente dal

completamento delle stesse, gli Uffici del RUNTS avviano le verifiche disponendo di 180 giorni per
iscrivere gli enti o richiedere l'integrazione della documentazione di riferimento, con riguardo a tutti
gli enti trasmigrati. Il tempo a disposizione degli uffici a fronte della numerosit� delle posizioni da
verificare potrebbe comportare difficolt� a gestire un numero estremamente elevato di
procedimenti. � quindi necessario che gli uffici concentrino la propria attivit� sull'accertamento dei
requisiti degli enti: questi ultimi, una volta perfezionata l'iscrizione, potranno, accedendo al RUNTS
attraverso il Front Office, verificare gli elementi gi� inseriti a sistema, integrarli e/o aggiornarli con le
ulteriori informazioni con l'opportuna sollecitudine, entro novanta giorni dall'iscrizione al RUNTS cos�
da assicurare, anche in vista dell'apertura del RUNTS alla libera consultazione da parte dei cittadini,
la piena conoscibilit� e trasparenza degli assetti prescritta in capo agli ETS.

In particolare, gli uffici assicureranno in sede di perfezionamento della trasmigrazione almeno
le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale dell'ente;
- sezione del RUNTS cui l'ente � iscritto;
- indirizzo (completo di n. civico se conosciuto e CAP) della sede legale;
- forma giuridica in cui l'ente � costituito;
- pec;
- cognome, nome, codice fiscale e carica del legale rappresentante;
- decorrenza della qualifica nel registro di provenienza e indicazione dello stesso (odv, aps) con

eventuale indicazione aggiuntiva per le aps delle informazioni riguardanti l'anagrafe delle
onlus se disponibili;
- eventuale possesso della personalit� giuridica comprese le informazioni sulla decorrenza e sul
registro di iscrizione se acquisita ex d.p.r. 361/2000 se disponibili;
- eventuale adesione / affiliazione ad altri enti (anche se non qualificati al momento come reti
associative o reti associative temporanee): tali informazioni sono state rese disponibili in

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trasmigrazione dal registro nazionale delle Aps e necessitano di essere consolidate a sistema
anche al fine di consentire l'emersione di ulteriori soggetti qualificabili come "reti associative"
in aggiunta a quelle individuate come tali in via temporanea.
Dovranno inoltre risultare a sistema almeno atto costitutivo e statuto di ciascun ente (in
alternativa all'atto costitutivo l'eventuale dichiarazione di insussistenza/irrecuperabilit� dello stesso
secondo quanto previsto dal D.M. agli articoli 32 comma 3 e 8, comma 5, lett. a).
Si rappresenta che tali informazioni sono appunto un set minimo che gli uffici sono liberi di
integrare sulla base del tracciato previsto qualora possibile.
Gli enti iscritti provvederanno a inserire successivamente al perfezionamento dell'iscrizione,
una volta che disporranno di una "posizione" a sistema, le eventuali sedi secondarie dell'ente
(ricordando che non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali delle proprie articolazioni
autonome o quelle degli enti ad esso affiliati), completare le informazioni sui titolari di cariche sociali,
con particolare riferimento agli amministratori e ai relativi poteri e ai componenti dell'organo di
controllo, manifestare la propria intenzione di accedere al 5 per mille, aggiornare l'elenco degli enti
aderenti o inserire l'affiliazione ad un ente anche se lo stesso non sia ancora qualificabile come rete
associativa. Gli enti stessi avranno altres� cura di caricare a sistema nel termine sopra evidenziato il
bilancio 2021: le informazioni ivi contenute consentiranno agli uffici del RUNTS di operare una prima
selezione degli enti ai quali richiedere anche il bilancio 2020 (ove non gi� in possesso degli uffici), al
fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice e
poter in tal modo avviare la richiesta finalizzata all'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo
48, comma 6 del Codice, anche alla luce del dettato dell'articolo 20, comma 10 del D.M. n. 106/2020.
L'inserimento a sistema delle generalit� degli amministratori e dei componenti dell'organo di
controllo (ove esso sia stato costituito) consentir�, successivamente, che tali soggetti possano
accedere ed effettuare, per conto dell'ente, il deposito degli atti o l'aggiornamento delle informazioni,
in modo da non far gravare tutti gli adempimenti esclusivamente sul rappresentante legale o sul
rappresentante della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisce.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi DELLE POLITICHE SOCIALI

e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).