Testo integrale

Legge n. 124/2017, articolo 1. Obblighi trasparenza e pubblicità

Testo vigente dal 25/06/2021

Articoli di Circolare 6/2021 (1)
  1. Testo integrale Legge n. 124/2017, articolo 1. Obblighi trasparenza e pubblicità

m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000006.25-06-2021

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Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
e di pubblicit�.

Con la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 ( disponibile alla pagina https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf) sono state fornite le
opportune esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalit�
di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter
adempiere con esattezza e puntualit� alle prescrizioni normative.

Le disposizioni in epigrafe citate hanno formato oggetto di un successivo intervento legislativo, attuato mediante
l'articolo 35 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha
riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai commi da 125 a 129
dell'articolo 1 della legge n. 124/2017. Tale riformulazione � stata attuata mediante la sostituzione dei predetti

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commi con dieci nuovi commi, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento
sistemico e formale.

Sulla base del nuovo quadro normativo, sono stati sottoposti all'attenzione della scrivente Amministrazione
alcuni quesiti in ordine alla portata applicativa della disciplina sopra richiamata, riguardanti in particolare il
dettato del novellato comma 125, in relazione all'oggetto degli obblighi informativi.

Tale disposizione ha investito in modo significativo la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate
agli obblighi di informazione e trasparenza: difatti, a fronte dell'ampiezza dell'originaria formulazione legislativa,
che faceva riferimento a "vantaggi economici di qualunque genere", il nuovo testo del comma 125 ha operato un
restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicit�
gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cio�, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato
dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo. Una volta circoscritta la sfera
di applicazione ai contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti assimilati, non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico ( come � il caso di tutti i
provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990) il legislatore del
2019 ha operato un'ulteriore perimetrazione, escludendo dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici
aventi carattere generale. Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla
base di un regime generale, in virt� del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano
determinate condizioni: in tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il
contributo del cinque per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli
obblighi di pubblicit� recati dalla normativa citata in oggetto. Per altro verso, per le somme ricevute a titolo di
cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicit� in capo ai beneficiari delle stesse,
previsti dall'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Al contempo, in una prospettiva pi� generale, si reputa opportuno apportare i necessari aggiornamenti alla sopra
citata circolare n. 2/2019, anche in relazione agli ulteriori aspetti interessati dalle sopravvenute modifiche
normative, riguardanti i soggetti eroganti; il termine di adempimento ed infine i profili sanzionatori.

In ordine al profilo soggettivo, il nuovo comma 125 specifica da un lato che le erogazioni devono provenire dalle
pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ( in luogo del generico
richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuto nella formulazione originaria); dall'altro nel mantenere il
richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2- bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ha eliminato
dal novero dei soggetti erogatori le societ� controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle
PP.AA.

Altrettanto pregnante � lo spostamento del termine di adempimento degli obblighi in parola dall'originaria data
del 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

Infine, deve essere posta attenzione al nuovo impianto sanzionatorio, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio
2020, dal comma 125 -ter: all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce
un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una

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graduazione delle sanzioni. Difatti, la disposizione citata pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di
pubblicit� una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di
2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; solo nel caso in cui il
trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla
contestazione mossagli dall'amministrazione competente, trover� applicazione la sanzione della restituzione
integrale del beneficio ricevuto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

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e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).