m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000002.05-03-2021
Regione Abruzzo
Dipartimento lavoro-sociale
Direttore dott. Claudio Di Giampietro
claudio.digiampietro@regione.abruzzo.it;
dpf@regione.abruzzo.it
Servizio di programmazione sociale
Dirigente Dott. Raimondo Pascale
raimondo.pascale@regione.abruzzo.it;
Referente Dott.ssa Katiuscia Di Meo
katiuscia.dimeo@regione.abruzzo.it;
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore
Dirigente Generale: Ernesto Esposito
ernesto.esposito@regione.basilicata.it
Referente dott.ssa Mariangela Stolfi;
mariangela1.stolfi@regione.basilicata.it;
Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie
Dirigente Generale: Francesco Bevere
Dirigente Settore Politiche Sociali Saveria Cristiano
s.cristiano@regione.calabria.it
Struttura Dirigente Generale
Renato Gaspari
renato.gaspari@regione.calabria.it
Matteo Belgio
responsabile di procedimento
m.belgio@regione.calabria.it
politichesociali.salute@pec.regione.calabria.it
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
dgtutelasalute@regione.calabria.it
Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-
sanitarie
Direttore Generale: Maria Somma
Ministero del Lavoro e delle Politiche IL DIRETTORE GENERALE Pec: dgTerzosettore@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgTerzosettore@lavoro.gov.it
della responsabilit� sociale delle imprese Tel. 06.4683.5100 www.lavoro.gov.it
dg.500500@regione.campania.it
UOD Terzo settore, servizio civile e sport
Dirigente: Beatrice Zeuli
beatrice.zeuli@regione.campania.it
Regione Emilia Romagna
Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto
alla povert� e terzo settore
Dirigente: Monica Raciti
mraciti@regione.emilia-romagna.it
segrspa@regione.emilia-romagna.it
Responsabile promozione e valorizzazione del ruolo dei
soggetti del Terzo settore: Mario Ansaloni
mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it
Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilit�
Direttore Centrale: Gianna Zamaro
salute@regione.fvg.it
Servizio Politiche per il Terzo settore
Direttore: Raoul Bubbi
raoul.bubbi@regione.fvg.it
Regione Lazio
Direzione Regionale per l'inclusione Sociale
Direttore Regionale: Ornella Guglielmino
oguglielmino@regione.lazio.it
Dott.ssa Del Borrello Giuditta: Dirigente Area Affari
Generali � Direzione regionale per l'inclusione sociale
gdelborrello@regione.lazio.it;
Funzionario referente: Giuseppina Divona
mgdivona@regione.lazio.it;
direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it
fnigro@regione.lazio.it;
Regione Liguria
Dipartimento salute e servizi sociali
Dirigente responsabile: Francesco Quaglia
dirgen.sanita@regione.liguria.it
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e
pari opportunit�
Dirigente: Maria Luisa Gallinotti
Ministero del Lavoro e delle Politiche IL DIRETTORE GENERALE Pec: dgTerzosettore@pec.lavoro.gov.it
Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e Via Flavia 6, 00187 ROMA Mail: dgTerzosettore@lavoro.gov.it
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Generale Tel
marialuisa.gallinotti@regione.liguria.it
Funzionario referente
maurizio.larocca@regione.liguria.it;
Regione Lombardia
Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e
disabilit�
Direttore Generale: Giovanni Daverio
giovanni_daverio@regione.lombardia.it
Struttura Interventi e Unit� di Offerta Sociale e Terzo
settore
Dirigente: Davide Sironi
davide_sironi@regione.lombardia.it
Regione Marche
Servizio Politiche Sociali e Sport
Responsabile: Giovanni Santarelli
giovanni.santarelli@regione.marche.it
Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore
Responsabile: Maria Elena Tartari
maria.elena.tartari@regione.marche.it
Regione Molise
Dipartimento III Valorizzazione del Capitale Umano
Direttore Generale: Claudio Iocca
dipartimento3@regione.molise.it
iocca.claudio@mail.regione.molise.it;
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
Direttore di Servizio: Alessandro Cappuccio
cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it
Regione Piemonte:
Direzione Sanit� e Welfare
Direttore: Fabio Aimar
sanita@regione.piemonte.it
Settore: Politiche per i bambini, le famiglie, minori e
giovani, sostegno alle situazioni di fragilit� sociale
Responsabile: Antonella Caprioglio
antonella.caprioglio@regione.piemonte.it
Referente: Gaetano Baldacci
gaetano.baldacci@regione.piemonte.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche IL DIRETTORE GENERALE Pec: dgTerzosettore@pec.lavoro.gov.it
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Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti
Direttore di Dipartimento: Vito Montanaro
direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali
Dirigente: Antonio Mario Lerario
am.lerario@regione.puglia.it
Serenella Pascali
s.pascali@regione.puglia.it
terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Regione Sardegna
Direzione Generale delle Politiche sociali
Servizio programmazione sociale e organizzazione
Direttore dott.ssa Francesca Piras
Servizio terzo settore e supporti direzionali
Dirigente dott.ssa Savina Ortu
saviortu@regione.sardegna.it;
Funzionario responsabile del Settore RUNTS, affari
legali e istituzionali
Dott.ssa Loredana Zedda
lzedda@regione.sardegna.it;
Regione Sicilia
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Regione Sicilia
Dirigente Generale: Dott. Rosolino Greco
dgsociale@regione.sicilia.it
Dipartimento per il Terzo settore - Servizio 5
Dirigente: ad interim Licia Guastella
licia.guastella@regione.sicilia.it
famiglia.violenzadigenere@regione.sicilia.it
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Regione Sicilia � Servizio 6
Referente: Dr. Antonino Maggio
antonino.maggio@regione.sicilia.it
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Regione Toscana
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Direttore: Carlo Rinaldo Tomassini
carlorinaldo.tomassini@regione.toscana.it
Settore Welfare e Sport
Responsabile: Alessandro Salvi
alessandro.salvi@regione.toscana.it
Referente: Stefano Lomi
stefano.lomi@regione.toscana.it
Regione Umbria
Direzione regionale Salute e Welfare
Direttore: Claudio Dario
cdario@regione.umbria.it
Programmazione della rete dei servizi sociali,
integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo
settore
Responsabile: Alessandro Maria Vestrelli
Terzo settore e Economia sociale
Responsabile: Anna Lisa Lelli
alelli@regione.umbria.it
Regione Valle d'Aosta
Dipartimento Politiche Sociali
Coordinatrice: Gabriella Furfaro
g.furfaro@regione.vda.it
Politiche per l�inclusione e l�integrazione sociale
Referente: a.guarda@regione.vda.it;
Katia Zanello
k.zanello@regione.vda.it
Regione Veneto
Direzione Servizi Sociali
Direttore: Fabrizio Garbin
servizi.sociali@regione.veneto.it
Unit� Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalit� e Inclusione Sociale
Direttore: Maria Carla Midena
servizi.sociali@regione.veneto.it
Provincia Autonoma di Trento
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Dipartimento Salute e Politiche Sociali
Responsabile: Giancarlo Ruscitti
dip.salute@provincia.tn.it
Servizio Politiche Sociali
Responsabile: Federica Sartori
serv.politichesociali@provincia.tn.it
ufficio.qualita@provincia.tn.it
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Affari di Gabinetto
Direttrice d'Ufficio: Judith Notdurfter
judith.notdurfter@provincia.bz.it
Ufficio Relazioni estere e Volontariato
Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it
Roman.Fuchs@provinz.bz.it
Forum Nazionale del Terzo Settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it
CSV Net
segreteria@csvnet.it
presidente@csvnet.it
direttore@csvnet.it
e, p.c.
Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it
Commissione politiche sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it
cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it
Oggetto: Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilit� delle
deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali.
L'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n.117/2017 ("Codice del Terzo settore") annovera tra le
tipologie particolari di enti del Terzo settore ("ETS") le reti associative.
Le relative disposizioni, in coerenza con l'impianto codicistico, il quale colloca nel titolo V
specifiche norme per ciascuna delle categorie di enti aventi "disciplina particolare" (art. 3, comma 1),
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sono contenute nell'articolo 41 del Codice; esse, attraverso l'individuazione di alcuni elementi di
specialit�, consentono di differenziare � sia pure con modalit� peculiari di questa tipologia di enti - la
fattispecie in parola sia dagli altri ETS "tipizzati" sia dal modello generale di ETS non riconducibile ad
una delle categorie specifiche.
Il rinvio effettuato dall'articolo 41 comma 6 del Codice all'articolo 1, comma 1, lett. d) della
legge 16 marzo 2017, n. 30, consente da ultimo di individuare, quali ulteriori disposizioni in materia
di reti associative, quelle di cui all'articolo 33, in particolare ai commi 3 e 4 del d.lgs. 2 gennaio 2018,
n. 1, recante "Codice della protezione civile".
1. NATURA E FINALITA' DELLE RETI ASSOCIATIVE
Le norme sopra richiamate qualificano le reti associative sia sotto il profilo dimensionale,
distinguendo tra reti associative "tout court" [articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo
settore, articolo 33, comma 3, lettera a) del Codice della protezione civile] e reti associative nazionali
[comma 2 del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera b) del Codice della protezione
civile], sia sotto quello delle attivit� [articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 3 nonch� comma 6 del
Codice del Terzo settore, con specifico riferimento alle reti associative di protezione civile]. Riguardo
a quest'ultimo aspetto, giova sottolineare che il legislatore non ha inteso individuare, con riferimento
alle reti associative, ulteriori tipologie di attivit� di interesse generale rispetto a quelle elencate
nell'articolo 5, comma 1 del Codice, in quanto l'oggetto sociale tipico delle reti associative si pu�
ricondurre alle lettere i) ("attivit� di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivit� di interesse generale) e m) ( "servizi strumentali ad enti del terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore", applicabile, beninteso,
quando la composizione della base associativa della rete rispetti la soglia indicata dalla richiamata
lettera m) del citato articolo 5. Pi� in generale, l'oggetto sociale delle reti, come identificato dal
menzionato articolo 41, pu� essere considerato come una modalit� di esercizio ed implementazione
delle attivit� di interesse generale degli associati alla rete medesima, come tale sussumibile
nell'ambito applicativo del medesimo articolo 5. Resta naturalmente ferma la possibilit� che la rete
associativa svolga direttamente le ulteriori attivit� di interesse generale in esso tipizzate.
Con specifico riferimento alla materia dei controlli, infatti, questi ultimi, ove posti in essere
dalle reti associative, acquisiscono una valenza di promozione dell'autocontrollo e assistenza tecnica
alla governance dell'ente, pi� difficilmente ipotizzabile nei controlli a cura dell'Ufficio del RUNTS, che
pur operanti nel medesimo ambito, quello di cui all'articolo 93, comma 1, lettere a), b) e c), possono
avere specifici profili sanzionatori di cui agli articoli 91 e 48, comma 5 del CTS.
� appena il caso di evidenziare come tale profilazione soggettiva degli ETS trovi poi una
ulteriore, significativa corrispondenza nell'articolazione strutturale del RUNTS, ove a ciascuna delle
prime sei sezioni corrisponde una categoria tipizzata di ETS, mentre la settima sezione ricomprende
la cd. "categoria residuale" cui appartengono quelle organizzazioni non riconducibili ad alcuna delle
categorie particolari di ETS previste e specificamente disciplinate dal legislatore, pur avendo titolo
per rientrare nella definizione generale di ETS, riportata nel sopra menzionato articolo 4, comma 1.
L'introduzione della rete associativa, quale ETS costituito in forma tipica, nel quadro di norme
recato dal Codice, testimonia l'importanza crescente che l'organizzazione reticolare � venuta
acquistando all'interno del Terzo settore, quale soggetto cui sono attribuite tanto una funzione di
promozione e supporto quanto di coordinamento e di rappresentanza degli enti che ad essa
aderiscono.
Con riferimento alle interlocuzioni tra la rete associativa e gli uffici incaricati della gestione del
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RUNTS, se da un lato l'individuazione dell'ufficio preposto alla gestione della sezione del RUNTS
dedicata alle reti associative � effettuata ratione materiae, con attribuzione della relativa competenza
all'Ufficio statale, per altro verso, i singoli soggetti componenti la rete sono iscritti, in coerenza con
la configurazione giuridica assunta, nelle corrispondenti sezioni del RUNTS; in relazione ad essi
l'individuazione dell'ufficio competente � basata sul criterio territoriale della sede legale di ciascuno
(articolo 47, comma 1 del Codice).
L'esistenza di rapporti intersoggettivi tra gli enti costituenti la rete associativa e di interazioni,
nelle vicende procedimentali riguardanti la loro iscrizione, permanenza o cancellazione dal RUNTS,
con una pluralit� di uffici regionali del RUNTS medesimo, rende particolarmente pressante la
necessit� di un`applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.
In tale prospettiva, all'esito dell'approfondimento condotto dalla scrivente nonch� del
confronto sviluppato con le Amministrazioni in indirizzo, si intendono fornire con la presente alcuni
chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni codicistiche riguardanti le reti associative, con
particolare riguardo alla composizione delle stesse, al sistema delle deroghe applicabili alle norme
generali concernenti il diritto di voto, le deleghe di voto e le competenze delle assemblee e infine
all'autonomia (anche relativamente alla materia statutaria) degli enti associati.
2. COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RETI ASSOCIATIVE
Un primo aspetto da considerare attiene alla composizione della rete: l'articolo 41, comma 1
del Codice individua i relativi requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale (almeno 100
ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative
territorialmente diffuse in almeno cinque regioni o province autonome; nel caso di reti associative
nazionali almeno 500 ETS o, in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali
o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome). Per quanto riguarda invece gli enti
di cui all'articolo 41, comma 6, � utile richiamare l'attenzione sul fatto che la condizione per
l'applicabilit�, ai fini della qualificazione come reti, dei pi� ridotti requisiti dimensionali previsti dal
Codice della protezione civile va individuata in capo a tali soggetti nel loro essere iscritti nell'Elenco
nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 34 del citato d.lgs. n.1/2018, non essendo
sufficiente la mera previsione statutaria, nell'ambito dell'oggetto sociale, dell'attivit� di cui alla
lettera y) dell'articolo 5 del d.lgs. n.117/2017. Giova al riguardo evidenziare che i richiamati requisiti
dimensionali saranno riscontrabili nel RUNTS, sulla base del combinato disposto dell'articolo 8,
comma 5, lettera d) e dell'articolo 10, comma 2, lettera a) del D.M. 15 settembre 2020, recante la
disciplina sul funzionamento del RUNTS: difatti, l'ente che intende conseguire l'iscrizione al RUNTS,
ove sia affiliato ad una rete associativa deve allegare all'istanza di iscrizione l'attestazione di adesione
alla rete rilasciata dal legale rappresentante di quest'ultima. La rete associativa, dal canto suo,
nell'istanza di iscrizione nella corrispondente sezione, dovr� indicare i riferimenti degli ETS aderenti,
il cui numero sar� verificato dal sistema informatico del RUNTS attraverso il conteggio univoco dei
codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa
aderente. Una disciplina specifica � dettata per gli enti iscritti nella sezione speciale del registro delle
imprese ( imprese sociali, incluse le cooperative sociali, societ� di mutuo soccorso non esonerate, ai
sensi dell'articolo 44, comma 2 del CTS, dall'obbligo di iscrizione nel registro imprese), in quanto
detto sistema di registrazione non raccoglie i dati relativi all'adesione alle reti associative: soccorre a
tale mancanza l'articolo 29, comma 3 del D.M. 15 settembre 2020, il quale prevede che i soggetti in
questione possano presentare al RUNTS un'istanza di integrazione e aggiornamento, secondo le
specifiche tecniche contenute nell'allegato A. Il paragrafo 7.2 di quest'ultimo, difatti, annovera tra le
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informazioni integrabili dall'ente l'eventuale affiliazione alle reti associative.
La disposizione sopra richiamata deve essere letta alla luce del principio della libert�
associativa ex art. 18 della Costituzione, in coerenza con il quale un singolo ente pu� legittimamente
aderire a diverse reti associative. In tal senso, l'articolo 8, comma 5 lettera d) del D.M. sopra
menzionato, nell'individuazione della documentazione da presentare all'avvio del procedimento di
iscrizione, espressamente contempla la possibilit� di un'affiliazione plurima dell'ente richiedente
l'iscrizione, prescrivendo l'obbligo in capo all'istante di allegare alla domanda di iscrizione distinte
attestazioni di adesione da rilasciarsi da parte del legale rappresentante di ciascuna rete alla quale
l'ente aderisce. La fattispecie dell'adesione plurima alle reti associative, ulteriormente ribadita nel
sopra citato articolo 10, comma 2, lettera a), involge ulteriori profili in tema di individuazione della
rete associativa legittimata ad esercitare nei confronti dell'ente aderente le attivit� di controllo ex
articolo 93, comma 5 del CTS, che former� oggetto di disciplina nell'emanando decreto previsto dal
successivo articolo 96.
Al contempo, si deve escludere che la norma generale, volta semplicemente all'individuazione
dei cennati limiti minimi dimensionali, sia invece interpretata come volta a precludere la possibilit�
che all'interno della base associativa possano essere presenti enti diversi dagli ETS; al contrario, ben
potrebbe configurarsi una rete associativa al cui interno siano presenti anche soggetti estranei al
perimetro del Terzo settore; questi ultimi, beninteso, non rileveranno ai fini del computo di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera a) e comma 2. La legittimit� in via generale di tale ipotesi deriva, oltre
che dal richiamato principio di libert� associativa � fermi restando i limiti eventualmente previsti
dalla legge, dal dettato normativo del Codice, il quale, a differenza di quanto previsto a proposito
della base associativa di ODV e di APS - rispettivamente agli 32, comma 2 e 35, comma 3 - da
applicare peraltro qualora la rete si configuri anche come APS o ODV - non fissa con riguardo alla rete
associativa alcun vincolo in tal senso; la sua qualificazione come ETS � fatta dipendere dal conformarsi
della sua disciplina statutaria e dei suoi assetti organizzativi alle disposizioni del Codice. Resta ferma,
ovviamente, la necessit�, anche per la rete associativa, in quanto figura tipizzata di ETS, di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cd. esclusi ai sensi
dell'articolo 4, comma 2 del Codice (in proposito si fa rinvio alla precedente ministeriale n. 2243 del
4 marzo 2020); come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi ai sensi
del medesimo articolo 4, comma 2. In questo senso dovr� prestarsi particolare attenzione alle finalit�
che l'ente stesso si attribuisce per statuto, nonch� alle attivit� che coerentemente con esse svolge.
Una rete associativa potr� configurare il proprio patto associativo, disciplinato nello statuto,
secondo le modalit� ritenute pi� funzionali all'efficace esercizio delle attivit� tipiche della rete
medesima, come individuate dall'articolo 41, comma 1, lettera b) del Codice e delle eventuali,
ulteriori attivit� indicate al successivo comma 3, tenendo conto altres� della propria storia e della
propria vocazione identitaria: in tal senso, attraverso l'esame delle caratteristiche della singola rete
associativa si potr� tangibilmente apprezzare il polimorfismo organizzativo che caratterizza il Terzo
settore, potendo l'autonomia privata dare vita a diverse declinazioni del vincolo associativo
intercorrente tra gli enti partecipanti: esemplificativamente, si possono delineare reti associative cd.
"verticali", caratterizzate da un modello organizzativo che prevede una pluralit� di livelli (nazionale,
regionale, provinciale, locale) e reti associative cd. "orizzontali" o "piatte", che scaturiscono per lo pi�
dall'aggregazione di organizzazioni di secondo livello, anche costituite per aree tematiche o su base
territoriale. L'eterogeneit� dei modelli organizzativi rende sicuramente difficoltosa ogni operazione
interpretativa capace di assicurare una reductio ad unitatem della lettura delle disposizioni del
Codice, che, pertanto, deve essere sempre condotta sul caso concreto. Proprio la particolare
complessit� della struttura organizzativa delle reti associative fa emergere la questione in ordine alla
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possibilit� che la disciplina attinente al funzionamento ed all'organizzazione della rete possa essere
contenuta anche in una fonte diversa dallo statuto, quale il regolamento. Al tal fine si tratta di stabilire
se l'articolo 21, comma 2 del codice, nel richiamare espressamente le norme relative al
funzionamento dell'ente quale contenuto necessario dello statuto, ponga una riserva assoluta o
relativa in favore dello statuto. Si deve ritenere che proprio con riferimento alle reti associative, in
presenza di un'evidente complessit� organizzativa, le norme di funzionamento possano trovare
esplicazione anche in un regolamento, a condizione che lo statuto espressamente preveda il ricorso
a tale strumento e che venga rispettata l'indefettibile esigenza di assicurare la piena conoscibilit�
delle caratteristiche dell'ente, a cui � funzionale il deposito presso il RUNTS dello statuto. In tale
prospettiva, lo statuto dovr� necessariamente contenere la disciplina attinente all'organizzazione ed
al funzionamento della rete; questa potr� trovare un'ulteriore specificazione nel regolamento, che a
sua volta potr� contenere esclusivamente disposizioni attuative e/o integrative delle previsioni
statutarie. In tal modo, peraltro, il contenimento entro termini ragionevoli del contenuto dello
statuto potr� andare a beneficio della migliore intellegibilit� dello statuto medesimo.
Contemporaneamente, al regolamento dovr� essere assicurata la massima trasparenza, mediante la
pubblicazione dello stesso sul sito internet della rete.
All'interno del complesso di enti che unitariamente costituiscono la rete, come soggetto
avente per definizione carattere associativo, pu� essere opportuno introdurre una distinzione tra
quelli che si profilano come articolazioni interne della stessa, previste e disciplinate specificamente
nel loro assetto organizzativo e funzionale dallo statuto dell'ente e quelli che invece, collocati al livello
di base, risultano enti meramente associati ad essa per effetto di un vincolo (la cd. affiliazione) che
potrebbe venir meno per loro volont� (ad esempio perch� decidono di non rinnovare l'affiliazione),
per volont� del vertice della rete (qualora per ipotesi non siano ritenuti pi� rispondenti ai requisiti
che statutariamente la rete richiede ai propri affiliati), o semplicemente in caso di loro estinzione,
scioglimento ecc.
3. APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 8, 9 E 10 DELL'ARTICOLO 41 DEL CODICE,
CHE PREVEDONO DEROGHE ALLE NORME DI PORTATA GENERALE
Anche sulla base di tale distinzione di fondo, che occorre tenere ben presente, � possibile
affrontare il tema, sottoposto dalle rappresentanze del Terzo settore all'attenzione di questa
Amministrazione, della portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 41
del Codice: se cio� queste ultime debbano essere riferite esclusivamente al soggetto che rappresenta
il vertice della rete associativa oppure se possano essere estese anche agli enti che compongono la
rete medesima, con particolare riguardo alle reti cd. verticali, secondo l'accezione sopra riportata. Sul
punto si deve rammentare come le disposizioni in esame siano accomunate dall'identit� di contenuto
e di ratio: esse, infatti, contengono una serie di deroghe alle disposizioni generali contenute nel titolo
IV del Codice, delle quali le reti associative possono avvalersi, per meglio conseguire un pi� efficace
funzionamento, suscettibile invece di essere pregiudicato, a causa delle dimensioni e della diffusione
territoriale delle reti medesime, dall'applicazione delle regole generali di funzionamento degli ETS.
In particolare, gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli
associati nell'organo assembleare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, le
modalit� e i limiti delle deleghe di voto nello stesso anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo
24, comma 3, nonch�, infine, le competenze del suddetto organo anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 25, comma 1.
La corretta portata delle richiamate disposizioni derogatorie deve individuarsi attraverso una
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lettura coordinata con il precedente comma 7 del medesimo articolo 41, che individua i principi ai
quali deve conformarsi la disciplina statutaria dell'organizzazione interna delle reti associative:
democraticit�, pari opportunit�, eguaglianza di tutti gli associati, elettivit� delle cariche sociali. Tali
principi orientano l'esercizio dell'autonomia della rete associativa, la quale, nell'esercizio delle
deroghe previste dai commi 8, 9 e 10, deve assicurare comunque la possibilit� che negli organi sociali,
si sviluppi una dialettica democratica interna, che siano definite procedure elettorali trasparenti e
verificabili per le cariche sociali, che sia garantito a tutti gli associati l'esercizio dei diritti e
l'adempimento degli obblighi, assicurando a ciascuno di essi pari opportunit�.
In tal senso, pertanto, agli enti la cui natura e finalit� risiedono nel costituire i livelli
organizzativi intermedi delle reti associative, pur essendo al contempo caratterizzati da una propria
identit� soggettiva distinta rispetto al soggetto "rete associativa" (evidenziata in primis dal possesso
di un proprio codice fiscale, cui corrispondono una propria autonomia amministrativa, gestionale,
patrimoniale, contabile, tributaria ecc. - cfr. Agenzia Entrate circ. 59/E del 31 ottobre 2007), va
riconosciuta la facolt� di avvalersi delle deroghe in questione, nel rispetto dei principi richiamati al
comma 7 dell'articolo 41, nella misura in cui detta facolt� sia funzionale alla formazione della
rappresentanza all'interno del livello pi� elevato della rete medesima e a concorrere alla costruzione
dell'articolazione organizzativa della rete; a condizione, inoltre, che tale facolt� sia espressamente
contemplata nello statuto del soggetto qualificato come rete associativa. � difatti proprio la presenza
di una apposita previsione in tal senso nello statuto della rete, ad assicurare da un lato l'uniformit�
della disciplina di alcuni aspetti salienti dell'ordinamento interno della rete, quali quelli previsti nei
commi 8, 9 e 10 dell'articolo 41, presso tutte le articolazioni situate al medesimo livello organizzativo;
dall'altro, a costituire strumento di garanzia della parit� di trattamento tra tutti gli associati alla rete
medesima. A tale proposito si segnala, laddove l'articolazione territoriale, secondo le indicazioni
precisate nello statuto della rete, si avvalga di una o pi� delle deroghe sopra citate, l'opportunit� di
richiamare espressamente la norma facoltizzante, in modo da rendere immediatamente evidente �
agli Uffici RUNTS ma anche agli associati e ai terzi � la ratio della previsione statutaria e la sua
conformit� al dettato normativo.
� di tutta evidenza che, al contrario, di tale deroga non potranno giovarsi, non rappresentando
un livello organizzativo intermedio, gli enti associati collocati al livello di base della rete; questi ultimi
tuttavia, con riferimento alle competenze dell'assemblea, potranno individualmente, trovandosi nella
situazione prevista dall'articolo 25, comma 2 del Codice (avendo cio� un numero di associati non
inferiore alle 500 unit�), beneficiare della specifica deroga ivi prevista.
Il criterio in base al quale le deroghe ai principi generali sugli ETS a carattere associativo
previsti dalla legge nei confronti delle reti associative valgano anche, nei limiti sopra specificati, nei
riguardi dei rispettivi livelli di articolazione territoriale, in modo da assicurare la funzionalit� e il
corretto dispiegarsi delle caratteristiche dell'ente principale, trova applicazione anche con
riferimento all'ipotesi in cui il cd. "ente principale" sia un ente di promozione sportiva (EPS)
riconosciuto dal CONI (l'ordinamento e i requisiti per il riconoscimento da parte del CONI degli EPS
sono individuati agli artt. 26 e ss. dello statuto CONI).
L'ipotesi cui qui si fa riferimento � quella richiamata all'articolo 35, comma 4 del Codice del
terzo settore, che in deroga al precedente comma 3 consente la qualificazione come APS degli EPS
riconosciuti qualora ad essi aderiscano non meno di 500 APS, senza la necessit� di rispettare i limiti
numerici che sanciscono nella composizione associativa un rapporto di 2 a 1 tra APS e le altre tipologie
di enti aderenti ivi contemplate.
Considerato che gli EPS hanno per definizione una struttura articolata su base territoriale
(facente capo ai cd. "comitati" regionali o provinciali democraticamente eletti e provvisti di propria
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sede, cui aderiscono gli enti di base, asd e ssd), la deroga in parola dovr� essere applicata anche a tali
articolazioni, qualora esse siano costituite in forma di APS, purch�, beninteso, soddisfino i requisiti
ulteriori rispetto a quello di cui all'articolo 35 comma 3, che godr� del regime derogatorio richiamato
dal successivo comma 4.
Per mera completezza di trattazione, si evidenzia che le singole articolazioni territoriali della
rete, qualora costituenti autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, concorrono alla
determinazione del numero degli ETS utili ai fini del requisito dimensionale della rete, ex articolo 41,
comma 1, lettera a) e comma 2. Inoltre, il nesso di associazione indiretta richiamato nelle medesime
disposizioni trova una sua coerente applicazione in tema di modalit� di computo dei volontari e degli
associati (ove rilevante, come nel caso di reti associative in possesso della contemporanea ulteriore
qualificazione di ODV o di APS) nell'articolo 8, comma 6, lettera r) del D.M. 15 settembre 2020, in
tema di funzionamento del RUNTS.
4. RAPPORTO INTERCORRENTE TRA LO STATUTO DELLA RETE ASSOCIATIVA E GLI STATUTI DEGLI ENTI
ADERENTI
Infine, occorre ribadire che il principio del rispetto dell'autonomia degli ETS, garantita
costituzionalmente dagli articoli 2 e 118, u.c. della Costituzione, deve informare di s� anche il
rapporto intercorrente tra lo statuto della rete associativa e gli statuti degli enti aderenti alla
medesima. In particolare, l'articolo 47, comma 5, che introduce la fattispecie dello statuto standard
predisposto dalla rete associativa ed approvato da questa Amministrazione, non pu� essere letto nel
senso che esso sia costitutivo di un obbligo ex lege, per gli enti che intendano aderire alla rete
associativa, di adottare lo statuto standard. La citata disposizione, al contrario, deve essere colta
nell'ottica dell'economicit� dell'azione amministrativa, comportando essa, una volta ottenuta la
suddetta approvazione ministeriale, il dimezzamento dei termini di durata del procedimento di
iscrizione al RUNTS per gli enti che, aderenti alla rete in questione, abbiano adottato uno statuto
conforme al modello tipizzato. Conseguenzialmente, la mancata adozione dello statuto standard sar�
irrilevante ai fini dell'esercizio delle facolt� derogatorie di cui ai commi 8 -10 dell'articolo 41 sopra
descritte, in quanto il relativo presupposto applicativo non risiede nella standardizzazione statutaria,
quanto piuttosto nel concorso dell'ente alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete
nonch� della formazione della rappresentanza all'interno della rete medesima, purch� nel doveroso
rispetto di una coerente corrispondenza tra le norme previste nello statuto della rete e quelle
contenute nello statuto dell'articolazione.
Per altro verso, sempre in omaggio alla richiamata autonomia degli ETS, la disciplina
dell'ordinamento interno della rete come declinata espressamente nel patto associativo pu�
prevedere anche l'esistenza di un unico statuto, che ciascuno degli enti facenti parte della rete,
attraverso un atto formale di adesione alla medesima, faccia proprio ("adotti"), senza apportare
alcuna modifica o integrazione. Militano a favore di tale lettura diverse considerazioni: il dato
sostanziale della manifestazione di volont� degli associati dell'organizzazione aderente di far parte
della rete associativa, riconoscendosi nelle finalit� di quest'ultima come statutariamente declinate e
ritenendo la relativa struttura organizzativa funzionale al perseguimento delle stesse; il principio di
economia dei mezzi giuridici, in virt� del quale la predetta volont� anzich� esternarsi in un atto
formalmente distinto ma meramente riproduttivo dello statuto della rete associativa, pu�
legittimamente esprimersi in una deliberazione dell'organo assembleare, con le maggioranze previste
per le modifiche statutarie (o in fase costitutiva con un numero di soci pari al numero minimo per la
costituzione di un ente associativo nel caso in cui tale numero minimo sia previsto per legge); la
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salvaguardia della tutela dell'autonomia privata del soggetto aderente, che non subisce in questo
caso alcuna deminutio, in considerazione dei profili sostanziali e formali sopra esposti.
Una simile opzione sar� praticabile, evidentemente, soltanto a condizione che lo statuto della
rete associativa contenga una disciplina esaustiva del funzionamento e dell'organizzazione degli enti
costituenti i propri livelli organizzativi, di modo che il singolo ente che si trova ad un determinato
livello della rete possa, adottando lo statuto di quest'ultima, vedere regolamentati il proprio assetto
e funzionamento senza la necessit� di apportare ulteriori integrazioni.
Da quanto sopra esposto con riferimento a tale ipotesi discendono ulteriori implicazioni,
afferenti al rapporto con gli uffici del RUNTS: da un lato, infatti, la rete associativa che prevede
l'adozione integrale, da parte degli enti ad essa associati, dello statuto della rete, potr� attivare presso
questo Ministero l'apposita procedura di approvazione dello statuto standard, prevista dal sopra
menzionato articolo 47, comma 5 del Codice, con i derivanti effetti sui procedimenti amministrativi
di iscrizione al RUNTS per i soggetti aderenti alla rete medesima. Dall'altro, muovendo dalla
previsione dell'articolo 47, comma 1, che prevede per l'ente istante l'obbligo del deposito dello
statuto presso l'ufficio del RUNTS competente, sar� consentito agli enti costituenti la rete, all'atto
della presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, il deposito dello statuto della rete associativa
di riferimento unitamente alla delibera assembleare di adozione integrale dello stesso (in tali casi di
norma lo statuto della rete � allegato alla delibera e ne costituisce parte integrante).
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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