m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000013.31-05-2019
Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare �
Responsabile: Angelo Muraglia
angelo.muraglia@regione.abruzzo.it
dpf@regione.abruzzo.it
Servizio per la programmazione sociale e il sistema
integrato socio-sanitario
Referente Dott. Raimondo Pascale
DPF014@regione.abruzzo.it
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Dirigente Generale: Donato Vincenzo Pafundi
donato.pafundi@regione.basilicata.it
Ufficio Terzo Settore
Dirigente: Carolina Di Lorenzo
carolina.dilorenzo@regione.basilicata.it
Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dirigente Generale: Fortunato Varone
f.varone@regione.calabria.it
Area Pari Opportunit� e Politiche di Genere
Dirigente: Edith Macr�
edith.macri@regione.calabria.it )
Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-
sanitarie
Dirigente Generale: Fortunata Caragliano
dg.500500@regione.campania.it
UOD Terzo settore, servizio civile e sport
Dirigente: Beatrice Zeuli
beatrice.zeuli@regione.campania.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche DIVISIONE II Pec: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it
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2
Regione Emilia Romagna
Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto
alla povert� e terzo settore
Dirigente: Monica Raciti
mraciti@regione.emilia-romagna.it
segrspa@regione.emilia-romagna.it
Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilit�
Direttore Centrale: Gianni Cortiula
salute@regione.fvg.it
Area Politiche Sociali
Direttore di area e Vice Direttore Centrale: Gianna
Zamaro
politichesocialisalute@regione.fvg.it
Regione Lazio
Direzione Regionale per l'inclusione Sociale
Direttore Regionale: Valentino Mantini
vmantini@regione.lazio.it
Area Sussidiariet� Orizzontale e Terzo Settore
Dirigente: Tiziana Biolghini
tbiolghini@regione.lazio.it
Regione Liguria
Dipartimento salute e servizi sociali
Direttore Generale Giunta Regionale: Francesco Quaglia
dirgen.sanita@regione.liguria.it
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e
pari opportunit�
dirigente: Maria Luisa Gallinotti
marialuisa.gallinotti@regione.liguria.it
Regione Lombardia
Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e
disabilit�
Direttore Generale: Giovanni Daverio
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3
giovanni_daverio@regione.lombardia.it
Politiche sociali, disabilit� e terzo settore
Dirigente: Ilaria Marzi
Ilaria_marzi@regione.lombardia.it
Struttura Interventi e Unit� di Offerta Sociale e Terzo
settore
Dirigente: Davide Sironi
davide_sironi@regione.lombardia.it
Regione Marche
Servizio Politiche Sociali e Sport
Responsabile: Giovanni Santarelli
giovanni.santarelli@regione.marche.it
Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore
Responsabile: Paola Mazzotti
paola.mazzotti@regione.marche.it
Regione Molise
Direzione generale Per la Salute
Direttore Generale: Lolita Gallo
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
Direttore di Servizio: Michele Colavita
michele.colavita@regione.molise.it
Regione Piemonte:
Direzione Generale Coesione Sociale
Direttore: Gianfranco Bordone
coesionesociale@regione.piemonte.it
Struttura temporanea Completamento del percorso di
revisione giuridica delle IPAB, del Terzo settore e
supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori
delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della
Coesione sociale
Responsabile Maria Maddalena Mondino
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemo
nte.it
Regione Puglia
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Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti
Direttore di Dipartimento: Giancarlo Ruscitti
direzione.dipartimento@regione.puglia.it
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali
Dirigente di sezione: Anna Maria Candela
am.candela@regione.puglia.it
Regione Sardegna
Direzione Generale della Presidenza
Direttore Generale: Alessandro De Martini
pres.dirgen@regione.sardegna.it
Regione Sicilia
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Regione Sicilia
Dirigente Generale: Salvatore Giglione
dgsociale@regione.sicilia.it
Servizio 3 - Terzo Settore, Pari opportunit�,
Antidiscriminazione e Violenza di genere
Dirigente: Tommaso Triolo
tommaso.triolo@regione.sicilia.it
Regione Toscana
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Direttore: Monica Calamai
monica.calamai@regione.toscana.it
Settore Welfare e Sport
Responsabile: Paola Garvin
paola.garvin@regione.toscana.it
Regione Umbria
Direzione Regionale Salute, Welfare
Direttore Regionale: Walter Orlandi
worlandi@regione.umbria.it
Sezione Terzo settore e economia sociale
Responsabile: Anna Lisa Lelli
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alelli@regione.umbria.it
Regione Valle d'Aosta
Dipartimento Sanit�, Salute e Politiche Sociali
Coordinatore: Igor Rubbo
i.rubbo@regione.vda.it
Politiche per l�inclusione e l�integrazione sociale
Dirigente: Alessandra Spalla
a.spalla@regione.vda.it
Regione Veneto
Direzione Servizi Sociali
Direttore: Fabrizio Garbin
servizi.sociali@regione.veneto.it
Unit� Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalit� e Inclusione Sociale
Direttore Maria Carla Midena
servizi.sociali@regione.veneto.it
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Salute e Solidariet� Sociale
Responsabile: Silvio Fedrigotti
dip.salute@provincia.tn.it
Servizio Politiche Sociali
Responsabile: Federica Sartori
serv.politichesociali@provincia.tn.it
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Affari di Gabinetto
Christoph Pichler
gabinetto@provincia.bz.it
Forum Nazionale del Terzo Settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it
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CSV Net
segreteria@csvnet.it
presidente@csvnet.it
direttore@csvnet.it
e, p.c. Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it
Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti - Direzione centrale Persone
fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
dc.pflaenc@agenziaentrate.it
dc.pflaenc.fcenticollettivi@agenziaentrate.it
Commissione politiche sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome
commissionepolitichesociali@regione.molise.it
michele.colavita@regione.molise.it
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e
per le autonomie locali
utgautonomie@pec.interno.it
Oggetto: Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti.
A seguito dell'emanazione della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, sono
pervenute, da parte di alcune amministrazioni regionali, nonch� di taluni portatori di interessi,
richieste di chiarimenti relativamente alla previsione, di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del
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Terzo settore, secondo la quale gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di promozione sociale "si adeguano alle disposizioni inderogabili ... (dello stesso) entro
ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore", potendo "entro il medesimo termine...
modificare i propri statuti con le modalit� e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono
l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria". Il medesimo
comma 2 prosegue inoltre disponendo che "fino all'operativit� del Registro unico nazionale del Terzo
settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV e APS".
In particolare, le questioni portate all'attenzione di questo Ministero involgono, da un lato,
le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari e, dall'altro,
la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalit� giuridica.
A) Decorrenza del termine per gli adeguamenti statutari. Effetti.
La disposizione menzionata, nella sua interezza, attribuisce agli enti iscritti un onere ed al
contempo una facolt�: sotto il primo profilo, il conformarsi, attraverso l'adeguamento statutario, al
nuovo quadro normativo, pi� che l'assoggettamento ad un obbligo, rappresenta l'espressione
attraverso la quale l'ente manifesta la propria libera scelta di permanere all'interno del Terzo settore;
le modifiche che l'ente apporta costituiscono appunto la conseguenza di tale decisione, i cui effetti
sono attualmente integrati, in via transitoria, ai sensi della previsione dell'articolo 101, comma 3.
La previsione recata dal citato articolo 101, comma 2, per altro verso attribuisce ad ODV,
APS ed ONLUS iscritte ai registri la facolt� di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per
gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole
che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria
(per l'individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito
ministeriale), il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalit� e delle maggioranze previste
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Giova evidenziare come la potest� modificativa dello
statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine di 24
mesi legislativamente fissato, sicch� un eventuale adeguamento statutario gi� intervenuto non
consuma la potest� di apportare, nell'arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo
statuto secondo il regime alleggerito, purch�, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.
Per altro verso, occorre ribadire che gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (
preesistenti al d.lgs. n.117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano
apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli
strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze
rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo
per gli enti gi� provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione.
Sul punto � stato richiesto se il mancato adeguamento statutario entro il termine indicato
dalla disposizione sopra citata possa far venir meno l'iscrizione ai suddetti registri e,
conseguentemente, la possibilit� di beneficiare degli effetti che ne derivano.
In proposito, si ritiene di poter esaminare la questione prospettata, in primis, con
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riferimento alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell'associazionismo di
promozione sociale e si ritiene che la risposta al quesito debba essere fornita attraverso la
correlazione dell'articolo 101, comma 2 del Codice con la disciplina dell'istituto della trasmigrazione
contemplato nell'articolo 54. Quest'ultimo, infatti, muovendo dall'identit� di qualificazione degli enti
iscritti nei registri previsti dall'articolo 6 della legge n.266/1991 e dall'articolo 7 della legge
n.383/2000, introduce un meccanismo di comunicazione al RUNTS (da disciplinare nelle modalit�
attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri.
A seguito della trasmissione dei dati, spetter� all'ufficio del RUNTS territorialmente
competente, entro 180 giorni (art. 54 comma 2), esercitare le attivit� di controllo dirette a verificare
la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS, da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma
1, primariamente sull'atto costitutivo e sullo statuto; nell'ambito del procedimento di controllo, il
medesimo ufficio potr� richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti, anche ai
fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel RUNTS, secondo quanto
disposto dall'articolo 48. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti
registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere
considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. L'omessa
trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art.
54 comma 3) determiner� la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione,
successivamente al quale l'ente gi� iscritto ai previgenti registri continua a rimanere in possesso della
qualifica di ODV o di APS, acquisita per effetto dell'iscrizione negli stessi. Entro il termine di 180 giorni,
vale a dire alla conclusione del procedimento di controllo, il competente ufficio adotter� il
provvedimento di iscrizione al RUNTS, ovvero, nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 54, un
provvedimento di diniego di iscrizione al RUNTS medesimo: in quest'ultimo caso, trattandosi di un
provvedimento incidente negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, esso dovr� essere
adottato nel rispetto dei principi e delle modalit� di partecipazione procedimentale previsti dalla
legge n.241/1990.
Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza, ai fini della conformit�
degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche
statutarie, l'adozione delle stesse potr� essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all'art. 101
comma 2 del Codice, ma a questo punto senza pi� beneficiare delle modalit� alleggerite ivi previste,
nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. "disposizioni inderogabili".
Una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere che la
naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformit� degli statuti alle
disposizioni del Codice non possa essere che il procedimento, successivo alla trasmigrazione di cui al
richiamato articolo 54, comma 2, finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, incardinato
presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma.
L'imputazione di tale attivit� in capo a quest'ultimo ufficio � inoltre in linea con le esigenze
tutorie nei confronti degli enti interessati, ove si consideri che se da un lato una eventuale rilevata
difformit� delle norme statutarie rispetto alle prescrizioni recate dal Codice osterebbe all'iscrizione
nelle sezioni del RUNTS dedicate alle ODV e alle APS di cui rispettivamente all'art.46, comma 1, lettere
a) e b) del medesimo, d'altro canto, le medesime disposizioni statutarie potrebbero essere invece
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sufficienti per consentire all'ente di essere iscritto in una diversa sezione del RUNTS, secondo quanto
previsto dall'art. 50, comma 3. A tale fine, peraltro, non si pu� prescindere dall'attivazione di una
interlocuzione procedimentale tra l'Ufficio del RUNTS e l'ente, da cui risultino da un lato gli espressi
motivi ostativi all'iscrizione in una determinata sezione del registro e l'eventuale sussistenza dei
requisiti utili ai fini della migrazione in una diversa sezione nonch�, da parte dell'ente interessato,
l'espressa manifestazione di volont� riguardante l'iscrizione nella suddetta diversa sezione, che
consentirebbe all'ente di permanere in tal modo comunque all'interno del perimetro del Terzo
settore.
Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potest� delle amministrazioni che
gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
istituiti sulla base delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima della trasmigrazione,
eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali
siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente
normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell'articolo 101, comma 2 del
Codice.
Con riguardo alle ONLUS, all'esito dell'approfondimento condotto con l'Agenzia delle Entrate, si
deve partire dalla previsione contenuta nell'articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice che prevede
l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997 dal periodo di
imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non
prima del periodo di imposta successivo all'operativit� del RUNTS, con la conseguenza che la disciplina
delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali
recate dal titolo X del codice medesimo. La stessa Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco del
febbraio 2018 ha precisato che le ONLUS apportano al proprio statuto, entro il termine previsto
dall'articolo 101, comma 2 del codice, le modifiche necessarie per adeguarlo al codice stesso,
subordinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2,
del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione
statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova
disciplina degli enti del Terzo settore. In tale prospettiva, va preliminarmente ricordato che la previsione
di cui all'articolo 54 del codice non riguarda le ONLUS, in ragione dell'eterogeneit� delle forme
organizzative sussunte all'interno di detta qualifica fiscale che impedisce la diretta riconduzione di
queste ultime ad un'unica sezione del RUNTS. Per le ONLUS (che, nel periodo transitorio, ai sensi
dell'articolo 101, comma 3, sono considerate ETS), dovr� essere previsto nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 53 del codice un peculiare percorso di inserimento all'interno del RUNTS. Pertanto, stante il
perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs. n.460/1997, la
verifica della conformit� del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovr� essere condotta
dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente nell'ambito del regolando procedimento di
iscrizione della ONLUS al RUNTS.
B) Le modalit� e le tempistiche di adempimento da parte degli enti dotati di personalit�
giuridica di diritto privato.
Il collegamento sopra sviluppato, rispettivamente, tra adeguamenti statutari e
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trasmigrazione delle ODV e delle APS da un lato, e attuale vigenza della normativa ONLUS dall'altro,
consente di declinare nella cornice normativa del codice l'oggetto della potest� approvativa (da parte
delle PP.AA. competenti) delle modifiche statutarie degli ETS dotati di personalit� giuridica.
Per questi ultimi, � stato richiesto se la scadenza del citato termine di 24 mesi di cui
all'articolo 101, comma 2 del codice si riferisca alla data entro la quale l'organo statutariamente
competente di ciascun ente adotti la delibera di modifica dello statuto, oppure a quella entro cui deve
intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte
dell'Amministrazione pubblica preposta (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei
casi, la Regione o Provincia autonoma interessata), ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.P.R. sopra menzionato, le modificazioni
dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalit� e nei termini previsti per l'acquisto
della personalit� giuridica dall'articolo 1 del medesimo decreto, salvo i casi di riconoscimento della
personalit� giuridica per atto legislativo, ovvero con provvedimento del Prefetto da emanarsi entro
120 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 60 qualora l'Amministrazione procedente ravvisi
necessit� istruttorie o motivi ostativi. Nei casi in cui il provvedimento di approvazione � di
competenza delle Regioni o Province autonome, le stesse hanno provveduto a disciplinare i propri
termini procedimentali ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sotto il profilo temporale, la scrivente ritiene che tra le due possibili interpretazioni della
norma proposte dai richiedenti, quella corretta sia indubbiamente la prima, secondo cui la scadenza
individuata dalla legge non pu� riferirsi che alla data entro la quale l'organo statutario dell'ETS
delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.
Esiste infatti un preciso legame tra il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 101,
dato dalla locuzione "entro il medesimo termine", che individua nel primo caso l'oggetto dell'onere
(ovvero la modifica statutaria) e nel secondo caso le modalit� di adempimento dello stesso (ovvero
la possibilit� nei casi previsti dalla legge di far ricorso alle maggioranze ordinarie anzich� a quelle
rafforzate, normalmente previste in caso di modifiche statutarie). � pertanto evidente che quello del
3 agosto 2019 sia il termine entro cui la suddetta modifica pu� essere adottata utilizzando le
maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l'organo competente pu� dispiegare il proprio
potere deliberativo.
Una divergente interpretazione, tale da imporre agli enti dotati di personalit� giuridica di
diritto privato di completare entro la citata scadenza l'intero iter includendo anche l'approvazione
prefettizia o della Regione/Provincia autonoma, presenta infatti notevoli aporie di seguito illustrate.
In primo luogo, si verrebbe a determinare una evidente disparit� tra gli enti dotati di
personalit� giuridica (ai cui organi statutari verrebbe assegnato un termine notevolmente ridotto per
adempiere alla previsione di legge, comprimendone il potere deliberativo) e quelli privi di personalit�
giuridica, che invece potrebbero beneficiare per intero dello "spatium deliberandi" concesso dalla
legge; tale disparit� risulta particolarmente irragionevole se si pensa che l'art. 4 comma 1 del Codice
definisce gli enti del terzo settore indipendentemente dal possesso della personalit� giuridica (pone
infatti le associazioni "riconosciute e non riconosciute" su un piano assolutamente paritario).
Inoltre, non si pu� ignorare come la seconda interpretazione sia incongruente anche con il
testo letterale della norma, dove il termine in questione, come gi� spiegato, � assegnato agli enti e
pertanto non pu� riguardare attivit� che devono essere poste in essere da altri soggetti, come ad
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esempio le pubbliche amministrazioni.
Con riguardo al secondo profilo, riguardante l'esplicazione della potest� approvativa, si
ritiene che la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n.361/2000 abbia
ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformit� dello statuto alle
disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell'ufficio del RUNTS.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
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