m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000002.11-01-2019
Alle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale
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e Province Autonome
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Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
e di pubblicit�.
La disposizione in oggetto indicata ha introdotto una serie di obblighi di pubblicit� e trasparenza a carico di una
pluralit� di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i
soggetti di cui all'art.2-bis del d.lgs n.33/2013.
Pi� specificamente, i destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in due categorie: alla prima
appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonch� tutti i
soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda categoria rientrano le imprese.
Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicit� previsti dalla normativa in
esame. Difatti, per i soggetti rientranti nella prima categoria, l'articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione,
nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad 10.000,00. Per le
imprese, l'adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
Le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dalle disposizioni citate in oggetto
hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare l'individuazione dei soggetti
competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli; la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;
l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione. Tali aspetti sono stati affrontati nel
parere n.1449/2018 reso dal Consiglio di Stato (disponibile al seguente link:https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7M5JIYS
Z4IPQFLJSTALQEVR45Q&q=
Poich� le norme sopra citate involgono anche la platea degli enti del Terzo settore, nell'attuale fase transitoria
di vigenza della disciplina contenuta nel d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), come rinvenibile all'articolo
101, commi 2 e 3, questo Ministero, muovendo dalle conclusioni contenute nel richiamato parere, ha sviluppato
un percorso condiviso con le Amministrazioni regionali, attualmente competenti nella gestione dei registri delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6
della legge n.266/1991 e dell'articolo 7 della legge n.383/2000), finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni
relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalit� di adempimento, in
modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza
e puntualit� alle prescrizioni normative.
In via preliminare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni
provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attivit� indicate dalle norme in esame". Tale
enunciazione porta pertanto ad individuare le amministrazioni competenti a verificare l'avvenuto adempimento
degli obblighi di pubblicit� da parte degli enti nelle singole P.A. eroganti, in linea peraltro con il principio
positivizzato nell'articolo 93, comma 4, del Codice del Terzo settore, secondo il quale le amministrazioni
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pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque
genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attivit� statutarie di interesse generale, dispongono i
controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle risorse
pubbliche ai medesimi attribuite. Sulla base di tale impostazione, si deve ritenere che gli adempimenti degli
obblighi di pubblicit� e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e
strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, in quanto il concetto di impiego ricomprende al suo interno non
soltanto l'utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l'osservanza degli adempimenti connessi a
tale utilizzo, tra i quali rientrano senz'altro quelli di accountability.
La seconda questione sulla quale si � pronunciato il Consiglio di Stato attiene alla decorrenza dei nuovi obblighi
informativi: sotto tale profilo, l'organo consultivo, sposando la prospettazione gi� fornita da questa
Amministrazione con la nota n. 2540 del 23.2.2018, ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a
partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1� gennaio 2018, in coerenza con il
principio generale di irretroattivit� della legge sancito nell'articolo 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale".
Infine, l'ultimo profilo analizzato dal Consiglio di Stato concerne l'ambito di applicazione della sanzione,
consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli
obblighi di pubblicit� e di trasparenza. Al riguardo il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta
nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo
l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria � applicabile
esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica
il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.
Alla luce di quanto sopra, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative finalizzate a consentire il puntuale
adempimento della misura normativa in argomento.
In via preliminare, la formulazione della disposizione rende necessaria una prima puntualizzazione relativa alla
collocazione delle cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto
ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del d.lgs n.460/1997; mentre, sotto il profilo civilistico, sono societ� (come tali
tenute, ai sensi dell'art. 2200 cc., come tutte le cooperative, ad iscriversi al registro delle imprese) che, per effetto
del dettato dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa
sociale. Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale
porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto,
saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del
bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione,
in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125 prima
illustrato. In tale quadro, carattere aggiuntivo ha l'ulteriore, specifico obbligo di trasparenza introdotto per le
cooperative sociali dall'articolo 12-ter del D.L. n.113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, da adempiersi
secondo le modalit� ivi indicate.
Ci� premesso, giova esaminare gli aspetti riguardanti l'oggetto degli obblighi informativi, l'arco temporale di
riferimento ed i criteri di contabilizzazione, ricordando che la norma in esame fa riferimento alle informazioni
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relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
Sotto il primo profilo, la declaratoria contenuta nella disposizione test� richiamata presenta una portata
notevolmente ampia: da un lato, infatti, essa evoca la formulazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n.241, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, sicch� si deve ritenere che costituiscono
oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti
assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico. Dall'altro, tuttavia, il richiamo
espresso alla nozione di incarichi retribuiti ( rectius remunerati) fa ritenere applicabile la norma in esame anche
ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cio� di una controprestazione
che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali),
in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno
scambio. L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. pu� avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie,
ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini
della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovr� fare riferimento al
valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l'impiego da
parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la
necessit� conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicch� andranno pubblicate le somme
effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1� gennaio al 31 dicembre, indipendentemente
dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Un'altra questione attiene al limite di valore previsto dal comma 127, il quale esclude gli obblighi di pubblicazione
qualora l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore di 10.000,00, al fine di evitare
l'accumulo di informazioni non rilevanti. Orbene, il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che detto
limite vada inteso in senso cumulativo, si riferisca cio� al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola
erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici
(nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati
gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento
o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad 10.000,00.
Pare opportuno precisare che le disposizioni in commento pongono a carico dei soggetti percettori un obbligo di
informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti
nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante
l'attribuzione medesima. Tali obblighi esulano dall'applicazione delle disposizioni in oggetto indicate. In tale
prospettiva rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille,
in quanto l'obbligo in parola � diverso, per contenuti e modalit�, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione
previsti dall'articolo 11 -bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.
Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica
e di immediata comprensibilit� per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
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a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet
o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali
digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicit� e di trasparenza anche attraverso la
pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun
portale digitale, la pubblicazione in parola potr� avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale
l'ente del Terzo settore aderisce, che fa s� che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all'interno della rete
consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale
della rete medesima, applicandosi pertanto, alla fattispecie trattata in questa sede, le modalit� di adempimento
dell'obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, previsto dall'articolo 14, comma 2 del Codice del Terzo
settore. Tale soluzione permette in tal modo di soddisfare l'esigenza di trasparenza sottesa alla norma in oggetto
attraverso un equilibrato contemperamento con l'ulteriore esigenza di evitare un aggravio di oneri amministrativi
ed economici sproporzionati rispetto alle ridotte dimensioni (organizzative e finanziarie) di molteplici enti del
Terzo settore, in coerenza con il criterio della differenziazione, in ragione delle dimensioni economiche dell'ente,
degli obblighi di trasparenza gravanti sugli enti medesimi, esplicitato nell'articolo 4, comma 1, lettera g) della
legge 6.6.2016, n.106 e diffusamente applicato in diverse disposizioni del Codice.
Considerata la rilevanza delle disposizioni in esame, tese a conseguire in favore dei cittadini la massima
trasparenza e informazione circa la destinazione di risorse pubbliche, si confida nella collaborazione delle
Amministrazioni che gestiscono i registri di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del terzo settore, ai fini della
migliore diffusione della presente presso gli enti del Terzo settore ivi iscritti.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
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