UDCM|04/04/2025|DECRETO 110
Il Ministro della cultura
Criteri e modalit� di accesso al fondo, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali
VISTA la legge 30 aprile 1985, n.163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello Spettacolo";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivit� culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe
al Governo per il riordino della materia", come modificata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante "Articolazione degli uffici
dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della
cultura";
VISTO l'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ai sensi
del quale "Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di
previsione del Ministero della cultura, � istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
stabiliti i criteri e le modalit� di accesso al fondo di cui al primo periodo";
VISTA la nota prot. n. 748 del 21 febbraio 2025 del Dipartimento per le attivit� culturali,
concernente il citato fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
ACQUISITA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;
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Il Ministro della cultura
DECRETA
Art. 1
(Finalit� ed oggetto dell'intervento finanziario)
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalit� di accesso al fondo istituito, ai sensi
dell'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello stato di previsione del
Ministero della cultura, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine
di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. L'intervento finanziario previsto
dal presente decreto � finalizzato, in particolare, a sostenere, nell'anno per cui � richiesto il
contributo, progetti connotati da qualit�, su un numero minimo di due tra le seguenti attivit�:
a) promozione e valorizzazione della musica popolare tradizionale;
b) formazione e ricerca nel settore della musica popolare tradizionale o della coralit�;
c) coinvolgimento di complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale, con
variet� di repertorio e offerta di nuove composizioni;
d) promozione e valorizzazione dell'attivit� corale;
e) coinvolgimento di cori con variet� di repertorio e offerta di nuove composizioni;
f) coinvolgimento dei giovani e coesione sociale.
Art. 2
(Requisiti di ammissione)
1. Possono presentare domanda di contributo:
a) le associazioni nazionali operanti nel campo della coralit� e della musica popolare tradizionale.
Gli eventi di qualit� realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o
bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali e/o
internazionali;
b) le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo
della coralit� e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualit� realizzati dalle associazioni
regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati
su aree territoriali vaste;
c) fondazioni di comprovata rilevanza nazionale ed internazionale, con esclusione delle Fondazioni
lirico-sinfoniche, operanti nel campo della coralit� e/o della musica popolare tradizionale. Gli eventi
di qualit� realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore
corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali,
nazionali o internazionali, favorendo la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e
diffondendo le tradizioni italiane all'estero;
d) fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici, con esclusione delle Fondazioni
lirico-sinfoniche, allo scopo di promuovere l'educazione musicale popolare tradizionale su aree
territoriali interregionali, nazionali o internazionali;
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e) raggruppamenti tra almeno quattro diversi organismi, con esclusione delle Fondazioni lirico-
sinfoniche, che svolgono attivit�, ricomprese nell'articolo 1, di circuitazione interregionale e
nazionale e tutti non aderenti ad alcuna associazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro diversi
organismi deve essere gi� costituito. Gli organismi facenti parte di tali raggruppamenti non
potranno presentare singole candidature nell'ambito del presente avviso pubblico pena l'esclusione.
f) raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della
presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali deve
essere gi� costituito e l'ente pubblico territoriale proponente deve essere capofila del
raggruppamento. Gli eventi di qualit� realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno
essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di
almeno quattro Comuni.
Non sono ammessi a partecipare al presente bando singoli organismi, singoli gruppi corali e/o
singole bande musicali e/o singole associazioni, considerato il livello nazionale della procedura,
nonch� le fondazioni lirico-sinfoniche.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) b) c) d) ed e) devono essere in possesso dei seguenti
requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti:
previsione nell'atto costitutivo di finalit� coerenti con il presente decreto;
operativit� da almeno 5 anni;
sede legale e operativa in Italia;
rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del
CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.
3. Per i soggetti richiedenti, diversi dagli enti locali, il legale rappresentante dell'organismo
partecipante, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione,
ovvero per i reati indicati all'art. 94 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023);
b) non essere stato sottoposto a procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.
Art. 3
(Termini e modalit� di presentazione della domanda)
1. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo
proponente, deve essere presentata alla Direzione generale Spettacolo, pena l' inammissibilit�, entro
le ore 16.00 del 15 ottobre dell'anno in cui � richiesto il contributo, utilizzando esclusivamente i
modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma online della medesima Direzione, accessibile
dal sito internet del Ministero della cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione
generale Spettacolo (https://spettacolo.cultura.gov.it). Al fine del ricevimento far� fede l'avviso di
avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo generer�
in automatico al termine della compilazione della modulistica online.
2. Ai fini dell'ammissione a contributo, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validit� del legale rappresentante
dell'organismo, attestante il possesso di tutti requisiti di ammissione indicati al precedente art. 2;
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b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata avente
data certa, nonch� l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
c) relazione sintetica di presentazione dell'organismo proponente;
d) relazione artistica, idonea ad illustrare dettagliatamente le attivit� svolte nell'anno di richiesta del
contributo secondo le finalit� del presente decreto;
e) calendario delle attivit� svolte di cui alla precedente lettera c);
f) rendiconto finanziario consuntivo del progetto (bilancio), comprensivo di tutte le voci di entrata e
di spesa relative al progetto con specifica esposizione del contributo richiesto. Tutte le voci di spesa
devono riferirsi a costi gi� sostenuti al momento della presentazione della domanda;
g) elenco o partitario delle fatture o delle ricevute che documentino i costi sostenuti per le singole
attivit� del progetto nell'anno di riferimento, indicando il relativo mezzo di pagamento tracciabile;
h) solo per la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, documentazione comprovante la rilevanza
nazionale ed internazionale dell'organismo (rassegna stampa e locandine);
i) per la lettera e) e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, accordo di collaborazione avente data
certa, tra i soggetti facenti parte del raggruppamento. L'accordo, stipulato tra l'ente capofila e i
soggetti partner, deve essere sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa corredato dai
documenti di identit� in corso di validit� dei rappresentanti legali di ciascuno dei soggetti del
raggruppamento;
j) dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'avvenuto completo sostenimento
dei costi di attivit� oggetto di finanziamento.
3. Le attivit� relative al progetto dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in
cui � richiesto il contributo.
Art. 4
(Criteri di selezione e concessione dei contributi)
1. La valutazione dei progetti � svolta da una Commissione, nominata dal Ministro della Cultura,
composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro, tra cui il presidente, e da due membri
in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. I componenti della Commissione, scelti tra esperti altamente qualificati nel settore dei festival,
dei cori e delle bande musicali, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di incompatibilit� con la carica ricoperta ed in particolare:
di non aver riportato condanne penali definitive;
di non avere in corso procedimenti penali;
di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze
della Commissione;
di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire
incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della
Commissione.
3. I componenti della Commissione durano in carica tre esercizi finanziari a partire dall'annualit�
2025, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati
trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
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4. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del
codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere
rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attivit� specifiche oggetto di
esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione � valida quando sono presenti
almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti presenti.
5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione pu� avvenire anche con strumenti
di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo.
6. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. La Commissione predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo,
espresso in punti (minimo 61 � massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto dei
seguenti criteri di selezione:
Criteri di selezione Punteggio massimo
attribuibile
1 Qualit� artistica del progetto, nel rispetto delle finalit� di cui 30
all'articolo 1 del presente decreto
2 Ampiezza del territorio interessato dal progetto (es.: 15
nazionale/internazionale, interregionale, regionale)
Consistenza numerica dei soggetti rappresentati e degli
3 organici dei complessi musicali e/o corali coinvolti nel 10
progetto
4 Capacit� del progetto di promuovere e valorizzare il territorio 10
e attitudine al coinvolgimento del pubblico
Capacit� di assicurare la piena accessibilit� alle attivit� di
5 spettacolo e la partecipazione attiva dei giovani e la coesione 15
sociale
Congruit� economica e coerenza delle voci di spesa e del costo
6 complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica e 20
capacit� di autofinanziamento
100
8. La domanda di contributo si intende positivamente valutata dalla Commissione qualora il
progetto presentato consegua un punteggio minimo di punti sessantuno su cento.
9. Il contributo � assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione
calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento
nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo non pu� comunque eccedere il contributo richiesto,
come risultante dal bilancio presentato dall'organismo.
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10. La concessione dei contributi, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione, �
disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo, che sar� pubblicato sul sito internet del
Ministero della cultura (https://cultura.gov.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo
(https://spettacolo.cultura.gov.it).
Art. 5
(Spese ammissibili ed Erogazione del contributo)
1. Il progetto non deve comprendere attivit� e/o costi finanziati nell'anno di concessione del
contributo, ad altro titolo dal Ministero della Cultura.
2. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, i costi imputabili alle
attivit� svolte nell'anno di riferimento gi� effettuati al momento di presentazione della domanda ed
effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonch� opportunamente documentabili e
tracciabili. I costi ammissibili individuati dalla Amministrazione sono riportati nella modulistica
predisposta e resa disponibile online ai fini della presentazione della domanda di contributo. I costi
ammissibili riguardano, in particolare, i costi sostenuti per attivit� di promozione e valorizzazione
dell'attivit� musicale popolare tradizionale e dell'attivit� corale nonch� i costi per attivit� di
formazione e ricerca.
3. L'erogazione del contributo � disposta dalla Direzione generale Spettacolo all'esito della verifica
della regolarit� degli obblighi previsti in materia previdenziale e assicurativa.
Art. 6
(Verifiche e Controlli)
1. La Direzione generale Spettacolo potr� procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di
accertare la regolarit� degli atti relativi all'attivit� sovvenzionata e disporre il recupero delle somme
eventualmente gi� erogate.
2. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme
anche alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospender� la liquidazione del
contributo e potr� dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme gi�
erogate per il successivo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
restarvi ivi acquisite.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, sar� finanziato a valere sulle risorse
finanziarie allocate sul capitolo 6688, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del
Ministero della cultura, denominato Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle
bande musicali, istituito presso il C.d.R. 27 � Dipartimento per le attivit� culturali, per l'anno 2025
e a decorrere dall'anno 2026, nei limiti delle relative disponibilit� finanziarie.
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2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del
Ministero della cultura (https://cultura.gov.it) e sul sito internet della Direzione generale
(https://spettacolo.cultura.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli
interessati.
3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa
giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilit� giuridica e/o economica a
favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.
Il presente decreto � trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 aprile 2025
IL MINISTRO
Firmato digitalmente da
ALESSANDRO GIULI
CN = ALESSANDRO GIULI
O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT
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