UDCM|23/12/2024|DECRETO 463
Il Ministro della cultura
Decreto ministeriale recante "Criteri e modalit� per l'assegnazione e la liquidazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul "Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo".
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivit� culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attivit� musicali";
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante "Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo
viaggiante";
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo", istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo,
rinominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'art. 1, comma 631 della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 82, recante "Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivit� dello
spettacolo" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2010, n. 100, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivit� culturali" e, in
particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivit� culturali e del turismo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del
Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione
e le modalit� per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, recante "Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato";
Visto il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante "Istituzione della Regia Accademia di
Arte Drammatica", successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio
D'Amico";
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante "Istituzione dell'Accademia Nazionale
di Danza";
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante
"Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata
denominata "Fondazione La Biennale di Venezia";
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante
"Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Dramma Antico";
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Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante "Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza", e in particolare l'articolo 69;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza", e in particolare l'articolo 141, comma 1, lett. d);
Visto l'articolo 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivit� economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parit� di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societ� quotate in mercati
regolamentati";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicit�, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni,
recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivit� culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante
"Norme di sicurezza per le attivit� di spettacolo viaggiante", e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivit� culturali 26 ottobre 2011, recante "Criteri e
modalit� straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivit� dello spettacolo dal vivo
nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli
stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo 10 febbraio 2014,
recante "Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la
Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi
dell'articolo 13 del DL 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013
n. 112";
Visti il decreto del Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo 5 novembre 2014 e il
Decreto del Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo 3 febbraio 2016, con riguardo al
"ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo
Teatro di Milano";
Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per
il finanziamento delle attivit� dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione Generale
Spettacolo e i Coordinamenti Tecnici in materia di Aiuti di Stato e Beni e Attivit� culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante
"Criteri e modalit� per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo
dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e
ss.mm.ii.;
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Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe
al Governo per il riordino della materia";
Visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivit� culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance";
Visto il decreto legge 1� marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ai
sensi del quale il "Ministero per i beni e le attivit� culturali e per il turismo" � ridenominato
"Ministero della cultura";
Visto il decreto del Ministro della cultura 25 ottobre 2021, recante "Criteri e modalit� per
l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per il triennio 2022-2023-
2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017";
Visto la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilit�";
Vista la legge delega 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in
materia di spettacolo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2023, n. 167, avente ad oggetto
"Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169";
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il
"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance";
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di
disabilit�, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e
partecipato";
Sentite le Associazioni di categoria dello spettacolo maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore dello Spettacolo nella seduta del 29 ottobre 2024;
Acquisita l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2024;
DECRETA:
Capo I � Disposizioni generali e comuni
Articolo 1 � Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto reca i criteri e le modalit� per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi
per lo spettacolo dal vivo, ai sensi della normativa vigente, a valere sul Fondo Nazionale per lo
Spettacolo dal Vivo, d'ora in avanti ("Fondo").
2. Il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo (d'ora in avanti
"Amministrazione"), concede contributi per progetti di durata triennale, sulla base di domande
annuali, secondo le modalit� previste dal successivo articolo 3, negli �mbiti teatro, musica, danza,
circo e spettacolo viaggiante, multidisciplinari, in base agli stanziamenti del Fondo.
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L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tourn�e all'estero, secondo le
previsioni di cui all'articolo 46, nonch� contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione
di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivit� circense e spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 38,
39 e 40. L'Amministrazione prevede, altres�, interventi a supporto del sistema delle residenze, di cui
all'articolo 47, nonch� per le azioni di sistema di cui all'articolo 48.
3. Per progetto si intende l'insieme delle attivit� che rispondono agli obiettivi generali di cui al
successivo articolo 2, nonch� ai requisiti minimi di attivit� annuale e alle specifiche condizioni
richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto
previsto dal successivo comma 4.
4. Il contributo di cui al precedente comma 2 � concesso per una quota parte che fa riferimento al
sessanta per cento dei costi ammissibili del progetto artistico ammesso al contributo. Per costi
ammissibili, ai sensi del presente decreto, si intendono quelli direttamente imputabili ad una o pi�
attivit� del progetto, direttamente ed effettivamente sostenuti dall'organismo richiedente nell'arco
temporale di ciascun programma annuale del progetto triennale, pagati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilit� delle operazioni.
Ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare la tracciabilit� dei flussi finanziari, deve
essere indicato nella domanda un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via
esclusiva, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al progetto oggetto
di contributo.
5. Con decreto del Direttore Generale Spettacolo (d'ora in avanti, "Direttore Generale"), da
adottare, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le
condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilit� dei costi relativi ai singoli settori dei
diversi ambiti.
Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Teatri Nazionali", istituzioni che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di
altri soggetti pubblici, attivit� teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale,
considerata, altres�, la loro storicit�. Detti organismi operano, in particolare, per la
divulgazione della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un
repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello
spettacolo;
b) "Teatri di Tradizione", istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri
soggetti pubblici, coordinano, promuovono e diffondono in via prevalente attivit� musicali,
con particolare riferimento all'attivit� lirica, nonch� attivit� afferenti ad altre discipline per
lo sviluppo del sistema nazionale dello spettacolo, anche imprimendo particolare impulso
alle locali tradizioni artistiche e musicali;
c) "Teatri delle Citt�", istituzioni di rilevante interesse culturale, che svolgono, con il supporto
delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attivit� di produzione teatrale
prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, costruendo forme di presidio
culturale nei territori di riferimento, con capacit� di interazione con il sistema nazionale;
d) "Teatri Ragazzi", istituzioni che attraverso l'attivit� di produzione, di circuitazione e di
ospitalit� offrono opportunit� di crescita culturale e civile al pubblico delle famiglie,
dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e della scuola;
e) "Teatri di Figura", istituzioni che svolgono un'attivit� professionale continuativa di
produzione di significativo rilievo nel campo dell'Arte della Figura anche integrata da
attivit� di programmazione, promozione, ricerca, innovazione, conservazione del patrimonio
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culturale e di trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche e di
rinnovamento espressivo, di rassegne e festival;
f) "Teatri di strada", istituzioni che svolgono attivit� teatrali professionali, all'aperto negli
spazi urbani, con carattere di continuit� e con produzioni di significativo rilievo presentate
anche nell'ambito di specifiche rassegne e festival;
g) "Centri di Produzione", istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilit� del nucleo
artistico, tecnico e organizzativo, un'attivit� di produzione e programmazione di progetti
artistici culturali nelle diverse discipline dello spettacolo;
h) "Imprese e Organismi di Produzione", istituzioni che svolgono un'attivit� professionale per
la realizzazione di spettacoli dal vivo concepiti quali fattori di servizio per il pubblico,
assicurando un'offerta artistica di qualit� e con la finalit� della circolazione nazionale della
stessa per la maggiore diffusione e crescita della domanda;
i) "Organismi di Programmazione, di Circuitazione e di Promozione", istituzioni che svolgono
attivit� nell'ambito della programmazione, distribuzione e promozione e che si
caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un'offerta qualificata di
produzioni di spettacolo dal vivo, in relazione alla pluralit� dell'offerta esistente e allo
sviluppo della domanda;
j) "Festival", manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralit� di linguaggi delle arti
della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi
all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio
omogeneo ed in un limitato arco temporale;
k) "Istituzioni Concertistico-Orchestrali", istituzioni che, con il supporto delle autonomie
territoriali e di altri soggetti pubblici, sono in grado di assicurare, in via prevalente, la
capillarit� di un'offerta musicale ampia su tutto il territorio regionale con capacit� di
interazione con il sistema nazionale ed internazionale e che impiegano personale altamente
qualificato, assicurando una continuit� lavorativa nel tempo;
l) "Complessi Strumentali ed Orchestrali", formazioni costituite da musicisti con un organico
variabile;
m) "Centri Coreografici Nazionali", istituzioni di produzione che svolgono, con il supporto
delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attivit� di danza di notevole prestigio
nazionale e internazionale;
n) "Centri Danza di rilevante interesse", istituzioni che svolgono attivit� di produzione nel
settore della danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di
appartenenza;
o) "Commissioni consultive competenti per materia", le Commissioni per il teatro, per la
musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante e per le attivit� progettuali
multidisciplinari, aventi funzione di valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle
iniziative afferenti alle richieste di contributo negli ambiti di rispettiva competenza, i cui
componenti sono nominati ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2014; le
Commissioni rendono, altres�, pareri, su richiesta dell'Amministrazione, in merito
all'assegnazione di fondi ulteriori o aggiuntivi;
p) "Allegato 1", definisce gli ambiti e i settori per i quali gli organismi richiedenti possono
presentare domanda di contributo ai sensi del presente decreto ministeriale, di cui costituisce
parte integrante;
q) "Allegato A", definisce i parametri, le modalit� e la formula matematica per la formazione
dei sottoinsiemi e per la determinazione del contributo;
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r) "Allegato B", definisce gli indicatori e i fenomeni per la valutazione della qualit� artistica,
da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, dei progetti triennali e
annuali per �mbito e per settore;
s) "Allegato C", definisce gli indicatori e i fenomeni che concorrono a determinare i valori
della qualit� indicizzata per �mbito e per settore;
t) "Allegato D", definisce gli indicatori e i fenomeni che concorrono a determinare i valori
della dimensione delle attivit� per �mbito e per settore;
u) "Allegato E", definisce gli indicatori e i fenomeni per la valutazione della qualit� artistica,
da parte delle Commissioni consultive competenti per materia, dei progetti afferenti
all'�mbito delle azioni trasversali, per il settore della promozione e per il settore delle
tourn�e all'estero.
Articolo 2 - Obiettivi strategici del supporto allo spettacolo dal vivo
1. Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attivit� di spettacolo dal vivo
considerate sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e
promozione.
2. Con il presente decreto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:
a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualit�
dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralit� delle espressioni artistiche, i
progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze
artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del
turismo;
b) promuovere l'accesso al sistema dello spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di rilevanza
nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e
differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunit�;
c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo di nuovi talenti e la
parit� di genere;
d) favorire l'accesso alle arti della scena, intese come opportunit� di sviluppo culturale per tutti
i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia e
al pubblico della terza et�;
e) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda, anche con
riferimento alle aree svantaggiate;
f) favorire l'accesso delle persone con disabilit� alle attivit� dello spettacolo e alle relative
carriere professionali, come espressione di un diritto e come valore artistico, culturale e
sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle
capacit� inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni barriera
sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attivit� di spettacolo;
g) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di
internazionalizzazione, in particolare in �mbito europeo, attraverso iniziative di
coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilit� e la circolazione
delle opere, lo sviluppo di reti aperte di offerta artistico-culturale di qualificato livello
internazionale;
h) reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse ed aggiuntive rispetto al contributo
statale;
i) elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di coinvolgere pubblici nuovi e
diversificati, nonch� di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
j) sostenere la capacit� di operare in reti aperte tra soggetti e strutture del sistema artistico e
culturale nazionale nell'ottica di una sempre pi� ampia collaborazione;
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k) favorire le attivit� di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, ivi
compresi i siti UNESCO, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra tali
luoghi e le attivit�;
l) promuovere e valorizzare l'identit� e la variet� culturale nazionale;
m) favorire le attivit� del teatro sociale e lo svolgimento di attivit� nell'ambito di ospedali, case
di riposo, carceri, aree svantaggiate, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e
la coesione sociale.
Articolo 3 � Presentazione della domanda di ammissione al triennio e dei programmi annuali
1. La domanda di ammissione al triennio � presentata in via telematica, entro il termine perentorio
del 31 gennaio della prima annualit� e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante,
utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili online dall'Amministrazione.
Fanno eccezione: a) le domande relative all'articolo 38, che devono essere presentate entro e non
oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento; b) le domande relative all'articolo 39, che devono
essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le domande relative
all'articolo 40, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. La domanda di ammissione al triennio si compone di:
a) un progetto triennale, recante gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) un programma annuale delle attivit� e degli eventi del primo anno del triennio contenente i
dati e gli elementi relativi alla qualit� artistica, alla qualit� indicizzata ed alla dimensione
delle attivit�, nonch� il relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli
predisposti dall'Amministrazione e resi disponibili online. Il bilancio preventivo deve
indicare chiaramente i ricavi diretti, nonch� i costi ammissibili del programma, ai sensi del
precedente articolo 1, comma 4, ed evidenziare il contributo richiesto, come risultante dalla
scheda Entrate/Uscite, corrispondente alla differenza tra le Entrate e le Uscite dichiarate.
3. La domanda di ammissione al triennio deve contenere:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata
registrata, nonch� l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
b) autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'impegno al
raggiungimento dei requisiti minimi di attivit� e il rispetto delle altre condizioni previste, per
il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;
c) indicazione del nome del direttore artistico, con relativo contratto allegato;
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per
le categorie impiegate nell'attivit� sovvenzionata;
e) dichiarazione di osservanza della normativa vigente sul lavoro minorile;
f) dichiarazione di impegno a sottoscrivere e attuare i protocolli contro le molestie nei luoghi
di lavoro, sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e
ad adottare efficaci misure idonee a prevenirle e contrastarle;
g) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso;
h) dichiarazione di impegno a vigilare sull'assenza di conflitti di interessi ai sensi della
normativa vigente;
i) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione prima dell'inizio
dell'attivit�, il certificato di agibilit� rilasciato dall'INPS, Fondo Pensioni Lavoratori dello
Spettacolo, con la relativa matricola per l'attivit� per la quale � chiesto il contributo, intestato
al soggetto richiedente, o documentazione equipollente o sostitutiva nei casi in cui il
soggetto non impieghi direttamente lavoratori dello spettacolo, e dichiarazione di impegno
ad ospitare personale artistico, anche di soggetti terzi, in regola con gli obblighi in materia di
collocamento e di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
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j) indicazione della Regione in cui il soggetto svolge l'attivit� prevalente, ove diversa dalla
Regione della propria sede legale;
k) per i soggetti di cui agli articoli 33, 35 e 36, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la
documentazione di cui alle specifiche disposizioni;
l) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo II, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la
specifica documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;
m) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o pi� sale, autodichiarazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso del certificato di agibilit� delle stesse in base
alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza;
n) per le societ�, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di non trovarsi in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo, e che non sia in corso alcun procedimento relativo alle predette situazioni.
4. Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale � presentato, in via telematica
secondo le modalit� di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31
gennaio di ciascuna annualit�, contenente i dati indicati al comma 2, lett. b) del presente articolo.
5. Le domande di contributo possono essere presentate per gli �mbiti e per i settori di cui
all'Allegato 1.
6. Ogni organismo richiedente pu� presentare una sola domanda, per un solo �mbito di cui al citato
Allegato 1 e, all'interno di tale ambito, per un solo settore.
Fanno eccezione:
a) i soggetti richiedenti per l'�mbito teatro, settori Teatri Nazionali e Teatri delle Citt�, che
possono presentare una domanda anche per l'�mbito danza, relativamente ai settori Festival e
Rassegne;
b) i soggetti richiedenti per l'�mbito musica, che possono presentare fino a due domande, per
settori diversi all'interno del proprio �mbito, ovvero per uno dei settori di cui all'articolo 45,
comma 1, relativamente all'�mbito musica; inoltre, i soggetti richiedenti per l'�mbito
musica, settore Teatri di Tradizione, possono presentare una domanda anche per l'�mbito
danza, relativamente ai settori Festival e Rassegne, o per l'�mbito progetti multidisciplinari,
relativamente al settore Festival multidisciplinari;
c) i soggetti richiedenti per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 44, comprese le "prime istanze triennali" di cui al
successivo comma 7, che possono presentare una domanda anche per l'�mbito azioni
trasversali, relativamente al settore tourn�e all'estero, di cui al successivo articolo 46.
7. Si definiscono "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non sono stati
beneficiari di contributi in tutti gli anni del triennio precedente. Gli organismi che sono stati gi�
beneficiari di contributi triennali a valere sul triennio precedente possono presentare domanda a
valere sul medesimo settore di riferimento. Nel caso in cui gli organismi gi� beneficiari nel
precedente triennio presentino domanda di contributo in un altro settore dell'Allegato 1 diverso da
quello di provenienza, la stessa sar� valutata tra le "prime istanze triennali" del relativo settore,
salva l'applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni ai sensi dell'articolo 5, comma
11.
8. Si definiscono, ai sensi del presente decreto, organismi e/o complessi strumentali giovanili
"Under 35", quelli nei quali:
a) i soci, per almeno il cinquanta per cento, siano persone fisiche aventi et� inferiore o pari a
trentacinque anni, qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;
b) gli organi di amministrazione, per almeno il cinquanta per cento, siano composti da persone
aventi et� inferiore o pari a trentacinque anni;
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Il Ministro della cultura
c) i nuclei artistici e tecnici, per almeno il settantacinque per cento, siano composti
complessivamente da persone aventi et� inferiore o pari a trentacinque anni per tutti gli
ambiti;
d) la direzione artistica sia affidata a persona avente et� inferiore o pari a trentacinque anni.
I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, relativo al primo anno del triennio e, nel caso di modifiche soggettive
nel triennio di riferimento, il requisito anagrafico di cui alle lettere precedenti deve essere posseduto
anche dal soggetto subentrante.
9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici,
organizzativi e finanziari di pi� soggetti produttori, anche di Paesi esteri. La coproduzione, anche
tra ambiti diversi, deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato,
fra i soggetti, con la chiara indicazione del ruolo assunto da ciascuno, distinto tra produttore
principale e produttore associato, e del rispettivo apporto finanziario che, per le attivit� dell'ambito
Teatro, non potr� essere inferiore al venti per cento dei costi dell'intera attivit� in coproduzione, e
per le attivit� di tutti gli altri ambiti al dieci per cento dei costi dell'intera attivit� in coproduzione,
comprensivi di prove e allestimento, per la realizzazione della "prima" rappresentazione di debutto,
e della rispettiva intestazione della documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello
spettacolo (ad esempio, documentazione SIAE). Al fine di favorire le collaborazioni internazionali
tali limiti non si applicano ad eventuali coproduttori con sede legale e operativa all'estero. I predetti
limiti percentuali non si applicano nel 2025.
Sono ammesse le coproduzioni, con i limiti previsti al periodo precedente, anche con organismi non
finanziati a valere sul Fondo.
10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni
alle quali il pubblico possa accedere con l'acquisto di titolo di ingresso.
11. Le rappresentazioni con ingresso esclusivamente a titolo gratuito, con esclusione dei Teatri
Nazionali, sono ammesse ai fini della rendicontazione, solo se comprovate da documentazione
idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo e la relativa intestazione (ad esempio,
documentazione SIAE) oppure da dichiarazione resa da Pubblica Autorit�, nei seguenti casi:
a) relativamente alle attivit� teatrali, per gli spettacoli di Teatro di Figura e di Teatro di strada;
b) relativamente alle attivit� musicali: per le manifestazioni svolte nei luoghi di culto e per i
concerti d'organo; per le manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-
artistico e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attivit�.
12. In aggiunta a quanto previsto al comma 11, e per tutti gli �mbiti del presente decreto, sono
comunque ammesse, entro il limite del quindici per cento dell'intera attivit�, le seguenti
manifestazioni a ingresso gratuito: i) quelle svolte nei luoghi della cultura statali, di cui all'articolo
101 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, o nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco; ii)
quelle sostenute finanziariamente da Regioni o altre autonomie territoriali, retribuite in maniera
certificata e munite di apposite attestazioni; iii) quelle ad ingresso gratuito con altri proventi; iv)
quelle svolte in ospedali, case di riposo, carceri e aree svantaggiate. Per l'�mbito dei progetti
multidisciplinari, di cui al Capo VI, valgono le previsioni del presente comma e del precedente
comma 11. Gli spettatori relativi alle rappresentazioni a titolo gratuito non sono considerati nel
calcolo dell'indicatore degli spettatori, di cui all'Allegato D del presente decreto.
13. Per l'�mbito musica, la documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad
esempio, documentazione SIAE) relativa ad ognuna delle manifestazioni sovvenzionate dovr�
risultare intestata, nella qualit� di organizzatore, all'organismo assegnatario del contributo
ministeriale, salvo quanto previsto agli articoli 18, 19, 21 e 22.
Articolo 4 � Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo
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Il Ministro della cultura
1. Le risorse del Fondo, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di bilancio e dal decreto
ministeriale di ripartizione annuale del medesimo Fondo, sono ripartite dal Direttore Generale nei
settori individuati dall'Allegato 1 nonch� nel settore delle residenze e delle azioni di sistema di cui
ai successivi articoli 47 e 48, in armonia con l'entit� numerica delle domande presentate, con gli
importi dei contributi richiesti e i costi dei programmi annualmente presentati nonch� dei contributi
concessi nel corso delle annualit� precedenti, ferme restando le previsioni contenute nel Capo VIII
del presente decreto.
2. In relazione allo schema di riparto delle risorse di cui al comma 1, il Direttore Generale
acquisisce i pareri delle Commissioni consultive competenti per materia e della Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rilasciarsi entro
trenta giorni dalla trasmissione della proposta. Il Direttore Generale, acquisiti detti pareri ovvero
trascorso il termine di trenta giorni per il relativo rilascio, pu� adottare il decreto di ripartizione
delle risorse nei suindicati settori secondo il citato schema di riparto.
Articolo 5 � Sistema di valutazione della domanda, determinazione e assegnazione del
contributo
1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica in merito al possesso
dei requisiti di ammissibilit� previsti dal presente decreto da parte dell'Amministrazione, le
domande ammissibili sono suddivise, secondo un criterio di omogeneit� dimensionale, per tutta la
durata del triennio, in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri, le modalit� e la
formula matematica di cui all'Allegato A.
2. A seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione, intervengono le Commissioni consultive
competenti per materia che valutano la qualit� artistica dei progetti ammissibili. La valutazione
della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui
all'Allegato B, e dei relativi punteggi massimi, stabiliti con Decreto del Direttore Generale, sentita
la Commissione consultiva competente per materia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio. La valutazione sulla qualit� artistica si
intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed � respinta con
un punteggio inferiore a dieci punti. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione
per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33 e 42 del presente
decreto, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo
relativamente alla categoria e alle modalit� di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia
pari a trenta punti. In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
ammissione, l'organismo che non � stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della
soglia minima di ammissibilit� della qualit� artistica, pu� presentare istanza motivata di riesame,
che verr� valutata dalla Commissione consultiva competente per materia.
3. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora non venga raggiunta la soglia minima di
ammissibilit� qualitativa di cui al precedente comma 2 per il settore oggetto della richiesta di
contributo, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, pu�
valutare la possibilit� di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le
caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere
diversamente classificate nell'�mbito delle attivit� considerate dal presente decreto. In tal caso,
l'organismo � invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
dell'Amministrazione, la domanda di contributo in relazione al settore individuato d'ufficio. Tale
domanda, a seguito della verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilit� da parte
dell'Amministrazione, potr� essere sottoposta, previa nuova suddivisione delle domande nei
sottoinsiemi, alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia, ai sensi di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. La mancata presentazione della domanda per il
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Il Ministro della cultura
nuovo settore individuato d'ufficio determina il rigetto definitivo della domanda inizialmente
presentata.
4. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti per materia i punteggi annuali
relativi alla qualit� artistica, l'Amministrazione attribuisce a ciascun programma annuale un
punteggio numerico, nell'�mbito di ciascun sottoinsieme, fino ad un massimo di punti cento,
ottenuto dalla somma dei seguenti valori:
a) "qualit� artistica", fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle Commissioni
consultive competenti per materia, come indicato al comma 2 del presente articolo;
b) "qualit� indicizzata", fino a un massimo di punti trenta attribuiti dall'Amministrazione in
maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore
nell'Allegato C, e secondo i punteggi di cui al successivo comma 5;
c) "dimensione delle attivit�", fino ad un massimo di punti trentacinque attribuiti
dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo
previsti per ogni settore nell'Allegato D, e secondo i punteggi di cui al comma 5 del presente
articolo.
5. Con decreto triennale del Direttore Generale, sentite le Commissioni consultive competenti per
materia, � stabilito il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore della qualit� indicizzata, di
cui all'Allegato C e della dimensione delle attivit�, di cui all'Allegato D.
6. Per il primo anno del triennio, per gli organismi gi� finanziati nel precedente triennio, la base di
calcolo � costituita da:
a) i punteggi assegnati a preventivo per la qualit� artistica;
b) i valori degli indicatori della qualit� indicizzata, di cui all'Allegato C, registrati a preventivo;
c) i valori degli indicatori della dimensione delle attivit� di cui all'Allegato D, registrati a
consuntivo nell'annualit� precedente.
Per il primo anno del triennio, per le "prime istanze triennali", la base di calcolo � costituita dai
punteggi e valori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente periodo, indicati a preventivo nel
programma annuale.
7. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente metodologia:
a) si distribuisce automaticamente nei sottoinsiemi l'ammontare delle risorse complessivamente
attribuite al settore, tenuto conto dei limiti relativi: all'importo del contributo richiesto; al
sessanta per cento dei costi ammissibili ai sensi del precedente articolo 1, comma 4; allo
strumento di salvaguardia di cui all'articolo 53 comma 2; all'eventuale tetto all'incremento
di cui al successivo articolo 53, comma 3 e ad eventuali ulteriori vincoli previsti da ciascun
articolo;
b) le risorse assegnate ai predetti sottoinsiemi vengono suddivise per la somma totale dei
punteggi ottenuti dalle domande ammesse al contributo per i predetti sottoinsiemi, ottenendo
in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme;
c) si moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera b) del presente
comma, per il numero dei punti attribuiti secondo quanto previsto al precedente comma 4;
d) le eventuali risorse eccedenti risultanti dall'applicazione di quanto disposto dalla lettera a)
del presente comma, e del successivo comma 8, si redistribuiscono, all'interno del settore,
sulla base della valutazione di qualit� artistica del programma annuale;
e) le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'espletamento della procedura di cui alle lettere a),
b), c) e d) possono essere redistribuite, sentita la Commissione consultiva competente per
materia, anche in altri settori del relativo �mbito.
Per il secondo e terzo anno del triennio la base di calcolo di ciascun contributo � rappresentata
dall'ottantacinque per cento del contributo del primo anno del triennio. La restante quota viene
erogata considerando il meccanismo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.
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Il Ministro della cultura
8. Il contributo annuale, cos� come determinato secondo le modalit� del precedente comma 7, non
pu� essere superiore all'importo del contributo richiesto dichiarato nel programma annuale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lett. b), e al sessanta per cento dei costi ammissibili indicati nel
programma annuale, di cui all'articolo 1, comma 4. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a
consuntivo, superiore ai parametri sopra indicati, il contributo verr� ridotto automaticamente al
valore minore relativo ai costi ammissibili e all'importo del suddetto contributo richiesto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lett. b).
Il contributo annuale deve altres� tener conto dello strumento di salvaguardia, di cui al successivo
articolo 53, comma 2, nonch� dell'eventuale tetto all'incremento, di cui all'articolo 53, comma 3, e
di eventuali ulteriori vincoli previsti da ciascun articolo.
9. Nel secondo e terzo anno del triennio, la Commissione consultiva competente per materia, nella
valutazione della qualit� artistica del programma annuale, valuta anche la coerenza della qualit�
artistica del medesimo con il progetto triennale. Qualora la valutazione della qualit� artistica del
progetto non superi la soglia minima di ammissibilit� di cui al comma 2 del presente articolo, con
riguardo al secondo anno del triennio, l'organismo, oltre all'impossibilit� di ottenere il contributo
per il secondo anno del triennio, non potr� presentare il programma annuale con riferimento al terzo
anno del triennio; qualora la valutazione della qualit� artistica del progetto non superi la soglia
minima di ammissibilit� di cui al comma 2 del presente articolo, con riguardo al terzo anno del
triennio, l'organismo non potr� essere beneficiario del contributo per tale annualit�.
10. Una volta ricevuto, rispettivamente, il programma annuale per il secondo e terzo anno del
progetto, la qualit� indicizzata e la dimensione delle attivit�, di cui al comma 4, lettere b) e c), del
presente articolo, per il secondo e il terzo anno del triennio, vengono calcolate dall'Amministrazione
secondo il metodo di calcolo di cui agli Allegati C e D, sulla base dei dati dichiarati dagli organismi
a consuntivo nell'annualit� precedente, cos� come rilevati dall'Amministrazione.
11. In favore degli organismi gi� assegnatari di contributo nel triennio precedente,
l'Amministrazione pu� erogare, per ciascuna annualit� del triennio, su domanda dell'interessato,
una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a
condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la
documentazione consuntiva relativa all'ultimo contributo assegnato.
12. Per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, su
domanda dell'interessato, l'Amministrazione pu� erogare, per il primo anno del triennio, una
anticipazione fino al cinquanta per cento della media dei contributi assegnabile al settore sulla base
delle risorse del Fondo. Per i restanti anni del triennio pu� essere erogata un'anticipazione del
contributo fino all'ottanta per cento del contributo riconosciuto nell'ultima annualit� rendicontata, a
condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, la
documentazione consuntiva relativa all'ultimo contributo assegnato.
13. Per le "prime istanze triennali", l'anticipazione � erogata dietro presentazione di idonea
fidejussione, rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, o da altri intermediari finanziari
autorizzati, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo 385 del
1993, a garanzia dello svolgimento dell'attivit� per la quale il contributo � stato assegnato.
14. Per la valutazione dei progetti dei settori relativi alla promozione e alle tourn�e all'estero
dell'�mbito azioni trasversali, di cui agli articoli 45 e 46, nonch� dei settori di cui agli articoli 38,
39, 40 dell'�mbito circo e spettacolo viaggiante e delle attivit� di cui all'articolo 48, si rimanda alle
specifiche disposizioni riportate nei medesimi articoli.
Articolo 6 � Erogazione del saldo contributo
1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, gli organismi ammessi al contributo per i settori
indicati nel presente decreto, devono presentare annualmente, secondo le scadenze di seguito
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Il Ministro della cultura
indicate, il consuntivo, redatto su appositi modelli online predisposti dall'Amministrazione, nel
quale sono riportati:
a) il bilancio di progetto relativo all'attivit� svolta, recante i dati economico-finanziari,
imputati con pertinenza alle attivit� sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi del
precedente articolo 1, comma 4, da inviare entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo
a quello di svolgimento dell'attivit�;
b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attivit� svolta, contenente i riferimenti al
progetto artistico dell'anno, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi
di accesso previsti per ogni singolo settore nei Capi del presente decreto, da inviare entro e
non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivit�;
c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione delle attivit� e della qualit�
indicizzata.
2. La documentazione di cui al presente comma deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante.
3. Il contributo erogabile a saldo pu� essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entit�
stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui al successivo articolo 7.
4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della
documentazione a consuntivo.
5. Le domande di consuntivo presentate nei termini di cui al comma 1, previa verifica, da parte
dell'Amministrazione, dei requisiti di ammissibilit� previsti dal presente decreto, sono sottoposte
alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia per la conferma o meno del
punteggio assegnato a preventivo, con conseguente decurtazione del contributo assegnato nel caso
in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo
punteggio di qualit�.
Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia minima di ammissibilit�, pari a dieci punti, il
contributo gi� concesso � revocato per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio.
6. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nei programmi annuali va previamente
comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporla alla Commissione consultiva
competente ai fini della conferma o della variazione del punteggio. Nel caso in cui il punteggio
scenda sotto la soglia minima di ammissibilit�, pari a dieci punti, il contributo gi� concesso �
revocato per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio.
7. L'importo del contributo � proporzionalmente ridotto quando la qualit� indicizzata registra, a
consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella registrata a preventivo.
Per riduzione della qualit� indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori,
calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato
per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a
preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 1, sulla base di
quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun
indicatore sono parificate a zero.
8. L'importo del contributo � proporzionalmente ridotto quando la dimensione delle attivit� registra,
a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella registrata a preventivo.
Per riduzione della dimensione delle attivit� si intende la diminuzione a consuntivo dei valori dei
relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni
indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma
annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente
comma 1, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D. Le variazioni positive del dato
relativo a ciascun indicatore sono pari a zero.
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Il Ministro della cultura
9. Nel caso in cui la predetta media aritmetica relativa alla dimensione delle attivit� di cui al comma
8 del presente articolo sia superiore al cinquanta per cento, il contributo gi� concesso viene revocato
per l'anno di riferimento e per i restanti anni del triennio.
10. Non sono ammessi nel triennio subentri nella titolarit� del contributo in conseguenza di una
cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'organismo richiedente. L'intervenuta cessione
comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente
versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2. In caso di fusione di soggetti gi� finanziati nel triennio
2022-2024 � riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma complessiva dei
contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione. L'ammissibilit�, all'inizio del
triennio, di eventuali modifiche soggettive degli organismi gi� finanziati a valere sul triennio
precedente verranno valutate dall'Amministrazione, tenuto conto della continuit� aziendale e
artistica dell'organismo.
11. Ai fini della liquidazione del saldo, il soggetto � tenuto a presentare, entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello per il quale si � ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come
definiti dall'articolo 1, comma 4, nella misura non inferiore all'importo assegnato come contributo a
valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento, e comunque a totale copertura dei compensi e degli
oneri del personale artistico e tecnico scritturato e dei compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle
formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.
Articolo 7 � Verifiche e controlli
1. L'Amministrazione pu� procedere in qualsiasi momento a verifiche amministrativo-contabili,
anche a campione, al fine di accertare la regolarit� degli atti riguardanti l'attivit� sovvenzionata,
anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicit�, trasparenza e diffusione
di informazioni previste dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione pu� procedere in qualsiasi momento al monitoraggio sull'attivit� in essere.
3. Entro venti giorni dalla realizzazione di uno spettacolo a pagamento dichiarato nel programma
annuale, anche a fini di studio di settore, vanno comunicati dai beneficiari titolari dei contributi,
attraverso la modulistica online messa a disposizione dall'Amministrazione, i dati relativi alle
presenze e agli incassi dell'evento, qualora i medesimi beneficiari siano intestatari della
documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione
SIAE). I circuiti regionali e i circuiti multidisciplinari comunicano i predetti dati con cadenza
trimestrale.
Articolo 8 � Decadenza, revoca e rinuncia
1. � disposta, con provvedimento del Direttore Generale, la decadenza o la revoca dal contributo
annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate nei seguenti casi:
a) la documentazione consuntiva di cui al precedente articolo 6, comma 1, e di cui negli
specifici articoli del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro i termini
previsti dal medesimo articolo 6, e dalle specifiche disposizioni del presente decreto, ovvero
contenga elementi non veritieri/dichiarazioni mendaci o falsa documentazione. In caso di
elementi non veritieri/dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, � disposta l'esclusione
dal contributo per tutti i settori per i successivi cinque anni;
b) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attivit� e delle
altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI, ovvero, in caso di riscontro
di irregolarit� o di accertamento di mancato svolgimento dell'attivit� dichiarata, anche a
seguito di eventuali verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi del
precedente articolo 7;
c) per i casi previsti dall'articolo 6, comma 9;
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Il Ministro della cultura
d) qualora sia accertata la violazione dei protocolli contro le molestie sui luoghi di lavoro, nel
settore dello spettacolo dal vivo, sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative.
2. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualit� eventualmente restanti.
In tali casi, la decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda o alla terza annualit� del
progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualit� precedenti qualora
effettivamente svolte e rendicontate ai sensi del presente decreto.
3. La rinuncia al contributo annuale assegnato con riferimento alla prima annualit� comporta la
restituzione da parte del soggetto interessato di quanto gi� ricevuto per la medesima annualit� e ha
efficacia anche in relazione alle annualit� eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con
riferimento alla seconda o alla terza annualit� del progetto non comporta la restituzione dei
contributi ricevuti per le annualit� precedenti qualora effettivamente svolte e rendicontate ai sensi
del presente decreto.
Capo II � Supporto alle attivit� teatrali
Titolo I � Produzione
Sezione I � Teatri Nazionali e Teatri delle Citt�
Articolo 9 � Teatri Nazionali
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Teatri Nazionali sono riconosciuti sulla base della
valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle istituzioni, di cui al
precedente comma 1, che svolgano complessivamente nell'anno un minimo di duecentoquaranta
giornate recitative di produzione e un minimo di quindicimila giornate lavorative retribuite, come
definite all'Allegato D.
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo devono
rispettare le seguenti condizioni:
a) distinzione tra gli incarichi di direttore generale e direttore artistico e previsione di un
direttore artistico junior, di et� inferiore o pari a 35 anni, nominato dal Consiglio di
amministrazione su proposta documentata del direttore generale e del direttore artistico, che
coadiuver� il direttore artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di
programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi
spettacoli da proporre al pubblico. Il direttore generale � l'organo di gestione
dell'istituzione, il direttore artistico � il responsabile dell'area artistica. Il Consiglio di
amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimit�, pu� nominare un
direttore unico del teatro, senza distinzione tra direttore generale e direttore artistico, in
presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche
competenze in ambito manageriale e artistico.
b) l'impegno delle autonomie territoriali e/o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per
una somma complessiva almeno pari al cento per cento del contributo statale, e tali da
garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
c) la gestione diretta ed in esclusiva, per l'attivit� di cui al presente Capo, di una o pi� sale,
nella regione in cui hanno sede legale, per un totale di minimo mille posti, con una sala di
almeno cinquecento posti;
d) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualit�
precedente;
e) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con
contratto a tempo indeterminato;
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Il Ministro della cultura
f) ogni anno vengano prodotti o coprodotti almeno quattro spettacoli di autori viventi, di cui
almeno due di nazionalit� italiana e almeno uno di questi ultimi Under 35, rispettando la
parit� di genere;
g) ogni anno vengano prodotti o ospitati almeno tre spettacoli di nuova drammaturgia e nuove
scritture di scena, rispettando la parit� di genere;
h) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti
venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera c) del
presente comma; almeno il quaranta per cento di tali giornate recitative deve essere
rappresentata nelle sale e negli spazi di cui l'organismo ha la gestione esclusiva e
continuativa; fino al venti per cento delle giornate recitative in sede pu� essere costituito da
giornate in cui si svolgono soltanto matin�e per le scuole;
i) fino al quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte pu� essere
rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
j) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; la
presente previsione non si applica per le coproduzioni con organismi con sede legale
all'estero;
k) le recite di ospitalit� di spettacoli prodotti o coprodotti da altri organismi di produzione
devono rappresentare almeno il venti per cento della programmazione;
l) sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attivit� ospitata;
m) sono riconosciute coproduzioni tra non pi/� di cinque organismi.
Articolo 10 � Teatri delle Citt� di rilevante interesse culturale
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Teatri delle Citt� sono riconosciuti sulla base della
valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle istituzioni, di cui al
precedente comma 1, che svolgano complessivamente nell'anno un minimo di centosessanta
giornate recitative di produzione e un minimo di seimila giornate lavorative retribuite, come definite
all'Allegato D.
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti
condizioni:
a) l'impegno delle autonomie territoriali e/o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per
una somma complessiva almeno pari al quaranta per cento del contributo statale;
b) la gestione direttamente in esclusiva, per l'attivit� di cui al presente Capo, di una o pi� sale,
nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno quattrocento posti, con una sala di
almeno duecento posti;
c) almeno il quaranta per cento del personale artistico coincida con quello dell'annualit�
precedente;
d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con
contratto a tempo indeterminato o determinato;
e) ogni anno vengano prodotti o coprodotti almeno tre spettacoli di autori viventi, di cui
almeno uno di nazionalit� italiana e almeno uno Under 35, rispettando la parit� di genere;
f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di tre spettacoli di nuova drammaturgia e
nuove scritture di scena, rispettando la parit� di genere;
g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti
venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla precedente lettera
b); fino al venti per cento di tali giornate recitative pu� essere costituito da matin�e per le
scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attivit� di Teatro per
Ragazzi;
16
Il Ministro della cultura
h) fino al cinquanta per cento del totale delle giornate recitative prodotte pu� essere
rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
i) le recite in coproduzione non superino il cinquanta per cento delle recite programmate; il
presente limite non si applica per le coproduzioni con organismi con sede legale all'estero;
j) le recite di ospitalit� di spettacoli prodotti o coprodotti da altri organismi di produzione
devono rappresentare almeno il venti per cento della programmazione;
k) sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attivit� ospitata.
3. Con riferimento ai teatri di minoranze linguistiche, deve essere previsto l'impegno delle
autonomie territoriali e degli altri soggetti pubblici o privati a contribuire alle spese del teatro in
misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, fermi restando i requisiti di cui al comma 2
del presente articolo, i requisiti minimi di cui al medesimo comma sono ridotti a cento giornate
recitative e a quattromila giornate lavorative retribuite. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), si
intende soddisfatto anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche
diverse da quella italiana. Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei
requisiti previsti dal precedente comma 2, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od
ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza sia lingua ufficiale. Per i teatri di cui
al presente comma, al massimo il trenta per cento del minimo delle giornate recitative degli
spettacoli prodotti, rappresentati nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, pu� essere costituito da
matin�e per le scuole.
Articolo 11 � Disposizioni generali relative ai Teatri Nazionali e ai Teatri delle Citt�
1. I Teatri Nazionali e i Teatri delle Citt� di cui ai precedenti articoli 9 e 10 adeguano i propri statuti
entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di
riferimento da parte dell'Amministrazione.
2. Con riferimento ai Teatri Nazionali lo statuto deve tener conto delle seguenti disposizioni:
a) la durata degli organi statutari, nonch� dell'incarico del direttore generale, del direttore
artistico e del direttore artistico junior del teatro non pu� essere inferiore a tre anni e
superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non pi� di una volta;
b) l'incarico di direttore generale, direttore artistico e direttore artistico junior di Teatro
Nazionale, di seguito "direttori", va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale � instaurato
il rapporto contrattuale. Tali figure devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel
rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non possono pertanto svolgere per
altri soggetti attivit� manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese,
a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualit� di registi, attori, scenografi, costumisti e
analoghe, ad eccezione delle attivit� di formazione che comunque vanno preventivamente
documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate;
c) non � possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in pi� di una istituzione
tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto
previsto dal successivo comma 3, lettera a);
d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo
corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del
presente decreto, si intende riferita al solo ambito "teatro";
e) al di fuori dell'attivit� tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, le
figure di cui alla lettera b) possono effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi
presso il Teatro da loro diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel
2027; l'impegno per tali spettacoli va preventivamente documentato al Consiglio di
amministrazione e dallo stesso autorizzato;
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Il Ministro della cultura
f) i direttori in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) devono
preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta
dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata
dell'impegno;
g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino i
direttori al di fuori dei Teatri da loro diretti; tali prestazioni vanno previamente documentate
al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potr�
avere durata massima fino a tre mesi all'anno; il Consiglio di amministrazione, superato tale
periodo, pu� autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di
rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei tre mesi non si
applica nel 2025 per le produzioni gi� programmate e/o comunicate;
h) eventuali spettacoli a cui i direttori abbiano partecipato con prestazioni artistiche in stagioni
precedenti al triennio in oggetto, possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e
all'estero, senza alcun limite, purch� non comportino ulteriori prestazioni da parte dei
direttori e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali dei Teatri da loro diretti;
diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata
complessivo di tre mesi all'anno. Se poi tali riprese di spettacoli avvengono nei Teatri da
loro diretti, le stesse rientrano nel computo disciplinato alla precedente lettera e).
3. I Teatri Nazionali si adeguano, altres�, alle seguenti linee di indirizzo:
a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio
dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle
attivit� gi� programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i
contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e
operativi fino alla loro naturale scadenza;
b) la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in
materia di parit� di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle societ�, di cui
alla legge 12 luglio 2011, n. 120;
c) che il Ministro della cultura designi almeno uno dei componenti del Consiglio di
amministrazione e il presidente del collegio dei revisori.
4. Con riferimento ai Teatri delle Citt� lo statuto deve tener conto delle seguenti disposizioni:
a) la durata degli organi statutari, nonch� dell'incarico del direttore del teatro non pu� essere
inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non pi� di una
volta;
b) l'incarico di direttore va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale � instaurato il rapporto
contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto
dell'importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non pu� pertanto svolgere per
altri soggetti attivit� manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese,
a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualit� di registi, attori, scenografi, costumisti e
analoghe, ad eccezione delle attivit� di formazione che comunque vanno preventivamente
documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate;
c) non � possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in pi� di una istituzione
tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto
previsto dal successivo comma 5, lettera a);
d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo
corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del
presente decreto, si intende riferita al solo ambito "teatro";
e) al di fuori dell'attivit� tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, la
figura di cui alla lettera b) pu� effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi
presso il Teatro da lui diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel
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Il Ministro della cultura
2027; l'impegno per tali spettacoli va documentato al Consiglio di amministrazione e dallo
stesso autorizzato;
f) il direttore in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) deve
preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta
dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata
dell'impegno;
g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il
direttore al di fuori del Teatro da lui diretto; tali prestazioni vanno previamente documentate
al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potr�
avere durata massima fino a quattro mesi all'anno; il Consiglio di amministrazione, superato
tale periodo, pu� autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di
rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei quattro mesi non
si applica nel 2025 per le produzioni gi� programmate e/o comunicate;
h) eventuali spettacoli a cui il direttore abbia partecipato con prestazioni artistiche in stagioni
precedenti al triennio in oggetto, possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e
all'estero, senza alcun limite, purch� non comportino ulteriori prestazioni da parte del
direttore e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali del Teatro da lui diretto;
diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata
complessivo di quattro mesi all'anno.
5. I Teatri delle Citt� si adeguano, altres�, alle seguenti linee di indirizzo:
a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio
dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle
attivit� gi� programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i
contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e
operativi fino alla loro naturale scadenza;
b) la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in
materia di parit� di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle societ�, di cui
alla legge 12 luglio 2011, n. 120;
c) che il Ministro della cultura designi il presidente del collegio dei revisori ove tale organo sia
previsto dallo statuto; il Ministro della cultura pu� designare uno dei componenti del
Consiglio di amministrazione del Teatro qualora ci� sia previsto dallo statuto del medesimo
Teatro.
Articolo 12 � Centri di Produzione teatrale
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri di Produzione sono riconosciuti sulla base
della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per
materia.
2. Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 450, le istituzioni che svolgano, con
stabile ed autonoma struttura organizzativa, attivit� di produzione teatrale classica, moderna e
contemporanea, di teatro sociale, di innovazione e di teatro per l'infanzia e la giovent�, nonch� di
produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che
gestiscono, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attivit� teatrali,
una o pi� sale munite delle prescritte autorizzazioni, per un totale di almeno quattrocentocinquanta
posti, di cui una sala con almeno trecento posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui
gli stessi hanno sede legale ed operativa o nelle aree provinciali confinanti della regione di
appartenenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo ai Centri di Produzione di
cui al comma 2, che svolgano nell'anno:
a) un minimo di quattromila giornate lavorative retribuite;
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Il Ministro della cultura
b) un minimo di centotrenta giornate recitative di produzione e un minimo di centotrenta
giornate recitative di programmazione.
Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attivit� ospitata e
rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attivit� ospitata.
In caso di attivit� svolta in pi� sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno trenta
giornate recitative di programmazione.
Almeno sessanta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi
dall'organismo richiedente il contributo.
L'attivit� recitativa svolta all'estero � riconosciuta fino al quaranta per cento dell'attivit�
programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni, attestate da dichiarazioni di
pubbliche autorit� e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o
altra documentazione equipollente.
4. Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 250, le istituzioni che svolgano, con
stabile ed autonoma struttura organizzativa, attivit� di produzione teatrale classica, moderna e
contemporanea, di teatro sociale e di innovazione e di teatro per l'infanzia e la giovent�, nonch� di
produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che
gestiscano, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, una o pi� sale munite delle prescritte
autorizzazioni, per un totale di almeno duecentocinquanta posti, di cui una sala con almeno
centotrenta posti, ubicate nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale ed
operativa o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo ai Centri di Produzione di
cui al comma 4, che svolgano nell'anno:
a) un minimo di duemilaottocento giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di centodieci giornate recitative di produzione e centodieci giornate recitative di
programmazione.
Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attivit� ospitata e
rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attivit� ospitata.
In caso di attivit� svolta in pi� sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno venti giornate
recitative di programmazione. Almeno cinquanta giornate recitative di programmazione devono
essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo. L'attivit� recitativa svolta all'estero �
riconosciuta fino al trenta per cento dell'attivit� programmata. Si considerano esclusivamente le
rappresentazioni e gli spettacoli che sono attestati da un contratto con l'organismo ospitante o dalle
relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
6. Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 200, le istituzioni che svolgano, con
stabile ed autonoma struttura organizzativa, attivit� di produzione teatrale classica, moderna e
contemporanea, di teatro sociale e di innovazione e di teatro per l'infanzia e la giovent�, nonch� di
produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che
gestiscano, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, una o pi� sale munite delle prescritte
autorizzazioni, di almeno duecento posti, di cui una con almeno cento posti, ubicata nel comune o
nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale ed operativa o nelle aree provinciali
confinanti, della regione di appartenenza.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo ai Centri di Produzione di
cui al comma 6, che svolgano nell'anno:
a) un minimo di millesettecento giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di ottanta giornate recitative di produzione e ottanta di programmazione.
Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attivit� ospitata e
rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attivit� ospitata. In caso di attivit� svolta
in pi� sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno venti giornate recitative di
programmazione. Almeno quaranta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a
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Il Ministro della cultura
soggetti diversi dal richiedente il contributo. L'attivit� recitativa svolta all'estero � riconosciuta fino
al venti per cento dell'attivit� programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni e gli
spettacoli che sono attestati da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di
incasso o da altra documentazione equipollente.
8. I Centri di cui ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo devono altres� dimostrare la capacit� di
reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
9. Le istanze presentate come Centri di produzione di Teatro Ragazzi per l'infanzia e la giovent� -
all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo - possono essere valutate
nell'ambito di un ulteriore settore, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 6 del
presente articolo.
Sezione II � Imprese di produzione
Articolo 13 � Imprese di Produzione teatrale
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo alle Imprese di
Produzione teatrale, di commedia musicale ed operetta, che svolgano complessivamente nell'anno:
a) un minimo di milletrecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
b) un minimo di centodieci giornate recitative.
Tali requisiti minimi sono ridotti, rispettivamente, a novecento giornate lavorative retribuite, e a
ottanta giornate recitative per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7,
per il primo anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio,
rispettivamente, a mille giornate lavorative retribuite e a novanta giornate recitative, e per il terzo
anno del triennio, rispettivamente, a milleduecento giornate lavorative retribuite e a cento giornate
recitative.
I requisiti minimi, richiesti dal comma 1 del presente articolo, sono pari, rispettivamente, a
quattrocento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e a quaranta giornate
recitative per gli organismi Under 35, di cui al precedente articolo 3, comma 8.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, � concesso un contributo a
imprese di produzione di teatro di innovazione che effettuino complessivamente nell'anno:
a) un minimo di millecentocinquanta giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
b) un minimo di novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attivit� di formazione.
Tali requisiti minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative retribuite, come
definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attivit� di
formazione, per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo
anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio,
rispettivamente, a ottocento giornate lavorative retribuite e a ottanta giornate recitative, e per il terzo
anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative retribuite e a novanta giornate
recitative. Il riconoscimento di Impresa di Produzione di teatro di innovazione ai sensi del presente
comma sar� comunque oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, � concesso un contributo a
imprese di produzione del teatro per l'infanzia e la giovent�, che effettuino nell'anno un minimo di
mille giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta giornate recitative, di cui al
massimo venti di attivit� di formazione.
Tali requisiti minimi sono ridotti, rispettivamente, a settecento giornate lavorative retribuite, come
definite all'Allegato D, e a settanta giornate recitative, di cui al massimo venti di attivit� di
formazione, per le "prime istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo
anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il secondo anno del triennio,
rispettivamente, a ottocento giornate lavorative retribuite e a ottanta giornate recitative, e per il terzo
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Il Ministro della cultura
anno del triennio, rispettivamente, a novecento giornate lavorative retribuite e a novanta giornate
recitative. Il riconoscimento di Impresa di Produzione di teatro per l'infanzia e la giovent� ai sensi
del presente comma sar� comunque oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle imprese che
svolgano una attivit� continuativa di produzione del teatro di figura e di immagine di significativo
rilievo, e che effettuino complessivamente nell'anno:
a) un minimo di seicento giornate lavorative retribuite;
b) un minimo di sessanta giornate recitative di spettacoli dedicati prevalentemente al repertorio
italiano classico e contemporaneo, met� delle quali possono essere attestate, per la
specificit� dell'attivit� svolta, anche con documentazione equipollente alla documentazione
SIAE, integrata da attivit� di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della
tradizione, rassegne e festival, a cui gli spettatori possono accedere anche gratuitamente.
5. I requisiti minimi di cui al comma 4 sono ridotti, per le "prime istanze triennali", come definite
nell'articolo 3, comma 7, rispettivamente, a trecento giornate lavorative retribuite e a venticinque
giornate recitative, per il primo anno del triennio. Tali requisiti minimi sono aumentati per il
secondo anno del triennio, rispettivamente, a quattrocento giornate lavorative retribuite e a quaranta
giornate recitative, e per il terzo anno del triennio, rispettivamente, a cinquecento giornate
lavorative retribuite e a cinquanta giornate recitative.
6. L'attivit� recitativa di cui al presente articolo svolta all'estero � riconosciuta fino al quaranta per
cento dell'attivit� programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni, attestate da
dichiarazioni di pubbliche autorit� e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative
distinte di incasso o da altra documentazione equipollente.
7. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ad organismi che
svolgano attivit� di teatro di strada di significativo rilievo, che effettuino complessivamente
nell'anno: a) un minimo di quattrocento giornate lavorative retribuite; b) un minimo di quaranta
giornate recitative, attestate da dichiarazioni rilasciate da una pubblica autorit�. Tali requisiti
minimi sono richiesti anche per le "prime istanze triennali" per ciascun anno del triennio.
Titolo II - Programmazione
Articolo 14 � Circuiti regionali
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo in favore di Circuiti
regionali che svolgano, in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilit� nel territorio
della regione di appartenenza, attivit� di organizzazione dello spettacolo dal vivo, attivit� di
promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni
scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano,
coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Pu� essere svolta attivit�, in
aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una
regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Pu� essere finanziato un solo organismo
per regione.
2. L'ammissione al contributo � subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative effettuate da
organismi di riconosciuta professionalit� e qualit� artistica, composti per almeno l'ottanta
per cento da soggetti di nazionalit� italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto,
articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul
territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle
prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
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Il Ministro della cultura
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in
cui l'organismo opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di un'attenta attivit� di promozione e formazione del pubblico in collaborazione
con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio
regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la capacit� di
partecipazione;
e) garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di
promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le
autonomie territoriali, includendo anche i piccoli comuni.
Articolo 15 � Organismi di Programmazione
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo ad Organismi di
Programmazione, gestori di una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che svolgano,
nell'anno, attivit� di ospitalit� di organismi terzi, e che siano in possesso dei seguenti requisiti
minimi previsti per ogni fascia dimensionale:
a) un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e un
minimo di centoquaranta giornate recitative;
b) un minimo di mille giornate lavorative retribuite e un minimo di cento giornate recitative;
c) un minimo di cinquecento giornate lavorative retribuite e un minimo di sessanta giornate
recitative.
2. Per gli organismi di programmazione che esercitano l'attivit� in sale polifunzionali riconosciute
ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 e dotate di palcoscenico, un minimo
di duecentocinquanta giornate lavorative retribuite e un minimo di trenta giornate recitative. Tali
sale polifunzionali devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente,
alla primaria programmazione di opere teatrali e/o alla primaria attivit� di proiezione di opere
cinematografiche per almeno l'ottanta per cento dell'attivit� svolta nell'anno.
3. Al fine del raggiungimento dei minimi di cui al comma 1 e al comma 2 sono ammesse
rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attivit� programmata e rappresentazioni di altri
generi fino al dieci per cento dell'attivit� programmata.
Articolo 16 � Festival
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ad organismi pubblici e
privati organizzatori di festival, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano
alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio
culturale ed alla promozione del turismo, dell'identit� e della variet� culturale nazionale, anche con
progettualit� rivolte ad artisti Under 35 nel rispetto della parit� di genere. Tali manifestazioni
possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralit� di linguaggi e dalla compresenza di
spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi nell'�mbito di un coerente progetto culturale.
2. Il contributo � subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) sovvenzione da parte di una o pi� autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri Festival sovvenzionati nell'�mbito teatro;
c) programmazione con durata non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni
anche non continuativi, realizzata in uno spazio territoriale identificato e definito;
d) disponibilit� di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
e) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalit�, sia di produzione, sia di
coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie;
f) programmazione di almeno tre spettacoli in prima nazionale, di cui due prodotti da
organismi che abbiano sede legale ed operativa in Italia;
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Il Ministro della cultura
g) prevalenza di compagnie italiane o dell'Unione Europea.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ad organismi pubblici o
privati che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i
requisiti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), con attivit� di produzione, co-produzione e/o
di sola ospitalit�, che si svolgano prevalentemente all'aperto, quale momento di promozione dello
spazio pubblico e della vita sociale delle comunit�, di integrazione con il patrimonio culturale e di
sviluppo del turismo.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ad organismi che
organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di poesia, che rispettino i requisiti di cui al
precedente comma 2, lettere a) e b).
5. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza,
fino al venti per cento dell'attivit� programmata o spettacoli di altre discipline fino al dieci per
cento dell'attivit� programmata.
Capo III � Supporto alle attivit� musicali
Titolo I � Produzione
Articolo 17 � Teatri di Tradizione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ai Teatri di Tradizione,
riconosciuti ai sensi della normativa vigente, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo
di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi
terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri per l'attivit� lirica devono impiegare non meno di
quarantacinque professori d'orchestra di nazionalit� italiana o di Paesi UE, salvo i casi, da
evidenziare nell'attivit� programmata, di opere storiche, operette o di opere contemporanee, anche
frutto di riduzioni e adattamenti, per le quali il compositore abbia previsto un numero inferiore di
professori d'orchestra, e di esecuzione di opere da camera per le quali � consentito un numero
minore. I teatri devono inoltre impiegare artisti lirici di nazionalit� italiana o di Paesi UE in misura
prevalente rispetto all'intera programmazione.
2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al precedente comma 1 devono effettuare
attivit� di produzione e ospitalit� di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate attraverso
la rappresentazione di almeno tre opere. Tali recite, ai fini del raggiungimento dei minimi di attivit�,
dovranno essere svolte in presenza di un pubblico pagante in possesso di regolare titolo di ingresso.
La produzione e l'ospitalit� di opere liriche, anche da camera, e/o operette con musica dal vivo
dovranno rappresentare almeno il sessanta per cento del programma. Per la parte ulteriore rispetto
alla programmazione di opere liriche, i teatri di cui al comma 1 possono, inoltre, organizzare
concerti e musical fino al quaranta per cento dell'attivit� programmata, spettacoli di danza, anche
con musica su supporto registrato, fino al venti per cento del totale dell'attivit� programmata nonch�
spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento dell'attivit� programmata.
I teatri devono, altres�, registrare entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti
pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In fase di monitoraggio a
consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte delle
autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sar�
proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, nel caso di uno
scostamento di entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici superiore al
trenta per cento rispetto all'importo preventivato, il progetto verr� valutato nell'�mbito del settore
Attivit� liriche ordinarie, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.
3. La direzione artistica dei Teatri di tradizione deve essere svolta in esclusiva relativamente
all'�mbito musica, fatti salvi i contratti in essere.
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Il Ministro della cultura
Articolo 18 - Istituzioni Concertistico-Orchestrali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle Istituzioni
Concertistico-Orchestrali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che effettuino
complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative retribuite, come definite
all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, con riferimento alle giornate
lavorative retribuite, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito
stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, e
impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del cinquanta per cento del programma
annuale presentato.
2. Per l'ammissione al contributo, le Istituzioni di cui al precedente comma 1 devono effettuare
produzione musicale propria, svolgendo non meno di cinquantacinque concerti in minimo almeno
cinque mesi di attivit�.
L'attivit� concertistica effettuata presso altri organismi ospitanti, anche non finanziati a valere sul
Fondo, nonch� all'estero, pu� essere ammessa fino al quaranta per cento del totale dell'attivit�
concertistica programmata.
Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere
comprovata dalle Istituzioni mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare lo
svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del
legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Nel caso di attivit� svolta all'estero, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata da un
contratto con l'organismo ospitante o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione
equipollente.
Le Istituzioni possono, inoltre, effettuare attivit� di ospitalit�, anche di danza, sia con musica su
supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento dell'attivit� programmata,
nonch� rappresentazioni di opere liriche o di altre discipline fino al dieci per cento del totale
dell'attivit� dichiarata. Le Istituzioni devono, altres�, registrare entrate annuali dalle autonomie
territoriali o da altri soggetti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. In
fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di
contribuzione da parte delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici, il contributo assegnato
a valere sul Fondo sar� proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del
triennio, nel caso di uno scostamento di entrate annuali dalle autonomie territoriali o da altri
soggetti pubblici superiore al trenta per cento rispetto all'importo preventivato, il progetto verr�
valutato nell'�mbito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove
necessario, di un apposito sottoinsieme.
Per le Istituzioni Concertistico-Orchestrali di cui al comma 1, le manifestazioni a titolo gratuito di
cui all'articolo 3, comma 11 e comma 12, fermo restando i singoli limiti ivi previsti, sono ammesse
complessivamente fino al venticinque per cento dell'attivit� musicale programmata.
3. La direzione artistica delle Istituzioni Concertistico-Orchestrali deve essere svolta in esclusiva
relativamente all'�mbito musica, fatti salvi i contratti in essere.
Articolo 19 � Nuove Orchestre Territoriali
1. Possono essere considerate, ai fini dell'eventuale riconoscimento ministeriale quali Istituzioni
Concertistico-Orchestrali ai sensi della normativa vigente, le orchestre la cui costituzione �
promossa in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori
nei quali non hanno sede legale Istituzioni Concertistico-Orchestrali gi� riconosciute, Fondazioni
Lirico-Sinfoniche o Teatri di Tradizione con propria orchestra stabile, ad eccezione delle orchestre
la cui costituzione � promossa nell'�mbito di una citt� metropolitana per le quali non operano i
predetti limiti.
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Il Ministro della cultura
2. Per l'ammissione al contributo, le orchestre di cui al comma 1 devono effettuare
complessivamente nell'anno almeno duemila giornate lavorative retribuite annue, come definite
all'Allegato D, e avere un organico composto da almeno diciotto musicisti d'orchestra, costituito,
con riferimento alle giornate lavorative, in misura non inferiore al trenta per cento, da personale
inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo.
3. Per l'ammissione al contributo, le orchestre di cui al comma 1 devono effettuare produzione
musicale propria, svolgendo almeno venticinque concerti in minimo cinque mesi di attivit�.
L'attivit� concertistica effettuata presso altri organismi ospitanti, nonch� all'estero, pu� essere
ammessa fino al quaranta per cento del totale dell'attivit� concertistica programmata. Nel caso di
concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata
dalle istituzioni mediante presentazione di copia di documentazione idonea ad attestare lo
svolgimento dello spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del
legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Nel caso di attivit� svolta all'estero, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata da un
contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione
equipollente.
Le orchestre possono, inoltre, effettuare attivit� di ospitalit�, anche di danza, sia con musica su
supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento del totale dell'attivit�
programmata, nonch� rappresentazioni di opere liriche o di altre discipline fino al dieci per cento
del totale dell'attivit� programmata. Le orchestre devono, altres�, registrare entrate annuali dalle
autonomie territoriali o da altri soggetti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo
statale. In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto
minimo di contribuzione da parte delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici, il
contributo assegnato a valere sul Fondo sar� proporzionalmente ridotto. Di conseguenza, nel
secondo o terzo anno del triennio, nel caso di uno scostamento di entrate annuali dalle autonomie
territoriali o da altri soggetti pubblici superiore al trenta per cento rispetto all'importo preventivato,
il progetto verr� valutato nell'�mbito del settore dei complessi strumentali, anche con la
costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.
Per le orchestre di cui al comma 1, le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 11
e comma 12, fermo restando i singoli limiti ivi previsti, sono ammesse complessivamente fino al
venticinque per cento dell'attivit� musicale programmata.
Solo in caso di eventuale riconoscimento ministeriale quale Istituzione Concertistico-Orchestrale ai
sensi della normativa vigente, a decorrere dal terzo triennio le orchestre finanziate ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 19, comma 3 del D.M. 27 luglio 2017 nel triennio 2022-2024,
potranno far richiesta di finanziamento ai sensi dell'articolo 18.
Articolo 20 � Attivit� liriche ordinarie
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo agli organismi che
organizzino manifestazioni liriche, ai sensi della normativa vigente, ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a) il programma di attivit� preveda la realizzazione, nell'anno, di almeno due opere liriche, con
un minimo di quattro recite, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento
giornate lavorative retribuite, comprese quelle di complessi terzi, e sia realizzato in teatri
adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali. Tali recite, ai fini del
raggiungimento dei minimi di attivit�, dovranno essere svolte in presenza di un pubblico
pagante in possesso di regolare titolo di ingresso;
b) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalit� italiana o
di Paesi UE, salvo i casi, da evidenziare nell'attivit� programmata, di opere storiche e di
opere contemporanee, anche frutto di riduzioni e adattamenti, per le quali il compositore
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Il Ministro della cultura
abbia previsto un numero inferiore di professori d'orchestra, e di esecuzione di opere da
camera per le quali � consentito un numero minore;
c) siano impiegati artisti lirici di nazionalit� italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto
all'intera programmazione;
d) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societ� cooperative e dalle imprese
liriche, ove previsto ai sensi della normativa vigente, ovvero da istituzioni teatrali e
concertistico-orchestrali la cui attivit� sia finanziata in modo maggioritario da soggetti
pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore
alla met� da componenti designati dai medesimi soggetti.
2. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono, inoltre, organizzare concerti e
spettacoli di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per
cento dell'attivit� lirica programmata, nonch� spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento
dell'attivit� programmata.
Articolo 21 � Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ai Complessi strumentali
o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualit�, di musica delle tradizioni e jazz, che,
nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D,
e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale.
2. Nel caso di complessi giovanili, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, i minimi richiesti nel comma 1
del presente articolo sono pari, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative retribuite,
come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale.
3. L'attivit� concertistica effettuata presso altri organismi ospitanti, nonch� all'estero, pu� essere
ammessa fino al venticinque per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti
svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata dalle
istituzioni mediante presentazione di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello
spettacolo (ad esempio la documentazione SIAE) e di una dichiarazione del legale rappresentante,
in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di attivit� svolta
all'estero, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata da un contratto con l'organismo
ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
Articolo 22 � Centri di Produzione Musica
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri di Produzione Musica sono riconosciuti sulla
base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per
materia.
Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ai centri di produzione
musica che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attivit� di produzione e di
ospitalit� presso almeno una sala di novantanove posti gestita direttamente in esclusiva per dodici
mesi all'anno, con riferimento alle attivit� di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni,
ubicata nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale e operativa o nelle
aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza, a condizione che, nell'anno:
a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative retribuite complessive, come definite
all'Allegato D;
b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;
c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal
richiedente.
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Il Ministro della cultura
2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica
dal vivo, fino al venti per cento del totale dell'attivit� ospitata, nonch� rappresentazioni di opere
liriche o di altre discipline fino al dieci per cento del totale dell'attivit� ospitata.
I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonch� all'estero, possono essere ammessi fino al
trenta per cento del totale dei concerti prodotti. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi
ospitanti, l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione
di documentazione idonea ad attestare lo svolgimento dello spettacolo (ad esempio la
documentazione SIAE) e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di attivit� svolta all'estero,
l'effettuazione dell'attivit� pu� essere comprovata da un contratto con l'organismo ospitante, o
dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
3. I Centri di cui al presente articolo devono altres� dimostrare la capacit� di reperire ulteriori risorse
rispetto a quelle statali.
Titolo II � Programmazione
Articolo 23 � Circuiti regionali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo agli organismi senza
scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano, in idonei spazi, attivit� di
distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di
qualit�, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con
altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli,
direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivit� anche in una regione
confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Pu� essere
sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 � subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di un minimo di cento recite o concerti, relative ai settori di attivit� cui al
presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalit� e di qualit� artistica. La
programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da
organismi di nazionalit� italiana e/o di Paesi UE. Le rappresentazioni sono distribuite in
modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione
sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi ospitati; le
rappresentazioni devono essere effettuate in idonei spazi, ovvero in �mbiti diversi muniti
delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in
cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di un'attenta attivit� di promozione e formazione del pubblico in collaborazione
con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio
regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la partecipazione;
e) garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di
promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le
autonomie territoriali o altri enti pubblici, includendo anche i piccoli comuni.
Articolo 24 � Programmazione di attivit� concertistiche e corali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alla programmazione di
attivit� concertistiche e corali, ai sensi della normativa vigente, agli organismi che organizzino in
Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.
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Il Ministro della cultura
2. Sono ammesse rappresentazioni di danza, sia con musica su supporto registrato che con musica
dal vivo, fino al venti per cento della attivit� programmata, nonch� rappresentazioni di opere liriche
o di altre discipline fino al dieci per cento dell'attivit� programmata.
3. Al fine del calcolo dei punteggi in merito alla dimensione delle attivit�, nella voce artista o
formazione devono essere specificati � indipendentemente dal numero di concerti effettuati �
l'artista o la formazione comunque composta e sono considerati una sola volta al fine del calcolo del
relativo punteggio quantitativo, ad eccezione del caso in cui la formazione preveda al suo interno
componenti artistiche differenti.
Articolo 25 � Festival
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ai Festival, di particolare
rilievo nazionale e internazionale, per le attivit� definite dalla normativa vigente, che contribuiscano
alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio
artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di
qualit�. Le manifestazioni, da realizzarsi nell'�mbito di un coerente progetto culturale, possono
essere caratterizzate dalla presenza di una pluralit� di linguaggi e dalla compresenza di spettacoli
prodotti, ospitati o coprodotti.
2. Il contributo � subordinato ai seguenti requisiti:
a) programmazione di almeno quindici recite, concerti o recite liriche, per un minimo di cinque
spettacoli, ognuno dei quali certificato da idonea e separata documentazione della SIAE;
b) programmazione con durata non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni
anche non continuativi, e realizzata in uno spazio territoriale identificato e definito;
c) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival sovvenzionati nell'ambito della
musica;
d) sovvenzione da parte di una o pi� autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
e) disponibilit� di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
f) prevalenza di esecutori di nazionalit� italiana o di Paesi UE.
3. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza, sia
con musica su supporto registrato che con musica dal vivo, fino al venti per cento dell'attivit�
programmata, nonch� spettacoli di altre discipline fino al dieci per cento dell'attivit� programmata.
4. Le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani riconosciuti per legge come festival
di assoluto prestigio � all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del medesimo -
possono essere valutate a parte nell'�mbito di un ulteriore settore.
Capo IV �Supporto alle attivit� di danza
Titolo I � Produzione
Articolo 26 � Centri Coreografici Nazionali
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri Coreografici Nazionali sono riconosciuti sulla
base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per
materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle istituzioni di cui al
precedente comma 1, che svolgano attivit� di produzione e/o di coproduzione anche con organismi
finanziati in altri settori, con esclusione degli articoli 26, 27 e 28 di cui al presente capo e/o con
organismi non finanziati dal presente decreto, che prevedano l'impiego prevalente di coreografi, di
artisti italiani Under 35, nonch� di ospitalit�, presso una o pi� sale, di cui almeno una sala con un
minimo di duecento posti, gestita direttamente in esclusiva per le attivit� di danza per dodici mesi
all'anno e munita delle prescritte autorizzazioni.
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Il Ministro della cultura
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al citato comma 1 devono rispettare le
seguenti ulteriori condizioni:
a) direzione artistica in esclusiva relativamente all'�mbito danza, fatti salvi i contratti in essere;
b) l'impegno delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per
una somma complessivamente almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da
garantire la copertura delle spese di gestione delle sale;
c) svolgimento di un minimo di tremilacinquecento giornate lavorative retribuite, come definite
all'Allegato D;
d) svolgimento di un minimo di centoventi rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni
oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni, di cui all'articolo 3,
comma 9;
e) ospitino un minimo di cinquanta rappresentazioni, prodotte da organismi terzi diversi dal
richiedente. Almeno il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate deve
essere effettuato presso altre sale o spazi, anche all'aperto, munite delle prescritte
autorizzazioni, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati del territorio
comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti, oggetto di accordo,
convenzione o protocollo d'intesa.
Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, sono riconosciute anche pi�
rappresentazioni, fino ad un massimo di quattro, effettuate nella stessa giornata.
Sono riconosciute le rappresentazioni prodotte e svolte all'estero fino al quaranta per cento del
totale dell'attivit� svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni attestate da
dichiarazioni di pubbliche autorit� e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative
distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
3. I Centri di cui al comma 1 adeguano i propri statuti, entro e non oltre novanta giorni dal
provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di riferimento da parte
dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) distinzione tra gli incarichi di direttore generale e di direttore artistico. Il direttore generale �
l'organo di gestione dell'istituzione, Il direttore artistico � il responsabile dell'area artistica
dell'istituzione. Il Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione adottata
all'unanimit�, pu� nominare un direttore unico del teatro, senza distinzione tra direttore
generale e direttore artistico, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con
specifiche e comprovate competenze in ambito manageriale e artistico;
b) la durata degli organi statutari, nonch� dell'incarico del direttore generale e del direttore
artistico del Centro non sia inferiore a tre anni e superiore a cinque e che gli stessi possano
essere confermati per non pi� di una volta;
c) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro e il presidente del
collegio dei revisori siano designati dal Ministro della cultura.
Articolo 27 � Centri Danza di rilevante interesse
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri Danza di rilevante interesse sono riconosciuti
sulla base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva
competente per materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle istituzioni di cui al
precedente comma 1, che svolgano attivit� di produzione e/o di coproduzione anche con organismi
finanziati in altri settori, con esclusione degli articoli 26, 27 e 28, di cui al presente capo e/o con
organismi non finanziati dal presente decreto, che prevedano l'impiego prevalente di coreografi, di
artisti italiani Under 35, nonch� di ospitalit�, presso una o pi� sale, di cui almeno una sala con
minimo di centoventi posti, gestita direttamente in esclusiva per le attivit� di danza per dodici mesi
all'anno e munita delle prescritte autorizzazioni.
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Il Ministro della cultura
Ai fini dell'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti
ulteriori condizioni:
a) direzione artistica in esclusiva relativamente all'�mbito danza, fatti salvi i contratti in essere;
b) l'impegno delle autonomie territoriali o di altri soggetti pubblici a concedere contributi per
una somma complessivamente almeno pari al trenta per cento del contributo statale;
c) svolgimento di un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite
all'Allegato D;
d) svolgimento di un minimo di novanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni
oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni;
e) ospitino un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi
dal richiedente. Almeno il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate
deve essere effettuato presso altre sale o spazi, anche all'aperto, munite delle prescritte
autorizzazioni, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati del territorio
comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti, oggetto di accordo,
convenzione o protocollo d'intesa. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1,
sono riconosciute anche pi� rappresentazioni, effettuate nella stessa giornata, fino ad un
massimo di quattro. Sono riconosciute le rappresentazioni prodotte e svolte all'estero fino al
quaranta per cento del totale dell'attivit� svolta. Si considerano esclusivamente le
rappresentazioni attestate da dichiarazioni di pubbliche autorit� e da un contratto con
l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione
equipollente.
3. I Centri di cui al comma 1 adeguano i propri statuti, entro e non oltre novanta giorni dal
provvedimento di ammissione al contributo per il triennio di riferimento da parte
dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) durata degli organi statutari, nonch� dell'incarico del direttore del Centro non sia inferiore a
tre anni e superiore a cinque e gli stessi possano essere confermati per non pi� di una volta;
b) il presidente del collegio dei revisori, ove previsto, � designato dal Ministro della cultura.
Articolo 28 � Centri Produzione Danza
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri Produzione Danza, sono riconosciuti sulla base
della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per
materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle istituzioni di cui al
precedente comma 1, che svolgano attivit� di produzione e/o di coproduzione anche con organismi
finanziati in altri settori, con esclusione degli articoli 26, 27 e 28 di cui al presente capo e/ o con
organismi non finanziati dal presente decreto, che prevedano l'impiego prevalente di coreografi, di
artisti italiani Under 35, nonch� di ospitalit�, presso una o pi� sale, di cui almeno una sala con
minimo di novantanove posti, gestita direttamente anche per le attivit� di danza del settore di
riferimento per dodici mesi nel corso dell'anno e munita delle prescritte autorizzazioni, a
condizione che, nell'anno:
a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative retribuite come definite all'Allegato D;
b) effettuino un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre
quella in cui l'organismo ha la sede legale e operativa, incluse le coproduzioni di cui
all'articolo 3, comma 9;
c) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi
dal richiedente.
3. Almeno il quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate deve essere effettuato
presso altre sale o spazi, anche all'aperto, munite delle prescritte autorizzazioni, in collaborazione
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Il Ministro della cultura
con altri organismi pubblici e privati del territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali
confinanti, purch� oggetto di accordo, convenzione o protocollo d'intesa.
4. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1, sono riconosciute anche pi�
rappresentazioni, effettuate nella stessa giornata, fino ad un massimo di quattro.
5. Sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero fino al quaranta per cento del totale
dell'attivit� svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni attestate da dichiarazioni di
pubbliche autorit� e da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o
altra documentazione equipollente.
6. I Centri di cui al presente articolo devono altres� dimostrare la capacit� di reperire ulteriori risorse
rispetto a quelle statali.
Articolo 29 � Organismi di Produzione Danza
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo agli Organismi di
Produzione Danza che svolgano complessivamente nell'anno un minimo: di quarantacinque
rappresentazioni, di cui al massimo dieci attivit� di formazione; di seicentocinquanta giornate
lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, da svolgere in non meno di tre regioni oltre
quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali requisiti minimi sono ridotti per le "prime
istanze triennali", come definite nell'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio,
rispettivamente a venticinque rappresentazioni, di cui al massimo cinque di attivit� di formazione, e
a trecentocinquanta giornate lavorative retribuite, in almeno una regione oltre quella in cui
l'organismo ha sede legale e operativa. Tali requisiti minimi sono aumentati, rispettivamente, per il
secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative retribuite e
per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate
lavorative retribuite, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede
legale e operativa.
Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1, sono riconosciute anche pi�
rappresentazioni, effettuate nella stessa giornata, fino ad un massimo di quattro.
2. I requisiti minimi previsti al precedente comma 1 sono pari, rispettivamente, a venti
rappresentazioni, di cui al massimo cinque di attivit� di formazione, e a duecento giornate
lavorative retribuite, nel caso in cui l'organismo richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3,
comma 8.
3. Sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero fino al quaranta per cento del totale
dell'attivit� svolta, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorit� locali, e da un contratto con
l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso, o altra documentazione equipollente.
Titolo II � Programmazione
Articolo 30 � Circuiti regionali
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo agli organismi che, nella
regione nella quale hanno sede legale e operativa, svolgano, in idonee sale teatrali di cui
l'organismo ha la disponibilit� nel territorio della regione di appartenenza, attivit� di organizzazione
dello spettacolo dal vivo, attivit� di promozione e formazione del pubblico, con particolare
attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, e che non producano, coproducano o
allestiscano produttivamente spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono
svolgere l'attivit� anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un
analogo organismo.
Pu� essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione.
2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 � subordinata ai seguenti requisiti:
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Il Ministro della cultura
a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attivit� di
cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalit� e di qualit� artistica. La
programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da
organismi di nazionalit� italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire
la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione e programmazione
sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di
produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in
spazi diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in
cui l'organismo opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di un'attenta attivit� di promozione e formazione del pubblico in collaborazione
con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio
regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la capacit� di
partecipazione;
e) garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di
promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le
autonomie territoriali o altri soggetti pubblici, includendo anche i piccoli comuni.
Articolo 31 � Organismi di Programmazione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo a Organismi di
Programmazione, gestori di una sala, munita delle prescritte autorizzazioni, che siano in possesso
dei seguenti requisiti minimi previsti per ogni fascia dimensionale:
a) un minimo di settecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e un
minimo di settanta rappresentazioni programmate integralmente riservate alla danza da parte
di organismi professionali prevalentemente italiani;
b) un minimo di quattrocento giornate lavorative retribuite e un minimo di quaranta
rappresentazioni programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi
professionali prevalentemente italiani.
Articolo 32 � Festival e Rassegne
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo a soggetti pubblici e
privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che
contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza. Tali manifestazioni devono
comprendere una variet� di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'�mbito di un coerente
progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque
compagnie ospitate.
2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, � subordinato ai seguenti requisiti:
a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'�mbito danza, rispetto ad altri festival e
rassegne sovvenzionate;
b) sovvenzione da parte di una o pi� autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
c) disponibilit� di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) per i festival, una durata non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni
anche non continuativi, e uno spazio territoriale identificato e definito con la
programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale;
e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato
da organismi professionali di produzione italiani, da gruppi di artisti o artisti singoli.
Capo V � Supporto alle attivit� circensi e di spettacolo viaggiante.
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Il Ministro della cultura
Titolo I � Attivit� di produzione e programmazione
Articolo 33 � Centri di Produzione Circo.
1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, i Centri di Produzione Circo, sono riconosciuti sulla
base della valutazione del progetto triennale da parte della Commissione consultiva competente per
materia.
2. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle istituzioni di cui al
precedente comma 1 che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attivit� di
produzione e di ospitalit� e che abbiano la disponibilit� in esclusiva per l'attivit� circense, con
continuit� nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o pi� tendoni ubicati nel comune
o nell'area metropolitana in cui l'organismo ha sede legale ed operativa o nelle aree provinciali
confinanti della regione di appartenenza, muniti delle prescritte autorizzazioni comunali, e che
abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilit� di una sala, di almeno novantanove
posti, gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attivit� di circo,
e munita delle prescritte autorizzazioni.
3. I Centri di cui al precedente comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della licenza di esercizio dell'attivit� circense, di cui all'articolo 69 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. e, ove previsto, delle licenze temporanee di
cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle autorit� locale dove si svolgono le
manifestazioni di cui al presente articolo;
b) svolgere, per ogni annualit� del triennio per il quale � richiesto il contributo, almeno
centosessanta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al
periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a quarantadue
rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorit� e da un
contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso, o altra
documentazione equipollente;
c) realizzare millecinquecento giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D;
d) ospitare un minimo di trentacinque rappresentazioni, prodotte da organismi professionali
diversi dal richiedente;
e) dimostrare la capacit� di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
4. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza fino
al venti per cento del totale dell'attivit� programmata e spettacoli di altri generi fino al dieci per
cento.
5. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione
di un breve video relativo al progetto di attivit�.
Articolo 34 � Imprese di Produzione Circo e Circo Contemporaneo - Disposizioni generali
1. La denominazione dell'impresa e dell'insegna con le quali il circo esercita l'attivit� nel triennio
di riferimento devono essere esattamente indicate nella domanda di ammissione al triennio. Le
generalit� anagrafiche utilizzate nelle insegne del circo e nella comunicazione promozionale
dell'attivit� devono essere dichiarate nella domanda.
2. Oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettere d) e i), costituisce condizione
necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione
alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta
a conduzione familiare.
3. A pena di inammissibilit�, la domanda di ammissione al triennio e la domanda di contributo
annuale, oltre a quanto gi� indicato per tutti gli �mbiti all'articolo 3, comma 2, devono contenere
altres�: la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale
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Il Ministro della cultura
di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del Codice
Penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e
dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione
Europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali. L'eventuale riabilitazione, a
seguito di condanna per i delitti e le violazioni di cui al presente comma, dovr� essere attestata da
sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda.
4. Qualora l'Impresa di Produzione Circo decida di non utilizzare uno o pi� animali
precedentemente presenti nelle attivit� di spettacolo, la domanda dovr� essere corredata da idonea
certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali
stessi presso strutture abilitate.
5. Il riconoscimento di Impresa di Produzione di Circo Contemporaneo � oggetto di specifica
valutazione da parte della Commissione consultiva competente.
6. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione
di un breve video relativo al progetto di attivit�.
Articolo 35 � Imprese di Produzione Circo e Circo Contemporaneo in Italia
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo alle Imprese di
Produzione Circo, che svolgano la loro attivit� sotto uno o pi� tendoni di cui le medesime sono
proprietarie, a condizione che:
a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attivit� circense, di cui all'articolo 69 del
T.U.L.P.S. e delle licenze temporanee di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle
autorit� locali dove si svolgono le manifestazioni di cui al presente articolo;
b) svolgano, per ogni annualit� del triennio per il quale � richiesto il contributo, almeno
centotrenta rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento del predetto requisito minimo,
possono essere riconosciute fino a sessanta rappresentazioni svolte all'estero, attestate da
dichiarazioni di pubbliche autorit� e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle
relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente. Per le "prime istanze
triennali", come definite all'articolo 3, comma 7, per il primo anno del triennio � richiesto un
minimo di ottanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno
del triennio a un minimo di novanta, e per il terzo anno del triennio a un minimo di
centodieci. La soglia di cui al periodo precedente pu� essere raggiunta con un massimo di
trentotto rappresentazioni per il primo anno, di quarantaquattro rappresentazioni per il
secondo, e di cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di
pubbliche autorit� e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di
incasso o altra documentazione equipollente;
c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno otto unit� tra artisti, tecnici, addetti,
ridotte a cinque per le "prime istanze triennali". Per unit� si intendono tutti coloro che
svolgono per l'impresa un'attivit�, attestata dai versamenti INPS Fondo Pensioni Lavoratori
dello Spettacolo per ogni anno del triennio di attivit�. In caso di ditta individuale o a
conduzione familiare, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilit�, ai sensi
di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unit� e a fornire
attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entit� dei
contributi versati alla gestione separata INPS.
2. Il numero minimo di rappresentazioni, previsto al precedente comma 1, lett. b), per ogni anno del
triennio, � ridotto a sessanta, con ammissibilit� di un massimo di ventiquattro rappresentazioni
annuali all'estero, nei casi in cui l'organismo richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3,
comma 8, e il numero minimo di unit� di cui al precedente comma 1, lettera c), � ridotto a cinque.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo alle imprese di
produzione di circo contemporaneo, riconosciute ai sensi dell'articolo 34, comma 5, che svolgano
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Il Ministro della cultura
l'attivit�, anche senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali, dotati di agibilit�, che si avvalgano
di almeno cinque unit� tra artisti, tecnici, e svolgano, per ogni annualit� del triennio per cui �
richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative retribuite, come definite
all'Allegato D, e novanta rappresentazioni.
La soglia di cui al periodo precedente pu� essere raggiunta con un massimo di trenta
rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno
effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di pubbliche autorit� e da idonei contratti con
l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
Per le "prime istanze triennali", come definite all'articolo 3, comma 7, per il primo anno del
triennio � richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative retribuite e sessanta
rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate
lavorative retribuite e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di
cinquecentocinquanta giornate lavorative retribuite e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al
periodo precedente pu� essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo
anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate da
dichiarazioni di pubbliche autorit� e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o dalle relative
distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
4. Per le imprese di cui al precedente comma 3, nei casi in cui gli organismi richiedenti soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del
triennio � ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative retribuite e a sessanta
rappresentazioni, con ammissibilit� di massimo ventiquattro rappresentazioni annuali all'estero,
attestate da dichiarazioni di pubbliche autorit� e da idonei contratti con l'organismo ospitante, o
dalle relative distinte di incasso o altra documentazione equipollente.
5. Qualora l'Impresa di Circo Contemporaneo, riconosciuta ai sensi del precedente articolo 34,
comma 5, disponga di uno o pi� tendoni, � tenuta al rispetto della condizione di cui al comma 1,
lettera a) del presente articolo.
6. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione
di un breve video relativo al progetto di attivit�.
Articolo 36 � Festival di Circo
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, � concesso un contributo ad organismi
organizzatori di Festival di Circo sia a carattere competitivo che non competitivo.
Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e
consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalit� di chiara fama
nazionale o internazionale nell'�mbito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le
caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non
competitivi.
2. E' riconosciuto il contributo agli organismi che organizzano festival a carattere competitivo in
presenza dei seguenti requisiti:
a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici artisti;
b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e definito e per un periodo di tempo non
superiore a sette giorni;
c) almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione
superiore di circo italiana o straniera.
3. � riconosciuto il contributo agli organismi che organizzano un festival a carattere non
competitivo in presenza dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di almeno dodici rappresentazioni, con la partecipazione di almeno cinque
artisti singoli e formazioni di artisti;
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Il Ministro della cultura
b) il festival si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo
non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi.
4. Gli organismi finanziati ai sensi del presente articolo possono organizzare spettacoli di danza fino
al venti per cento del totale dell'attivit� programmata e spettacoli di altri generi fino al dieci per
cento dell'attivit� programmata.
5. Gli organismi di cui al presente articolo devono risultare titolari delle prescritte autorizzazioni
comunali relative ai luoghi di svolgimento dell'attivit� e all'esercizio della stessa.
6. La domanda annuale deve contenere il collegamento al sito internet dell'organismo per la visione
di un breve video relativo al progetto di attivit�.
Titolo II � Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
danni conseguenti ad evento fortuito; strutturazione di aree attrezzate per attivit� circensi
Articolo 37 � Ammissibilit� al contributo
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le
attivit� di spettacolo viaggiante di cui alla normativa vigente.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi, l'attrazione oggetto dell'istanza deve risultare inserita
nell'elenco delle attivit� spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, previsto ai sensi della
normativa vigente, istituito presso l'Amministrazione, e la denominazione e descrizione
dell'attrazione devono corrispondere a quelle indicate nel predetto elenco.
3. L'aggiornamento dell'elenco � effettuato con decreto del Direttore Generale, di concerto con il
Direttore Generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione
consultiva competente.
4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 pu� essere richiesto dai soggetti
interessati e dalle Amministrazioni pubbliche, con presentazione di una apposita istanza, contenente
l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e
funzionali, nonch� della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La
domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata
documentazione fotografica e tecnica, nonch� del verbale della Commissione comunale o
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, territorialmente competente, da cui risulti
il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.
5. La modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di
attrazioni gi� inserite nell'elenco di cui al comma 2 pu� essere richiesta con apposita istanza,
corredata di relazione, contenente i motivi della richiesta. Nel caso di modifiche rilevanti, l'istanza
deve essere altres� corredata da documentazione tecnica e dal parere favorevole espresso dalla
Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, territorialmente
competente.
6. La cancellazione di attrazioni gi� inserite nell'elenco di cui al comma 2 pu� essere richiesta dai
soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche con apposita istanza corredata di relazione
tecnica, contenente i motivi della richiesta.
7. L'istanza di contributo ai sensi degli articoli 38 e 39 pu� essere presentata da imprese iscritte alla
Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni e in possesso della licenza di
esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni antecedenti a quello per la
presentazione della domanda di contributo. Nessun soggetto pu� essere ammesso al contributo ai
sensi degli articoli 38 e 39 qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all'art. 69 del
T.U.L.P.S., rilasciate dalle competenti autorit� locali ove � svolta l'attivit�, comprovanti lo
svolgimento a livello professionale dell'attivit� nell'ambito di cui al presente Capo relativamente ai
tre anni precedenti alla presentazione della domanda di contributo.
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Il Ministro della cultura
8. Non sono ammesse al contributo di cui all'articolo 38 domande di contributo da parte di esercenti
del circo e dello spettacolo viaggiante che:
a) siano assegnatari nel medesimo anno per il quale si richiede il contributo ai sensi degli artt.
38 e 39 di contributi ai sensi delle ulteriori disposizioni del presente decreto;
b) siano legali rappresentanti di societ�, o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l'attivit�
di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.
9. Non sono ammesse al contributo di cui all'articolo 38 le domande che:
a) non abbiano ad oggetto l'acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalit� come
definite, per ciascuna specifica tipologia, nell'elenco delle attivit� spettacolari, dei
trattenimenti e delle attrazioni, previsto dalla normativa vigente;
b) che abbiano ad oggetto costi di trasporto, installazione e montaggio delle attrazioni.
10. Relativamente agli articoli 38, 39, 40 nell'�mbito delle soglie e dei massimali di spesa definiti
triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto, � determinata ogni anno, per
ogni settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entit� delle stesse e dei fondi
disponibili, la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La
Commissione consultiva esprime il proprio parere sulla congruit� dei costi e sulla pertinenza
dell'oggetto delle domande di contributo alla tipologia di attrazioni contenute nell'elenco di cui al
precedente comma 2 e alla tipologia di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
individuati nel successivo articolo 38, comma 2.
Articolo 38 � Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali
1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 37, � concesso un contributo, nel limite
massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti, ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, per l'acquisto di attrazioni presenti nell'elenco di cui alla normativa
vigente, nonch� di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, necessari al funzionamento
delle predette attrazioni, in favore degli esercenti di attivit� circense e di spettacolo viaggiante e di
motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, nonch� a
impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, nuovi di fabbrica e non usati.
2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che:
i) sono di propriet� dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante;
ii) costituiscono parte integrante e fondamentale di attrazioni, corrispondenti a quelle inserite
nell'elenco di cui al precedente articolo 37, comma 2, di cui l'organismo abbia gi� la
propriet�;
iii) sono necessari a realizzare il funzionamento di attrazioni di propriet� dell'organismo,
nonch� a connotare la specifica e diretta funzione di interazione con il pubblico e di
intrattenimento propria delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
In particolare, rientrano nella categoria di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali gli
elementi di seguito indicati:
a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione
elettrica e corpi illuminanti;
b) impianto idraulico e pneumatico completo, costituito almeno da
elettropompa, compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;
c) plafonatura integrale e soffitto dell'intera giostra;
d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra
azionata a motore per bambini;
e) vetture, navicelle, soggetti da giostra;
f) cassa biglietteria;
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Il Ministro della cultura
g) implementazione dei sistemi di sicurezza degli utenti a funzionamento meccanico,
elettronico o digitale, anche interconnessi, sensori e dispositivi di ritenuta.
Per gli acquisti di cui al presente comma 2 pu� essere presentata domanda di contributo per
l'acquisto di solo due tipologie di beni.
� altres� condizione di ammissibilit� che l'acquisto dei beni di cui al presente comma 2 sia
corredato da:
1) certificazione di conformit� degli impianti e di collaudo dei beni sottoscritta da un tecnico
abilitato;
2) copia del libretto dell'attivit�, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007,
trasmessa al comune competente, contenente l'aggiornamento delle modifiche effettuate,
unitamente alla relativa ricevuta di avvenuta consegna.
3. Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice e alle piccole attrazioni, come
classificate nel predetto elenco, sono ammissibili richieste di contributo per non pi� di quattro unit�.
4. Il contributo di cui al presente articolo � concesso sulla base di apposita domanda, che deve
essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualit� a valere sugli acquisti effettuati
a partire dal 1� ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta sul modello
predisposto dall'Amministrazione e, a pena di inammissibilit�, corredata della seguente
documentazione completa:
a) fattura elettronica di acquisto, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emessa dalla ditta
venditrice o fornitrice alla data di avvenuto saldo dell'acquisto oggetto della domanda di
contributo, a decorrere dal 1� ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il
contributo. Detta fattura elettronica deve risultare pagata per l'intero ammontare del costo di
acquisto dell'attrazione tramite bonifico bancario. Non sono ammissibili al contributo i costi
relativi a fatture di acconto e di saldo non emesse nell'arco temporale dal 1� ottobre
dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda;
b) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalit� e tempistiche di pagamento;
c) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo
dell'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato direttamente al gestore richiedente la domanda
di contributo di cui al presente articolo, rilasciato dal comune competente ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e ss.mm.ii., a partire dal
1� ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della
domanda di registrazione e di attribuzione del codice identificativo medesimo trasmessa al
comune competente entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al
presente comma;
d) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice, ovvero documentazione equipollente
in caso di acquisto di bene effettuato in un Paese estero;
e) documentazione fotografica dell'attrazione e di ciascun bene acquistato, realizzata a
montaggio ultimato presso il luogo di esercizio dell'esercente richiedente il contributo,
sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;
f) licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata, entro la data di scadenza
per la presentazione della domanda di cui al presente comma, con l'inserimento
dell'attrazione oggetto dell'acquisto, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della
licenza stessa presentata al comune competente entro il medesimo termine;
g) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dal legale rappresentante della ditta
venditrice, attestante che attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali,
oggetto dell'acquisto, sono nuovi di fabbrica e non usati;
h) nel caso di Imprese di Produzione Circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di
presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almeno centotrenta
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Il Ministro della cultura
rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8,
tale requisito minimo � pari a sessanta;
i) nel caso di acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli,
presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che lo stesso �
immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante.
La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera,
deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.
5. Ulteriori contributi per le finalit� di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo
richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui � avvenuta la precedente
assegnazione.
6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non � trascorso dalla
precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni
rispettivamente indicati:
a) chapiteaux, gradinate e tribune: anni cinque;
b) gruppi elettrogeni: anni otto.
7. In caso di riscontrate gravi irregolarit� nelle domande di contributo, anche con riferimento a
dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi
dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.
8. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilit�
di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.
9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad
eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con
contributi erogati dall'Amministrazione.
10. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, entro e non oltre
novanta giorni dalla data di notifica del decreto di assegnazione da parte dell'Amministrazione deve
essere inviata:
a) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo
all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte del comune competente, nel caso in cui sia stata
prodotta, in sede di domanda, solo la relativa istanza al comune;
b) copia conforme all'originale della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., aggiornata con
l'inserimento dell'attrazione, in caso di presentazione della sola istanza all'atto della
presentazione della domanda.
Decorso il termine di cui al presente comma, e in caso di documentazione incompleta, il contributo
� revocato.
Articolo 39 � Danni conseguenti ad evento fortuito
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 37, � concesso un contributo nella misura massima
del cinquanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla
Commissione consultiva competente per materia, per la riparazione degli impianti danneggiati da
eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo
viaggiante, a condizione che questi:
a) siano in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;
c) che abbiano contratto polizza di assicurazione per l'evento fortuito per un massimale che
copra almeno per il trenta per cento del valore dell'impianto e delle attrezzature danneggiate.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito
che ha causato il danno. A pena di inammissibilit�, la domanda deve essere corredata da:
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Il Ministro della cultura
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entit� del
danno subito;
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorit� competente (pubblica sicurezza, vigili del
fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque
avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le
circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e
dalle attrezzature;
c) documentazione fotografica degli impianti danneggiati, firmata dal richiedente con
l'indicazione della data e del luogo dell'evento;
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la
consistenza e la valutazione dei danni subiti;
e) preventivo di spesa per la riparazione degli impianti e delle attrezzature danneggiate;
f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione;
g) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che l'esercizio dell'attivit�
relativa all'attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente
dall'esercente titolare della domanda.
3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa
sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I
pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l'inammissibilit� della
domanda;
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del
materiale o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate,
l'avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonch� documentazione fotografica
dell'attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet�, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella
quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilit�: i) che non siano stati richiesti e
ottenuti altri contributi, per i medesimi danni sub�ti, da parte di altri organismi pubblici o
privati. In caso di ulteriori contributi, l'interessato � tenuto ad indicare l'ente erogatore e
l'ammontare del contributo; ii) per il danno prodotto dall'evento fortuito, l'importo del
risarcimento che sia stato concordato o liquidato con la compagnia assicurativa verr�
detratto dall'importo del contributo;
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di
archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorit� giudiziaria, nonch�
dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento
liquidato o concordato.
4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall'Amministrazione
deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centottanta giorni dalla data dell'avviso di
ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'Amministrazione medesima. Diversamente,
il contributo � revocato.
Articolo 40 � Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivit� circense e dello
spettacolo viaggiante
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 37, � concesso un contributo nel limite massimo del
sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla Commissione
consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivit�
circense e di spettacolo viaggiante a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed
istituzioni, a condizione che:
a) siano proprietari o abbiano la disponibilit� dell'area da strutturare per almeno un decennio;
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Il Ministro della cultura
b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attivit�
circense e di spettacolo viaggiante;
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto
da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;
d) l'area sia individuata da un comune ai sensi della normativa vigente.
2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente
articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualit�.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi
dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di
strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed
esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I
pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilit� della domanda;
b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilit� dell'area strutturata;
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.
Capo VI � Progetti multidisciplinari
Articolo 41 � Disposizioni generali
1. Ai fini del presente decreto, sono considerati multidisciplinari quei progetti che intendono
assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti agli �mbiti e ai
settori dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 5, sostenuta da un'attenta e coerente
attivit� di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema
dell'istruzione scolastica e universitaria, rispondente alle caratteristiche della proposta
multidisciplinare.
2. I progetti di cui al precedente comma 1 devono assicurare una programmazione articolata con
una coerente proposta multidisciplinare, realizzando l'attivit� in almeno tre degli �mbiti previsti dal
presente decreto (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante). Per ciascun �mbito deve
essere rispettata una percentuale pari almeno al quindici per cento dei minimi di attivit� richiesti per
il settore di riferimento. Per l'eventuale quarto �mbito deve essere rispettata una percentuale pari
almeno al cinque percento dei minimi di attivit� richiesti per il settore di riferimento.
3. Nelle more della revisione generale della disciplina dello spettacolo dal vivo, la valutazione dei
progetti multidisciplinari � affidata ad una Commissione di valutazione composta da sette membri,
incluso il Presidente. Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo individuano al proprio
interno tra i membri di nomina ministeriale, inclusi i Presidenti, quattro componenti, nonch� tre
componenti tra quelli designati dalla Conferenza Unificata. I componenti individuati in seno a detta
Commissione eleggono al proprio interno il Presidente.
Articolo 42 � Circuiti Regionali Multidisciplinari
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 41, � concesso un contributo ai Circuiti
Regionali che, nella regione nella quale hanno sede legale ed operativa, svolgano, in idonei spazi di
cui l'organismo ha la disponibilit�, attivit� di organizzazione dello spettacolo dal vivo, di
programmazione, di promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato
numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non
producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. I circuiti possono
svolgere l'attivit�, in aggiunta, anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove
sia priva di un analogo organismo. Pu� essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo
circuito multidisciplinare per regione.
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Il Ministro della cultura
2. L'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1 � subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) programmazione di un minimo di duecentoventi rappresentazioni, anche di teatro musicale
in genere e operetta, secondo i limiti percentuali previsti per ogni �mbito di attivit�
dall'articolo 41, che devono presentare carattere di professionalit�, di qualit� artistica e di
pluralit� nell'offerta, proponendo nei territori una programmazione attenta al ricambio della
scena, alla valorizzazione delle produzioni di artisti e di formazioni italiane emergenti ed
operando per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del pubblico di riferimento, attraverso
attivit� di formazione e promozione.
Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo
di venti piazze, un'equa distribuzione e programmazione su tutto il territorio regionale e la
presenza complessiva di almeno diciotto tra organismi di produzione o gruppi artistici,
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle prescritte
autorizzazioni;
b) disponibilit� di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
c) supporto finanziario da parte della regione di riferimento o di altre autonomie territoriali in
cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione;
d) svolgimento di una attenta attivit� di promozione e formazione del pubblico in
collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero
territorio regionale, al fine di coinvolgere nuovo pubblico e incrementarne la capacit� di
partecipazione;
e) svolgimento di un'attivit� volta a garantire il riequilibrio territoriale, anche tramite la
realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da
realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali o altri soggetti pubblici, includendo
anche i piccoli comuni.
Articolo 43 � Organismi di Programmazione multidisciplinari
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, � concesso un contributo a Organismi di
Programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che svolgano nel rispetto
dei limiti percentuali per ogni �mbito di attivit� imposti all'articolo 41, nell'anno, i minimi di
attivit� relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:
a) un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, come definite all'Allegato D, e un
minimo di centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni;
b) un minimo di milletrecento giornate lavorative retribuite e un minimo di cento tra recite,
concerti o rappresentazioni;
c) un minimo di ottocento giornate lavorative retribuite e un minimo di ottanta tra recite,
concerti o rappresentazioni.
Articolo 44 � Festival multidisciplinari
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 5 e 41, � concesso un contributo a organismi
pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che
contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, musicale, coreutica e circense,
all'integrazione delle stesse con il patrimonio culturale, alla promozione del turismo, dell'identit� e
della variet� culturale nazionale, anche con progettualit� rivolte ad artisti Under 35, nel rispetto
della parit� di genere, tenendo conto delle specifiche diversit� territoriali. Tali manifestazioni
possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralit� di linguaggi delle arti della scena e
dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un
definito e coerente progetto culturale.
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Il Ministro della cultura
2. L'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, � subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) sovvenzione da parte di una o pi� autonomie territoriali o altri soggetti pubblici;
b) direzione artistica in esclusiva rispetto ad altri festival finanziati nell'ambito
multidisciplinare;
c) disponibilit� di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa;
d) programmazione di almeno venti tra recite, concerti e rappresentazioni, anche di opere
liriche, ospitate, prodotte o coprodotte, secondo i limiti percentuali per ogni �mbito di
attivit� imposti all'articolo 41, con la partecipazione di un minimo di otto tra organismi di
produzione, gruppi di artisti o artisti singoli;
e) programmazione con durata non superiore a novanta giorni, con un massimo di trenta giorni
anche non continuativi, realizzata in uno spazio territoriale identificato e definito;
f) programmazione di almeno tre spettacoli in prima nazionale, di cui due prodotti da
organismi che hanno sede legale ed operativa in Italia.
Capo VII � Azioni trasversali
Articolo 45 � Promozione
1. � concesso un contributo a organismi pubblici e privati che realizzino progetti triennali di
promozione, di rilevanza e operativit� nazionale o internazionale per gli �mbiti teatro, musica,
danza, circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalit�:
a) ricambio generazionale degli artisti, con attenzione ai pi� giovani e all'innovazione;
b) coesione e inclusione sociale, tramite interventi di attivit� di spettacolo dal vivo, volti al
superamento della disabilit�, della marginalit� e del disagio sociale;
c) perfezionamento professionale in favore di organismi in possesso di idonei spazi gestiti in
esclusiva, muniti delle prescritte autorizzazioni, per tutto l'anno;
d) formazione del pubblico.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, gli organismi di cui al precedente comma 1, ove operanti
negli �mbiti musica e danza, non devono avere scopo di lucro.
3. Possono essere sostenuti fino a un massimo di venticinque progetti per le attivit� dell'�mbito
circo e di spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di trenta progetti per le attivit� dell'�mbito
danza e fino ad un massimo di trentacinque progetti per le attivit� di ciascuno degli �mbiti teatro e
musica. I progetti a carattere multidisciplinare potranno presentare domanda sulla base della
disciplina di prevalenza in uno degli �mbiti di cui al precedente comma 1.
4. La domanda � oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle
Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa � effettuata dalla
Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E. Possono accedere al contributo i
progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero
massimo di progetti sovvenzionabili per ogni �mbito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la
determinazione del contributo annuale per il singolo progetto si applicher� quanto previsto
dall'articolo 5, commi 7 e 8.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il contributo relativo ai progetti di
perfezionamento professionale nell'ambito della danza � subordinato ai seguenti requisiti:
a) direzione artistica in esclusiva relativamente agli altri settori dell'ambito danza;
b) struttura tecnico-organizzativa e sale idonee, in regola con le prescritte autorizzazioni e
gestite in esclusiva.
6. Gli organismi richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dal precedente articolo 6,
comma 1, le relazioni concernenti l'attivit� annualmente svolta, corredate da idonea
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Il Ministro della cultura
documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonch�, al termine del
triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalit� di cui ai successivi commi 7 e 8.
7. Le relazioni annuali di cui al comma 6 sono redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
8. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 6 � redatta su modelli predisposti
dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
9. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei
progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruit� dei
costi sostenuti, sia all'efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attivit� e
in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E.
Articolo 46 � Tourn�e all'estero
1. � concesso un contributo per lo svolgimento di tourn�e all'estero di spettacoli direttamente
prodotti in favore di organismi che abbiano gi� svolto attivit� in Italia, nonch� di concertisti solisti
di riconosciuto valore artistico che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura,
dell'identit� e della variet� culturale nazionale, anche con progettualit� rivolta ad artisti Under 35 e
nel rispetto della parit� di genere. Non possono presentare domanda di contributo ai sensi del
presente articolo le Fondazioni Lirico-Sinfoniche di cui alla normativa vigente.
2. La domanda � presentata per ciascun Paese ospitante, o per tutti i Paesi facenti parte di un'unica
tourn�e, e prevede la presentazione di un programma di attivit� afferente l'anno in corso. La
domanda � corredata dalla seguente documentazione:
a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante o, se gi� disponibile, contratto
relativo alla tourn�e, contenente le condizioni economiche dell'ospitalit� e attestante il
numero e le localit� delle rappresentazioni in programma;
b) bilancio preventivo della tourn�e.
3. Le domande, di cui al precedente comma 2, devono essere presentate entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno relativamente agli �mbiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante.
4. Ferma restando la verifica documentale da parte dell'Amministrazione in merito alla regolarit�
della documentazione di cui al precedente comma 2, le domande, suddivise in base ai relativi
�mbiti, sono oggetto di valutazione della qualit� artistica da parte delle Commissioni consultive
competenti per materia. La valutazione qualitativa � effettuata dalla Commissione in base agli
indicatori riportati nell'Allegato E, operanti per ciascun �mbito. Sono ammessi al contributo di cui
al presente articolo i progetti che ottengono, in base alla valutazione della Commissione, un
punteggio qualitativo minimo di sessanta punti.
5. Il contributo � determinato sulla base dei soli costi di viaggio e trasporto preventivati,
verificandone la congruit� in relazione al numero degli artisti e tecnici partecipanti alla tourn�e,
nonch� alla distanza percorsa, fermo restando il limite dell'importo del contributo richiesto.
6. Il contributo � determinato nella prima seduta utile della Commissione consultiva nell'esercizio
di competenza. L'entit� del contributo � ponderata, per ogni �mbito di attivit�, rispetto alle risorse
disponibili dell'anno per lo specifico settore, al numero delle domande presentate e alla consistenza
complessiva delle richieste di contributo.
7. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'organismo deve inviare, in via telematica, secondo i
modelli predisposti dall'Amministrazione, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8, entro e
non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivit�, il consuntivo
artistico ed economico, corredato dalla seguente documentazione:
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Il Ministro della cultura
i) dichiarazione dell'autorit� diplomatica o dell'Istituto Italiano di Cultura all'estero
competente, attestante il periodo di effettuazione dell'attivit�, il luogo e il numero delle
rappresentazioni, o dichiarazione da parte dell'Autorit� locale o dell'organismo ospitante;
ii) fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto indicate a preventivo;
iii) dichiarazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l'elenco dei
partecipanti;
iv) copia del contratto relativo alle rappresentazioni effettuate all'estero, insieme alla copia dei
materiali di comunicazione e promozione realizzati dal soggetto ospitante e della eventuale
rassegna stampa.
8. Qualora le spese oggetto di contributo siano documentate in misura inferiore al contributo
concesso, lo stesso viene diminuito in misura corrispondente.
9. Non � ammissibile al contributo lo svolgimento di attivit� in Paesi diversi da quelli indicati nella
domanda di cui al presente articolo, e in relazione ai quali � stata disposta l'ammissione al
contributo.
10. In caso di variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto ammesso al
contributo, riscontrata in sede di verifica del consuntivo, l'Amministrazione provvede a sottoporre il
progetto alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del
punteggio assegnato a preventivo e del relativo contributo.
11. Le recite finanziate ai sensi del presente articolo possono essere inserite e conteggiate anche
nell'attivit� di produzione prevista negli specifici articoli del presente decreto, mentre i costi di
bilancio indicati per le tourn�e all'estero non possono essere considerati e indicati per l'attivit� di
produzione di cui al presente decreto.
Articolo 47 � Residenze
1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi di programma con una o pi� regioni, le cui
finalit� e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicit� triennale, con la Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, pu� prevedere, nell'�mbito delle risorse
disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo
sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi
creativi, della mobilit�, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento
dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi, che dovranno rispettare il criterio
della pi� ampia distribuzione territoriale, hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari,
delle Regioni.
2. L'intesa di cui al comma 1 del presente articolo � adottata entro il mese di ottobre dell'anno
precedente a ciascun triennio di applicazione.
Articolo 48 � Azioni di sistema
1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei
compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7,
comma 20, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di
partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e le altre autonomie territoriali,
nonch� con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonch� dell'Unione europea.
2. Possono essere sostenuti dall'Amministrazione progetti speciali che si caratterizzano per l'unicit�
e rilevanza nazionale o internazionale, nonch� per il particolare valore artistico-culturale degli
spettacoli dal vivo, che devono avere durata limitata e che devono concludersi nell'anno di
riferimento di presentazione della domanda. Sono esclusi dalla domanda di contributo i progetti che
non rispettino i seguenti criteri:
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Il Ministro della cultura
a) rappresentare iniziative originali di spettacolo dal vivo, mai rappresentate precedentemente,
non assimilabili ad attivit� finanziabili attraverso altre tipologie di contributo individuate nel
presente decreto;
b) presentare una quota preponderante di attivit� performativa dello spettacolo dal vivo del
settore di riferimento;
c) rappresentare eventi unici, dalla durata limitata e da concludersi nell'annualit� di
riferimento, con l'esclusione di festival o edizioni di festival o rassegne che prevedano una
ripetitivit�.
3. Costituiscono criteri di preferenza nella valutazione della domanda da parte delle Commissioni
consultive, a decorrere dall'anno 2025:
a) esprimere un'identit� peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e
di riconoscibilit� sul piano nazionale e internazionale, anche valorizzando, promuovendo e
diffondendo opere caratterizzate da personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi
dell'identit� nazionale e della variet� culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia;
b) riferirsi a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalit� e/o luoghi e/o eventi di particolare
significato della storia della cultura nazionale e internazionale e dello spettacolo dal vivo,
favorendone la conoscenza attuale e la loro trasmissione;
c) rappresentare modelli di buone pratiche nell'�mbito dei progetti per il riequilibrio territoriale
e dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale,
anche attraverso il supporto e la partecipazione di altri enti pubblici e privati, prevedendo lo
svolgimento di attivit� di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attivit� musicali
contemporanee, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, o nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco o nei luoghi di cura,
ospedali, carceri.
4. Ai fini del comma 2 del presente articolo, possono presentare domanda di contributo organismi
dello spettacolo dal vivo con sede legale in Italia, con esclusione delle Fondazioni Lirico-
Sinfoniche. Gli organismi finanziati a valere sul Fondo di cui agli articoli 9, 10, 12, per il teatro,
articoli 26, 27 e 28, per la danza, articoli 17, 18, 19, 20 e 22, per la musica, articolo 33 per il circo, e
agli articoli 42, 49, 50, 51, non possono presentare domanda di contributo di cui al presente articolo.
Gli organismi che presentano domanda devono essere organizzatori degli spettacoli programmati.
5. Il progetto ammesso a contributo e i relativi costi, non devono riguardare attivit�, anche a titolo di
ospitalit�, gi� finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero, pena la riduzione o la
revoca del contributo.
6. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse stanziate per ogni annualit�, potranno essere sostenuti
progetti fino ad un valore massimo di euro 85.000,00 per ogni ambito. Il contributo non potr�
comunque eccedere l'importo del contributo richiesto risultante dal rendiconto economico del
progetto presentato dall'organismo beneficiario.
7. Le domande sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica online predisposta dalla
Direzione generale Spettacolo, corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste
relative all'organismo che presenta la domanda, dal progetto artistico, e dal rendiconto economico
del progetto, dal 15 novembre al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento del
progetto speciale.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza annuale per la presentazione dei progetti, a seguito della
verifica istruttoria delle domande pervenute, il Direttore Generale, tenuto conto del numero delle
medesime, degli importi dei contributi richiesti e dei costi dei programmi presentati, nonch� delle
risorse destinate al settore dei progetti speciali in sede di riparto annuale del Fondo, sottopone le
iniziative progettuali alle commissioni consultive competenti per materia, in base alla prevalenza
dell'�mbito indicata nella domanda. Sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2, cos� come
specificati da ciascuna Commissione consultiva competente per materia in sede di prima riunione,
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Il Ministro della cultura
le commissioni consultive competenti per materia individuano i progetti da ammettere al contributo
e formulano la proposta di contributo, tenuto conto della congruit� economica dei medesimi.
9. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto ammesso al contributo va
previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporla alla
Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del punteggio
assegnato e del relativo contributo.
10. Possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del
contributo concesso, dietro presentazione di idonea fidejussione, rilasciata da impresa bancaria o
assicurativa, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico
Bancario, di cui al decreto legislativo 385 del 1993, a garanzia dello svolgimento dell'attivit� per la
quale il contributo � stato assegnato.
11. Il saldo � erogato a rendicontazione del consuntivo del progetto da presentare entro sessanta
giorni dalla conclusione del medesimo, utilizzando la modulistica online predisposta dalla
Direzione generale Spettacolo.
12. Il Ministro, su propria iniziativa, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente
articolo, pu� in ogni caso proporre alle Commissioni consultive competenti per materia il supporto
a progetti speciali che rappresentino eventi di eccezionale rilevanza.
Capo VIII
Supporto a fondazioni e accademie
Articolo 49 � Fondazione La Biennale di Venezia e Fondazione Istituto Nazionale per il
Dramma Antico
1. La �Fondazione La Biennale di Venezia�, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio
1998, n. 19, svolge attivit� istituzionali di livello internazionale, di ricerca, produzione,
documentazione e formazione di giovani talenti nei settori della musica, della danza e del teatro
contemporanei, e riceve con determinazione triennale un contributo annuale a valere sul Fondo non
inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei predetti settori ai sensi dell'articolo 19,
commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo.
2. La Fondazione �Istituto nazionale per il dramma antico�, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, svolge le attivit� istituzionali nel settore teatrale previste
nell'articolo 3 del decreto legislativo medesimo, e riceve con determinazione triennale un contributo
a valere sul Fondo, pari a non meno dell'uno per cento di quanto stabilito per il settore del teatro di
prosa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del citato decreto legislativo.
Articolo 50 � Accademia Nazionale di Arte Drammatica �Silvio D'Amico� e Accademia
Nazionale di Danza
1. L'Accademia nazionale di arte drammatica �Silvio D'Amico�, istituita con regio decreto legge 4
ottobre 1935, n. 1882, pu� ricevere un contributo annuale ai sensi del presente decreto sulla base di
un programma di attivit�, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a
realizzare attivit� produttive e di ricerca nell'�mbito teatrale, che prevedano il prevalente utilizzo
degli allievi dell'Accademia, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati
alla formazione e al perfezionamento internazionale.
La Compagnia dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica pu� presentare domanda di
contributo ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. L'Accademia nazionale di danza, istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, pu�
ricevere un contributo ai sensi del presente decreto sulla base di un programma di attivit�, deliberato
dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a realizzare attivit� produttive e di
ricerca nell'�mbito della danza, che prevedano il prevalente utilizzo degli allievi dell'Accademia, e
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Il Ministro della cultura
progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al
perfezionamento internazionale.
Articolo 51 � Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
1. La Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa svolge attivit� di diffusione dei valori
della scena italiana in Europa, costituendosi come permanente e concreto punto d'incontro della
creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i
registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei e che si collega
con le attivit� di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e
coproduzione europea.
2. Il direttore generale e il direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa sono
nominati dal Ministro della cultura con proprio decreto, su proposta del Consiglio di
amministrazione della Fondazione, e i relativi incarichi sono distinti. Per la durata dei predetti
incarichi e per i termini dell'adeguamento statutario si rinvia a quanto disposto per i Teatri
Nazionali.
3. Sentita la Commissione consultiva per il teatro, la Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro
d'Europa riceve, con determinazione triennale, un contributo annuale non superiore al 6,5 per cento
della quota del Fondo destinata alle attivit� teatrali. Per il primo anno del triennio, il contributo pu�
essere in linea con l'importo del contributo ottenuto nell'ultimo anno del triennio precedente, con
possibilit� di rideterminazione anche per le successive annualit� del triennio.
Il contributo � erogato a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma
di attivit�, e dovr� rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'articolo
9, comma 2, con esclusivo riferimento al numero delle giornate recitative di produzione e di
giornate lavorative e a quanto previsto dalle lettere b) e c), del medesimo comma, nonch� all'essere
dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento.
Capo IX Disposizioni finali
Articolo 52 � Collaborazione interistituzionale
1. L'Amministrazione rende accessibile online alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei
termini di presentazione delle stesse.
2. L'Amministrazione e le autonomie territoriali rendono reciprocamente disponibili gli elenchi dei
soggetti sostenuti finanziariamente per le attivit� di cui al presente decreto, indicando la tipologia
dell'attivit� medesima e l'importo del contributo concesso.
Articolo 53 � Entrata in vigore, disposizioni generali, transitorie e abrogazioni
1. Il presente decreto si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione
2025.
2. Per il primo anno del triennio, il contributo assegnato non pu� essere comunque inferiore
all'ottanta per cento del contributo ottenuto, a consuntivo, nell'ultimo anno del triennio precedente,
qualora l'organismo sia stato gi� sostenuto nello stesso settore o in settori coerenti. Per il secondo e
terzo anno, il contributo assegnato non pu� essere comunque inferiore all'ottantacinque per cento
del contributo ottenuto nel primo anno nel triennio. Tale disposizione si applica anche in caso di
fusione intervenuta fra due o pi� organismi.
Qualora, in applicazione dell'articolo 5, si determini un contributo inferiore, lo stesso viene
incrementato fino al raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Al fine di consentire
una corretta applicazione di quanto previsto nel periodo precedente in armonia con la disposizione
dell'articolo 5, il Direttore Generale pu� accantonare un'apposita quota di risorse nell'�mbito della
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Il Ministro della cultura
procedura di cui all'articolo 4. Tali disposizioni non si applicano ai progetti finanziati ai sensi degli
articoli 38, 39, 40 e 46.
3. Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 38, 39, 40, 46, 47, 49, 50 e 51, il
Ministro della cultura, in sede di riparto annuale del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo,
pu� stabilire che l'entit� dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualit� del triennio non
possa registrare un incremento superiore, rispetto all'annualit� precedente, ad una determinata
percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, in armonia con le risorse disponibili e l'entit�
numerica e finanziaria delle domande, secondo le modalit� stabilite nella medesima sede.
4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivit� culturali del 26 ottobre 2011,
recante: "Criteri e modalit� straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivit� dello
spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163", sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2027, al fine di garantire agli organismi
di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia i livelli contributivi del 2017.
5. Il decreto ministeriale 27 luglio 2017 � abrogato, insieme con le sue modifiche e integrazioni, a
decorrere dal 1� gennaio 2025, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma 6.
6. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive
modificazioni relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione
dei contributi assegnati nel triennio 2022-2024 e comunque fino alla chiusura dei relativi
procedimenti amministrativi.
7. Al fine di assicurare la tutela occupazionale, la Direzione generale spettacolo, nell'�mbito della
attivit� di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo
dal Vivo, svolge ulteriori specifici controlli con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli
adempimenti in merito alla regolarit� contributiva e a quanto previsto dai contratti collettivi di
settore.
8. Nelle more della revisione della normativa in materia di spettacolo, resta confermata la
previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 25 ottobre 2021, che ha
apportato, dal triennio 2022/2024, al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante "Disposizioni
per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la
Direzione Generale per il cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo e il loro
funzionamento" le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "tre" � sostituita dalla seguente: "quattro" e la parola:
"due" � sostituita dalla seguente: "tre";
b) all'articolo 3, comma 7, le parole: "sono presenti almeno tre" sono sostituite dalle seguenti:
"� presente almeno la maggioranza dei".
9. Il presente decreto sar� trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto entrer� in vigore il giorno dopo la pubblicazione sui siti internet del Ministero
della cultura e della Direzione generale Spettacolo, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69. Del presente decreto verr� data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 dicembre 2024
IL MINISTRO
Firmato
digitalmente da
ALESSANDRO
GIULI
CN = ALESSANDRO
GIULI
O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT 50