IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(di seguito «regolamento»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, di seguito il «codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;
Viste le autorizzazioni generali adottate ai sensi degli articoli
26 e 40 del codice;
Considerato che gli articoli 26 e 40 del codice sono stati abrogati
dall'art. 27, comma 1, lettera a), n. 2), del citato decreto
legislativo n. 101/2018;
Considerato che l'art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018, in
attuazione delle disposizioni del regolamento, ha demandato al
Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di
carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
generali gia' adottate, relative alle situazioni di trattamento di
cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2,
lettera b) e 4, nonche' al Capo IX, del regolamento, che risultano
compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che
ha novellato il codice, provvedendo, altresi', al loro aggiornamento
ove occorrente;
Ritenuto di dare attuazione al citato art. 21 del decreto
legislativo n. 101/2018 a mezzo del presente provvedimento, che
produce effetti fino all'adozione, per le parti di pertinenza, delle
regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli
2-quater e 2-septies del codice;
Rilevato che l'autorizzazione generale al trattamento dei dati
giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile
ai medesimi dati contenuta nel regolamento e nel codice (art. 10 del
regolamento; art. 2-octies del codice e art. 21 del decreto
legislativo n. 101/2018), ha cessato di produrre effetti giuridici
alla data del 19 settembre u.s., ai sensi del comma 3 della citata
disposizione;
Considerato che a decorrere dal 25 maggio 2018 l'espressione «dati
sensibili» si intende riferita alle categorie particolari di dati di
cui al citato art. 9 del regolamento (art. 22, comma 2, del decreto
legislativo n. 101/2018);
Visto l'art. 9 del regolamento, che individua i presupposti per il
trattamento dei dati personali che rivelano l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonche' dei dati genetici, dei
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica e dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona (c.d. «categorie particolari
di dati personali», paragrafo 1) e che consente agli Stati membri di
introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo
al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute
(paragrafo 4);
Rilevato che restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti da
norme di legge o di regolamento o dalla normativa eurounitaria che
stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di
trattamento di dati personali;
Visto l'art. 2-decies, del codice, secondo cui i dati trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di
dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto
dall'art. 160-bis dello stesso codice;
Considerato che, in base all'art. 21, comma 5, del decreto
legislativo n. 101/2018, la violazione delle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento generale sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'art. 83, paragrafo 5, del regolamento;
Visto il provvedimento generale del 13 dicembre 2018, n. 497, con
il quale il Garante ha individuato le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni generali numeri 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e
9/2016 che risultano compatibili con il regolamento e con il decreto
legislativo n. 101/2018 di adeguamento del codice;
Visto che con il medesimo provvedimento il Garante ha deliberato,
come richiesto dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n.
101/2018, di avviare una consultazione pubblica volta ad acquisire
osservazioni e proposte riguardo alle predette prescrizioni che si e'
conclusa decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
relativo avviso (Gazzetta ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2019);
Viste le osservazioni e le proposte pervenute al Garante inerenti
ai risvolti applicativi del richiamato provvedimento prescrittivo da
parte di soggetti interessati, associazioni di categoria e
organizzazioni rappresentative dei settori di riferimento;
Ritenuto di apportare specifiche modifiche e integrazioni, alla
luce dei contributi maggiormente significativi e pertinenti inviati
dai partecipanti alla consultazione, anche al fine di rendere
maggiormente chiare e precise le prescrizioni indicate nonche' di
armonizzarle nel contesto normativo vigente;
Visto l'art. 170 del codice come sostituito dall'art. 15, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 101/2018;
Visti gli articoli 21, comma 5, del decreto legislativo n. 101/2018
e 83, paragrafo 5, del regolamento;
Visti gli atti d´ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Tutto cio' premesso
il Garante:
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, adotta il presente provvedimento recante le
prescrizioni relative alle situazioni di trattamento di cui agli
articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b)
e 4, nonche' al Capo IX del regolamento riportate nell'allegato 1
facente parte integrante del provvedimento medesimo, e ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018.
Roma, 5 giugno 2019
Il presidente
Soro
Il relatore
Iannini
Il segretario generale
Busia