Art. 5

Testo vigente dal 23/07/2020

Articoli di DPCM del 23/07/2020 (18)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18

Art. 5

Modalita' e termini di accreditamento per gli enti della ricerca
sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), presentano al
Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e
dell'innovazione in sanita', entro il 10 aprile, la domanda di
iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille.
2. L'istanza deve contenere l'indicazione della denominazione,
della sede e del codice fiscale ed essere corredata da una
dichiarazione recante l'attivita' di ricerca sanitaria svolta, i
contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la
realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso
Ministero della salute.
3. Entro il 20 aprile il medesimo Ministero pubblica sul proprio
sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante
dell'ente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di
iscrizione entro il 30 aprile.
4. Il Ministero della salute, entro il successivo 10 maggio,
pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti della ricerca sanitaria
da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la
denominazione, la sede e il codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).