Art. Allegato 1

Testo vigente dal 09/06/2022

Articoli di D.M. del 09/06/2022 (3)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. Allegato 1

Allegato 1

Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

§ 1. Introduzione

La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale», ha previsto, al fine di sostenere
l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo
la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
un'operazione di riordino e di revisione organica della disciplina
vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di
un apposito Codice. Sulla base di quanto previsto dalla predetta
fonte, il legislatore delegato e' intervenuto a disciplinare le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del
Terzo settore, dovendo, tra l'altro, tenere presente il dichiarato
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi,
i comportamenti donativi delle persone e degli enti.
In attuazione della delega, con il decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e' stato cosi' adottato il codice del Terzo settore
(d'ora in poi codice o CTS), nel quale e' contenuta la disciplina
sostanziale degli enti del Terzo settore, sicche' si puo' oggi a buon
titolo parlare nell'ordinamento giuridico italiano dell'esistenza di
un diritto del Terzo settore.
L'art. 4, comma 1, del codice contiene la definizione di ente del
Terzo settore (ETS), individuando i seguenti requisiti che
cumulativamente devono sussistere affinche' un ente collettivo possa
essere ricondotto all'interno del perimetro del Terzo settore:
a) l'appartenenza ad una categoria tipica di ETS
(organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale,
ente filantropico, impresa sociale, inclusa quella di cooperativa
sociale, rete associativa, societa' di mutuo soccorso) o, in
alternativa, l'assunzione della forma giuridica di associazione,
riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o di altro ente di
carattere privato diverso dalle societa' (cd. ETS «atipici»);
b) l'indipendenza da pubbliche amministrazioni, formazioni e
associazioni politiche, sindacali, di categoria, ecc.
c) lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o piu'
attivita' di interesse generale (elencate in ventisei voci nell'art.
5 del codice), in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma
anche mutualistica o imprenditoriale;
d) il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche o di
utilita' sociale;
e) l'assenza di fine lucrativo;
f) l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore
(RUNTS).
Pertanto, uno degli elementi caratterizzanti l'ETS e' rinvenibile
nello svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu'
attivita' di interesse generale, attraverso un evidente collegamento
con il principio di sussidiarieta' orizzontale espresso nell'art.
118, comma 4, della Costituzione, quale criterio propulsivo ed in
coerenza del quale deve svilupparsi il rapporto tra autorita'
pubbliche e soggetti privati. Dalla definizione codicistica sopra
richiamata emerge la stretta relazione tra il profilo dell'attivita'
di interesse generale esercitata dall'ETS e l'assenza di fini
lucrativi.
Muovendo da tali considerazioni, il codice esplicita all'art. 1
le finalita' perseguite con l'introduzione della nuova disciplina,
identificantesi nel sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini in
forma associata, nonche', nel successivo art. 2, nella promozione al
loro sviluppo e nel favor per l'apporto originale fornito dagli ETS
al perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale.
In questa prospettiva, il codice individua molteplici strumenti e
misure finalizzati a creare le condizioni affinche' il Terzo settore
possa autonomamente crescere sia in termini di empowerment
organizzativo che con riguardo all'implementazione della propria
capacita' operativa. In tal senso, devono pertanto essere considerate
tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS. Ad esse
deve essere aggiunto l'istituto della raccolta fondi, configurato dal
legislatore delegato quale strumento diretto a garantire la
sostenibilita' dello scopo sociale e della stessa organizzazione che
lo persegue.

§ 2.La raccolta fondi nel codice del Terzo settore

L'attivita' di riordino attuata dal codice del Terzo settore ha
consentito, tra l'altro, di ottenere per la prima volta una
definizione formale di raccolta fondi all'art. 7 del codice stesso.
Sebbene infatti la raccolta fondi sia divenuta nel tempo una
delle modalita' privilegiate dagli ETS per il reperimento delle
risorse necessarie al perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, non esisteva nel preesistente quadro normativo di
riferimento una definizione o tantomeno un riconoscimento formale di
tale attivita'.
In precedenza, infatti, il tema della raccolta fondi non era
disciplinato sotto il profilo sostanziale: il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all'art. 143, comma
3, lettera a), stabilisce che non concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi ai medesimi
enti pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione. Sul punto, l'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus,
impone agli enti non commerciali che effettuino raccolte pubbliche di
fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale
finanziario, un obbligo specifico di redazione, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito e separato rendiconto
dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze,
campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali e' stata
effettuata la raccolta pubblica di fondi. Detto rendiconto specifico
deve inoltre essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Il nostro ordinamento, in un costante processo di valorizzazione
del Terzo settore, ha invece dimostrato il forte interesse per la
materia, dedicando alla raccolta fondi non solo uno dei primi
articoli del codice (art. 7), ma anche altre norme di dettaglio che
consentono a tutti i soggetti coinvolti di operare con maggiore
certezza nel delicato ambito della raccolta fondi. Difatti il codice
tratta la materia sia per quanto riguarda la disciplina fiscale (art.
79, comma 4, lettera a) e comma 5-bis; art. 89, comma 18), che per
quanto attiene agli obblighi di rendicontazione (art. 48, comma 3;
art. 87, comma 6).
Per una migliore chiarezza espositiva, si riporta di seguito il
testo del sopra citato art. 7 del codice:
«1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attivita'
ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di
finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attivita' di
raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la
cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo
settore».
Le presenti linee guida costituiscono pertanto attuazione della
previsione dell'art. 7, comma 2 del codice: in esse il tema della
raccolta fondi viene trattato sotto il profilo sostanziale, mentre
sul profilo fiscale la competente amministrazione finanziaria
interverra' con specifici documenti di prassi, circolari o atti di
indirizzo.
L'esegesi del testo normativo consente di fissare gli elementi
caratterizzanti l'istituto. Innanzitutto, sotto il profilo
soggettivo, l'attivita' di raccolta fondi e' esercitabile da tutti
gli ETS indicati nell'art. 4, comma 1, del codice, con conseguente
ampliamento della perimetrazione che non e' piu' limitata alla
nozione fiscale di ente non commerciale, ricomprendendovi, ad
esempio, anche le imprese sociali. Altro elemento riguarda il profilo
teleologico: le risorse raccolte devono essere destinate al fine
esclusivo di sostenere finanziariamente le attivita' di interesse
generale, con conseguente esclusione della possibilita' di impiegare
i fondi cosi' raccolti per finanziare le attivita' diverse di cui
all'art. 6 del codice.
Inoltre, la norma chiarisce che per la realizzazione della
raccolta fondi l'ETS puo' impiegare sia risorse proprie che di terzi.
Di conseguenza, l'ETS potra' ricorrere al personale interno, o
avvalersi di volontari, nel rispetto dell'art. 17 del codice, oppure
delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della
racconta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel
fundraising. Con particolare riguardo all'impiego di personale
interno all'ETS, dovra' essere rispettato il principio di
incompatibilita' (ex art. 17, comma 5 del codice) tra lo status di
volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione. Come
esplicitato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 2088 del 27 febbraio 2020 (1) , la sussistenza di
qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS preclude al
lavoratore di svolgere attivita' di volontariato per il medesimo ETS.
Il lavoratore dell'ETS potra' pertanto partecipare allo svolgimento
di attivita' riconducibili alla raccolta fondi esclusivamente
nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con l'ETS e nel rispetto
delle mansioni e dell'orario di lavoro previsti dal CCNL di
riferimento.
Sia nel caso di gestione all'interno dell'organizzazione dell'ETS
dell'attivita' di raccolta fondi, sia nel diverso caso di affidamento
a terzi di tutta o di parte di essa, le spese complessivamente
sostenute per la realizzazione dell'evento o della campagna devono
tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte
salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito
dell'attivita'.
Un ulteriore elemento di forte discontinuita' rispetto alla
disciplina previgente riguarda il profilo temporale. Difatti, se il
TUIR all'art. 143 regolamenta ai fini fiscali le raccolte fondi
aventi il carattere dell'occasionalita', con l'art. 7 del CTS viene
viceversa riconosciuta in maniera esplicita agli ETS la facolta' di
realizzare detta attivita' anche in forma organizzata e continuativa.
Qualora vengano svolte attivita' di intrattenimento (2) in forma
occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione, l'art. 82, comma 9, del CTS stabilisce la
debenza dell'imposta sugli intrattenimenti per le imprese sociali
costituite in forma societaria, rimanendo esenti dal tributo tutti i
restanti ETS, incluse le cooperative sociali, a condizione che
dell'attivita' sia data comunicazione preventiva alla SIAE o al
diverso soggetto preposto alla tutela del diritto d'autore.
Per quanto concerne la modalita' di svolgimento della raccolta
fondi, questa, indipendentemente dall'occasionalita' o meno
dell'evento, potra' essere effettuata anche mediante sollecitazione
al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi
di modico valore.
La modalita' di raccolta potra' quindi essere sia privata
(indirizzata al singolo potenziale donatore) che pubblica.
In caso di sollecitazione rivolta al pubblico gli ETS dovranno
attenersi al rispetto dei principi che saranno meglio esplicitati nel
corso delle presenti linee guida, con riferimento alle specifiche
modalita' di raccolta che prevedono una sollecitazione al pubblico
(cfr. infra, al §5) con particolare riguardo all'osservanza delle
norme in materia di privacy. Inoltre, dovranno essere rispettate
forme di pubblicita' e trasparenza sulla raccolta fondi in grado di
consentire il trasferimento di informazioni il piu' possibile
complete in sede di sollecitazione. Nel rispetto dei principi di
comunicazione eticamente responsabile, correttezza gestionale,
trasparenza e verita' i donatori hanno diritto a essere rispettati
nella propria libera volonta' e a non essere indotti a donare
attraverso eccessive pressioni, sollecitazioni o strumenti
pubblicitari ingannevoli, non veritieri o lesivi della dignita' della
persona.
La raccolta fondi potra' materialmente avvenire sia attraverso
l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia mediante il
pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte
dell'ETS di beni o servizi di modico valore.
Dal punto di vista del donatore/contribuente (persone fisiche,
enti e societa'), l'art. 83 del codice riconosce la detraibilita' e
deducibilita' delle liberalita' in danaro o natura disposte a favore
degli ETS, secondo modalita' e limiti individuati con il decreto
ministeriale del 28 novembre 2019 in materia di erogazioni liberali
in natura a favore degli enti del Terzo settore (3) .
Il riferimento esplicito alla cessione da parte dell'ETS di beni
o servizi di modico valore assume invece rilievo fiscale per l'ETS,
in quanto ai sensi del gia' richiamato art. 79, comma, 4 lettera a),
del codice non concorrono alla formazione del reddito i fondi
pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di
beni o servizi di modico valore.
Nella raccolta fondi il soggetto erogatore e' messo a conoscenza
dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo
ben individuato. L'ETS in questa fase evidenzia le finalita' della
raccolta al fine di portare a conoscenza dell'erogante se detti fondi
sono diretti alle attivita' di interesse generale dell'ente o sono
mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che invece non sono
generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attivita' diverse di
cui all'art. 6 del codice.
L'art. 7 del CTS dispone esplicitamente cha la raccolta fondi e'
infatti finalizzata al finanziamento delle attivita' di interesse
generale. L'ETS sara' pertanto tenuto a rispettare la funzione di
strumentalita' dell'attivita' di raccolta fondi rispetto alla
realizzazione delle attivita' statutarie di interesse generale, anche
limitando le spese relative all'organizzazione dell'evento che non
potranno essere superiori o prossime ai ricavi della raccolta, salvo
che si verifichino fatti che possano compromettere la buona riuscita
dell'iniziativa, non individuabili a priori. In tale ultimo caso,
l'ente sara' tenuto a indicare nel rendiconto e nella relazione
illustrativa le motivazioni per le quali i costi sostenuti per la
realizzazione dell'evento sono stati superiori ai ricavi.
Pertanto, l'ETS deve individuare e quantificare il rapporto tra i
fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali,
sia amministrativi sia per l'attivita' di raccolta fondi, debbano
essere contenuti entro limiti ragionevoli tali da consentire che,
dedotti tali costi, residui, comunque, una congrua quota di fondi da
destinare ai progetti e alle attivita' per cui la stessa campagna e'
stata attivata.
Tenuto conto di quanto sopra, i fondi raccolti dovranno quindi
essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare
i progetti e le attivita' di interesse generale per cui la raccolta
fondi e' stata attivata.
Tali vincoli dovranno essere rispettati dall'ETS anche qualora la
raccolta sia organizzata e continuativa e anche laddove l'ETS decida
di avvalersi di terzi nell'organizzazione della raccolta.
La rendicontazione dell'attivita' di raccolta fondi nella sua
dimensione dinamica e' un obbligo informativo che afferisce al
rapporto tra l'ETS ed il sovventore, inteso sia come singolo soggetto
che fornisce il suo apporto all'attivita' di interesse generale
svolta dall'ETS, che come la piu' generale platea dei consociati. La
duplicita' della dimensione esplicativa dell'attivita' di raccolta
fondi costituisce pertanto il naturale campo di applicazione degli
obblighi di trasparenza ed accountability previsti dalla legge delega
che ha assoggettato, all'art. 3, comma 1, lettera a), gli ETS ad
«obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi,
attraverso forme di pubblicita' dei bilanci e degli altri atti
fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito
internet istituzionale», imponendo altresi', all'art. 4, comma 1,
lettera d), che le forme e modalita' di amministrazione e controllo
degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della
trasparenza e, alla lettera g) che gli «obblighi di controllo
interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi» siano
«differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche».
Gli enunciati principi di trasparenza e rendicontazione trovano
una significativa esplicazione nell'art. 87, comma 6, del codice, il
quale prevede uno specifico obbligo di rendicontazione per le
raccolte fondi. Tale disposizione prevede che «gli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, che effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio
redatto ai sensi dell'art. 13, un rendiconto specifico redatto ai
sensi del comma 3 dell'art. 48, tenuto e conservato ai sensi
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a). Il
presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del
regime forfetario di cui all'art. 86».
L'art. 48, comma 3, del codice stabilisce che «i rendiconti delle
raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere
depositati entro il 30 giugno di ogni anno.»
Il comma 4 aggiunge che «in caso di mancato o incompleto deposito
nel rispetto dei termini previsti, l'ufficio del registro diffida
l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto,
assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi
inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.»
Si fa presente che ai sensi dell'art. 13 del codice, gli ETS sono
tenuti a depositare il bilancio di esercizio presso il registro unico
nazionale del Terzo settore, salvo che essi non siano iscritti al
registro delle imprese: in questo caso, infatti, l'obbligo di
deposito va adempiuto presso detto registro. L'art. 48, comma 3,
prevede altresi' l'obbligo del deposito del rendiconto della raccolta
fondi, il cui adempimento deve intendersi perfezionato ove il
rendiconto medesimo sia redatto in conformita' alle presenti linee
guida ed incluso nel bilancio depositato ai sensi delle sopra citate
disposizioni.
Al fine di agevolare gli enti del Terzo settore nell'assolvimento
degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi, e' stato
predisposto un modello di rendiconto allegato alle presenti linee
guida.
Il deposito dei rendiconti, oltre ad assolvere alla sopra
descritta funzione di pubblicita' - notizia, pone in risalto
l'ulteriore aspetto della raccolta fondi che involge anche il
rapporto tra l'ETS e le pubbliche amministrazioni a vario titolo
competenti al controllo.
Tale controllo compete all'amministrazione finanziaria, in
relazione al rispetto della relativa disciplina ed al possesso dei
requisiti prescritti per fruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi
dell'art. 94 del codice, e agli uffici del registro unico nazionale
del Terzo settore, ai fini della sussistenza e della permanenza dei
requisiti necessari all'iscrizione al medesimo registro,
all'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale, nonche' in ordine all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo
settore, ex art. 93, comma 1, lettere a), b) e c) del codice. Sul
punto, fermo restando pertanto sotto il profilo fiscale il potere di
verifica e accertamento dell'amministrazione finanziaria di cui
all'art. 94 del CTS, si rileva che ai sensi del richiamato art. 7 gli
ETS sono tenuti a rispettare i principi di verita' trasparenza e
correttezza nella raccolta fondi. Nel caso in cui si riscontrassero
elementi tali da far ritenere potenzialmente violati i principi di
cui sopra, i competenti uffici del registro unico nazionale del terzo
settore possono disporre ulteriori controlli e accertamenti anche
mediante accessi presso la sede legale dell'ETS e acquisizione di
documentazione ai sensi dell'art. 93, all'esito dei quali adottare i
relativi provvedimenti.

§.3 Finalita' delle linee guida

Con le presenti linee guida si intende offrire agli enti del
Terzo settore uno strumento di orientamento nella realizzazione
dell'attivita' di raccolta fondi, e contribuire a migliorare il
rapporto di fiducia fra i cittadini e gli enti stessi.
Le linee guida si configurano come un documento «aperto», in
grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere
dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti
pubblici e privati coinvolti nell'attivita' di raccolta fondi.
Come gia' chiarito sopra, le presenti linee guida sono rivolte a
tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro forma
giuridica, dimensione, missione, attivita' e classificazione come ETS
commerciale o non commerciale.
Le indicazioni fornite dalle linee guida sono finalizzare a
orientare l'attivita' di raccolta fondi coerentemente con i principi
di verita', trasparenza e correttezza richiamati espressamente
dall'art. 7 del codice e di seguito esplicati.

§.4 Principi

I principi cardine volti a tutelare i donatori, i destinatari
delle donazioni e gli stessi ETS sono individuati dall'art. 7 del CTS
in trasparenza, verita' e correttezza. Dalla previsione di tali
principi nella fonte normativa di rango primario discende il
carattere precettivo per gli ETS del contenuto del presente
paragrafo.
Trasparenza
La trasparenza ha la finalita' di rendere conto dell'operato
complessivo dell'ente del Terzo settore anche mediante la diffusione
delle informazioni e l'accessibilita' della documentazione
predisposta per la raccolta fondi.
In particolare, e' virtuoso per l'ETS esporre ai donatori e altri
portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono
l'attivita' di raccolta:
1) oltre alla figura del legale rappresentante dell'ente,
l'indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento
da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito
territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare
progressivo dei proventi raccolti;
3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attivita'
di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi
ottenuti;
4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti
specifici, l'indicazione: a) dell'obbiettivo dei fondi da
raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il
progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione
delle eccedenze, qualora fosse superato l'obbiettivo del progetto; d)
dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
5) l'indicazione delle modalita' con cui eseguire la donazione
e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore puo' fruire;
Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza e'
l'accessibilita', intesa come diritto del donatore e del destinatario
della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a
riceverle se richieste.
I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di
ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti
informazioni sull'iniziativa di raccolta fondi.
In tal senso l'ETS dovra' predisporre modalita' e strumenti
idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire
ai donatori, parallelamente all'assolvimento degli obblighi verso le
amministrazioni vigilanti, un'informazione chiara, diretta e
facilmente comprensibile sull'utilizzo della sua donazione, sul
progetto cui e' destinata e/o sulle principali attivita' dell'ETS.
Ai fini della trasparenza dovra' altresi' essere osservata la
disposizione di cui all'art. 46 del codice di autodisciplina della
comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a
«qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di
interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o
indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi
natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere
sociale». In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e
beneficiario della richiesta e l'obiettivo sociale che si intende
perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono
esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve
risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori
e non di fatti accertati. Tale disposizione prevede inoltre che i
messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana
nuocendo alla dignita' della persona, ne' ricorrere a richiami
scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi,
sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare
responsabilita' a coloro che non intendano aderire all'appello;
presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema
sociale per il quale l'appello viene rivolto; sovrastimare lo
specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa;
sollecitare i minori ad offerte di denaro.»
Verita'
L'ETS e' tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione
informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le
disposizioni relative alla pubblicita' ingannevole di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), della legge n. 145/2007.
Correttezza
L'attivita' di raccolta fondi deve essere orientata da principi
di correttezza. Viene quindi richiesto all'ETS di comportarsi con
lealta' ed onesta' sia nei confronti del donatore che nei confronti
del beneficiario della donazione.
In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario
dovra' essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in
ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, e dal regolamento
europeo sulla privacy, GDPR 2016/679.
Nelle attivita' di comunicazione e di raccolta fondi si deve
evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignita'
e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della
raccolta fondi.
Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori
nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In
ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non
discriminazione sanciti dalla Carta costituzionale non sono ammesse
discriminazioni in base al genere, alla razza, all'ideologia e al
credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a
determinate categorie di destinatari, nonche' l'identificazione di
peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente
funzionali al perseguimento della missione.

§.5 Tecniche di raccolta fondi

Nelle pagine che seguono si cerchera' di offrire un quadro di
massima, non esaustivo ne' cogente, sulle diverse tecniche attraverso
le quali procedere alla raccolta fondi (4) .
Raccolta fondi attraverso il direct mail
Si definisce direct mail qualsiasi tipo di comunicazione diffuso
per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali
promozionali (per esempio depliant, brochure, flyer-volantino),
questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati,
consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali.
Le organizzazioni che inviano materiale promozionale a indirizzi
postali identificati devono assicurarsi che le banche dati di cui si
servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo
le persone che abbiano fornito in precedenza consenso espresso e
specifico all'invio di materiale informativo e non lo abbiano
revocato successivamente.
Nella comunicazione deve essere fatto espresso richiamo alla
normativa sulla privacy e devono essere indicate le finalita' della
raccolta, gli strumenti attraverso i quali effettuare le donazioni,
con indicazione dei benefici fiscali, gli indirizzi
dell'organizzazione da contattare per ricevere informazioni
ulteriori.
Raccolta fondi attraverso il telefono (telemarketing)
Il telemarketing e' una modalita' di raccolta di donazioni,
promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno della
causa, della missione, delle attivita' o dei progetti
dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono.
Il telemarketing puo' svolgersi con modalita' inbound, cioe'
ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso l'eventuale
call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito
dell'invio da parte dell'organizzazione di materiali informativi e
promozionali all'utenza.
L'altra modalita', detta outbound, consiste nell'effettuazione di
telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori,
soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati
dell'organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito
consenso al trattamento dei propri dati personali
Il telemarketing deve essere gestito dall'ETS nel rispetto del
principio di trasparenza. Si raccomanda quindi di rendere visibile il
numero telefonico del chiamante e di comunicare con chiarezza le
generalita' dell'operatore e dell'ente.
Inoltre, gli operatori dovranno, su richiesta, informare sullo
scopo della telefonata e delle modalita' di effettuazione delle
donazioni, sugli importi richiesti ed i benefici fiscali collegati,
sui recapiti dell'ente con indicazione del referente della raccolta
al quale chiedere informazioni. Dovranno altresi' essere comunicate
le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di
privacy.
Raccolta fondi attraverso il face-to-face
Il face to face e' una tecnica di raccolta fondi per acquisire
donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite
domiciliazione bancaria/postale o carta di credito. Avviene
attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e
potenziale donatore.
Il face to face si puo' praticare per strada, in centri
commerciali, aeroporti, stazioni, porta a porta, etc. richiedendo i
necessari permessi, direttamente dall'ETS o per il tramite di
soggetti terzi.
Il dialogatore deve avere almeno 18 anni e deve essere
adeguatamente formato con particolare riguardo alla normativa sulla
privacy. Per osservare le regole di trasparenza e accessibilita'
delle informazioni i dialogatori dovranno essere dotati di un
tesserino di riconoscimento che indichi le proprie generalita' e la
denominazione dell'ETS beneficiario e/o dell'agenzia di riferimento.
Direct response television (DRTV)
E' una tecnica di raccolta fondi - al pari del face to face -
utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari. Consiste
in una pubblicita' televisiva (spot) che, nel rispetto dei citati
principi di trasparenza, verita' e correttezza, sollecita il pubblico
televisivo a rispondere direttamente all'appello dell'ETS, di solito
chiamando un numero di telefono o visitando un sito web, mediante la
sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione
bancaria/postale o carta di credito.
Raccolta fondi attraverso gli eventi
Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi
sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere.
Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall'ETS o per
conto di questo da un'agenzia o ente esterno, oppure possono essere
organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia.
In quest'ultimo caso l'ETS non si occupa dell'organizzazione
dell'evento ma si limita a riceverne il beneficio economico e a
gestire le modalita' di comunicazione del marchio e del nome.
Nel caso in cui l'evento sia organizzato da terzi, sara' cura
dell'ETS valutare la compatibilita' tra l'attivita' svolta dal terzo
e la mission dell'ETS e redigere per iscritto le condizioni del
rapporto tra i due soggetti.
Nel caso in cui l'ETS sia chiamato ad organizzare l'evento dovra'
pianificare la manifestazione, la logistica, prevedere polizze
assicurative per rischi collegati all'evento, stipulare contratti con
fornitori, artisti e altri. L'ETS dovra' verificare e rispettare gli
adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro) gli adempimenti
alle normative di sicurezza e alle norme di pubblico spettacolo e gli
adempimenti fiscali (tasse comunali, SIAE, etc.) legati
all'organizzazione dell'evento. L'ETS dovra' pubblicizzare l'evento
indicando finalita' della raccolta, modalita' di versamento dei
contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di chiedere
e ottenere informazioni sull'evento stesso.
Qualora, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli
ETS somministrino bevande e alimenti avvalendosi della deroga al
possesso dei requisiti sulla sicurezza alimentare prevista dall'art.
70 del CTS, dovranno in ogni caso prestare particolare attenzione
alle scadenze dei prodotti somministrati, alla loro conservazione e
alle condizioni minime di igiene nelle fasi di preparazione,
somministrazione e smaltimento dei prodotti medesimi.
Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza
Si tratta di raccolte pubbliche occasionali in cui
l'organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l'offerta
di beni di modico valore.
Anche in questo caso l'ETS dovra' verificare se siano necessarie
autorizzazioni preventive per l'occupazione di spazi pubblici,
nonche' limitare lo svolgimento della raccolta a un numero limitato
di giorni evitando, se possibile, di sovrapporsi ad eventi
organizzati da altri enti e di utilizzare per le vendite prodotti
analoghi a quelli tradizionalmente utilizzati da altri ETS che
possano ingenerare confusione nei donatori.
Come gia' chiarito in introduzione, e' preferibile offrire il
bene solidale ad un prezzo superiore al suo valore medio di mercato.
Anche in questo caso l'ETS dovra' munire gli operatori di idonei
elementi distintivi di riconoscimento, utilizzando volontari.
In caso di ricorso a soggetti esterni dovra' essere stipulato un
accordo formale per iscritto e gli eventuali emolumenti corrisposti
al terzo per la prestazione dovranno essere specificati e resi noti.
Raccolta fondi attraverso merchandising
Tra le attivita' tradizionali di raccolta fondi degli ETS vi e'
la cessione di beni di modico valore (gadget o altri prodotti, anche
alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle
attivita' di interesse generale dell'ETS) contraddistinti dal marchio
dell'ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle
attivita' di promozione della vendita: il merchandising.
Nel caso degli ETS, il merchandising consente non solo di
raccogliere fondi a sostegno delle attivita' di interesse generale
dell'ETS, ma anche di veicolare tra il pubblico dei sostenitori il
messaggio intrinsecamente associato all'attivita' di interesse
generale dell'ETS medesimo attraverso un bene di modico valore
solitamente di uso comune: una maglietta, una tazza, un cappellino,
un portachiavi, ma anche un bene di consumo, il cui packaging o
labbelling di accompagnamento racconti come l'acquisto di quel bene
rappresenti una forma di sostegno delle attivita' di interesse
generale dell'ETS. La volonta' espressa dall'acquirente di sostenere
le attivita' di interesse generale dell'ETS attraverso l'acquisto del
merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione
rispetto una normale compravendita di beni.
L'attivita' di vendita del merchandising avviene solitamente (ma
non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e
sostenitori in contesti pubblici: e' questa una forma di
coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attivita' di
interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa
attivamente a tali attivita' e apprezzata dal pubblico.
L'attivita' di vendita di merchandising puo' essere svolta in
forma occasionale o continuativa, con diverse conseguenze sul piano
fiscale (non assoggettamento dei ricavi a tassazione qualora tale
attivita' sia svolta dall'ETS in forma occasionale, ai sensi
dell'art. 79, comma 4, lettera a), del CTS) (5) .
Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono
essere, per esempio: (a) la gestione di siti per la vendita in forma
elettronica (on-line shopping); (b) l'organizzazione di punti vendita
fisici organizzati all'interno delle sedi dell'ETS o in altri spazi
fisici in uso all'ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop).
Anche questa forma di sostegno alle attivita' di interesse
generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di
trasparenza, verita' e correttezza. Particolare attenzione dovra'
quindi essere prestata:
all'indicazione della destinazione dei fondi raccolti con tale
attivita' (sostegno complessivo alle attivita' di interesse generale
dell'ETS o a un particolare progetto o programma dell'ETS);
alla provenienza del bene oggetto di vendita (in particolare,
privilegiando, quanto piu' possibile, filiere equo-solidali di
produzione dei beni, cosi' che la ricaduta di tale attivita' possa
risultare doppiamente premiante, sia per l'ETS, sia per i soggetti
coinvolti nella filiera);
all'eventuale indicazione, se del caso, che i beni o prodotti
sono stati donati da terzi produttori/distributori;
al rispetto della normativa applicabile sul lavoro, anche
rispetto al contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile, sulla
qualita' e sulla sicurezza dei prodotti, sul commercio, sul
trattamento dei dati personali degli acquirenti, ecc. e alla relativa
disciplina fiscale.
Raccolta fondi attraverso i salvadanai
Si tratta di una modalita' di raccolta ancora poco diffusa, che
non prevede la presenza di un operatore nel luogo in cui sono
collocati i salvadanai.
Qualora le organizzazioni decidessero di utilizzare i salvadanai
per la raccolta fondi, esse sono invitate a mettere in pratica i
comportamenti di seguito indicati: a) predisporre l'elenco dei luoghi
di esposizione dei salvadanai; b) predisporre un calendario della
raccolta; c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo
ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell'ETS che
effettua la raccolta, e la finalita'; d) aprire i contenitori in una
data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in
cassa del contenuto.
Raccolta fondi dalle imprese for profit
L'ETS puo' raccogliere fondi dalle imprese for profit sia
direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti.
Preliminarmente l'ETS potra' stabilire i criteri di scelta delle
imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e
la composizione societaria e la compatibilita' dei principi e valori
dell'impresa con quelli dell'ETS.
Le modalita' di collaborazione possono essere molteplici. A
titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazioni liberali,
donazione di beni e servizi, donazione di tempo da parte dei
dipendenti dell'azienda, payroll giving, cause related marketing,
eventi e raccolta verso i clienti.
L'ETS e l'impresa potranno redigere accordi scritti sulle
modalita' della collaborazione, prevedendo tempistica e modalita' di
versamento dei fondi da parte dell'impresa, rendiconto sull'attivita'
svolta da parte dell'ETS con i fondi raccolti, modalita' di utilizzo
del marchio, logo e nome dell'organizzazione, modalita' di
comunicazione dell'accordo all'esterno, durata e condizioni della
collaborazione, regolamentazione del rapporto ai fini privacy e del
trattamento dei dati personali.
Raccolta fondi per attivita' di sostegno a distanza
Si tratta di raccolte fondi consistenti nell'erogazione periodica
da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro
a favore di un ETS affinche' la impieghi per la realizzazione di
progetti o programmi di cooperazione e solidarieta', internazionale o
nazionale, che abbiano come destinatari una o piu' persone (o
comunita') svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali,
fisiche, psichiche; promuovano il contesto familiare e le formazioni
sociali, precisamente identificate; favoriscano la relazione
interpersonale tra sostenitori e beneficiari.
Raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari
L'ETS che vuole ricorrere a questa forma di raccolta fondi
dovrebbe predisporre opuscoli o diffondere a mezzo web o attraverso
il sistema radio televisivo informazioni sulle modalita' con le quali
e' possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra
patrimonio disponibile e quote di legittima, la facolta' di
modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la
possibilita' di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato
progetto, rappresentando pero', in tale ultimo caso la necessita' di
indicare nel testamento la possibilita' di impieghi alternativi nei
limiti delle attivita' di interesse generale svolte dall'ETS, qualora
il progetto non fosse piu' realizzabile dopo il decesso del
disponente.
Raccolta fondi attraverso numerazioni solidali
Si tratta di una modalita' di raccolta fondi sulla quale il 2
febbraio 2018 e' intervenuta l'AGCOM con il codice di
autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per
le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilita' sociale
(redatto ai sensi dell'art. 22, comma 7, dell'allegato a alla
delibera n. 8/15/cir e successive modificazioni ed integrazioni come
integrato dalla delibera 17/17/cir), ivi inclusi i servizi innovativi
tra i quali l'acquisizione dei dati personali dei donatori nel
rispetto delle indicazioni del Garante privacy del 24 ottobre 2018
(prot. 31454/115526).
Si rimanda pertanto al codice per la definizione delle modalita'
di raccolta fondi mediante questo strumento.
Raccolta fondi attraverso donazioni on-line
Gli ETS possono ricorrere anche a forme di raccolta fondi
on-line.
A titolo esemplificativo, sono molto diffuse le raccolte fondi
tramite form sui siti web degli ETS, pagine di donazione su
piattaforme esterne all'ETS (crowdfunding, personal fundraising),
promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media.
Dovra' essere posta particolare attenzione a:
modalita' di utilizzo del logo e degli elementi distintivi
dell'ETS, in forma chiara, corretta e riconoscibile sui siti di
proprieta' e sui social media;
corretta comunicazione della missione dell'ETS e finalita'
della raccolta fondi destinata alle attivita' d'interesse generale;
indicazione chiara degli strumenti di pagamento online in
modalita' sicura e protetta;
massima trasparenza nella gestione dei fondi precedentemente
raccolti attraverso gli stessi strumenti negli esercizi precedenti
(es: pagine dedicate alla destinazione dei fondi, bilancio sociale,
ecc.);
gestione dei dati raccolti tramite form on-line rigorosa e
rispettosa delle norme vigenti in materia di tutela dei dati
personali.

Allegato 1 - Schema di rendiconto e relazione illustrativa

Il codice del Terzo settore ha previsto per gli ETS che ricorrono
all'attivita' di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione,
al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle
attivita' stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza.
In particolare, l'art. 87, comma 6, dispone che «Gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, che
effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno
del bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 un rendiconto specifico
redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 48, tenuto e conservato ai
sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera
a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono
del regime forfetario di cui all'art. 86» (i.e. ODV e APS).
Per una corretta predisposizione del bilancio gli ETS dovranno
fare riferimento alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale
n. 39 del 5 marzo 2020 di adozione della modulistica di bilancio
degli ETS, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del codice del Terzo
settore. (6) Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che gli
obblighi di rendicontazione si atteggiano diversamente, a seconda che
l'attivita' di raccolta fondi abbia il carattere dell'abitualita' o
dell'occasionalita'. Difatti, nel primo caso, va ricordato che sia il
rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il
rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce
C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati
contabili relativi all'attivita' di raccolta fondi, da ascrivere
secondo la ricordata summa divisio tra attivita' abituale e attivita'
occasionale. Se pertanto tutti gli ETS devono fornire l'evidenza
contabile dell'attivita' di raccolta fondi complessivamente
realizzata, gli ETS che adottano il rendiconto gestionale (in quanto
tenuti per specifico obbligo di legge, avendo ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00
euro , o per scelta volontaria, pur non rientrando nei suddetti
parametri) nella relazione di missione al punto 24), forniranno anche
una descrizione di detta attivita', come riportata nella sezione C
del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta
fondi abituale. Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa - in
coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di
rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione
economica dell'attivita' svolta espresso nell'art. 4, comma 1,
lettera g), della legge n. 106/2016 - si limiteranno, in relazione
all'attivita' di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente
voce di bilancio del rendiconto medesimo.
Viceversa, non sussiste nessuna differenziazione di regime
giuridico della rendicontazione dell'attivita' di raccolta fondi
occasionale: difatti, l'ETS, indipendentemente dalla sue dimensioni
economiche, dovra' allegare ai rendiconti delle singole attivita' di
raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato, una
relazione illustrativa nella quale dovra' fornire una breve
descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalita'
di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si e' svolto, delle
finalita' perseguite e dei costi sostenuti.
In particolare, l'ETS dovra' descrivere le voci di costo/spesa
indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale.
A tal fine, se significativo per la comprensione dell'andamento della
raccolta, occorrera' fornire ulteriori informazioni in merito agli
elementi di costo/spesa. A titolo esemplificativo, in caso di
acquisto di beni, l'ente indichera' il numero e la tipologia dei
beni; in relazione alle spese di allestimento, l'ente indichera' se i
costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto
locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc.;
specifichera' se sono stati sostenuti costi/spese per la promozione
dell'iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi ecc.);
dovranno infine essere indicati costi ulteriori eventualmente
sostenuti.
In relazione ai beni ricevuti in donazione con la raccolta
occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente
valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute
nel gia' citato decreto ministeriale 28 novembre 2019 e risultante
dal documento di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Per le
erogazioni liberali in natura, l'ETS dovra' indicare la tipologia di
beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai
sensi dell'art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Si evidenzia che il valore dei beni ricevuti potra'
altresi' essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori
criteri, contemplati dal richiamato decreto ministeriale 28 novembre
2019:
il valore derivante da una perizia giurata di stima;
nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene
strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui
all' art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, il minore tra il
valore determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del medesimo
decreto ministeriale e quello determinato applicando le disposizioni
dell'art. 92 del TUIR.
Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicate in
dettaglio le macrovoci inserite all'interno di ciascun rendiconto,
specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il
prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra
elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre
associazioni, societa' ecc.), oppure con riferimento alle voci di
uscita il numero e il costo unitario dei beni di modico valore
acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria,
noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc.
Al fine di facilitare l'attivita' di rendicontazione da parte
degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attivita'
di raccolta fondi occasionali e della relativa relazione
illustrativa.
I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito
illustrati:

+---------------------+------------------+--------------------------+
| |ETS con ricavi, | |
| |rendite, proventi |ETS con ricavi, rendite, |
| |o entrate comunque|proventi o entrate |
| |denominate NON |comunque denominate |
|Tipologia di raccolta|inferiori a |inferiori a 220.000,00 |
|fondi  |220.000,00 euro  |euro  |
+---------------------+------------------+--------------------------+
| | |I relativi dati andranno |
| | |indicati sub lettera C) |
| | |del rendiconto di cassa |
| | |oppure sub lettera C) del |
| | |rendiconto gestionale e |
| |I relativi dati |nella relazione di |
| |andranno indicati |missione coerentemente |
| |sub lettera C) del|alla facolta' esercitata |
| |rendiconto |dall'ETS di redigere |
| |gestionale e nella|alternativamente il |
|Raccolte fondi non |relazione di |rendiconto per cassa o il |
|occasionali |missione  |bilancio di esercizio. |
+---------------------+------------------+--------------------------+
| | |I rendiconti delle singole|
| | |attivita' occasionali di |
| | |raccolta fondi devono |
| | |essere allegati al |
| |I rendiconti delle|rendiconto per cassa |
| |singole attivita' |previsto dall'art. 13, |
| |occasionali di |comma 2 del CTS oppure |
| |raccolta fondi |allegati al bilancio di |
| |devono essere |esercizio predisposto ai |
| |allegati al |sensi dell'art. 13 comma 1|
| |bilancio di |del CTS, in particolare |
| |esercizio |alla relazione di |
| |predisposto ai |missione, coerentemente |
| |sensi dell'art. 13|alla facolta' esercitata |
| |comma 1 del CTS, |dall'ETS di redigere |
| |in particolare |alternativamente il |
|Raccolte fondi |alla relazione di |rendiconto per cassa o il |
|occasionali  |missione |bilancio di esercizio.  |
+---------------------+------------------+--------------------------+

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE
REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL' ARTICOLO 79, COMMA
4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

<a href="/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0409400100010110001&dgu=2022-07-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-22&art.codiceRedazionale=22A04094&art.num=1&art.tiposerie=SG" target="_blank" >Parte di provvedimento in formato grafico</a>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
OCCASIONALE

<a href="/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0409400100010110002&dgu=2022-07-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-22&art.codiceRedazionale=22A04094&art.num=1&art.tiposerie=SG" target="_blank" >Parte di provvedimento in formato grafico</a>

(1) https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2
020/Nota-direttoriale-n-2088-del-27-febbraio-2020.pdf

(2) Ai fini dell'individuazione delle attivita' di intrattenimento si
veda la tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640

(3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020

(4) Si e' operato un aggiornamento delle buone prassi individuate
dall'ex Agenzia del Terzo Settore nelle linee guida pubblicate
nel 2011.

(5) La citata lettera a) fa riferimento al non assoggettamento a
tassazione dei ricavi da raccolte occasionali, e solo
indirettamente al fatto che quelle continuative sono, invece,
tassate

(6) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).