Art. 4

Testo vigente dal 19/05/2021

Articoli di D.I. 107/2021 (4)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

Art. 4

Obblighi e sanzioni

1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3,
comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel
termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da
parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del
Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, nonche', eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi
dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore e' tenuto
ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attivita'
secondarie ed attivita' principali di interesse generale che,
applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3,
comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno
pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio
precedente.
3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa
segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico
nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione
dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).