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Art. 1 — Fondo unico per lo spettacolo

Confronta due date

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fondo unico per lo spettacolo


Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che "Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fondo unico per lo spettacolo


Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.