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Art. 85-bis

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Art. 85-bis

1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione
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secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.

Art. 85-bis

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1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.
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Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.