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Art. 85

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Art. 85

((I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;
b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.))
((42))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima".
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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonchè gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data".

Art. 85

((I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima".

Art. 85

1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima."

Art. 85

((
1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.
))

Art. 85



Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.