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Art. 84

Confronta due date

Art. 84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonchè il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata
((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa))
sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata
((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa))
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite
((un compenso adeguato e proporzionato))
a carico degli organismi di emissione.
((53))
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
((, ivi incluse le opere teatrali trasmesse))
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta
((un compenso adeguato e proporzionato))
a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
((53))
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra
((i soggetti interessati))
, è stabilito
((dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione))
. (21)
((53))
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

Art. 84

((
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonchè il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.))
((21))
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Art. 84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge.

2. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione
((ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite))
e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento.

3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 è determinata secondo le norme del regolamento.

Art. 84

((
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge.

2. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento.

3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 è determinata secondo le norme del regolamento.
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Art. 84



L'equo compenso previsto all'articolo 80 è determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.

Il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'Ente o della Società in cui esso è organizzato. In ogni altro caso è devoluto all'Istituto di assistenza e di previdenza dell'Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.