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Art. 82

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Art. 82



Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di
((artisti interpreti))
e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.

Art. 82



Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.