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Art. 78-bis

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Art. 78-bis

((1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.))
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.

Art. 78-bis

1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

((2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.))
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.

Art. 78-bis

1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.
((17))
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.

Art. 78-bis

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1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.
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Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.