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Art. 77

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Art. 77

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68))

Art. 77

((I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.))

Art. 77



I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati soltanto se sia stato effettuato il deposito presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la protezione.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.