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Art. 76

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Art. 76

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1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.
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Art. 76



Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.