Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoi o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.