Storia delle versioni

Art. 74

Confronta due date

Art. 74

((
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
))

Art. 74



Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoi o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.